TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/07/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n°4130/23 al Ruolo Generale e vertente
TRA
(avv. Valentina Vergari) Parte_1
-ATTRICE-
E
(avv. Federica Nicolini) CP_1
-CONVENUTA- CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione:
1)Accertare e dichiarare la nullità e/o illiceità e/o illegittimità del contratto di FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO n. 4916034 e del conto corrente conto corrente n. 147 1688-2 per vizi anatocistici e per l'effetto condannare parte convenuta alla restituzione degli interessi illegittimamente percepiti così come quantificati nel corpo del presente atto pari € 22,95 e 776,29 euro per anatocismo o nella diversa. quantificazione maggiore o minore che vorrà accertare l'On. Giudicante anche a seguito di CTU tecnico contabile richiesta;
2) Accertare e dichiarare la condotta di concessione abusiva del credito perpetrata dall'intermediario finanziario mediante n. 4916034 e del Controparte_2 conto corrente conto corrente n. 147 1688-2 ai danni di parte attrice per un valore euro 1478,07 in relazione al contratto di finanziamento ed in relazione al conto corrente individuato 4.952,86 € di euro nella diversa quantificazione maggiore o minore che voglia accertare l'On. Giudicante anche a seguito di CTU tecnico contabile richiesta;
3) Condannare la convenuta , in pers. del Direttore Generale e l.r.p.t., alla integrale CP_1 rifusione delle spese e competenze di lite, maggiorate di C.p.a. e IVA come per legge con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario.” (seguono richieste istruttorie)
CP_1
“piaccia all'On.le Tribunale adito:
1) accertare e dichiarare la improcedibilità delle domande per inidoneità del tentativo di mediazione a soddisfare la condizione di procedibilità prescritta dall'art. 5, D.lgs. 28/2010 vigente formulazione;
2) accertare e dichiarare la nullità e quindi la inammissibilità della domanda per violazione degli art.163 e 164 cpc;
3) in ogni caso accertare la improcedibilità ovvero la inammissibilità delle domande di ripetizione (e di eventuale accertamento);
4) nel merito, in via principale, respingere e/o rigettare la domanda di ripetizione (e di eventuale accertamento) poiché inammissibili e/o improcedibili e/o comunque infondate per tutto quanto precisato in narrativa. Con vittoria di spese e compensi, nonché altrui condanna ex art.96 cpc”.
******************
ha qui convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 proponendo le domande trascritte in premessa, in riassunzione di procedimento originariamente instaurato dinanzi ad altro Tribunale, dichiaratosi incompetente.
La banca convenuta, costituita, si è opposta. In sede di verifiche preliminari, il giudice ha assegnato termine “perché sia promosso il procedimento di mediazione, a cura di parte attrice”.
Quest'ultima ha promosso la procedura di mediazione innanzi ad un organismo di stanza a Napoli.
La ha in tale sede immediatamente eccepito l'incompetenza territoriale dell'organismo CP_1 prescelto dalla controparte, successivamente riproponendo l'eccezione in questa sede giudiziale.
Depositate dalla sola parte convenuta le memorie ex art.171 ter cpc, la causa è stata immediatamente avviata alla presente decisione, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, in data 10 luglio 2025.
OSSERVA
1) Risulta che parte attrice, onerata nella fase iniziale della presente controversia dell'introduzione del procedimento di mediazione, si è rivolta ad organismo non domiciliato in Modena
(Ad.Resolution sede di Napoli).
Senonchè l'art.4 co.1° del dlgs n°28 del 2010 prevede che “la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia” e che “la competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti”.
Ciò vuol dire che la competenza territoriale dell'organismo, mutuata dalle regole designanti il giudice, in assenza di consenso risulta inderogabile.
Ne consegue l'inidoneità del procedimento svolto dinanzi ad organismo territorialmente incompetente a determinare l'avveramento della condizione di procedibilità.
Trattandosi di controversia in materia di contratti bancari, per cui “l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio” (art.5 co.1° e
2° del Dlgs cit). ne consegue il preliminare rilievo dell'improcedibilità della domanda.
In tal senso si dispone.
2) Non ricorrono i presupposti per la condanna di parte attrice ex art.96 cpc, in quanto l'errore indicato al punto 1), determinante la decisione assolutoria in rito, seguito dall'abbandono in fatto della causa (il legale dell'attore non ha depositato atti difensivi ulteriori alla citazione, nè è mai comparso in udienza), non costituiscono condotte potenzialmente generatrici di danno ex art.96 co.1° cpc, nè abuso sanzionabile ex art. 96 co.3° cpc.
3) Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con applicazione di valori minimi (attesa l'unicità della questione giuridica trattata ed il mancato svolgimento di difese di parte attrice ulteriori alla citazione) per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, -esclusa la fase istruttoria, non svolta- - previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22 in relazione a controversie di valore ricompreso fra €.5.200,01 ed €.26.000, avuto riguardo al valore della domanda.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando
1) DICHIARA IMPROCEDIBILE la domanda proposta da Parte_1
[...]
2) CONDANNA la medesima al rimborso delle spese sopportate dalla convenuta per il giudizio, che liquida in complessivi €.
2.000 oltre spese generali ed accessori, per compenso.
Modena, 10 luglio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n°4130/23 al Ruolo Generale e vertente
TRA
(avv. Valentina Vergari) Parte_1
-ATTRICE-
E
(avv. Federica Nicolini) CP_1
-CONVENUTA- CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione:
1)Accertare e dichiarare la nullità e/o illiceità e/o illegittimità del contratto di FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO n. 4916034 e del conto corrente conto corrente n. 147 1688-2 per vizi anatocistici e per l'effetto condannare parte convenuta alla restituzione degli interessi illegittimamente percepiti così come quantificati nel corpo del presente atto pari € 22,95 e 776,29 euro per anatocismo o nella diversa. quantificazione maggiore o minore che vorrà accertare l'On. Giudicante anche a seguito di CTU tecnico contabile richiesta;
2) Accertare e dichiarare la condotta di concessione abusiva del credito perpetrata dall'intermediario finanziario mediante n. 4916034 e del Controparte_2 conto corrente conto corrente n. 147 1688-2 ai danni di parte attrice per un valore euro 1478,07 in relazione al contratto di finanziamento ed in relazione al conto corrente individuato 4.952,86 € di euro nella diversa quantificazione maggiore o minore che voglia accertare l'On. Giudicante anche a seguito di CTU tecnico contabile richiesta;
3) Condannare la convenuta , in pers. del Direttore Generale e l.r.p.t., alla integrale CP_1 rifusione delle spese e competenze di lite, maggiorate di C.p.a. e IVA come per legge con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario.” (seguono richieste istruttorie)
CP_1
“piaccia all'On.le Tribunale adito:
1) accertare e dichiarare la improcedibilità delle domande per inidoneità del tentativo di mediazione a soddisfare la condizione di procedibilità prescritta dall'art. 5, D.lgs. 28/2010 vigente formulazione;
2) accertare e dichiarare la nullità e quindi la inammissibilità della domanda per violazione degli art.163 e 164 cpc;
3) in ogni caso accertare la improcedibilità ovvero la inammissibilità delle domande di ripetizione (e di eventuale accertamento);
4) nel merito, in via principale, respingere e/o rigettare la domanda di ripetizione (e di eventuale accertamento) poiché inammissibili e/o improcedibili e/o comunque infondate per tutto quanto precisato in narrativa. Con vittoria di spese e compensi, nonché altrui condanna ex art.96 cpc”.
******************
ha qui convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 proponendo le domande trascritte in premessa, in riassunzione di procedimento originariamente instaurato dinanzi ad altro Tribunale, dichiaratosi incompetente.
La banca convenuta, costituita, si è opposta. In sede di verifiche preliminari, il giudice ha assegnato termine “perché sia promosso il procedimento di mediazione, a cura di parte attrice”.
Quest'ultima ha promosso la procedura di mediazione innanzi ad un organismo di stanza a Napoli.
La ha in tale sede immediatamente eccepito l'incompetenza territoriale dell'organismo CP_1 prescelto dalla controparte, successivamente riproponendo l'eccezione in questa sede giudiziale.
Depositate dalla sola parte convenuta le memorie ex art.171 ter cpc, la causa è stata immediatamente avviata alla presente decisione, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, in data 10 luglio 2025.
OSSERVA
1) Risulta che parte attrice, onerata nella fase iniziale della presente controversia dell'introduzione del procedimento di mediazione, si è rivolta ad organismo non domiciliato in Modena
(Ad.Resolution sede di Napoli).
Senonchè l'art.4 co.1° del dlgs n°28 del 2010 prevede che “la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia” e che “la competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti”.
Ciò vuol dire che la competenza territoriale dell'organismo, mutuata dalle regole designanti il giudice, in assenza di consenso risulta inderogabile.
Ne consegue l'inidoneità del procedimento svolto dinanzi ad organismo territorialmente incompetente a determinare l'avveramento della condizione di procedibilità.
Trattandosi di controversia in materia di contratti bancari, per cui “l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio” (art.5 co.1° e
2° del Dlgs cit). ne consegue il preliminare rilievo dell'improcedibilità della domanda.
In tal senso si dispone.
2) Non ricorrono i presupposti per la condanna di parte attrice ex art.96 cpc, in quanto l'errore indicato al punto 1), determinante la decisione assolutoria in rito, seguito dall'abbandono in fatto della causa (il legale dell'attore non ha depositato atti difensivi ulteriori alla citazione, nè è mai comparso in udienza), non costituiscono condotte potenzialmente generatrici di danno ex art.96 co.1° cpc, nè abuso sanzionabile ex art. 96 co.3° cpc.
3) Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con applicazione di valori minimi (attesa l'unicità della questione giuridica trattata ed il mancato svolgimento di difese di parte attrice ulteriori alla citazione) per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, -esclusa la fase istruttoria, non svolta- - previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22 in relazione a controversie di valore ricompreso fra €.5.200,01 ed €.26.000, avuto riguardo al valore della domanda.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando
1) DICHIARA IMPROCEDIBILE la domanda proposta da Parte_1
[...]
2) CONDANNA la medesima al rimborso delle spese sopportate dalla convenuta per il giudizio, che liquida in complessivi €.
2.000 oltre spese generali ed accessori, per compenso.
Modena, 10 luglio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-