Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/05/2025, n. 3267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3267 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 503/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA, MINORI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Pagliari Presidente
Dott.ssa Chiara Giammarco Consigliere
Dott. Giuseppe Molfese Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di appello in sede di giudizio di rinvio N.G.R. 503/2022, trattenuto in decisione all'udienza del 22 maggio 2025 e pendente tra:
nata in [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Roma, via Pietro Mascagni n° 186, presso lo studio del procuratore, avv. Jacopo Maria PITORRI, che la rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione in riassunzione
APPELLANTE
E
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, non rappresentato né difeso
APPELLATO NON COSTITUITO
nonché
con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE
D'APPELLO DI ROMA.
FATTO
La IGnora cittadina del Ghana, giungeva in Italia a settembre del 2014, Parte_1 insieme al marito, al figlio di un anno, e incinta dell'ultimogenito. Presentava domanda di protezione internazionale e il 29 settembre 2015, in sede di colloquio dinanzi alla
Commissione Territoriale di Roma (Sez. Frosinone), riferiva di essere stata costretta a lasciare il Ghana perché in fuga dai creditori del marito, che la minacciavano di denuncia. L'uomo aveva infatti assunto un debito e, trovandosi nell'impossibilità di ripianarlo, era fuggito in Libia. La IGnora lo aveva raggiunto e i due coniugi Pt_1 erano partiti alla volta dell'Italia. La Commissione Territoriale rigettava la domanda di protezione, valutato che le ragioni a fondamento della stessa attenessero a ragioni meramente economiche e ritenendo che il ritorno in Ghana della richiedente non potesse esporla a grave danno. La IGnora proponeva ricorso al Tribunale di Roma ex art. Pt_1
35 D.lgs. 25/2008, censurando la superficialità dell'istruttoria svolta dalla Commissione
e deducendo di aver lasciato il paese a tutela della propria incolumità, in quanto, se denunciata e tratta in arresto, avrebbe corso pericolo di vita, tanto perché in Ghana è ancora prevista la pena di morte, quanto a causa delle persecuzioni e trattamenti disumani cui vengono sottoposti i reclusi nelle carceri ghanesi;
chiedeva al Tribunale la protezione internazionale, o, in subordine, di concederle asilo costituzionale, protezione sussidiaria o protezione umanitaria. Il si costituiva chiedendo l'integrale CP_1
rigetto. Il Tribunale di Roma respingeva il ricorso, ritenendo che i fatti prospettati non rendessero verosimile il pericolo, per la IG.ra di essere sottoposta a trattamenti Pt_1
degradanti in caso di rimpatrio, e che la situazione socio-politica del Ghana fosse stabile a sufficienza da escludere la necessità di protezione sussidiaria o umanitaria.
Pag. 2 di 8 La IGnora impugnava la pronuncia del Tribunale dinanzi alla Corte d'Appello di Pt_1
Roma, reiterando le richieste proposte in primo grado;
il si costituiva. Con CP_1 sentenza n. 1624/2020, la Corte rigettava l'appello, non ravvisando per l'appellante, in caso di ritorno in Ghana, alcun pericolo di compromissione dei diritti inviolabili della persona e valutando inconsistente il livello di integrazione nel tessuto sociale coltivato dalla stessa. La IGnora proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza di Pt_1 appello. La Suprema Corte, pronunciandosi con l'ordinanza n. 36173/2021, pubblicata in data 23.11.2021, accoglieva il terzo motivo di ricorso, cassava la sentenza di secondo grado e rinviava alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione. L'odierna appellante ha tempestivamente riassunto il giudizio e reiterato le richieste proposte in primo e secondo grado. Nonostante la ritualità della notifica, il non si è CP_1 costituito. L'appellante, onerato dalla Corte di produrre documentazione relativa alla propria situazione familiare e personale in Italia, ha depositato, entro il termine assegnato, le ricevute dei permessi di soggiorno proprio, dei due figli minori e del marito, la cartella medica di , la figlia di dieci anni, i certificati di Persona_1
frequentazione scolastica dei due figli minori e la relazione del centro di accoglienza di
Ferentino che ospita la IG.ra e la sua famiglia. Pt_1
DIRITTO
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso che censurava l'omesso esame nel primo giudizio di appello, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, dello stato di integrazione raggiunto in Italia dalla ricorrente, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Nell'ordinanza di rinvio (n. 36173/2021), i giudici di legittimità hanno evidenziato che
“La condizione di vulnerabilità suscettibile di riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria può essere desunta dalla valutazione comparativa tra il grado di integrazione raggiunto dallo straniero in Italia e la situazione soggettiva-oggettiva in cui questi si verrebbe a trovare in caso di rientro nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del “nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale”. La sentenza ha dunque richiamato il consolidato orientamento della
Suprema Corte in base al quale il giudice decide sulla concessione o meno della
Pag. 3 di 8 protezione umanitaria sulla base di un giudizio comparativo che raffronti, da un lato, il livello di integrazione raggiunto dal cittadino straniero sul nostro territorio, i legami sociali, lavorativi, familiari che ha intessuto in Italia;
dall'altro, la condizione di vita cui tornerebbe il richiedente se dovesse tornare nel Paese d'origine (cfr. Cass. Ord.
4455/2018;Cass. Sent. Sez. Un. 29459/2019; Cass. Ord. 16119/2020; Cass. Ord.
7733/2020; Cass. Sent. Sez. Un. 24413/2021; Cass. Ord. 30502/2022; Cass. Ord.
23350/2023). Da una simile comparazione emergerà se, dato un apprezzabile livello di integrazione in Italia, il ritorno nel paese d'origine possa rendere probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare (cfr. Cass. Ord.
1487/2022).
Per quel che attiene al caso di specie, la Suprema Corte ha osservato che “la ricorrente ha raggiunto un buon livello di integrazione nel territorio italiano avendo documentato di avere due figli minori ([all'epoca]uno di cinque mesi e l'altro di un anno e sette mesi) che vivono con lei ed il marito in un appartamento a Cassino e pertanto di aver formato un nucleo familiare la cui coesione verrebbe senz'altro compromessa in caso di rientro nel territorio di provenienza”. Ciò posto, la Corte ha evidenziato che “Il giudizio di comparazione effettuato dal giudice di merito non tiene conto di questa circostanza” e ha dunque cassato con rinvio ad altra composizione della Corte
d'Appello di Roma “per la valutazione da parte del giudice di merito del giudizio di comparazione sulla base del livello di integrazione raggiunto dalla ricorrente nel nostro paese” (cfr. pag. 5 della motivazione, Cass. ord. n. 36172/2021.
Con ordinanza del 10 ottobre 2024, il collegio di appello ha onerato l'appellante in riassunzione di depositare “documentazione relativa alla propria situazione personale e familiare entro il 10 aprile 2025”; con nota del 6 aprile 2025, il difensore ha depositato le ricevute dei permessi di soggiorno della IGnora del marito, il IGnor Pt_1 Per_1
e dei due figli minori, oltre ai certificati di frequentazione scolastica dei due bambini, alla cartella ambulatoriale della figlia di dieci anni e alla relazione del centro di accoglienza che ospita la famiglia. La documentazione depositata ha consentito di procedere ad una esaustiva ricostruzione dei fatti.
Risulta in atti che l'odierna appellante ha lasciato il Ghana nel 2013 per raggiungere il marito in Libia;
che dopo un anno trascorso in terra libica, nel 2014 i due coniugi sono
Pag. 4 di 8 giunti in Italia con un figlio di pochi mesi e la IGnora incinta di una bambina, Pt_1 poi nata a [...] [...], la Direttrice del centro d'accoglienza ha attestato che la IGnora risiede con il marito e i due figli minori presso il centro Pt_1 dall'8 novembre del 2019, attualmente in una struttura individuale nel comune di
Ferentino. Emerge dalla relazione che la ricorrente si è sempre mostrata socievole, disponibile e collaborante con gli altri ospiti del centro e che, per superare la barriera linguistica che ancora parzialmente permane, frequenti un corso di italiano organizzato dal centro. I figli della coppia, e , undici e dieci anni, Persona_2 Persona_1 frequentano rispettivamente la quinta e la quarta elementare presso l'”Istituto comprensivo statale 1” di Ferentino, come certificato dal Dirigente scolastico in data 10 marzo 2025, e risultano inseriti serenamente nell'ambiente scolastico, a livello di socialità e profitto. Fra i documenti depositati dal difensore figura anche l'ultima cartella ambulatoriale di , figlia della IGnora nata il [...] Persona_1 Pt_1
a Cassino. Il 18 ottobre 2024 l'ospedale Bambino Gesù di Roma ha diagnosticato alla minore uno stato di obesità grave, insulino-resistenza e steatosi epatica, condizioni in virtù delle quali la bambina esegue periodiche visite di controllo.
Una volta inquadrata, come prescritto dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio,
l'attuale condizione sociale e familiare della IGnora in Italia, occorre effettuare il Pt_1 bilanciamento fra lo stato d'integrazione in Italia dell'appellante in riassunzione, da un lato, e la condizione cui sarebbe esposta in caso di rimpatrio, dall'altro (cfr. Cass. Ord.
4455/2018, “Se assunti isolatamente, né il livello di integrazione dello straniero in
Italia, né il contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani nel
Paese di provenienza integrano, di per sé soli e astrattamente considerati, i seri motivi di carattere umanitario, o derivanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui la legge subordina il riconoscimento del diritto alla protezione in questione (…) è necessaria una valutazione comparativa che consenta, in concreto, di verificare che ci si è allontanati da una condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo specifico della violazione o dell'impedimento all'esercizio dei diritti umani inalienabili”.
In base alle fonti C.O.I. consultate, la situazione del Ghana appare stabile a sufficienza, dal punto di vista politico, sociale ed economico, da scongiurare che possano rilevarsi quei seri motivi di carattere umanitario che devono ricorrere ex art. 5 comma 6 D.lgs.
Pag. 5 di 8 286/1998 (nella formulazione anteriore al D.L. 113/2018 che deve applicarsi nel caso di specie) ai fini della concessione della protezione umanitaria ( Controparte_2
The State of the World's Human Rights;
Ghana 2024, 29 April 2025 https://www.ecoi.net/en/document/2124719.html; UN Women, Ghana, https://data.unwomen.org/country/ghana; UN Human Rights Committee (HRC),
General Comment 36: Article 6: Right to Life, 3 September 2019, UN Doc.
CCPR/C/GC/36, para. 18; Country Policy and Information Note Ghana: Actors of
Protection, March 2025 https://www.ecoi.net/en/file/local/2123700/GHA CPIN
Actorprotection.pdf;https://www. et/en/file/local/2123700/GHA+CPIN+Actors+of CP_3
+protection.pdf;https://africa.ocindex.net/country/ghana).
Tuttavia, la Suprema Corte ha evidenziato che “nel giudizio sulla vulnerabilità [debba pesare] non solo il rischio di danni futuri - legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine - ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita” (cfr. Cass. sent. Sez. Un. 24413/2021), e che occorra verificare “se il ritorno nel paese d'origine possa rendere probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare [del richiedente protezione umanitaria]” (cfr.
Cass. ord. 1487/2022).
Nel caso di specie, l'appellante in riassunzione si trova in Italia da oltre dieci anni, risulta stabilmente residente nel comune di Ferentino e si occupa dei due figli minori, nessuno dei quali è nato in [...]: undici anni, è nato in [...] nel Persona_2
2014, quando i coniugi avevano già lasciato il proprio Paese natale;
Per_1 Per_1
dieci anni, è nata nel 2015 a Cassino. I due minori hanno vissuto in Italia tutta
[...]
la loro vita, esclusivamente in Italia hanno punti di riferimento, mentre la realtà ghanese
è loro completamente estranea;
l'intero nucleo familiare è oggi pienamente integrato nel tessuto sociale italiano e un rimpatrio lo sradicherebbe, pregiudicandone la stabilità ormai consolidata.
La Suprema Corte ha evidenziato che la valutazione comparativa “dovrà essere svolta attribuendo alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. (…) in presenza di un livello
Pag. 6 di 8 elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali (…) la presenza di figli che frequentino asili o scuole (…) - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore”. Alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso di specie, in un giudizio di necessaria comparazione attenuata tra la situazione del richiedente con riferimento al paese d'origine ed il livello di integrazione raggiunto, in particolare dai figli minori, sul territorio nazionale, si ritiene che la posizione dalla ricorrente debba trovare adeguata tutela attraverso il riconoscimento in suo favore della protezione umanitaria, anche nell'ottica di salvaguardare il diritto all'unità familiare, di cui all'art.8 CEDU.
Orbene, considerata la data di presentazione della domanda di protezione, deve ritenersi applicabile la disciplina antecedente alla nuova formulazione introdotta dal D.L.
113/2018 e in vigore solo dal 5 ottobre 2018. Si veda sul punto, da ultimo, la sentenza
Cass. Sez. Un. n. 24413/2021 in ordine alla disciplina di cui all'art.5 co. 6 del d.lgs
286/1998.
Il diritto al permesso di soggiorno sarà contrassegnato dalla dicitura “casi speciali” e sottoposto all'efficacia temporale di cui al d.lgs. 113/2008, art. 1 c. 9, applicabile ai
“procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto”.
Da ultimo, si impone il rigetto sulle altre domande formulate in questo grado di appello e riferibili a forme di protezione più ampia, considerato il passaggio in giudicato delle statuizioni, come intervenuto, dopo la sentenza della Corte di cassazione nel giudizio di impugnazione alla prima pronuncia in grado di appello.
Per l'effetto, il parziale accoglimento determina, dunque, la soccombenza parziale, giustificando la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, giudicando in sede di rinvio, in parziale accoglimento dell'appello, rigettato nel resto, ed in parziale riforma dell'ordinanza di primo grado appellata, confermata nel resto, così dispone:
- riconosce in favore dell'appellante la protezione umanitaria;
Parte_1
Pag. 7 di 8 - accerta in favore dell'appellante la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella legge n. 132 del 2018, cui farà seguito il rilascio da parte del competente Questore di un permesso di soggiorno della durata di due anni contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge;
- compensa le spese del giudizio.
Roma, 21 maggio 2025
Il Consigliere rel. La Presidente
Giuseppe Molfese Anna Maria Pagliari
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