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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 18/02/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente relatore -
Dott. Marina Vitulli - Consigliere -
Dott. Giuliano Berardi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 91 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 30/7/2024
da
(C.F. , P.IVA n. ), in persona della Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
procuratrice speciale Avv. , rappresentata e difesa dagli Avv. Parte_2
Prof. Arturo Maresca e Mariastella Tonelli ed elettivamente domiciliata in Trieste
presso l'Avv.Alessandra Lovero in forza di mandato alla lite trasmesso per via tele-
matica, unitamente al ricorso d'appello, come copia per immagine su supporto infor-
matico di originale analogico, nonchè dall'Avv.Alessandra Lovero, unitamente e di-
sgiuntamente dai suddetti Avvocati e all'Avv.Roberto Romei, in forza di procura spe-
ciale ad litem ex art.185 c.p.c. sempre trasmessa per via telematica come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellante -
contro
(C.F. , rappresentato e difeso dal- Controparte_1 CodiceFiscale_1
l'Avv.Sonia Miani in forza di procura di data 2/12/2024, comprensiva di delega a transigere e conciliare, trasmessa per via telematica, unitamente alla comparsa di co- stituzione in appello, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellato -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.71/2024 del Tribunale
di Trieste - pagamento di differenze di assegno a carico del Fondo Intersettoriale di
Solidarietà
Causa chiamata all'udienza di discussione del 23/1/2025.
Conclusioni
Per entrambe le parti: dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensa-
te salvo quanto pattuito in sede di conciliazione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato il 30/7/2024 incorporante di Parte_1
ha proposto appello contro la sentenza del Tri- Controparte_2
bunale di Udine di data 19/3/2024 che ha condannato la società incorporata a pagare al sig. la somma lorda di Euro 37.424,24 a titolo di differenza Controparte_1
tra il rateo di pensione e il minor importo conseguito dal lavoratore durante la perma-
nenza nel Fondo Intersettoriale di Solidarietà.
A sostegno della sua impugnazione la suddetta società ha dedotto che il Giu-
dice ha erroneamente interpretato la disciplina del suddetto Fondo e le risultanze del-
l'istruttoria, affermando su questa base una responsabilità di Controparte_3
in realtà inesistente.
[...]
Si è costituito il sig. contestando la fondatezza delle censure solleva- CP_1
te da contro la sentenza di primo grado, della quale ha chiesto pertanto Parte_1
l'integrale riforma.
All'udienza del 23/1/2025 - cui la causa era stata rinviata per consentire la conclusione delle trattative in corso - le parti, rappresentate dai rispettivi difensori costituiti in giudizio, hanno conciliato la controversia alle condizioni che si possono così sinteticamente riassumere:
Pag.
2 - rinuncia da parte del sig. ai diritti azionati con il ricorso di primo grado e CP_1
rinuncia da parte di a quanto eccepito e azionato in giudizio;
Parte_1
- rinuncia di entrambe le parti agli atti del giudizio di appello;
- pagamento da parte di a favore del sig. dell'ulteriore im- Parte_1 CP_1
porto lordo di Euro 32.000,00 a titolo di incentivo all'esodo;
- pagamento da parte di direttamente a favore del difensore del sig. Parte_1
di un contributo alle spese di lite quantificato in Euro 11.500,00 oltre spese CP_1
generali, IVA e CPA di legge, e compensazione di tutte le altre spese di lite;
- riconoscimento delle parti di non avere null'altro da pretendere reciprocamente per qualunque titolo connesso al rapporto di lavoro, alla sua esecuzione e cessazione e comunque rinuncia a qualsiasi pretesa.
A seguito di ciò non rimane quindi che dichiarare la cessazione della materia del contendere a spese compensate, salvo quanto pattuito sul punto in sede di conci-
liazione
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
dichiara cessata la materia del contendere a seguito dell'intervenuto accordo concilia-
tivo; compensa fra le parti le spese di lite, salvo quanto pattuito sul punto in sede di transazione.
Trieste, 23/1/2025.
Il Presidente Estensore
(dott.Lucio Benvegnù)
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