Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 19/06/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 19.6.2025, alle ore 12.04 compare il procuratore della parte Avv.to BENEDETTI Pietro e l'Avv. GUIDUGLI Michele per la parte resistente. È altresì presente il funzionario UPP Dr.ssa che assiste il Testimone_1 magistrato e provvede alla verbalizzazione.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. Il funzionario UPP termina la propria attività alle ore 12.20. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio
all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di LAVORO proc. n. 843/2023 promossa da
, assistito dall'Avv. BENEDETTI Pietro Parte_1
C o n t r o
1
GUIDUGLI Francesco
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato in data 14.12.2023 , rappresentando di avere Parte_1 svolto attività lavorativa alle dipendenze della resistente quale impiegato, livello V del
CCNL con la mansione di addetto ricevimento ordini dapprima con un contratto a tempo determinato dal 17.4.2023 al 16.5.2023 e successivamente con un contratto a tempo indeterminato dal 19.5.2023 al 21.6.2023 in cui era stato licenziato, lamentava la nullità/illegittimità dell'atto espulsivo.
Narrava che il licenziamento era stato giustificato dal mancato superamento del periodo di prova, patto apposto sia al contratto a tempo determinato sia al contratto a tempo indeterminato stipulato successivamente al superamento del periodo di prova e concernenti le medesime mansioni.
Concludeva perciò parte ricorrente:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Massa – Sezione Lavoro – contrariis reiectis:
1. Accertare e dichiarare, per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa e da intendersi qui per integralmente trascritte, stante l'inefficacia, illegittimità e/o nullità del patto/periodo di prova, la nullità, l'annullabilità e comunque l'illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento disposto in data 21.06.2023 da in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Parte_2 ; Parte_1
2. conseguentemente, in primis, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1 del D. Lgs n. 23/2015, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_2 reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R.; condannare, altresì, per il medesimo periodo, il datore di lavoro, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
3. in subordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 23/2015, condannare il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre interessi e rivalutazione, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Condannare altresì, il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
4. in ulteriore subordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del D. Lgs n. 23/2015, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente Parte_1 di una indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo compreso tra la misura minima di legge (6 mensilità) ed il massimo di legge (36 mensilità), da determinarsi in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni
2 dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, o comunque nella diversa maggiore o minore misura come meglio vista dell'Ill.mo Giudicante, il tutto oltre interessi e rivalutazione nei rigorosi termini di legge;
5. in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi non risultassero sussistenti i requisiti dimensionale della società convenuta per la tutela reale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.lgs n. 23/2015, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del signor di Parte_1 una indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo compreso tra la misura minima di legge (2 mensilità) ed il massimo di legge (6 mensilità), oltre interessi e rivalutazione nei rigorosi termini di legge, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti o comunque nella diversa misura come meglio vista dell'Ill.mo Giudicante.
6. In ogni caso condannare altresì parte convenuta nella persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento delle competenze e spese legali del presente giudizio, oltre spese generali e C.P.A. nei termini di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avvocato Pietro Benedetti, e sentenza provvisoriamente esecutiva.
Parte resistente società si costituiva in data 15.1.2024 a mezzo Parte_2 dei propri difensori contestando la pretesa illegittimità formale del licenziamento evidenziando che il patto di prova doveva ritenersi configurato per il periodo -unico- di circa 60 giorni, suddiviso in due tranches sui due contratti e così strutturato per la mancata tempestiva produzione da parte del ricorrente della documentazione medica necessaria alla sua assunzione quale categoria protetta.
Nel merito richiamava le scarse capacità del ricorrente e allegava che lo stesso non fosse minimamente in grado di svolgere autonomamente le mansioni per le quali era stato assunto che avevano determinato il mancato superamento del periodo di prova: da ultimo contestava che il patto di prova fosse comunque illegittimo per mancata specificazione in quanto le mansioni oggetto di prova erano state specificatamente indicate nel contratto sottoscritto dal lavoratore.
Così concludeva:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertata la legittimità del patto di prova inserito nel contratto a tempo indeterminato intercorso tra le parti, respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto, anche in ordine alle domande subordinate come proposte, e conseguentemente confermare la legittimità del licenziamento come intimato con comunicazione del
22/06/2023.
Comunque con vittoria di spese e competenze”.
Nell'udienza di comparizione fissata con decreto al 1.2.2024 il Giudice tentava la conciliazione delle parti. Nell'udienza successiva del 28.3.2024 veniva ammessa la prova per testimoni e delegata al Gop: il 14.5.2024 venivano assunte le deposizione dei testi di parte resistente e All'udienza Testimone_2 Testimone_3
3 dell'11.6.2024 venivano sentiti i testimoni e e, da Testimone_4 Testimone_5 ultimo, fissata la discussione all'udienza del 19.6.2025 con termine alle parti per eventuali note conclusive.
Nel venire a decidere la presente controversia, si ritiene opportuno e comunque rispondente ai criteri di cui al d.m.
8.8.2023 ex art. 46 disp. att. c.p.c., provvedere ad una analisi per punti specifici delle questioni in fatto e in diritto poste dalla causa in decisione.
1)sulla legittimità del patto di prova
Il ricorrente rappresenta di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dapprima con contratto a termine dal 17.4.23 al 16.5.23 con inquadramento al V livello CCNL e mansioni addetto ricevimento ordini e successivamente di essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato, nel medesimo inquadramento e medesima mansione, ai sensi della legge 68/1999, il 19.5.2023, con apposizione del periodo di prova di giorni 35 di effettivo lavoro.
Come noto lo svolgimento di un periodo di prova è consentito anche per gli appartenenti a categoria protetta purché risulti da atto scritto, sia accettato dal lavoratore e la risoluzione del rapporto di lavoro per esito negativo della prova non dipenda dalla disabilità del lavoratore: la disabilità non può costituire infatti un motivo per il recesso durante il periodo di prova, trattandosi di condizione già presente e già nota all'avvio del rapporto di lavoro.
Tuttavia nel caso de quo, risulta per tabulas (cfr. doc. 7 di parte ricorrente, busta paga di aprile 2023, inquadramento 5 livello CCNL e doc. 5 di parte resistente, contratto di lavoro a tempo determinato) che il ricorrente avesse già svolto un periodo di lavoro presso la resistente con il medesimo inquadramento e la medesima mansione.
Dunque il patto di prova non aveva ragione di essere apposto sul nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato, essendo evidente che il datore di lavoro già aveva potuto valutare, durante lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo determinato, le performance del ricorrente e aveva dunque ritenuto lo stesso valutabile positivamente sì da determinarsi alla conclusione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Pertanto il patto di prova è, in concreto, ed è illegittimo.
4 Sostiene parte resistente che in realtà il patto di prova deve ritenersi essere stato posto sia in relazione al primo contratto -a tempo determinato- che in relazione al secondo contratto, come un unico patto di prova di complessivi 60 gg (25 gg+35gg) -e in quanto tale ammesso dalla contrattazione collettiva, in ragione della particolare complessità delle mansioni di cui si è convenuto l'affidamento al lavoratore.
Tuttavia, trattasi di ricostruzione che non può ricevere accoglimento.
Intanto deve rilevarsi che il periodo di prova per il contratto a termine prevede un periodo di prova addirittura superiore (25 gg.) alle giornate lavorative in concreto conteggiabili nel periodo 17.4-16-5 (20gg): la circostanza che non potesse essere svolto, da conto della strumentalità della sua apposizione.
Ma v'è di più.
Non è affatto provato che il lavoratore fosse stato adibito a mansioni così complesse da legittimare un patto di prova così lungo: anzi è provato che le mansioni a cui il lavoratore era adibito erano “addetto al ricevimento ordini”: non certamente mansioni che potessero comportare la necessità di particolari approfondimenti “particolari e complesse” come definite da parte convenuta.
Nel corso del presente giudizio si è dato sfogo alla prova testimoniale richiesta da parte resistente, volta a provare le circostanze di cui alla memoria di costituzione. Ebbene essa non ha affatto dimostrato che il lavoratore fosse stato assunto per mansioni di tale complessità, da dover il periodo di prova svolgersi per un tempo tanto lungo. Infatti i testi hanno spiegato che l'azienda aveva un gestionale fatto su misura, che era piuttosto intuitivo e che comunque l'affiancamento al ricorrente non era durato molto, infine concludendo (cfr. testimone con la seguente chiosa: “gli errori si fanno Testimone_5 normalmente all'inizio”.
Dunque anche da questo punto di vista, non si rinvengono ragioni obiettive dell'apposizione di un (nuovo) patto di prova -e ciò a prescindere dalla sua legittimità, che non c'è.
Da questo punto di vista deve concludersi che il patto di prova -che, lo si ripete, non poteva avere alcuna ragione giustificativa in quanto il lavoratore aveva già prestato per oltre un mese, la prestazione lavorativa nella medesima azienda e con la medesima mansione, sì che il datore di lavoro aveva potuto valutare le performance dello stesso-
5 apposto nuovamente al contratto a tempo indeterminato, stipulato obbligatoriamente, quale unica “utilità” quella di consentire un recesso libero, sorretto solo dalla apodittica indicazione del mancato superamento del periodo di prova. Funzionale ad assolvere agli obblighi di legge, non assumendosene gli oneri.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 21965 del 27 ottobre 2010, ha precisato infatti che
“le SU di questa Corte già precisato (v.sent. n. 11633 del 2002) che se il licenziamento del lavoratore in prova (per effetto della norma di eccezione della L. n. 604 del 1966, art. 10 che prescrive che le norme limitative dei licenziamenti si applicano nei confronti dei lavoratori assunti in prova “...dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva”) rientra nell'area della recedibilità acausale, non per questo può ammettersi che l'esercizio del diritto potestativo riconosciuto al datore di lavoro possa risolversi nel mero arbitrio del suo titolare, dal momento che l'ordinamento, comunque, assegna “garanzia costituzionale al diritto di non subire un licenziamento arbitrario” (così Corte Cost. n.
541/2000).
Ne deriva che, pur restando l'atto di recesso del datore di lavoro estraneo al regime comune dei licenziamenti, fra l'altro in punto di motivazione, oneri probatori e di sanzioni, il lavoratore potrà sempre dimostrare (senza che sia nemmeno necessario configurare un regime intermedio fra recedibilità ad nutum e recedibilità causale: cfr. SU cit. Cass. n. 402/1998) che l'atto di recesso sia stato determinato da motivi illeciti, fra i quali ben può rientrare lo svolgimento della prova in mansioni incompatibili con lo stato di invalidità o la finalizzazione del recesso, adottato nonostante il positivo superamento dell'esperimento, alla mera elusione della disciplina sul collocamento dei disabili, dovendosi qualificare per definizione, secondo come avvertito dalla stessa Corte Costituzionale, come licenziamento in frode alla legge quello finalizzato al solo obiettivo di aggirare il sistema delle assunzioni obbligatorie (sent. n. 241 del 2000 cit).
In tal contesto e riservato al giudice di merito, il cui apprezzamento, se correttamente motivato, resta esente dal sindacato di legittimità, verificare l'effettiva idoneità dei fatti allegati dal lavoratore a dar conto, anche attraverso presunzioni, del superamento dei limiti posti al potere dell'imprenditore di sottoporre a prova il dipendente invalido, che può considerarsi legittimamente esercitato solo se finalizzato a riscontrare, in termini di effettività, l'attitudine e la diligenza dell'invalido nei limiti segnati dalla sua effettiva capacità lavorativa”.
6 Parte ricorrente deduce anche che il patto di prova sarebbe comunque illegittimo in quanto mancante di specificità in relazione alle mansioni che dovevano essere valutate.
Anche questo rilievo coglie nel segno.
La giurisprudenza di merito, datata, ma del tutto ad oggi condivisibile (cfr. Trib.
Pordenone 20.6.1996, Pret. Parma 14.8.1995, Pret. Milano 18.7.1995), ha reiteratamente espresso il principio per il quale il licenziamento per mancato superamento della prova da parte del lavoratore avviato obbligatoriamente al lavoro deve essere “congruamente adeguatamente motivato” in ragione dell'esigenza di assicurare una maggiore tutela agli invalidi.
E qui, plasticamente, non è luogo a parlare di congruità e adeguatezza della motivazione che, come emerge dalla lettera di licenziamento, in effetti è del tutto mancante (cfr. doc. 5 allegato al ricorso).
2)sulla illegittimità latu sensu del licenziamento
Dalla illegittimità dell'apposizione del periodo di prova discende automaticamente che il licenziamento irrogato dal datore di lavoro (cfr. doc. 12 di parte resistente) motivato sul
“mancato superamento del periodo di prova” senza alcuna altra specificazione, risulta del tutto immotivato e dunque radicalmente illegittimo.
Si aggiungano inoltre le seguenti ulteriori considerazioni.
Anche a prescindere da tutto quanto già detto con riguardo alla illegittimità del patto di prova apposto, deve concludersi che comunque il mancato superamento della prova, indicato nella lettera di licenziamento alla base del provvedimento espulsivo, appare essere sorretto, per quanto detto in precedenza, da motivi non inerenti alla prova e, comunque, da motivi discriminatori.
Ciò in quanto nella sostanza determinato da motivi illeciti e in frode alla legge perché volto ad aggirare la normativa prevista in materia di collocamento obbligatorio ponendosi la società “in regola” rispetto alla normativa che le impone l'assunzione di un disabile e al tempo stesso, “liberandosi” di costui attraverso l'apposizione di un illegittimo patto di prova dichiarato, con atto unilaterale, non superato (dopo averne esso stesso, datore di lavoro, dichiarato il positivo superamento, andando a sottoscrivere un contratto a tempo indeterminato, per la medesima specifica mansione, con lo stesso lavoratore, già sottoposto, con il precedente contratto, a periodo di prova e già risultando il medesimo
7 aver espletate pregresse esperienze lavorative nei confronti del medesimo datore di lavoro).
3)conseguenze
Il licenziamento, fondato su una causa illecita, rientra nello schema del negozio in frode alla legge (art. 1344 c.c.), con conseguente applicabilità dell'art. 18, I comma Stat. Lav., secondo cui il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché riconducibile ad un caso di nullità previsto dalla legge “ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro.”
Ai sensi del terzo comma Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Dalle buste paga in atto si evince che si tratta dell'importo mensile di € 1.371,89 [€ 9,15 x ore 155,7 (p.t. 90%) x 13] : 13,5.
Con riguardo al c.d. aliunde perceptum (da escludersi il percipiendum, cfr. Cass. 1365/22), si rileva che dalla scheda anagrafica professionale agli atti non si evincono ulteriori periodi lavorati successivamente all'intervenuto licenziamento né il datore di lavoro ha dato dimostrazione dell'effettiva percezione di altri redditi da parte del lavoratore.
Merita aggiungere che nella disciplina rimediale in caso di licenziamento introdotta dal d.lgs. n. 23/2015 per gli assunti con il contratto a tutele crescenti (a partire dal 7 marzo
2015) il licenziamento del lavoratore disabile è stato ricondotto nell'alveo del diritto antidiscriminatorio con un aggravamento delle sanzioni a carico del datore di lavoro che licenzia illegittimamente un soggetto disabile.
All'art. 2 rubricato “Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale” è stato inserito al comma 4 il licenziamento “per difetto di giustificazione per motivo
8 consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68”, con applicazione della tutela reintegratoria piena, a prescindere dal numero di dipendenti occupati, al pari di quella che la norma statutaria riserva ai casi di nullità del licenziamento per motivo discriminatorio o illecito.
Si sono dunque recepiti gli arresti sovranazionali in tema di “disabilità” arrivando così alla tutela reintegratoria piena di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015 per ricomprendere l'ingiustificatezza del licenziamento del disabile “latu sensu discriminatorio” integrativo o, talvolta, aggiuntivo, rispetto alle tutele assicurate dalle norme di tipo sostanziale già apprestate.
Ciò a valere quanto al tipo di tutela apprestabile al lavoratore ricorrente.
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese di lite, esse, liquidate come da dispositivo per valore indeterminabile, complessità bassa, nei parametri medi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione e difesa respinte
1)dichiara la nullità del licenziamento intimato da Parte_2 al ricorrente con lettera racc.ta a mano del 20.6.2023 ricevuta il 21.6.2023;
2)condanna conseguentemente , in persona del Parte_2 legale rappresentante pro-tempore alla reintegrazione di nel posto Parte_1 di lavoro, nonché al pagamento, in favore del predetto, a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità commisurata alla retribuzione mensile utile a fini TFR, pari ad € 1.371,89, dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali (calcolati sulla somma capitale annualmente rivalutata) dalle singole scadenze a decorrere dal licenziamento fino al saldo, dedotto quanto percepito, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, maggiorati degli interessi legali, per la differenza tra la contribuzione che sarebbe maturata nel rapporto di lavoro cessato per licenziamento e quella effettivamente accreditata;
3)condanna inoltre la predetta società alla rifusione delle spese di causa sostenute dal ricorrente, che liquida in € 9.257,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA
9 come per legge disponendone la distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Massa, 19 giugno 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
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