CASS
Sentenza 2 febbraio 2021
Sentenza 2 febbraio 2021
Massime • 1
L'esito negativo di una notifica all'imputato nel domicilio dichiarato o eletto, per una ragione "definitiva" che renda impossibile l'esecuzione della notifica in tale luogo, quale il trasferimento dell'imputato o l'inesistenza ivi del suo nominativo, rende valide le successive notifiche, in ogni fase e grado del procedimento, effettuate direttamente al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza previa reiterazione del tentativo di notifica presso detto domicilio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/02/2021, n. 3930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3930 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO TI RI nato a [...]( GERMANIA) il 28/10/1979 avverso la sentenza del 03/06/2019 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 3930 Anno 2021 Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 12/01/2021 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, nella sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato la penale responsabilità di GA Lo TI in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c), 2- sexies, cod. strada (fatto del 22.3.2016). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) violazione di legge processuale in relazione alla notifica dei decreti di citazione a giudizio sia in primo grado che in appello. In particolare, premesso che l'imputato aveva eletto domicilio presso un terzo e che la notifica dell'avviso 415-bis cod. proc. pen. non era andata a buon fine, in quanto l'ufficiale giudiziario aveva dato atto che l'imputato risultava "trasferito", si deduce che in primo grado la citazione all'imputato è stata effettuata al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza tentare la previa notifica al domicilio eletto;
in appello, la notifica del decreto di citazione è stata tentata inutilmente al domicilio eletto ma non è stata ripetuta ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Quanto alla questione relativa alla omessa citazione in primo grado, si deve ritenere corretta la motivazione della Corte territoriale, secondo cui il riscontrato "trasferimento" dell'imputato dal domicilio eletto ha legittimato le successive notifiche al medesimo ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non essendovi alcun onere per l'Autorità Giudiziaria - per ogni fase del procedimento - di reiterare il tentativo di notifica presso un domicilio divenuto definitivamente "inidoneo" per una causa (trasferimento) che rende impossibile la notifica in quel luogo: nessuna norma di legge lo impone ed anzi, il meccanismo previsto dal combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 161 cod. proc. pen impone al giudice di non effettuare tentativi di notifica "inutili" per l'accertata inidoneità "definitiva" del domicilio eletto dall'imputato, avuto riguardo agli oneri imposti dalla legge al medesimo - ove avvisato della 2 pendenza di un procedimento a suo carico - e segnatamente l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all'avvio della vicenda processuale (cfr. Sez. 6, n. 24864 del 19/04/2017, Ciolan, Rv. 27003101). Del resto, può aversi nullità della notifica eseguita al difensore ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., soltanto se la stessa non sia preceduta dalla verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell'imputato (cfr., Sez. 6, n. 50016 del 10/12/2015, B., Rv. 26569301), verifica che nel caso risulta regolarmente compiuta. Si deve, pertanto, affermare il principio per cui, nel caso in cui la notifica all'imputato nel domicilio da questi dichiarato o eletto abbia avuto esito negativo per una ragione "definitiva" (ad es. per trasferimento dell'imputato o inesistenza del suo nominativo nel luogo indicato) che renda impossibile l'esecuzione della notifica, tale situazione deve considerarsi acquisita e valida per ogni fase e grado del procedimento, per evidenti ragioni riconducibili alla unitarietà del procedimento penale nonché ad esigenze di economia e di speditezza processuale;
con la conseguenza che, qualora l'imputato non ottemperi all'obbligo - imposto dall' art. 161, comma 1, cod. proc. pen. - di comunicare il mutamento del domicilio, le successive notificazioni nel corso dell'intero procedimento potranno essere eseguite al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. 3. Quanto alla notifica della citazione effettuata per il giudizio di appello, risulta dagli atti processuali che la stessa è stata eseguita con unico messaggio di posta elettronica certificata (c.d. PEC) diretta al difensore d'ufficio .e che la notifica tentata all'imputato nel domicilio eletto non era andata a buon fine (proprio perché l'imputato risultava ormai "trasferito" da quel domicilio). E' evidente, pertanto, che all'unico messaggio PEC inviato al difensore può attribuirsi anche valore di notifica all'imputato ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., stante la riscontrata impossibilità di notifica presso il domicilio eletto dal medesimo e l'omessa comunicazione del nuovo indirizzo. Non ha rilievo che la PEC sia unica, potendo desumersi dagli atti che la "consegna" dell'unico atto al difensore abbia valore di notifica anche per l'imputato. Infatti, in tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto tramite PEC, l'invio di un'unica copia dell'atto da notificare non dà luogo ad alcuna irregolarità, qualora risulti che l'atto viene consegnato al difensore sia in proprio, sia nella qualità di domiciliatario dell'interessato. Tale ultima qualità non deve essere necessariamente esplicitata, ben potendo essere aliunde chiaramente desumibile, come nel caso, sicché essa è pienamente valida pur se effettuata in 3 unica copia, essendosi, attraverso tali modalità, raggiunte le finalità della notifica e informato il difensore (cfr. Sez. 1, n. 12309 del 29/01/2018, Rv. 27231301; in senso analogo cfr. Sez. 2, n. 8887 del 17/01/2019, Rv. 27652801 e Sez. 6, n. 39176 del 15/09/2015, Rv. 26457101). 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 gennaio 2021
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 3930 Anno 2021 Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 12/01/2021 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, nella sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato la penale responsabilità di GA Lo TI in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c), 2- sexies, cod. strada (fatto del 22.3.2016). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) violazione di legge processuale in relazione alla notifica dei decreti di citazione a giudizio sia in primo grado che in appello. In particolare, premesso che l'imputato aveva eletto domicilio presso un terzo e che la notifica dell'avviso 415-bis cod. proc. pen. non era andata a buon fine, in quanto l'ufficiale giudiziario aveva dato atto che l'imputato risultava "trasferito", si deduce che in primo grado la citazione all'imputato è stata effettuata al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza tentare la previa notifica al domicilio eletto;
in appello, la notifica del decreto di citazione è stata tentata inutilmente al domicilio eletto ma non è stata ripetuta ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Quanto alla questione relativa alla omessa citazione in primo grado, si deve ritenere corretta la motivazione della Corte territoriale, secondo cui il riscontrato "trasferimento" dell'imputato dal domicilio eletto ha legittimato le successive notifiche al medesimo ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non essendovi alcun onere per l'Autorità Giudiziaria - per ogni fase del procedimento - di reiterare il tentativo di notifica presso un domicilio divenuto definitivamente "inidoneo" per una causa (trasferimento) che rende impossibile la notifica in quel luogo: nessuna norma di legge lo impone ed anzi, il meccanismo previsto dal combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 161 cod. proc. pen impone al giudice di non effettuare tentativi di notifica "inutili" per l'accertata inidoneità "definitiva" del domicilio eletto dall'imputato, avuto riguardo agli oneri imposti dalla legge al medesimo - ove avvisato della 2 pendenza di un procedimento a suo carico - e segnatamente l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all'avvio della vicenda processuale (cfr. Sez. 6, n. 24864 del 19/04/2017, Ciolan, Rv. 27003101). Del resto, può aversi nullità della notifica eseguita al difensore ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., soltanto se la stessa non sia preceduta dalla verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell'imputato (cfr., Sez. 6, n. 50016 del 10/12/2015, B., Rv. 26569301), verifica che nel caso risulta regolarmente compiuta. Si deve, pertanto, affermare il principio per cui, nel caso in cui la notifica all'imputato nel domicilio da questi dichiarato o eletto abbia avuto esito negativo per una ragione "definitiva" (ad es. per trasferimento dell'imputato o inesistenza del suo nominativo nel luogo indicato) che renda impossibile l'esecuzione della notifica, tale situazione deve considerarsi acquisita e valida per ogni fase e grado del procedimento, per evidenti ragioni riconducibili alla unitarietà del procedimento penale nonché ad esigenze di economia e di speditezza processuale;
con la conseguenza che, qualora l'imputato non ottemperi all'obbligo - imposto dall' art. 161, comma 1, cod. proc. pen. - di comunicare il mutamento del domicilio, le successive notificazioni nel corso dell'intero procedimento potranno essere eseguite al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. 3. Quanto alla notifica della citazione effettuata per il giudizio di appello, risulta dagli atti processuali che la stessa è stata eseguita con unico messaggio di posta elettronica certificata (c.d. PEC) diretta al difensore d'ufficio .e che la notifica tentata all'imputato nel domicilio eletto non era andata a buon fine (proprio perché l'imputato risultava ormai "trasferito" da quel domicilio). E' evidente, pertanto, che all'unico messaggio PEC inviato al difensore può attribuirsi anche valore di notifica all'imputato ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., stante la riscontrata impossibilità di notifica presso il domicilio eletto dal medesimo e l'omessa comunicazione del nuovo indirizzo. Non ha rilievo che la PEC sia unica, potendo desumersi dagli atti che la "consegna" dell'unico atto al difensore abbia valore di notifica anche per l'imputato. Infatti, in tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto tramite PEC, l'invio di un'unica copia dell'atto da notificare non dà luogo ad alcuna irregolarità, qualora risulti che l'atto viene consegnato al difensore sia in proprio, sia nella qualità di domiciliatario dell'interessato. Tale ultima qualità non deve essere necessariamente esplicitata, ben potendo essere aliunde chiaramente desumibile, come nel caso, sicché essa è pienamente valida pur se effettuata in 3 unica copia, essendosi, attraverso tali modalità, raggiunte le finalità della notifica e informato il difensore (cfr. Sez. 1, n. 12309 del 29/01/2018, Rv. 27231301; in senso analogo cfr. Sez. 2, n. 8887 del 17/01/2019, Rv. 27652801 e Sez. 6, n. 39176 del 15/09/2015, Rv. 26457101). 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 gennaio 2021