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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/01/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
Oggetto: ha pronunciato la seguente opposizione Decreto SENTENZA
Ingiuntivo nella causa civile iscritta al n.2429/2023 del ruolo civile contenzioso, n.201/23 promossa da
in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Musca mandato in atti opponente
contro in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Bitonto mandato in atti opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo del 10.03.2023
regolarmente notificato la in persona del legale Parte_2
rappresentante pro-tempore conveniva in giudizio la per Controparte_1
sentir revocare l'opposta ingiunzione di pagamento n.201/23 , avente ad oggetto pagamento di fornitura merce.
L'opponente eccepiva sostanzialmente che la quantità e qualità riportata nei documenti commerciali posti a base del decreto ingiuntivo opposto non corrispondeva alla quantità e qualità di merce effettivamente consegnata
Si costituiva in giudizio la la quale impugnava il contenuto Controparte_1
dell'atto introduttivo del giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea,
con conferma del decreto ingiuntivo , oltre al pagamento delle spese di lite. 2
La causa veniva istruita con produzione documentale precisate le conclusioni la stessa veniva rinviata all'udienza del 27.01.20245 per la discussione previa assegnazione dei termini per il deposito di note conclusionali .
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
Ed invero occorre premettere che nella specie in esame, l'opponente non contesta l'obbligazione ma solo la non debenzza della stessa per i motivi indicanti nella parte motiva dell'atto introduttivo, tuttavia la documentazione versata in atti non si ritiene sufficiente a supportare i predetti assunti;
peraltro,
la stessa proposta transattiva, pure avanza dall'opponente, con il versamento delle minore somma di €.10.000,00= ( rispetto alla somma portata dal Decreto ingiuntivo in oggetto) a mezzo di assegno bancario tratto su
BPPB negoziabile alla data del 20.12.2023 n.2019127814-02 pure accettata dalla società opposta, rimaneva tuttavia impagato.
Per altro verso, si ritiene invece idonea, la copiosa documentazione versata in atti dalla società opposta, a supporto dalla pretesa creditoria portata dal provvedimento monitorio in oggetto.
Alla luce i quanto sopra è evidente che l'opposizione va rigettata perché
infondata in fatto ed in diritto.
Va disattesa invece la richiesta di risarcimento danni ex art.96 c.p.c. non ricorrendone i presupposti di legge.
Quanto alle spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
3
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così dispone:
1)Rigetta l'opposizione , siccome infondata in fatto ed in diritto e per lo effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n.201/23, emesso in data 27.01.2023 dal
Tribunale di CC;
2) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida in complessivi €. 1.800,00 (Milleottocento/00) di cui 300,00
per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge.
CC,27.01.2025
Il G.O. Avv. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
Oggetto: ha pronunciato la seguente opposizione Decreto SENTENZA
Ingiuntivo nella causa civile iscritta al n.2429/2023 del ruolo civile contenzioso, n.201/23 promossa da
in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Musca mandato in atti opponente
contro in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Bitonto mandato in atti opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo del 10.03.2023
regolarmente notificato la in persona del legale Parte_2
rappresentante pro-tempore conveniva in giudizio la per Controparte_1
sentir revocare l'opposta ingiunzione di pagamento n.201/23 , avente ad oggetto pagamento di fornitura merce.
L'opponente eccepiva sostanzialmente che la quantità e qualità riportata nei documenti commerciali posti a base del decreto ingiuntivo opposto non corrispondeva alla quantità e qualità di merce effettivamente consegnata
Si costituiva in giudizio la la quale impugnava il contenuto Controparte_1
dell'atto introduttivo del giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea,
con conferma del decreto ingiuntivo , oltre al pagamento delle spese di lite. 2
La causa veniva istruita con produzione documentale precisate le conclusioni la stessa veniva rinviata all'udienza del 27.01.20245 per la discussione previa assegnazione dei termini per il deposito di note conclusionali .
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
Ed invero occorre premettere che nella specie in esame, l'opponente non contesta l'obbligazione ma solo la non debenzza della stessa per i motivi indicanti nella parte motiva dell'atto introduttivo, tuttavia la documentazione versata in atti non si ritiene sufficiente a supportare i predetti assunti;
peraltro,
la stessa proposta transattiva, pure avanza dall'opponente, con il versamento delle minore somma di €.10.000,00= ( rispetto alla somma portata dal Decreto ingiuntivo in oggetto) a mezzo di assegno bancario tratto su
BPPB negoziabile alla data del 20.12.2023 n.2019127814-02 pure accettata dalla società opposta, rimaneva tuttavia impagato.
Per altro verso, si ritiene invece idonea, la copiosa documentazione versata in atti dalla società opposta, a supporto dalla pretesa creditoria portata dal provvedimento monitorio in oggetto.
Alla luce i quanto sopra è evidente che l'opposizione va rigettata perché
infondata in fatto ed in diritto.
Va disattesa invece la richiesta di risarcimento danni ex art.96 c.p.c. non ricorrendone i presupposti di legge.
Quanto alle spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
3
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così dispone:
1)Rigetta l'opposizione , siccome infondata in fatto ed in diritto e per lo effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n.201/23, emesso in data 27.01.2023 dal
Tribunale di CC;
2) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida in complessivi €. 1.800,00 (Milleottocento/00) di cui 300,00
per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge.
CC,27.01.2025
Il G.O. Avv. Marilena Caroppo