Sentenza 3 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 03/07/2023, n. 11164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11164 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/07/2023
N. 11164/2023 REG.PROV.COLL.
N. 14165/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14165 del 2022, proposto da BR SA, rappresentato e difeso dagli avvocati Eduardo Ernesto Margarita e Fabiola Grosso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
1) dell’illegittimità del silenzio inadempimento formatosi a seguito del mancato rispetto dell’obbligo gravante sul Ministero dell’Istruzione di esitare entro il termine di quattro mesi, fissato dall’art. 16, commi 2 e 6, del D. Lgs. 09.11.2007 n. 206, l’istanza presentata e volta ad ottenere il riconoscimento in Italia del proprio titolo abilitante, conseguito in Spagna, paese membro dell’Unione Europea, riconoscimento richiesto ai fini dell’esercizio della professione di docente nella scuola di istruzione secondaria di II grado per la disciplina ADMM - Sostegno;
2) dell’obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione in merito all’istanza presentata;
per la conseguente condanna
3) del Ministero dell’Istruzione a pronunziarsi con un provvedimento espresso sull’istanza del ricorrente nel minor tempo possibile;
per la nomina
4) in ipotesi di perdurante inerzia dell’Amministrazione, di un commissario ad acta in funzione sostitutiva che provveda in luogo del Ministero all’emanazione del provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Rilevato che:
parte ricorrente chiede l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione (oggi: Ministero dell’Istruzione e del Merito) a fronte della richiesta di riconoscimento, in Italia, del titolo ritenuto valido per l’insegnamento su posti di sostegno conseguito in Spagna, presentata il 9 luglio 2022;
il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno, fissato dalla direttiva 2005/36/CE (recepita nell’ordinamento nazionale con il d.lgs. n. 206/2007), è di quattro mesi, ai sensi dell’art. 16, comma 6, dello stesso d.lgs. 206/2007;
Considerato che nella specie tale termine risulta scaduto alla data di proposizione del ricorso, per cui sussiste il silenzio-inadempimento del Ministero resistente;
Ritenuto:
che conseguentemente il ricorso sia fondato e debba essere accolto, con obbligo, in capo a quest’ultimo, di provvedere sull’istanza come sopra presentata dalla parte ricorrente;
che, tenuto conto del fatto notorio della presentazione di un rilevantissimo numero di richieste della specie, il relativo termine, preordinato all’adozione di un esplicito provvedimento da parte della competente Autorità, vada commisurato ad un arco temporale di giorni 180 (centottanta), decorrente dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa (a mezzo pec) della presente sentenza;
che segnatamente, entro il suindicato termine, il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione dovrà esaminare la documentazione specificatamente riferita alla posizione dell’odierna parte ricorrente, riferita al percorso di studi svolto all’estero ed al titolo conseguito in altro Paese membro della UE, per verificare se esso sia coerente con quanto richiesto dalla direttiva 2005/36/UE (e dalla normativa attuativa) al fine del riconoscimento della qualifica di docente specializzato nell’insegnamento di sostegno;
Considerato al riguardo che il Giudice d’appello (cfr. Sez. VII, 7 febbraio 2023, n. 1361), sulla base dei principi stabiliti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022, rese, invero, con riferimento al riconoscimento dei titoli di formazione professionale relativi al ciclo di studi post-secondari acquisiti in Romania, ma i cui principi rivelano positiva sovrapponibilità rispetto ai titoli conseguiti in qualsiasi Stato membro dell’Unione Europea), in particolare, con riferimento all’obbligo, in capo al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha disposto:
- “di esaminare le istanze di riconoscimento del titolo formativo conseguito all’estero …, tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno ”;
- e di “valutare l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo, se del caso, opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE ”;
con salvaguardia del principio, enunciato dalla Corte di Giustizia, per il quale « spetta all’autorità competente verificare, conformemente ai principi sanciti dalla Corte nelle […] sentenze AS e Fernandez de Bobadilla, se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o l’esperienza professionale ottenute in quest’ultimo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all’attività di cui trattasi» (cfr. Corte Giustizia dell’Unione Europea, 13 novembre 2003, in causa C-313/01, Morgenbesser);
Ritenuto di dover fin da ora disporre, per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione, la nomina, nella qualità di Commissario ad acta , e con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, affinché provveda nell'ulteriore termine di 90 (novanta) giorni, decorrente dalla scadenza del termine di giorni 180, con le modalità in precedenza indicate;
Ritenuto, quanto alle spese di lite, che, alla luce della serialità del ricorso, in ragione altresì della solo recente definizione del quadro interpretativo di riferimento, per effetto dell’intervento ermeneutico dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, e tenuto conto del ridotto lasso di tempo decorso dalla scadenza del termine per provvedere al momento della proposizione del ricorso in esame, esse possano essere compensate integralmente tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta ter), definitivamente pronunciando:
- accoglie, nei termini indicati in motivazione, il ricorso, come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023 con l’intervento dei Magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Valerio Bello, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentino Battiloro | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO