Sentenza 26 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 26/01/2021, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/01/2021
N. 00108/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00821/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 821 del 2012, proposto da
RA US, LI EL, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Barzazi, con domicilio eletto presso il suo studio in Mestre-Venezia, via Torino, 186;
contro
Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaella Di Graci, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Iannotta in Venezia, S. Marco 4091;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
Regione Veneto, Commissione per la Salvaguardia di Venezia, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Venezia — Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia prot. gen. 111484, a firma del dirigente, datato 12 marzo 2012, con il quale, in relazione ad una segnalazione certificata di inizio attività relativa a intervento di straordinaria manutenzione con modifiche interne presentata in data 13.6.2011, si ordina al ricorrente "...di non eseguire i lavori o di sospenderne l'esecuzione se iniziati, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge 241/1990 e (sussistenza di pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute), precisando che la SCIA risulta comunque irricevibile a fronte della carenza dell'autorizzazione paesaggistica", nonché della nota del Ministero peri Beni e le attività culturali, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna del 3.12.2010, prot. n. 16920, con la quale il Soprintendente, dichiara la inapplicabilità del procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica di cui al D.P.R. n. 139/2010 nell'ambito di competenza della Commissione di Salvaguardia di Venezia, nonché di ogni altro provvedimento connesso, conseguente o presupposto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la Dr.ssa Daria Valletta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti in epigrafe hanno domandato l’annullamento del provvedimento con cui il Comune resistente ordinava loro di non dar corso ai lavori di cui alla SCIA presentata in data 13.06.2011, per carenza della necessaria autorizzazione paesaggistica.
Si sono costituite le Amministrazioni resistenti, chiedendo il rigetto del gravame.
Con nota depositata in data 27.11.2020 i ricorrenti hanno dichiarato di non aver più interesse alla decisione del ricorso, chiedendo che lo si dichiarasse, pertanto, improcedibile con compensazione delle spese di lite.
Il Comune di Venezia, quanto al regolamento delle spese di lite, ha osservato che successivamente all’introduzione del giudizio i ricorrenti chiedevano ed ottenevano l’accertamento di compatibilità paesaggistica delle opere di cui alla SCIA in oggetto, in tal modo regolarizzando l’intervento.
2. Il Collegio, alla luce di quanto precede, deve dichiarare improcedibile il ricorso essendo venuto meno l’interesse alla relativa decisione.
Quanto al regolamento delle spese di lite, si ritiene di dover condannare parte ricorrente alla refusione di esse in favore del Comune resistente, alla luce di quanto rappresentato e documentato dall’ente ( cfr . docc. 7, 8, 9 e 10 della relativa produzione) relativamente alla effettiva necessità di previo rilascio di autorizzazione paesaggistica per la legittima effettuazione dell’intervento edile in commento.
Quanto ai rapporti con il Ministero resistente si giustifica invece la compensazione delle spese tra le parti, alla luce della natura solo formale delle difese svolte in giudizio dall’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune resistente, che si liquidano in euro 1.000,00, oltre accessori di legge, ove dovuti.
Spese compensate nei rapporti con le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021, svoltasi con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Daria Valletta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO