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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/10/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di consiglio, composta dai seguenti magistrati:
1) dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) dott.ssa Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 488/2024 R.G.
Tra
(già Parte_1 [...]
), in persona del Ministro pro tempore, C.F. Parte_2
P.IVA_1
(C.F. , in Parte_3 P.IVA_2 persona del Dirigente scolastico pro-tempore,
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
- Appellanti -
Contro
-nuova denominazione di (c.f. Controparte_1 Controparte_2
), con sede a Milano, in via Domenichino, n. 5, in persona del legale P.IVA_3
rappresentante pro - tempore, rappr, e difesa dall'avv. Paolo Bonalume, giusta procura in atti;
- Appellata -
______________________ 1 All'udienza di discussione del 7 ottobre 2025 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1001/2024 del 23 febbraio 2024 (resa nel procedimento n.
5499/2020 R.G.), il Tribunale di Catania, Quarta Sezione civile, così statuiva:
1. condannava il convenuto Controparte_3
di al pagamento, in favore dell'attrice
[...] Pt_3 CP_1
(quale creditrice cessionaria), della somma di euro 49.932,06 per sorte capitale, a titolo di corrispettivi di forniture di servizi di pulizia (eseguite dalla cedente creditrice AN s.c.p.a), oltre
2. agli interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza delle singole fatture, nonché
3. agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, che al momento della domanda giudiziale, risultano scaduti da oltre sei mesi, nella misura del d.lgs. 231/02, nonché al pagamento della somma di
€80,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n°231/02, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale;
Contr
4. rigettava l'ulteriore domanda di relativa a crediti maturati a titolo di ulteriori interessi di mora relativi a crediti diversi rispetto alla sorte capitale;
5. condannava l al pagamento, in favore di delle spese CP_3 Parte_4 CP_1 processuali, che liquidava in complessivi € 6.500,00 per compensi e € 546,00 per esborsi, oltre iva, cpa e spese generali;
Avverso tale sentenza hanno proposto appello, con unico atto, l'
[...]
e il , Controparte_4 Parte_1
formulando tre motivi di gravame.
Si è costituita in giudizio la -nuova denominazione di Controparte_1 [...]
deducendo l'infondatezza dell'appello e chiedendone il Controparte_2
rigetto.
Denegata la chiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza di discussione del 7 ottobre 2025, la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
2 Con il primo motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza per avere omesso totalmente ogni riferimento al che, Parte_1
Contr citato quale terzo dalla si era regolarmente costituito in giudizio.
Con il secondo motivo, gli appellanti - costituitisi, come sopra visto, con un unico atto con il deducono il difetto di Controparte_5
legittimazione passiva dell , per Controparte_6 essere legittimato invece il . Parte_1
Deducono al riguardo che: a) l'intervenuta attribuzione della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche autonome, ai sensi dell'art. 21 co. 1 L. n° 59/1997, non ha fatto venir meno la loro compenetrazione nell'organizzazione amministrativa dello
Stato; b) infatti, a seguito della riforma, per un verso, le istituzioni scolastiche vanno considerate alla stregua di veri e propri enti (statali), pur nell'ambito e nei limiti dell'autonomia amministrativa (didattica, organizzativa, finanziaria) loro concessa dal D.P.R. n° 275/1999; c) per altro verso, invece, le istituzioni scolastiche, al di fuori dei predetti ambiti e limiti, continuano a operare come organi dello Stato;
d)
l'autonomia concessa agli istituti scolastici in attuazione della riforma si sostanzia, in effetti, nel riconoscimento di limitate forme di competenza e di rappresentanza, e, nel nuovo contesto, le risorse finanziarie trasferite annualmente alle istituzioni scolastiche autonome risultano vincolate alla retribuzione di specifiche prestazioni o al finanziamento di progetti volti al sostegno del processo di autonomia scolastica;
e)
a riprova di ciò, con riferimento alle vicende intercorse tra le parti del giudizio de quo, l'accordo tra i raggruppamenti di imprese che assicuravano il servizio di pulizie ai sensi dell'art. 21 della L. 59/1997, è stato sottoscritto dal Ministero competente senza alcun coinvolgimento delle istituzioni scolastiche;
pertanto, nessuna autonomia amministrativa e contabile è mai stata riconosciuta per questi servizi alla scuola beneficiaria del servizio, che provvedeva ad onorare le fatture nel momento in cui il accreditava le relative somme;
va in definitiva esclusa la Parte_1 legittimazione processuale delle scuole in cause quali quella in esame, considerato che la mancata attribuzione a detti Enti di un patrimonio ad hoc destinato a far fronte ad un'eventuale condanna.
3 Detti motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Anzitutto, va rilevato che, come dedotto dagli appellanti, il Tribunale ha omesso di Contr esaminare la posizione del , terzo chiamato in causa da a seguito delle Parte_1
difese svolte dall'istituto scolastico, e ha omesso persino di indicarne la qualità di parte nell'epigrafe della sentenza.
La sentenza va dunque integrata.
Passando al merito, si rileva preliminarmente che, nel caso che ci occupa, diversamente da altre decisioni emesse (anche recentemente) da questa Corte in fattispecie analoghe, deve ritenersi passata in giudicato, per difetto di impugnazione sul punto, la riconducibilità dei debiti per cui è causa (relativi a servizi di pulizia) all'amministrazione statale della Pubblica Istruzione.
E allora, per effetto della devoluzione limitata dai motivi di appello, l'appello in esame va accolto nella parte in cui si censura la sentenza che ha riconosciuto la legittimazione passiva dell'istituto scolastico per il pagamento dei corrispettivi in parola.
E invero, come correttamente dedotto dagli appellanti, il disegno organizzativo attuato dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (sull'autonomia scolastica) ha sì previsto la soggettività giuridica degli istituti, ma come strumento di realizzazione dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, di sperimentazione […]. Il che non toglie che le funzioni amministrative, al pari della gestione del servizio istruzione, siano rimaste funzioni statali, di talché soltanto la competenza per il loro esercizio è stata sottratta (non allo Stato ma) all'amministrazione centrale e periferica e attribuita, di regola, alle istituzioni scolastiche (D.P.R. n. 275 del 1999, art. 14), le quali quindi agiscono in veste di organi statali e non di soggetti distinti dallo Stato.
Nella specie, dunque il soggetto tenuto al pagamento è non già l'Istituto scolastico bensì lo Stato, e in particolare il che, Parte_1
costituendosi in giudizio, ammette, anche con l'atto di appello, di essere il soggetto che ha sostenuto l'onere del relativo finanziamento, e dunque di essere l'effettivo debitore.
4 Pertanto, in accoglimento del primo e del secondo motivo di appello, la titolarità passiva della “res controversa” (concernente la domanda di pagamento dei corrispettivi di prestazioni di pulizia) va riconosciuta in capo, non già all'Istituto scolastico, ma al , cui la domanda della banca cessionaria si è estesa per Parte_1 effetto della chiamata in causa nel giudizio di primo grado.
Passando ora all'esame del merito, con il terzo motivo di gravame, parte appellante critica la sentenza per aver disatteso l'eccezione di pagamento del credito.
Deducono gli appellanti: che le fatture oggetto della domanda di pagamento della sorte capitale di €49.932,06 non sono state oggetto di cessione di credito da parte Contr della società consortile AN nei confronti di che, a decorrere dal
04/12/2015, si sono susseguite una serie di cessioni di credito da parte della
MANITAL in favore della , e quest'ultima, con apposite note Controparte_2
che si sono succedute nel tempo, comunicava l'avvenuta cessione del credito, indicando di volta in volta le fatture il cui credito veniva ceduto;
che le fatture cui si riferisce la domanda odierna di pagamento della sorte capitale, n. 104321 e n. 104322 emesse in data 16/05/2016, non risultano cedute dalla AN alla
[...]
perché mai indicate negli elenchi allegati agli atti di cessione di CP_2
Contr credito notificati alla scuola, né nell'estratto conto del 18.3.2017 con cui sollecitava il pagamento di fatture risultanti insolute;
che pertanto l'Istituto legittimamente aveva pagato dette fatture direttamente in favore della AN.
Il motivo è infondato.
Risulta agli atti che, con scrittura privata autenticata dal notaio del 30.10.2015, notificata all' il 4.12.2015 (all. 18 e 19 alla memoria Parte_5 ex art. 183/6 c.p.c), AN aveva ceduto alla i crediti esistenti Controparte_2
e futuri, ossia i crediti che fossero sorti in forza di contratti già stipulati o che fossero stati stipulati (tra AN e l ) entro 24 mesi dalla cessione. CP_3
Le due fatture relative alla sorte capitale oggetto di causa si riferiscono per l'appunto a crediti sorti nel periodo di efficacia della cessione, e rientrano nell'oggetto della stessa, sicchè deve ritenersi dimostrato che la cessionaria avesse acquistato anche detti crediti. 5 Né può rilevare in senso contrario, diversamente da quanto eccepito dagli appellanti, che non risulta che la cessionaria abbia trasmesso all'istituto ceduto le fatture in questione prima del sollecito inviato il 20.10.2017, come aveva fatto per altre fatture relative ai crediti ceduti.
E invero, le note con cui la trasmetteva al debitore ceduto le fatture via via CP_2
emesse (doc. 12 all. 1 del fasc. di parte appellante) integrano solo delle richieste di pagamento dei crediti ceduti, man mano che gli stessi venivano ad esistenza. Ciò emerge chiaramente dal tenore delle stesse note, che si limitano a richiamare e confermare l'avvenuta cessione dei crediti, sicchè l'eventuale mancata trasmissione delle fatture emesse in relazione ai crediti ceduti non esclude l'efficacia della cessione.
Da ciò consegue che eventuali pagamenti effettuati dalla scuola alla cedente AN- peraltro non dimostrati per le ragioni esposte dal Tribunale, stante l'inidoneità a tal fine dei meri mandati non quietanzati- non avrebbero efficacia liberatoria, e non Contr sarebbero opponibili a in quanto eseguiti dopo la notifica dell'atto di cessione dei crediti, avvenuta il 4.12.15.
Appello incidentale
Contr Passando all'esame dell'appello incidentale, con esso chiede il pagamento degli ulteriori crediti richiesti con l'atto introduttivo del primo grado e disattesi dal
Tribunale.
Deduce che erroneamente il Tribunale ha rigettato la relativa domanda ritenendo che si trattasse di “una duplicazione rispetto alla domanda di pagamento degli interessi di mora già riconosciuti”.
Contr L'appello di è fondato.
Con riferimento alla somma di € 9.595,51 richiesta a titolo di ulteriori interessi di mora,
– ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale richiesta – essa risulta dalle Note Debito allegate alla citazione (doc. 4), quale debenza per interessi maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi 6 da quelli costituenti la sorte capitale riconosciuta dal Tribunale, portati dalle fatture indicate nei dettagli allegati alle Note Debito, fatture pacificamente emesse e cedute a Contr da AN Consortile a.r.l..
In particolare per ciascuna Nota Debito risultano indicate: le fatture (per sorte capitale) il cui ritardo nel pagamento ha generato gli interessi di mora (per i quali, dunque, è stata emessa la Nota Debito), il nominativo della società che le aveva emesse (AN), l'importo, la data di emissione e di scadenza, la data di inizio decorrenza degli interessi di mora (colonna “Dt Inizio”), la data di fine calcolo degli interessi di mora (colonna “Dt Fine”), il totale dei giorni di ritardo nel pagamento di ciascuna fattura per sorte capitale, il tasso di interesse di mora, e infine, la somma maturata a titolo di interessi di mora in relazione a ciascuna fattura.
Dai predetti dati risulta che le fatture tardivamente pagate, che hanno generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito, sono tutte differenti rispetto alle fatture costituenti la sorte capitale di € 49.932,06.
A fronte di tali risultanze, l'odierno appellante non ha contestato gli elementi di Contr calcolo utilizzati dalla a fondamento del calcolo degli interessi di cui alle Note
Debito, essendosi limitato ad una generica contestazione di non imputabilità del ritardo alla scuola, in quanto dovuto al ritardo nell'accreditamento dei fondi da parte dell'ente erogante, ma tale circostanza non sarebbe rilevante perché non idonea a giustificare il ritardato pagamento, anche tenuto conto che l'ente erogante, per ammissione dello stesso appellante, era proprio il . Parte_1
Va pertanto riconosciuta alla banca appellata la somma di cui sopra.
Contr In ordine alla debenza degli interessi anatocistici, spettano a anche gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della Nota Debito, interessi di mora che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
Spetta infine, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, l'importo di € 880,00 corrispondente all'importo di € 40
7 moltiplicato per le 22 fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito di cui sopra, oltre interessi su ciascun importo di € 40 con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura.
In definitiva, in accoglimento dell'appello dell'istituto scolastico, e in riforma della Contr sentenza appellata, il va condannato al pagamento in favore di Parte_1
-della sorte capitale pari a € 49.932,06, degli interessi moratori maturati ai sensi del d.lgs. 231/2002 con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture sino al giorno del relativo pagamento;
degli interessi anatocistici, nella misura di cui al d.lgs. 231/2002, prodotti dagli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi al momento della domanda giudiziale sino al soddisfo;
-della somma di € 80,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 Dlgs n.231/02;
Contr nonché, in accoglimento dell'appello incidentale di il medesimo va Parte_1 condannato al pagamento:
- di € 9.595,51 per due Note di Debito (doc. all. sub 4 citazione primo grado) emesse per ulteriori interessi di mora relativi al tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la somma capitale suindicata, portati dalle fatture indicate nei Dettagli allegati alle Note Debito;
• di € 880,00 ex art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 come modificato dal D. Lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le 22 fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito;
oltre gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note
Debito azionate con la citazione in primo grado, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, a far data dalla notifica della citazione.
La complessità e la non univocità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nei rapporti tra 8 Contr la e l' , mentre nei rapporti con il va Controparte_6 Parte_1
applicato il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c..
Dette spese si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri previsti dalla vigente tariffa forense (v. D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 52.000,01 a 260.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta, con applicazione dei parametri minimi.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 468/2024 R.G.,
1) in accoglimento dell'appello proposto dall' Controparte_3
di Ragusa avverso la sentenza n. 1001/2024 del
[...]
Tribunale di Catania, e in riforma della stessa sentenza, così statuisce:
condanna il , anziché l' Parte_1 [...]
di al pagamento in favore di Controparte_3 Pt_3
CP_1
-della sorte capitale pari a € 49.932,06, degli interessi moratori maturati ai sensi del d.lgs. 231/2002 con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture sino al giorno del relativo pagamento;
degli interessi anatocistici, nella misura di cui al d.lgs. 231/2002, prodotti dagli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi al momento della domanda giudiziale sino al soddisfo;
-della somma di € 80,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 Dlgs n.231/02;
2) in accoglimento dell'appello incidentale proposto da condanna Controparte_1 altresì il predetto al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
- della somma di € 9.595,51 per due Note di Debito;
-della somma di € 880,00 ex art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 come modificato dal
D. Lgs. n. 192/12;
9 oltre interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note di
Debito scaduti da oltre sei mesi (alla data di notifica della citazione) nella medesima misura degli interessi di mora, a far data dalla notifica della citazione;
compensa le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio tra e CP_1
l ; Controparte_6
condanna il al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, spese che liquida, per il giudizio di primo grado, in complessivi euro 7052,00 per compensi, di cui euro 1276,00 per fase di studio, euro 814,00 per fase introduttiva, euro 2835,00 per fase istruttoria ed euro 2127,00 per fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi euro €7160,00 per compensi, di cui € 1489,00 per fase di studio, € 956,00 per fase introduttiva, € 2.163,00 per fase di trattazione, € 2552,00 per fase decisionale, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, del compenso totale per la prestazione.
Così deciso in Catania il 23.10.2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Stella Arena dott. Giovanni Dipietro
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di consiglio, composta dai seguenti magistrati:
1) dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) dott.ssa Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 488/2024 R.G.
Tra
(già Parte_1 [...]
), in persona del Ministro pro tempore, C.F. Parte_2
P.IVA_1
(C.F. , in Parte_3 P.IVA_2 persona del Dirigente scolastico pro-tempore,
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
- Appellanti -
Contro
-nuova denominazione di (c.f. Controparte_1 Controparte_2
), con sede a Milano, in via Domenichino, n. 5, in persona del legale P.IVA_3
rappresentante pro - tempore, rappr, e difesa dall'avv. Paolo Bonalume, giusta procura in atti;
- Appellata -
______________________ 1 All'udienza di discussione del 7 ottobre 2025 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1001/2024 del 23 febbraio 2024 (resa nel procedimento n.
5499/2020 R.G.), il Tribunale di Catania, Quarta Sezione civile, così statuiva:
1. condannava il convenuto Controparte_3
di al pagamento, in favore dell'attrice
[...] Pt_3 CP_1
(quale creditrice cessionaria), della somma di euro 49.932,06 per sorte capitale, a titolo di corrispettivi di forniture di servizi di pulizia (eseguite dalla cedente creditrice AN s.c.p.a), oltre
2. agli interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza delle singole fatture, nonché
3. agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, che al momento della domanda giudiziale, risultano scaduti da oltre sei mesi, nella misura del d.lgs. 231/02, nonché al pagamento della somma di
€80,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n°231/02, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale;
Contr
4. rigettava l'ulteriore domanda di relativa a crediti maturati a titolo di ulteriori interessi di mora relativi a crediti diversi rispetto alla sorte capitale;
5. condannava l al pagamento, in favore di delle spese CP_3 Parte_4 CP_1 processuali, che liquidava in complessivi € 6.500,00 per compensi e € 546,00 per esborsi, oltre iva, cpa e spese generali;
Avverso tale sentenza hanno proposto appello, con unico atto, l'
[...]
e il , Controparte_4 Parte_1
formulando tre motivi di gravame.
Si è costituita in giudizio la -nuova denominazione di Controparte_1 [...]
deducendo l'infondatezza dell'appello e chiedendone il Controparte_2
rigetto.
Denegata la chiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza di discussione del 7 ottobre 2025, la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
2 Con il primo motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza per avere omesso totalmente ogni riferimento al che, Parte_1
Contr citato quale terzo dalla si era regolarmente costituito in giudizio.
Con il secondo motivo, gli appellanti - costituitisi, come sopra visto, con un unico atto con il deducono il difetto di Controparte_5
legittimazione passiva dell , per Controparte_6 essere legittimato invece il . Parte_1
Deducono al riguardo che: a) l'intervenuta attribuzione della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche autonome, ai sensi dell'art. 21 co. 1 L. n° 59/1997, non ha fatto venir meno la loro compenetrazione nell'organizzazione amministrativa dello
Stato; b) infatti, a seguito della riforma, per un verso, le istituzioni scolastiche vanno considerate alla stregua di veri e propri enti (statali), pur nell'ambito e nei limiti dell'autonomia amministrativa (didattica, organizzativa, finanziaria) loro concessa dal D.P.R. n° 275/1999; c) per altro verso, invece, le istituzioni scolastiche, al di fuori dei predetti ambiti e limiti, continuano a operare come organi dello Stato;
d)
l'autonomia concessa agli istituti scolastici in attuazione della riforma si sostanzia, in effetti, nel riconoscimento di limitate forme di competenza e di rappresentanza, e, nel nuovo contesto, le risorse finanziarie trasferite annualmente alle istituzioni scolastiche autonome risultano vincolate alla retribuzione di specifiche prestazioni o al finanziamento di progetti volti al sostegno del processo di autonomia scolastica;
e)
a riprova di ciò, con riferimento alle vicende intercorse tra le parti del giudizio de quo, l'accordo tra i raggruppamenti di imprese che assicuravano il servizio di pulizie ai sensi dell'art. 21 della L. 59/1997, è stato sottoscritto dal Ministero competente senza alcun coinvolgimento delle istituzioni scolastiche;
pertanto, nessuna autonomia amministrativa e contabile è mai stata riconosciuta per questi servizi alla scuola beneficiaria del servizio, che provvedeva ad onorare le fatture nel momento in cui il accreditava le relative somme;
va in definitiva esclusa la Parte_1 legittimazione processuale delle scuole in cause quali quella in esame, considerato che la mancata attribuzione a detti Enti di un patrimonio ad hoc destinato a far fronte ad un'eventuale condanna.
3 Detti motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Anzitutto, va rilevato che, come dedotto dagli appellanti, il Tribunale ha omesso di Contr esaminare la posizione del , terzo chiamato in causa da a seguito delle Parte_1
difese svolte dall'istituto scolastico, e ha omesso persino di indicarne la qualità di parte nell'epigrafe della sentenza.
La sentenza va dunque integrata.
Passando al merito, si rileva preliminarmente che, nel caso che ci occupa, diversamente da altre decisioni emesse (anche recentemente) da questa Corte in fattispecie analoghe, deve ritenersi passata in giudicato, per difetto di impugnazione sul punto, la riconducibilità dei debiti per cui è causa (relativi a servizi di pulizia) all'amministrazione statale della Pubblica Istruzione.
E allora, per effetto della devoluzione limitata dai motivi di appello, l'appello in esame va accolto nella parte in cui si censura la sentenza che ha riconosciuto la legittimazione passiva dell'istituto scolastico per il pagamento dei corrispettivi in parola.
E invero, come correttamente dedotto dagli appellanti, il disegno organizzativo attuato dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (sull'autonomia scolastica) ha sì previsto la soggettività giuridica degli istituti, ma come strumento di realizzazione dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, di sperimentazione […]. Il che non toglie che le funzioni amministrative, al pari della gestione del servizio istruzione, siano rimaste funzioni statali, di talché soltanto la competenza per il loro esercizio è stata sottratta (non allo Stato ma) all'amministrazione centrale e periferica e attribuita, di regola, alle istituzioni scolastiche (D.P.R. n. 275 del 1999, art. 14), le quali quindi agiscono in veste di organi statali e non di soggetti distinti dallo Stato.
Nella specie, dunque il soggetto tenuto al pagamento è non già l'Istituto scolastico bensì lo Stato, e in particolare il che, Parte_1
costituendosi in giudizio, ammette, anche con l'atto di appello, di essere il soggetto che ha sostenuto l'onere del relativo finanziamento, e dunque di essere l'effettivo debitore.
4 Pertanto, in accoglimento del primo e del secondo motivo di appello, la titolarità passiva della “res controversa” (concernente la domanda di pagamento dei corrispettivi di prestazioni di pulizia) va riconosciuta in capo, non già all'Istituto scolastico, ma al , cui la domanda della banca cessionaria si è estesa per Parte_1 effetto della chiamata in causa nel giudizio di primo grado.
Passando ora all'esame del merito, con il terzo motivo di gravame, parte appellante critica la sentenza per aver disatteso l'eccezione di pagamento del credito.
Deducono gli appellanti: che le fatture oggetto della domanda di pagamento della sorte capitale di €49.932,06 non sono state oggetto di cessione di credito da parte Contr della società consortile AN nei confronti di che, a decorrere dal
04/12/2015, si sono susseguite una serie di cessioni di credito da parte della
MANITAL in favore della , e quest'ultima, con apposite note Controparte_2
che si sono succedute nel tempo, comunicava l'avvenuta cessione del credito, indicando di volta in volta le fatture il cui credito veniva ceduto;
che le fatture cui si riferisce la domanda odierna di pagamento della sorte capitale, n. 104321 e n. 104322 emesse in data 16/05/2016, non risultano cedute dalla AN alla
[...]
perché mai indicate negli elenchi allegati agli atti di cessione di CP_2
Contr credito notificati alla scuola, né nell'estratto conto del 18.3.2017 con cui sollecitava il pagamento di fatture risultanti insolute;
che pertanto l'Istituto legittimamente aveva pagato dette fatture direttamente in favore della AN.
Il motivo è infondato.
Risulta agli atti che, con scrittura privata autenticata dal notaio del 30.10.2015, notificata all' il 4.12.2015 (all. 18 e 19 alla memoria Parte_5 ex art. 183/6 c.p.c), AN aveva ceduto alla i crediti esistenti Controparte_2
e futuri, ossia i crediti che fossero sorti in forza di contratti già stipulati o che fossero stati stipulati (tra AN e l ) entro 24 mesi dalla cessione. CP_3
Le due fatture relative alla sorte capitale oggetto di causa si riferiscono per l'appunto a crediti sorti nel periodo di efficacia della cessione, e rientrano nell'oggetto della stessa, sicchè deve ritenersi dimostrato che la cessionaria avesse acquistato anche detti crediti. 5 Né può rilevare in senso contrario, diversamente da quanto eccepito dagli appellanti, che non risulta che la cessionaria abbia trasmesso all'istituto ceduto le fatture in questione prima del sollecito inviato il 20.10.2017, come aveva fatto per altre fatture relative ai crediti ceduti.
E invero, le note con cui la trasmetteva al debitore ceduto le fatture via via CP_2
emesse (doc. 12 all. 1 del fasc. di parte appellante) integrano solo delle richieste di pagamento dei crediti ceduti, man mano che gli stessi venivano ad esistenza. Ciò emerge chiaramente dal tenore delle stesse note, che si limitano a richiamare e confermare l'avvenuta cessione dei crediti, sicchè l'eventuale mancata trasmissione delle fatture emesse in relazione ai crediti ceduti non esclude l'efficacia della cessione.
Da ciò consegue che eventuali pagamenti effettuati dalla scuola alla cedente AN- peraltro non dimostrati per le ragioni esposte dal Tribunale, stante l'inidoneità a tal fine dei meri mandati non quietanzati- non avrebbero efficacia liberatoria, e non Contr sarebbero opponibili a in quanto eseguiti dopo la notifica dell'atto di cessione dei crediti, avvenuta il 4.12.15.
Appello incidentale
Contr Passando all'esame dell'appello incidentale, con esso chiede il pagamento degli ulteriori crediti richiesti con l'atto introduttivo del primo grado e disattesi dal
Tribunale.
Deduce che erroneamente il Tribunale ha rigettato la relativa domanda ritenendo che si trattasse di “una duplicazione rispetto alla domanda di pagamento degli interessi di mora già riconosciuti”.
Contr L'appello di è fondato.
Con riferimento alla somma di € 9.595,51 richiesta a titolo di ulteriori interessi di mora,
– ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale richiesta – essa risulta dalle Note Debito allegate alla citazione (doc. 4), quale debenza per interessi maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi 6 da quelli costituenti la sorte capitale riconosciuta dal Tribunale, portati dalle fatture indicate nei dettagli allegati alle Note Debito, fatture pacificamente emesse e cedute a Contr da AN Consortile a.r.l..
In particolare per ciascuna Nota Debito risultano indicate: le fatture (per sorte capitale) il cui ritardo nel pagamento ha generato gli interessi di mora (per i quali, dunque, è stata emessa la Nota Debito), il nominativo della società che le aveva emesse (AN), l'importo, la data di emissione e di scadenza, la data di inizio decorrenza degli interessi di mora (colonna “Dt Inizio”), la data di fine calcolo degli interessi di mora (colonna “Dt Fine”), il totale dei giorni di ritardo nel pagamento di ciascuna fattura per sorte capitale, il tasso di interesse di mora, e infine, la somma maturata a titolo di interessi di mora in relazione a ciascuna fattura.
Dai predetti dati risulta che le fatture tardivamente pagate, che hanno generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito, sono tutte differenti rispetto alle fatture costituenti la sorte capitale di € 49.932,06.
A fronte di tali risultanze, l'odierno appellante non ha contestato gli elementi di Contr calcolo utilizzati dalla a fondamento del calcolo degli interessi di cui alle Note
Debito, essendosi limitato ad una generica contestazione di non imputabilità del ritardo alla scuola, in quanto dovuto al ritardo nell'accreditamento dei fondi da parte dell'ente erogante, ma tale circostanza non sarebbe rilevante perché non idonea a giustificare il ritardato pagamento, anche tenuto conto che l'ente erogante, per ammissione dello stesso appellante, era proprio il . Parte_1
Va pertanto riconosciuta alla banca appellata la somma di cui sopra.
Contr In ordine alla debenza degli interessi anatocistici, spettano a anche gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della Nota Debito, interessi di mora che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
Spetta infine, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, l'importo di € 880,00 corrispondente all'importo di € 40
7 moltiplicato per le 22 fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito di cui sopra, oltre interessi su ciascun importo di € 40 con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura.
In definitiva, in accoglimento dell'appello dell'istituto scolastico, e in riforma della Contr sentenza appellata, il va condannato al pagamento in favore di Parte_1
-della sorte capitale pari a € 49.932,06, degli interessi moratori maturati ai sensi del d.lgs. 231/2002 con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture sino al giorno del relativo pagamento;
degli interessi anatocistici, nella misura di cui al d.lgs. 231/2002, prodotti dagli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi al momento della domanda giudiziale sino al soddisfo;
-della somma di € 80,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 Dlgs n.231/02;
Contr nonché, in accoglimento dell'appello incidentale di il medesimo va Parte_1 condannato al pagamento:
- di € 9.595,51 per due Note di Debito (doc. all. sub 4 citazione primo grado) emesse per ulteriori interessi di mora relativi al tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la somma capitale suindicata, portati dalle fatture indicate nei Dettagli allegati alle Note Debito;
• di € 880,00 ex art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 come modificato dal D. Lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le 22 fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito;
oltre gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note
Debito azionate con la citazione in primo grado, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, a far data dalla notifica della citazione.
La complessità e la non univocità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nei rapporti tra 8 Contr la e l' , mentre nei rapporti con il va Controparte_6 Parte_1
applicato il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c..
Dette spese si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri previsti dalla vigente tariffa forense (v. D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 52.000,01 a 260.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta, con applicazione dei parametri minimi.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 468/2024 R.G.,
1) in accoglimento dell'appello proposto dall' Controparte_3
di Ragusa avverso la sentenza n. 1001/2024 del
[...]
Tribunale di Catania, e in riforma della stessa sentenza, così statuisce:
condanna il , anziché l' Parte_1 [...]
di al pagamento in favore di Controparte_3 Pt_3
CP_1
-della sorte capitale pari a € 49.932,06, degli interessi moratori maturati ai sensi del d.lgs. 231/2002 con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture sino al giorno del relativo pagamento;
degli interessi anatocistici, nella misura di cui al d.lgs. 231/2002, prodotti dagli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi al momento della domanda giudiziale sino al soddisfo;
-della somma di € 80,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 Dlgs n.231/02;
2) in accoglimento dell'appello incidentale proposto da condanna Controparte_1 altresì il predetto al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
- della somma di € 9.595,51 per due Note di Debito;
-della somma di € 880,00 ex art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 come modificato dal
D. Lgs. n. 192/12;
9 oltre interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note di
Debito scaduti da oltre sei mesi (alla data di notifica della citazione) nella medesima misura degli interessi di mora, a far data dalla notifica della citazione;
compensa le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio tra e CP_1
l ; Controparte_6
condanna il al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, spese che liquida, per il giudizio di primo grado, in complessivi euro 7052,00 per compensi, di cui euro 1276,00 per fase di studio, euro 814,00 per fase introduttiva, euro 2835,00 per fase istruttoria ed euro 2127,00 per fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi euro €7160,00 per compensi, di cui € 1489,00 per fase di studio, € 956,00 per fase introduttiva, € 2.163,00 per fase di trattazione, € 2552,00 per fase decisionale, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, del compenso totale per la prestazione.
Così deciso in Catania il 23.10.2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Stella Arena dott. Giovanni Dipietro
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