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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 05/09/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al numero R.G. 68/2025 e vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato a Perugia, Parte_1 C.F._1 via Giacomo Puccini n. 69 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe ALFI che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso
Adottante
e
) Controparte_1 CodiceFiscale_2
adottando
Con l'intervento del PM in sede
Oggetto: adozione di maggiorenne
Conclusioni: come da ricorso
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.1.2025 ha chiesto di provvedere all'adozione Parte_1 di nato a [...] il [...]. Controparte_1
A tal fine, il ricorrente ha dedotto: di avere altri figli ossia (nato il [...]), Persona_1 nato il [...]) e (nata il [...]); che il ricorrente Persona_2 Persona_3 ha compiuto gli anni trentasei e supera di oltre diciotto anni quelli dell'adottando; che il ricorrente è stato sposato con la madre dell'adottando, dal 10.08.1991 sino al divorzio del Persona_4
25.11.2005; che biologicamente figlio di terza persona, è nato all'interno del Controparte_1 rapporto coniugale tra il ricorrente e la madre dell'adottando, sig.ra che Persona_4 inizialmente il ricorrente ha riconosciuto dichiarando lui stesso la nascita del Controparte_1
1 figlio;
che solo al fine di farlo riconoscere dal padre naturale, il quale aveva manifestato tale volontà, il ricorrente, con sentenza del Tribunale di Terni del 3.6.2003 passata in giudicato il 18.9.2004, ha disconosciuto la paternità dell'odierno adottando e, quest'ultimo ha assunto il cognome materno con conseguente annotazione a margine dell'atto integrale di nascita da parte dell'ufficiale di stato civile;
che in seguito al venir meno della volontà del padre naturale di riconoscere lo stesso figlio, il ricorrente - che non ha mai smesso di comportarsi come padre di - unitamente Controparte_1
a ha presentato istanza al Prefetto di Terni, al fine di richiedere il cambio del Persona_4 cognome dell'adottando da ” nuovamente in , così da far mantenere Per_4 CP_1 CP_1
l cognome con il quale era stato sempre riconosciuto da tutti;
che con decreto del Prefetto
[...] di Terni del 16.07.2007, l'adottando è stato autorizzato ad utilizzare il cognome e, di CP_1 conseguenza, l'ufficiale dello stato civile ha proceduto ad annotazione a margine dell'atto integrale di nascita;
che fin dalla nascita il ricorrente ha assunto la figura paterna dell'adottando tanto che, tra il ricorrente e l'adottando, esiste un solido, ininterrotto, rapporto padre figlio, pari a quello avuto con gli altri figli naturali;
che il ricorrente era presente tanto in sala parto, alla nascita di CP_1
tanto al momento della sua laurea, avendo sempre provveduto economicamente e
[...] moralmente alla sua crescita ed evoluzione personale, pagando sempre la metà di ogni spesa
(scolastica – ludica - di mantenimento) effettuata in favore di quest'ultimo proprio come fatto con gli altri figli naturali;
è cresciuto nella casa materna con i suoi fratelli, ( Controparte_1 Per_1
e ) e che ancora oggi, provvede al mantenimento di , studente Per_2 Parte_1 CP_1 magistrale in psicologia all'Università di Firenze, sostenendo metà del costo delle tasse universitarie e contribuendo a viaggi e spese varie, come sempre fatto anche in passato;
che i fratelli, tutti, anche in ragione della separazione dei genitori, hanno sempre avuto un forte legame tra loro e non hanno alcuna riserva all'adozione de qua.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
Nel corso dell'udienza di comparizione innanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale del
28.5.2025 l'adottante e l'adottanda hanno prestato il proprio consenso all'adozione ex art. 296 c.c.
In particolare, alla udienza del 2.4.2025, il ricorrente ha dichiarato: “(...) Conosco l'ho CP_1 sempre cresciuto da piccolo come mio figlio perché il padre non è mai stato presente, ho contributo anche alla sua crescita e l'ho anche sostenuto per gli studi, e lui si è perfettamente integrato con i fratelli, anche perché io mi sono divorziato e lui è rimasto con i fratelli e con la mamma. Io l'ho cresciuto come un figlio tanto che lui mi chiama papà. Quando lui è nato a [...] io ero presente e poi l'ho seguito in tutta la fase della cresciuta, e anche adesso lo sostegno economicamente negli studi, lui è cresciuto insieme agli altri fratelli a tutti gli effetti come un figlio. È mia volontà adottare
”; mentre l'adottando, ha dichiarato: “(...) attualmente studio CP_1 Controparte_1
2 psicologia, sono cresciuto sempre con da quello che ricordo ho sempre avuto lui come Pt_1 padre e lo considero a tutti gli effetti, lui mi ha seguito nella cresciuta economicamente insieme agli altri figli che considero come fratelli. Manifesto la volontà ad essere adottato”.
Alla udienza del 2.7.2025, ha dichiarato: sono nato a [...] il [...] e Persona_1 sono residente a Glasgow via Bellgrove Conosco da quando è nato, siamo cresciuti CP_1 insieme, abbiamo passato innumerevoli giornate a giocare insieme, abbiamo condiviso le vacanze
e l'ho sostenuto da fratello. Non sono contrario all'adozione dello stesso da parte dell'adottante”; ha dichiarato: sono nato a [...] il [...] e sono residente a [...]
Francesco Angeloni n. 16. Conosco mio fratello dalla nascita, abbiamo vissuto sempre Per_5 insieme, abbiamo condiviso la camera e ogni esperienza e condividiamo la stessa madre e non ho manifesto alcuna contrarietà all'adozione”; ha chiarato: “sono nata a [...] il Persona_3
6.8.2005 e residente a [...] ma domiciliata a Milano. Conosco
da quando siamo nati, ci siamo sempre voluti abbastanza bene anche se non abbiamo Per_5 sempre vissuto sotto lo stesso tetto perché io vivevo insieme a mia madre. Non sono contraria all'adozione”; madre dell'adottando, ha dichiarato: “sono nata a [...]_4
l'11.8.1955 e sono residente a [...]. Sono felice di questo momento e importante che ha scelto lui il padre e da quando è nato è sempre stato con i fratelli e sono stata sempre presente”.
All'esito della udienza il Giudice delegato ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Per procedere all'adozione di maggiorenne occorre, oltre al consenso dell'adottante e dell'adottando
(art.296 c.c.), soggetti tra i quali si costituisce il rapporto adottivo, l'assenso dei genitori dell'adottando, del coniuge dell'adottante e di quello dell'adottando non separati legalmente (art. 297 c.c.), nonché dei figli maggiorenni dell'adottante (Corte Costituzionale n. 937/1988 e n.
345/1992 quali soggetti che subiscono rilevanti ripercussioni di status, proprio in seguito all'adozione).
L'adozione in esame è "essenzialmente determinata dal consenso dell'adottante e dell'adottando, giacché il controllo del Tribunale verte sui requisiti che legittimano l'adozione, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se l'adozione "conviene" all'adottando (art. 312 c.c.)" (Corte
Costituzionale n. 89 del 1993).
L'istituto dell'adozione di maggiorenne ha assunto nel tempo una funzione anche sociale di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria nonché di una storia personale, tra adottante ed adottato, in quanto legati, sulla base di una frequentazione quotidiana, da
3 saldi vincoli personali, morali e civili (cfr. Cass. n. 7667/2020, con la quale si è affermato che, in una interpretazione costituzionalmente orientata, anche alla luce dell'art. 8 della CEDU, può essere operata una ragionevole riduzione del divario di età fissato dall'art.291 c.c. tra adottante ed adottato,
"al fine di tutelare situazioni familiari consolidatesi da lungo tempo e fondate su di una comprovata affectio familiaris").
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che nella fattispecie ricorrano i presupposti di cui agli artt.
312 e 291 c.c. per far luogo all'adozione richiesta.
Ed invero il ricorrente, cittadino italiano, ha una età che supera di oltre 18 anni quelli dell'adottando e i figli hanno prestato il consenso all'adozione di Controparte_1
Dall'audizione dei soggetti menzionati, di fatto, è emerso che esiste un autentico rapporto affettivo che dura da sempre tra l'adottando e l'adottante, come confermato anche dalla madre dell'adottando e dai figli dell'adottando.
L'adozione in questione, quindi, appare conveniente per l'adottando.
Non ostano in senso contrario informazioni o documenti di sorta.
Pertanto, va pronunciata ex art. 313 comma 1 c.c. l'adozione di nato a Controparte_1
Terni il 26.09.1999 da parte di ad ogni conseguente effetto. Parte_1
Non si provvede al regolamento delle spese in considerazione della natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
Dispone farsi luogo all'adozione di nato a [...] il [...], da parte Controparte_1 di nato il [...], ad [...] conseguente effetto;
Parte_1 nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di pubblicità previsti dall'art. 314, comma 1, codice civile.
Così deciso in Rieti, il 23.07.2025
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al numero R.G. 68/2025 e vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato a Perugia, Parte_1 C.F._1 via Giacomo Puccini n. 69 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe ALFI che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso
Adottante
e
) Controparte_1 CodiceFiscale_2
adottando
Con l'intervento del PM in sede
Oggetto: adozione di maggiorenne
Conclusioni: come da ricorso
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.1.2025 ha chiesto di provvedere all'adozione Parte_1 di nato a [...] il [...]. Controparte_1
A tal fine, il ricorrente ha dedotto: di avere altri figli ossia (nato il [...]), Persona_1 nato il [...]) e (nata il [...]); che il ricorrente Persona_2 Persona_3 ha compiuto gli anni trentasei e supera di oltre diciotto anni quelli dell'adottando; che il ricorrente è stato sposato con la madre dell'adottando, dal 10.08.1991 sino al divorzio del Persona_4
25.11.2005; che biologicamente figlio di terza persona, è nato all'interno del Controparte_1 rapporto coniugale tra il ricorrente e la madre dell'adottando, sig.ra che Persona_4 inizialmente il ricorrente ha riconosciuto dichiarando lui stesso la nascita del Controparte_1
1 figlio;
che solo al fine di farlo riconoscere dal padre naturale, il quale aveva manifestato tale volontà, il ricorrente, con sentenza del Tribunale di Terni del 3.6.2003 passata in giudicato il 18.9.2004, ha disconosciuto la paternità dell'odierno adottando e, quest'ultimo ha assunto il cognome materno con conseguente annotazione a margine dell'atto integrale di nascita da parte dell'ufficiale di stato civile;
che in seguito al venir meno della volontà del padre naturale di riconoscere lo stesso figlio, il ricorrente - che non ha mai smesso di comportarsi come padre di - unitamente Controparte_1
a ha presentato istanza al Prefetto di Terni, al fine di richiedere il cambio del Persona_4 cognome dell'adottando da ” nuovamente in , così da far mantenere Per_4 CP_1 CP_1
l cognome con il quale era stato sempre riconosciuto da tutti;
che con decreto del Prefetto
[...] di Terni del 16.07.2007, l'adottando è stato autorizzato ad utilizzare il cognome e, di CP_1 conseguenza, l'ufficiale dello stato civile ha proceduto ad annotazione a margine dell'atto integrale di nascita;
che fin dalla nascita il ricorrente ha assunto la figura paterna dell'adottando tanto che, tra il ricorrente e l'adottando, esiste un solido, ininterrotto, rapporto padre figlio, pari a quello avuto con gli altri figli naturali;
che il ricorrente era presente tanto in sala parto, alla nascita di CP_1
tanto al momento della sua laurea, avendo sempre provveduto economicamente e
[...] moralmente alla sua crescita ed evoluzione personale, pagando sempre la metà di ogni spesa
(scolastica – ludica - di mantenimento) effettuata in favore di quest'ultimo proprio come fatto con gli altri figli naturali;
è cresciuto nella casa materna con i suoi fratelli, ( Controparte_1 Per_1
e ) e che ancora oggi, provvede al mantenimento di , studente Per_2 Parte_1 CP_1 magistrale in psicologia all'Università di Firenze, sostenendo metà del costo delle tasse universitarie e contribuendo a viaggi e spese varie, come sempre fatto anche in passato;
che i fratelli, tutti, anche in ragione della separazione dei genitori, hanno sempre avuto un forte legame tra loro e non hanno alcuna riserva all'adozione de qua.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
Nel corso dell'udienza di comparizione innanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale del
28.5.2025 l'adottante e l'adottanda hanno prestato il proprio consenso all'adozione ex art. 296 c.c.
In particolare, alla udienza del 2.4.2025, il ricorrente ha dichiarato: “(...) Conosco l'ho CP_1 sempre cresciuto da piccolo come mio figlio perché il padre non è mai stato presente, ho contributo anche alla sua crescita e l'ho anche sostenuto per gli studi, e lui si è perfettamente integrato con i fratelli, anche perché io mi sono divorziato e lui è rimasto con i fratelli e con la mamma. Io l'ho cresciuto come un figlio tanto che lui mi chiama papà. Quando lui è nato a [...] io ero presente e poi l'ho seguito in tutta la fase della cresciuta, e anche adesso lo sostegno economicamente negli studi, lui è cresciuto insieme agli altri fratelli a tutti gli effetti come un figlio. È mia volontà adottare
”; mentre l'adottando, ha dichiarato: “(...) attualmente studio CP_1 Controparte_1
2 psicologia, sono cresciuto sempre con da quello che ricordo ho sempre avuto lui come Pt_1 padre e lo considero a tutti gli effetti, lui mi ha seguito nella cresciuta economicamente insieme agli altri figli che considero come fratelli. Manifesto la volontà ad essere adottato”.
Alla udienza del 2.7.2025, ha dichiarato: sono nato a [...] il [...] e Persona_1 sono residente a Glasgow via Bellgrove Conosco da quando è nato, siamo cresciuti CP_1 insieme, abbiamo passato innumerevoli giornate a giocare insieme, abbiamo condiviso le vacanze
e l'ho sostenuto da fratello. Non sono contrario all'adozione dello stesso da parte dell'adottante”; ha dichiarato: sono nato a [...] il [...] e sono residente a [...]
Francesco Angeloni n. 16. Conosco mio fratello dalla nascita, abbiamo vissuto sempre Per_5 insieme, abbiamo condiviso la camera e ogni esperienza e condividiamo la stessa madre e non ho manifesto alcuna contrarietà all'adozione”; ha chiarato: “sono nata a [...] il Persona_3
6.8.2005 e residente a [...] ma domiciliata a Milano. Conosco
da quando siamo nati, ci siamo sempre voluti abbastanza bene anche se non abbiamo Per_5 sempre vissuto sotto lo stesso tetto perché io vivevo insieme a mia madre. Non sono contraria all'adozione”; madre dell'adottando, ha dichiarato: “sono nata a [...]_4
l'11.8.1955 e sono residente a [...]. Sono felice di questo momento e importante che ha scelto lui il padre e da quando è nato è sempre stato con i fratelli e sono stata sempre presente”.
All'esito della udienza il Giudice delegato ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Per procedere all'adozione di maggiorenne occorre, oltre al consenso dell'adottante e dell'adottando
(art.296 c.c.), soggetti tra i quali si costituisce il rapporto adottivo, l'assenso dei genitori dell'adottando, del coniuge dell'adottante e di quello dell'adottando non separati legalmente (art. 297 c.c.), nonché dei figli maggiorenni dell'adottante (Corte Costituzionale n. 937/1988 e n.
345/1992 quali soggetti che subiscono rilevanti ripercussioni di status, proprio in seguito all'adozione).
L'adozione in esame è "essenzialmente determinata dal consenso dell'adottante e dell'adottando, giacché il controllo del Tribunale verte sui requisiti che legittimano l'adozione, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se l'adozione "conviene" all'adottando (art. 312 c.c.)" (Corte
Costituzionale n. 89 del 1993).
L'istituto dell'adozione di maggiorenne ha assunto nel tempo una funzione anche sociale di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria nonché di una storia personale, tra adottante ed adottato, in quanto legati, sulla base di una frequentazione quotidiana, da
3 saldi vincoli personali, morali e civili (cfr. Cass. n. 7667/2020, con la quale si è affermato che, in una interpretazione costituzionalmente orientata, anche alla luce dell'art. 8 della CEDU, può essere operata una ragionevole riduzione del divario di età fissato dall'art.291 c.c. tra adottante ed adottato,
"al fine di tutelare situazioni familiari consolidatesi da lungo tempo e fondate su di una comprovata affectio familiaris").
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che nella fattispecie ricorrano i presupposti di cui agli artt.
312 e 291 c.c. per far luogo all'adozione richiesta.
Ed invero il ricorrente, cittadino italiano, ha una età che supera di oltre 18 anni quelli dell'adottando e i figli hanno prestato il consenso all'adozione di Controparte_1
Dall'audizione dei soggetti menzionati, di fatto, è emerso che esiste un autentico rapporto affettivo che dura da sempre tra l'adottando e l'adottante, come confermato anche dalla madre dell'adottando e dai figli dell'adottando.
L'adozione in questione, quindi, appare conveniente per l'adottando.
Non ostano in senso contrario informazioni o documenti di sorta.
Pertanto, va pronunciata ex art. 313 comma 1 c.c. l'adozione di nato a Controparte_1
Terni il 26.09.1999 da parte di ad ogni conseguente effetto. Parte_1
Non si provvede al regolamento delle spese in considerazione della natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
Dispone farsi luogo all'adozione di nato a [...] il [...], da parte Controparte_1 di nato il [...], ad [...] conseguente effetto;
Parte_1 nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di pubblicità previsti dall'art. 314, comma 1, codice civile.
Così deciso in Rieti, il 23.07.2025
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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