Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/09/2006, n. 18919
CASS
Sentenza 1 settembre 2006

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In tema di disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione Sardegna, la legge reg. n. 31 del 1998 ha introdotto, in via transitoria, una speciale regolamentazione della prima costituzione della dirigenza (art. 77), con distinte prescrizioni per la dirigenza dell'Amministrazione e per quella degli enti, equiparando, per entrambe, la qualifica dirigenziale di cui alla precedente legge reg. alla qualifica di dirigente, ed introducendo un meccanismo di progressione automatica alla medesima qualifica sulla base dell'anzianità di servizio e del precedente inquadramento con espresso riferimento ai soli dipendenti del ruolo unico dell'amministrazione, con conseguente esclusione del personale degli enti strumentali. Né la disposizione si pone in contrasto con il canone di ragionevolezza, atteso che il carattere eccezionale degli automatismi di progressione di qualifica nel lavoro pubblico esclude che possa invocarsi il principio di eguaglianza per reclamarne l'estensione applicativa (v. Corte Cost. n. 274 del 2003).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/09/2006, n. 18919
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18919
    Data del deposito : 1 settembre 2006

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