TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/03/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Bergamo, dott.ssa Laura Giraldi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6354/2024 R.G. promossa da
(C.F. , con studio in RI (BG, Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso per procura alle liti in atti dall'avv. Elena Carrara, presso il cui studio in Cologno al Serio (BG), piazza Vittorio Emanuele II n. 19, ha eletto domicilio,
(C.F. ) e Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ), entrambi residenti in [...],
[...] C.F._3
rappresentati e difesi per procura alle liti in atti dall'avv. Fabrizio Scarponi, presso il cui studio in Milano hanno eletto domicilio
- ricorrenti -
contro
(C.F. ), di Bergamo, CP_1 Controparte_2 C.F._4
rappresentato e difeso per procura alle liti in atti dall'avv. Elena Balestra, presso il cui studio in Bergamo, via Duca degli Abruzzi n. 5, ha eletto domicilio,
- resistente -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione del compenso del C.T.U.
CONCLUSIONI 1 Per i ricorrenti: come da ricorso depositato il 07/11/2024.
Per il resistente: come da comparsa di costituzione e risposta depositata il
18/12/2024.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.11.2024 e Parte_1 Parte_2 Parte_3
proponevano opposizione avverso il decreto di liquidazione pronunciato
[...]
in data 9/10/2024 con cui era stata liquidata al geom. la somma Controparte_2
di euro 7.687,62, oltre ad oneri di legge, a titolo di compenso per l'incarico di C.T.U. dallo stesso prestato in sede di controversia giudiziale sorta tra gli odierni ricorrenti iscritta al n. 6621/2023 R.G..
Con l'opposizione i ricorrenti contestavano l'importo attribuito al C.T.U. stante l'errata determinazione del compenso sulla base dell'art. 11 del D.M. 30.05.2002 anziché tramite il criterio delle vacazioni;
deducevano inoltre l'indebita duplicazione degli importi richiesti in nota spese dal professionista convenuto, attesa la natura unitaria dell'accertamento oggetto del quesito sottoposto;
rilevavano infine il parziale inadempimento all'incarico conferito con riguardo alla mancata presa di posizione sulle osservazioni avanzate alla bozza di elaborato peritale da parte dei
C.T.P. Chiedevano pertanto, previa sospensione della esecutività del decreto di liquidazione opposto, la revoca del medesimo.
Si costituiva in giudizio il geom. contestando la fondatezza CP_3
dell'opposizione e chiedendo la conferma del decreto di liquidazione opposto attesa l'applicabilità del citato art.11 ovvero, in subordine dell'art.2; evidenziava, in ogni caso, che le proprie spettanze sarebbero state superiori allorchè applicato il criterio delle vacazioni. Chiedeva infine la condanna dei ricorrenti ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c..
La causa, senza necessità di istruttoria, giunge ora in decisione a seguito di discussione all'udienza del 16/01/2025.
Il ricorso deve essere accolto.
2 Lamentano, in primo luogo, gli opponenti che nella specie la liquidazione del compenso sia avvenuta secondo la misura a percentuale degli onorari di cui all'art.11 del d.m.30.5.2002 anziché secondo il criterio a vacazione.
La doglianza è fondata.
Si osserva, infatti, che il nominato c.t.u. geom. è stato incaricato nel CP_3
giudizio n. 6621/23 R.G. di accertare 'quanto indicato dalla parte convenuta nella quattordicesima pagina della comparsa di risposta dalla terza riga alla quarta riga e
… comunque la congruità del compenso richiesto dall'attore alla luce degli accordi contrattuali e della documentazione in atti'. Pur non essendo prodotta in atti la comparsa di costituzione e risposta in quel giudizio, risulta incontestato che il punto cui si è riferito il giudice istruttore all'atto del conferimento dell'incarico riguarda l'accertamento delle reali attività prestate dall'attore in favore dei convenuti
(secondo quanto dedotto nel ricorso introduttivo del presente giudizio e quanto indicato nell'incipit della relazione peritale depositata). L'incarico conferito, dunque, atteneva alla verifica delle attività professionali svolte dall'ing.C.Moioli con riferimento alla predisposizione delle pratiche e alla progettazione degli interventi per il c.d. Superbonus 110%, cioè i c.d. Sismabonus ed Ecobonus, per il quale era stato previsto un compenso di € 86.000,00 e si era altresì stabilito che 'si avrebbe avuto a riferimento i valori massimi in base al decreto del Ministro della Giustizia
17 giugno 2016 per i corrispettivi dell'ingegnere e dell'architetto'( pag.2 dell'atto introduttivo della causa). Era incontestato, peraltro, in quel giudizio che non erano state svolte attività di direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
Premesso che la causa era stata introdotta dal professionista al fine di ottenere il pagamento del proprio compenso come richiesto e non corrisposto, deve rilevarsi che la relativa domanda riguardava dunque esclusivamente l'attività professionale concordata e asseritamente svolta.
3 Tale attività, pur relativa agli immobili dei era attività di sola progettazione Pt_2
e predisposizione delle pratiche per le agevolazioni fiscali applicabili sulle somme necessarie per la realizzazione delle opere edili da effettuarsi.
Conseguentemente, la verifica richiesta al nominato c.t.u. riguardava e riguarda tale attività professionale e non la 'materia di costruzioni edilizie' di cui all'art.11 del d.m.
30.5.2002.
Analogamente, l'incarico di verificare la congruità del compenso richiesto dall'attore alla luce degli accordi contrattuali e della documentazione in atti era ed è accertamento che esula dalla medesima materia delle costruzioni edilizie.
Il criterio di liquidazione adottato nel provvedimento in data 9.10.2024 è dunque inappropriato.
Si osserva, preliminarmente, che l'opposizione proposta non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere - dovere di verificare la correttezza di detta liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ. e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza (Cass. 1470 del 22/01/2018).
Si rileva allora che, dovendo provvedere a nuova liquidazione del compenso, neppure può ritenersi applicabile il criterio di cui all'art.2 del citato decreto ministeriale.
Tale disposizione infatti riguarda la perizia in materia 'amministrativa, contabile e fiscale', materia, quella contabile, relativa piuttosto al controllo dell'amministrazione economica di un'azienda, della tenuta delle scritture attinenti alla sua operatività o delle operazioni di gestione economica della stessa.
Nella specie invece, occorreva valutare un'attività professionale e stimarne l'entità, seppur in termini economici.
4 In mancanza, dunque, di applicabilità di specifiche tabelle di cui al d.m. 30.5.2002, deve conseguentemente trovare applicazione la determinazione degli onorari secondo il criterio residuale di cui all'art.1 del citato d.m., ovvero a vacazione.
Pertanto, si rileva che dalla relazione depositata in atti si evince che il geom. CP_3
è stato nominato in data 3.6.2024, ha iniziato le operazioni peritali prontamente in data 5.6.2024 fissando un primo incontro per un tentativo di conciliazione in data
20.6.2024, ha intrattenuto contatti con i ctp tramite corrispondenza mail relativa all'incarico conferitogli durante l'intero mese, ha poi fissato un ulteriore incontro a scopo conciliativo in data 5.7.2024 cui sono nuovamente seguite mail dei ctp nel corso del mese. In data 5.9.2024 il c.t.u ha poi depositato la bozza della relazione cui sono seguite le osservazioni delle parti nei quindici giorni successivi ed infine il geometra ha depositato in data 4.10.2024 la relazione definitiva.
Emerge, dunque, che per il periodo di quattro mesi il professionista si è attivamente dedicato allo studio della controversia nei limiti del quesito sottoposto allo stesso, elaborando ipotesi transattive alla luce delle verifiche effettuate e dei calcoli conseguenti, intrattenendo i necessari rapporti con i ctp delle parti non solo in presenza, ma anche tramite scambio di corrispondenza ed infine depositando la bozza di relazione, valutando le osservazioni esposte dai c.t.p. e giungendo al deposito della relazione finale.
Non vi è dubbio che l'attività svolta dal nominato perito sia stata connotata da particolare impegno attesa la moltitudine di documenti da esaminare, tra cui alcuni particolarmente corposi (si vedano quelli prodotti dalla stessa parte ricorrente sub.25.6, 25.11, 25.18/25.26), e che tale esame abbia comportato un rilevante impiego di tempo del c.t.u.; tale aspetto non è stato peraltro neppure specificatamente contestato dagli opponenti.
Tuttavia, in forza del disposto di cui all'art.4,5° c. l.319/80 non possono essere liquidate al c.t.u. più di quattro vacazioni al giorno.
Considerando dunque che l'attività del perito può ritenersi essere stata svolta con impegno assorbente per tre mesi, calcolate dunque 4 vacazioni al giorno di cui
5 ciascuna determinata in euro 14,68 (giusta la pronuncia di cui a Corte Cost.16/25), la somma complessiva da liquidare al nominato c.t.u. è pari ad euro 5.285.
A prescindere dalla richiesta solo in questa sede da parte ricorrente - senza espressa proposizione di domanda riconvenzionale in comparsa- di applicazione di una maggiorazione pari al 30-50% dell'importo dovuto laddove liquidato il compenso a vacazione, si osserva che ai fini dell'applicabilità della disposizione di cui all'art. 52 del d.P.R. n. 115/2002, 'occorre che il grado di importanza e di difficoltà della prestazione, che la legge prescrive che debba essere «eccezionale», sia necessariamente maggiore rispetto a quello che deve essere compensato con l'attribuzione degli onorari nella misura massima;
la semplice circostanza che il giudice abbia attribuito particolare rilevanza al livello quantitativo e qualitativo dell'opera dell'ausiliare non implica, per sé sola, che detta rilevanza debba anche considerarsi necessariamente di livello così elevato da giustificare, altresì, il superamento dei massimi già riconosciuti «sino al» raddoppio degli stessi, evincendosi, comunque, dalla suddetta norma una possibilità di gradualità della valutazione in funzione dell'operazione di liquidazione dei compensi in questione'
(Cass. 5991/24,29876 /2019).
Nella specie questo Giudice, proprio in considerazione della molteplicità ed entità dei documenti prodotti e da esaminare, ha ritenuto doversi riconoscere al c.t.u.
l'impegno massimo ed assorbente per tre mesi nello svolgimento della sua attività professionale, mentre il resistente non ha allegato alcuno specifico elemento che giustifichi un ulteriore aumento dell'importo come liquidato.
Non può, quindi, essere riconosciuta ulteriore maggiorazione ai sensi del citato art.52.
Sotto diverso profilo, non possono essere in questa sede esaminate le doglianze di merito svolte dagli opponenti in ordine alle risposte rese dal c.t.u. alle osservazioni di parte, rilievi che non sono idonei a determinare la nullità dell'elaborato peritale con conseguente esclusione del diritto al compenso. Si osserva infatti che in sede di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi al consulente tecnico
6 sono ammissibili soltanto le censure che si riferiscano alla liquidazione del compenso, mentre non possono proporsi questioni relative all'utilità e validità della consulenza tecnica, che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella relativa sede (Cass. nn.36396/21, 3024/2011, 6684/95, 1014/96 e 4425/98).
Infine, per quanto attiene alle spese del presente procedimento, deve ritenersi che l'accoglimento delle doglianze di parte opponente in merito alla liquidazione del compenso al c.t.u. come svolta dal giudice istruttore non può comportare la soccombenza dell'ausiliario incaricato atteso comunque il riconoscimento allo stesso di un compenso, seppure di importo inferiore (Cass.5991/24).
Le spese del presente procedimento devono dunque essere integralmente compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il provvedimento di liquidazione in data 9.10.2024 e, applicato il criterio a vacazione, liquida al ctu geom. a CP_3
titolo di compenso per onorari la somma di euro 5.285, oltre alle spese già liquidate in euro 139, oltre accessori di legge;
2) compensa le spese processuali.
Così deciso in Bergamo, il 4.3.2025.
Il Giudice
7