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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/04/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 16 aprile 2025, tenuta a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3562/2021 R.G., avente ad oggetto ”Opposizione a decreto ingiuntivo” e vertente tra rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Romanello, Parte_1
- Opponente – contro corrente in Lecce, alla via Santa Maria Controparte_1
dell'Idria n. 3/A – 3/B, in persona dell'Amministratore P.T., rappresentato e difeso dall'Avv.
Cristian Marchello,
- Opposto – nonchè
rappresentata e difesa dall'Avv. Nicolò Nono Dachille, CP_2
- Terza chiamata in causa - nonché
quale amministratore della Tecnoedil s.r.l., contumace. CP_3
- Terzo chiamato in causa -
Fatto e Diritto
Con atto di citazione del 15.04.2021, ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 500/2021 del 12/03/2021, provvisoriamente
1 esecutivo e notificato, unitamente all'atto di precetto, in data 30.03.2021, mediante il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 7.021,43, oltre spese legali.
L'attore rassegnava le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n° 500/2021 del 12/03/2021 (1090/2021 RG) concesso dal Tribunale Ordinario di Lecce in data 12.03.2021 e notificato ,unitamente all'atto di precetto in data 30.03.2021 nonché la sospensione dell'esecutorietà del contestuale atto di precetto;
2)In via preliminare autorizzare il sig. alla Parte_1
chiamata in causa del sig. in qualità di amministratore della ditta CP_4 CP_3
Tecnoedil srl corrente in San Donato di Lecce all'epoca dei fatti e della sig.ra CP_2 in qualità di amministratrice del all'epoca della Controparte_1
transazione fino al mese d dicembre 2019 per essere mallevato da ogni responsabilità nei confronti del per la somma richiesta in decreto ingiuntivo Controparte_1
opposto; 3) Nel merito revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo e l'atto di precetto in questione e conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente al per la causale di cui al decreto ingiuntivo Controparte_1
e atto di precetto opposto e , per l'effetto, respingere e rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
4) Disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.07.2021, si costituiva il
, in persona dell'Amministratore p.t., al fine di impugnare Controparte_1
e contestare in toto l'opposizione proposta da e chiedere l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: “
1. In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione per i motivi di cui in narrativa.
2. Nel merito, rigettare l'opposizione per cui si procede e confermare il D.I. n.500/2021 del 12.03.2021 rep. 1092/2021 del
16.03.2021 (R.G. 1090/2021) con sentenza esecutiva.
3. In ogni caso, accertare e dichiarare che l'opponente è debitore nei confronti del della somma di €7.021,43 per le CP_1
ragioni indicate in narrativa e, per l'effetto, condannarlo a pagare al l'anzidetta CP_1
somma ovvero la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa anche in via equitativa oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, calcolati nella misura di cui all'art.
2 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda al soddisfo.
4. In subordine, ove trovasse accoglimento la domanda dell'opponente, accertare e dichiarare che nella CP_3
indicata qualità di amministratore della Tecnoedil Srl è debitore nei confronti del
della somma di €8.869,64 a titolo risarcitorio o restitutorio ovvero a titolo di CP_1 ingiustificato arricchimento e, per l'effetto, condannarlo a pagare al l'anzidetta CP_1
somma ovvero la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa anche in via equitativa oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, calcolati nella misura di cui all'art.
1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda al soddisfo.
5. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e del giudizio monitorio.”.
Con provvedimento del 23.09.2021 veniva autorizzata la chiamata in causa, a cura dell'opponente, di e di . CP_3 CP_2
Con successivo provvedimento del 25.09.2021 veniva concessa la sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento oggetto di impugnazione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.01.2022 si costituiva
, la quale, previa integrale contestazione degli avversi assunti difensivi, CP_2
rassegnava le seguenti conclusioni: “-Rigettare ogni istanza, richiesta, eccezione, argomentazione e conclusione svolta nei confronti della sig.ra , per tutti i CP_2
motivi innanzi illustrati, perchè destituita di fondamento;
-condannare l'opponente al pagamento delle spese e compensi professionali.”.
All'udienza del 3.02.2022 veniva dichiarata la contumacia di . CP_3
La causa veniva istruita mediante la produzione documentale, l'interrogatorio formale di e e la prova testimoniale. CP_2 Parte_1
Quindi, all'odierna udienza, si perveniva alla definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
§§§§§§§§§§§
L'opposizione proposta da merita rigetto per i seguenti motivi. Parte_1
Appare opportuno, in primis, effettuare un breve excursus dei fatti da cui ha tratto origine il presente giudizio.
3 Con decreto ingiuntivo n.261/2015, emesso il 27.01.2015, il Tribunale di Lecce ingiungeva al di pagare in favore della Tecnoedil Srl la Controparte_1 somma di € 127.456,16, quale corrispettivo per l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, oltre interessi moratori dalla data delle singole fatture sino al soddisfo, oltre spese, competenze e accessori di legge (cfr. doc. in atti).
Il 09.02.2015 il D.I. veniva notificato al , in persona dell'amministratore CP_1
p.t., sig.ra ; detto D.I. non era stato opposto nei termini di legge sicché era CP_2
divenuto definitivo, ne era stata dichiarata l'esecutorietà ed era stato munito di formula esecutiva.
In data 09.04.2015 la Tecnoedil Srl cedeva alla il credito vantato Parte_2
nei confronti del Condominio, come da scrittura privata autenticata per notar da Persona_1
Lecce rep. n. 233.358, registrata a Lecce il 14.04.2015 al n.3192 serie 1T (cfr. doc. in atti).
Con l'anzidetta cessione del credito la Tecnoedil Srl consegnava alla Parte_2
il D.I. ottenuto nei confronti del Condominio.
[...]
La cessione del credito veniva notificata al in data 22.04.2015 (cfr. doc. CP_1
in atti).
Il 20.01.2016 la notificava atto di precetto al Parte_2 Controparte_1
, in persona dell'amministratore p.t.; il successivo 29.02.2016 il
[...] CP_1
spiegava opposizione a precetto introducendo il giudizio n. 2540/2016 R.G., innanzi a codesto
Tribunale (cfr. doc. in atti).
Nelle more del giudizio di opposizione a precetto la modificava Parte_2 la propria denominazione in “ con atto per notar da Lecce CP_5 Persona_2
del 06.11.2018 rep. 86406 registrato in Lecce il 14.11.2018 al n.8918 (cfr. doc. in atti).
Con sentenza del 04.03.2019, il Tribunale di Lecce dichiarava inammissibile l'opposizione a precetto proposta dal e lo condannava per lite temeraria oltre al CP_1
pagamento delle spese e delle competenze del giudizio (cfr. doc. in atti).
Successivamente, l'amministratrice presentava le proprie dimissioni e CP_2
l'assemblea del Condominio provvedeva a nominare al suo posto la società I.GEST Srl, la
4 quale si attivava immediatamente al fine di trovare una soluzione transattiva con la
[...]
atteso che la situazione per il Condominio era diventata abbastanza gravosa. CP_5
Nelle more, la cedeva alla " il credito vantato CP_5 Parte_3
nei confronti del Condominio, in forza di scrittura privata autenticata dal Notaio Persona_1
da Lecce in data 04.12.2020, registrata a Lecce il 07.12.2020 al n. 28324 serie 1T e notificata al Condominio in data 09.12.2020 (cfr. doc. in atti)
In data 15.12.2020 il e la addivenivano alla CP_1 Parte_3
sottoscrizione di un atto di transazione con il quale si accordavano per il versamento rateale della somma di €145.000,00 a saldo e stralcio rispetto alla maggiore somma dovuta dal
Condominio che con le spese e con gli interessi moratori calcolati al 17.09.2020 risultava pari ad €183.336,52 (cfr. doc. in atti).
Con delibera del 23.07.2020 l'assemblea di condominio, con il voto favorevole del approvava la ripartizione delle spese di straordinaria manutenzione nonché la Pt_1
ripartizione relativa alle spese legali ed interessi contenziosi (cfr. doc. in atti).
Il Condominio opposto evidenziava che la somma quietanzata da Tecnoedil Srl era superiore di € 3.152,35 rispetto alle quote corrisposte dai condòmini per come indicate nella contabilità dal precedente amministratore e rispetto a quanto materialmente pagato dal
Condominio alla Tecnoedil;
poiché il assumeva che tale somma corrispondeva a Pt_1 quanto da lui versato direttamente alla Tecnoedil, l'assemblea condominiale decideva di registrare tale somma a titolo di rate versate da esso anziché ripartirla tra tutti i Pt_1
condòmini. Tale decisione veniva adottata all'unico scopo di evitare ulteriori tensioni tra i condòmini e sebbene il non avesse mai esibito o prodotto alcun documento Pt_1
comprovante pagamenti eseguiti direttamente alla Tecnoedil.
Pertanto, nel piano di riparto approvato con delibera del 23.07.2020 risultava a carico del un debito per lavori straordinari di €10.948,95 che, epurato dai versamenti dallo Pt_1 stesso effettuati, pari ad € 4.052,35 (di cui €900,00 pagati da al Condominio ed Pt_1
€3.152,35 abbuonati dall'assemblea condominiale come sopra indicato), faceva residuare a carico dell'odierno opponente un debito per lavori straordinari di € 6.896,60.
Il consuntivo ed il piano di riparto venivano approvati con delibera del 23.07.2020 con il voto favorevole dell'odierno opponente (cfr. doc. in atti).
5 Con successiva delibera del 22.09.2020 l'assemblea, sempre con il voto favorevole del ratificava la delibera del 23.07.2020 e le relative ripartizioni e voci di spesa (cfr. Pt_1
doc. in atti).
Con delibera del 01.02.2021 l'assemblea, ancora una volta con il voto favorevole del approvava il consuntivo dell'esercizio straordinario "Spese legali e interessi Pt_1
contenziosi" e le relative ripartizioni, da cui risultava a carico dell'odierno opponente un ulteriore debito di €124,83 (cfr. doc. in atti).
Infondato è, a parere della scrivente, l'assunto difensivo dell'odierno opponente secondo cui gli atti di cessione del credito non sono stati notificati al , atteso che, CP_1
come già innanzi evidenziato, la cessione fatta dalla Tecnoedil Srl alla Parte_2
è stata notificata al in data 22.04.2015 (cfr. doc. in atti), mentre quella fatta dalla CP_1
(già alla è stata notificata al CP_5 Parte_2 Parte_3
in data 09.12.2020 (cfr. doc. in atti). CP_1
Quanto all'affermazione attorea di estinzione del credito vantato dal Condominio mediante pagamento effettuato direttamente a , quale legale rappresentante CP_3
della Tecnoedil Srl, si osserva quanto segue.
In questa sede, il a conforto delle sue tesi difensive, ha prodotto Pt_1
esclusivamente la copia di una scrittura privata, datata 13.06.2011, conclusa tra lo stesso e
. CP_3
Tale scrittura, senza ombra di dubbio, non è opponibile al opposto. CP_1
Invero, ai sensi dell'art. 2704, comma 1, c.c., “La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione [2703] non è certa [2787, 3] e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici [2699] o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.“.
La Suprema Corte con sent. n. 21446/2023, ha affermato il seguente principio: “In tema di data della scrittura privata, qualora manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dall'art.
6 2704, comma 1, c.c., ai fini dell'opponibilità della data ai terzi è necessario che sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.”.
Ancora, in via analogica, si richiama la seguente pronuncia: “Nei confronti del creditore che proponga istanza di ammissione al passivo del fallimento, in ragione di un suo preteso credito, il curatore è terzo e non parte, circostanza da cui discende l'applicabilità dei limiti probatori indicati, dall'art. 2704 c.c. La mancanza di data certa nelle scritture prodotte si configura come fatto impeditivo all'accoglimento della domanda oggetto di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche di ufficio dal giudice.” (Cass. civ., Sez. Un., 20 febbraio 2023, n. 4213).
La scrivente osserva, altresì, che le somme portate dal D.I. oggi opposto, si fondano sui bilanci e sulle ripartizioni approvate con le delibere assembleari del 23.07.2020, del
22.09.2020 e del 01.02.2021, le quali sono tutte perfettamente valide ed efficaci e sono state adottate con il voto favorevole del il quale, pertanto, ha riconosciuto ed ha approvato Pt_1
l'esistenza del proprio debito (cfr. doc. in atti).
Ma, in ogni caso, non può farsi a meno di evidenziare che, in questa sede, il Pt_1
non ha fornito idonea prova di aver effettuato il pagamento della complessiva somma di €
8.896,64, direttamente alla Tecnoedil Srl, dapprima con rateizzazione mensile mediante rate di € 200,00 ciascuna e, poi, nel 2012, saldando il residuo, come dallo stesso affermato sin dall'atto introduttivo del giudizio.
Pertanto, alla luce di tutto quanto innanzi, questo giudice, ritenuta infondata in fatto e in diritto l'opposizione proposta da la rigetta, confermando integralmente il Parte_1
D.I. opposto, previa revoca del provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione emesso in data 25.09.2021.
In considerazione della peculiarità delle questioni trattate e della ineccepibile condotta processuale delle parti costituite, si ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Respinge l'opposizione proposta da Parte_1
• Per l'effetto, previa revoca del provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione emesso in data 25.09.2021, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n.
500/2021 emesso da codesto Tribunale in data 12/03/2021e notificato, unitamente all'atto di precetto, in data 30.03.2021;
• Compensa le spese di lite tra le parti:
• Dichiara provvisoriamente esecutiva la presente sentenza.
Lecce, 16 aprile 2025
Il giudice onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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