Sentenza 15 settembre 2016
Massime • 1
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è applicabile ai procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace, attesa la diversità tra le due discipline e la specialità di quella di cui all'art. 34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (In motivazione la Corte ha messo in evidenza i differenti presupposti applicativi tra le normative e la "finalità conciliativa", come caratteristica peculiare della giurisdizione penale del giudice di pace).
Commentari • 4
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Leggi di più… - 4. Processo penale, Giudice di pace, particolare tenuità del fatto, giudice diverso, improcedibilità, non punibilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 24 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/09/2016, n. 47518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47518 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2016 |
Testo completo
47 5 1 8/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 15/09/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2260/2016 MAURIZIO FUMO -Presidente - REGISTRO GENERALE N.32974/2015 FRANCESCA MORELLI GRAZIA LI UC PISTORELLI Rel. Consigliere - ANGELO CAPUTO - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BR ES nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 09/04/2015 del GIUDICE DI PACE di FOGGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/09/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Udito il Procuratore Generale in persona del ROBERTO ANIELLO che ha concluso per Udit i difdifensor Avv.; Udito Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. R. Aniello, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con riguardo al reato di ingiuria e il rigetto nel resto, con rideterminazione della pena. RITENUTO IN FATTO Con sentenza deliberata il 09/04/2015, il Giudice di pace di Foggia ha dichiarato RU AL responsabile del reato di minaccia (capo A) e del reato di ingiuria (capo B) in danno di AN RI Patrizia, condannandolo alla pena di giustizia. Avverso l'indicata sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione RU AL, denunciando nei termini di seguito enunciati nei -limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. l'insussistenza dei reati per i quali è intervenuta condanna e la non punibilità degli stessi per particolare tenuità del fatto. La minaccia rivolta alla persona offesa si caratterizza per la sua vaghezza e genericità, concretizzandosi nella prospettazione di un evento del tutto vago ed allusivo, priva di efficacia "coattiva" del comportamento della persona offesa: la frase rivolta dal ricorrente a un suo dipendente ("incomincia a bloccare il garage") si riferiva all'ingresso principale dei garage condominiali e non in modo specifico all'uscita del garage della AN. Quanto all'ingiuria, non sono emerse prove circa l'effettivo riferimento degli epiteti ingiuriosi alla presunta destinataria, né le espressioni sono idonee a lederne l'onore e il decoro. Per entrambe le fattispecie deve considerarsi la particolare tenuità, tenuto conto della scarsa gravità dell'offesa, della non abitualità del comportamento e dell'esiguità del danno-pericolo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata deve essere annullata solo in parte.
2. Quanto all'imputazione di ingiuria, infatti, deve rilevarsi l'intervenuta abrogazione della norma incriminatrice disposta dall'art. 1, comma 1, lett c), d. lgs. n. 15 gennaio 2016, n. 7: pertanto, in parte qua, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
3. Le censure relative all'imputazione di minaccia non meritano accoglimento. La sentenza impugnata ha rilevato che le espressioni indirizzate 2 alla persona offesa ("le faccio vedere io", "mo incomincia la guerra, basta con le chiacchiere, ora passiamo alla forza, così vediamo se sta al suo posto", "incomincia a bloccare il garage"), per le concrete circostanze di fatto, sono risultate idonee a turbare la libertà psichica della persona offesa, esercitando su di essa un'azione intimidatoria, motivazione, questa, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte in forza del quale, ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., è necessario che la minaccia da valutarsi con criterio medio ed in relazione alle concrete - circostanze del fatto sia idonea a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo, ancorché il turbamento psichico non si verifichi in concreto (Sez. 5, n. 644 del 06/11/2013 - dep. 10/01/2014, P.C. in proc. B, Rv. 257951): sono dunque infondate le doglianze incentrate sull'efficacia "coattiva" della condotta. L'ulteriore doglianza circa il riferimento al garage è inammissibile, in quanto dedotta in mancanza di completa e specifica individuazione degli atti processuali fatti valere (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 - dep. 14/03/2012, S., Rv. 252349).
4. Non merita accoglimento il motivo relativo all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen. La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare che nel procedimento dinanzi al giudice di pace non trova applicazione la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., prevista esclusivamente per il procedimento davanti al giudice ordinario (Sez. 4, n. 31920 del 14/07/2015 dep. 21/07/2015, Marzola, Rv. 264420; conf.: Sez. F, n. 38876 del 20/08/2015 - dep. 24/09/2015, Morreale, Rv. 264700; Sez. 7, n. 1510 del 04/12/2015 dep. 15/01/2016, Bellomo, Rv. 265491). L'orientamento appena richiamato è condiviso dal Collegio, per le ragioni di seguito esposte.
4.1. Per un compiuto esame della questione rimessa alla cognizione di questa Corte, mette conto richiamare, in estrema sintesi, i molteplici profili che differenziano le due fattispecie di cui all'art. 34 d. lgs. n. 274 del 2000 e all'art. 131 bis cod. pen. Da un primo punto di vista, la delimitazione dell'area dei reati suscettibili di declaratoria di improcedibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 34 cit. a differenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cit. non conosce - (applicabile ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni) - alcuna limitazione quoad poenam. Significative, anche se parziali, sono poi le divergenze tra i due istituti sul piano della definizione normativa dei relativi presupposti applicativi. Se nell'uno e nell'altro caso, punto di riferimento dell'accertamento giudiziale è la fattispecie concreta (così, per l'art. 34 cit., ex plurimis, Sez. 5, n. 29831 del 13/03/2015 - 3 dep. 10/07/2015, La Greca, Rv. 265143 e, per l'art. 131 bis cod. pen., Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 dep. 06/04/2016, Tushaj), la declaratoria di improcedibilità per la particolare tenuità del fatto nel procedimento davanti al giudice di pace implica la valutazione congiunta degli indici normativamente indicati, ossia l'esiguità del danno o del pericolo, il grado di colpevolezza e l'occasionalità del fatto (Sez. 5, n. 34227 del 07/05/2009 - dep. 04/09/2009, Scalzo, Rv. 244910): valutazione, questa, alla quale deve associarsi la considerazione del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato, ossia la considerazione di interessi individuali "in conflitto" con l'istanza punitiva. D'altra parte, la causa di non punibilità introdotta con l'art. 131 bis cod. pen. fa leva su un giudizio di particolare tenuità del fatto e di non abitualità della condotta ancorato ad «una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen.» (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj); la novella del 2015 ha poi delineato una serie di parametri di definizione negativa della "particolare tenuità" del fatto (art. 131 bis, secondo comma, cod. pen.) e di definizione positiva dell'abitualità del comportamento (art. 131 bis, terzo comma, cod. pen.): nell'una e nell'altra direzione, detti parametri si riferiscono ad elementi ostativi alla configurabilità della causa di non punibilità. Netta è poi la divaricazione tra i due istituti in punto definizione del ruolo della persona offesa nel perfezionamento delle fattispecie. La disciplina di cui all'art. 34 cit. attribuisce alla persona offesa una «facoltà inibitoria» ricollegabile alla valutazione del legislatore circa la natura eminentemente "conciliativa" della giurisdizione di pace, che dà risalto peculiare alla posizione dell'offeso del reato» (Sez. U, n. 43264 del 16/07/2015 dep. 27/10/2015, Steger); al contrario, l'istituto previsto dall'art. 131 bis cod. pen. non prevede (salvo che per la particolare ipotesi di cui all'art. 469 cod. proc. pen.) «alcun vincolo procedurale conseguente al dissenso delle parti» (Sez. 4, n. 31920 del 14/07/2015, Marzola, cit.). Il diverso ruolo riconosciuto alla persona offesa nella definizione normativa dei presupposti applicativi della causa di non punibilità codicistica e di quelli della causa di improcedibilità ex art. 34 cit. rinviene il proprio fondamento giustificativo, come rilevato dalla sentenza Steger, nella finalità conciliativa, che rappresenta un tratto fondamentale del sistema delineato dal d. lgs. n. 274 del 2000: infatti, come ha più volte sottolineato la giurisprudenza costituzionale, la "finalità conciliativa" costituisce principale obiettivo della giurisdizione penale del giudice di pace» (Corte Cost., ord. n. 349 del 2004; conf. ord. n. 231 del 2003; ordd. nn. 10, 11, 55, 56, 57 e 201 del 4 2004), sicché al giudice di pace «è istituzionalmente assegnato il compito di favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti» (Corte cost., ord. n. 27 del 2007; ord. n. 11 del 2004; ord. n. 231 del 2003); al quadro normativo che riconosce un particolare favor alla conciliazione tra le parti (Corte cost., ord. n. 228 del 2005) sono ricollegabili anche i tratti di semplificazione e snellezza del procedimento, tratti che, appunto, ne esaltano la funzione conciliativa (Corte cost., ord. n. 64 del 2009). In linea con la ricostruzione offerta dal giudice delle leggi è la giurisprudenza di questa Corte, che sottolinea come al giudice di pace il legislatore affidi «una funzione conciliativa che connota l'intero rito regolato» dal d. lgs. n. 274 del 2000 (Cass., Sez.
5. n. 16494 del 20/04/2006, Catanzaro, rv. 234459; conf. ex plurimis, Cass., Sez.
5. n. 14070 del 24/03/2005, PM in proc. Dal Testa, rv. 231777).
4.2. Le divergenze nella disciplina dei due istituti con riguardo alla definizione normativa dei relativi presupposti applicativi, da un lato, e la riconducibilità di esse principalmente alla "finalità conciliativa" propria della giurisdizione penale del giudice di pace, dall'altro, rendono ragione dell'inapplicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace. I connotati di specialità rinvenibili, soprattutto sotto il profilo del ruolo della persona offesa, nella disciplina dettata dall'art. 34 d. lgs. n. 274 del 2000 escludono senz'altro che detta norma sia stata tacitamente abrogata dalla novella del 2015, non sussistendo il presupposto dell'incompatibilità tra le due diverse discipline, come confermato dai lavori preparatori della novella del 2015 (cfr. Sez. F, n. 38876 del 20/08/2015, Morreale, cit.). I medesimi connotati conducono ad escludere che per i reati di competenza del giudice di pace possa trovare applicazione la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., soluzione, questa, imposta dalla disciplina dettata dall'art. 16 cod. pen. e destinata appunto a regolare i rapporti tra il codice penale e le altre leggi penali (Sez. 3, n. 739 del 10/12/1980 - dep. 04/02/1981, Lauringer, Rv. 147510); espressione del principio di specialità (Sez. 3, n. 1511 del 07/12/1970 - dep. 08/04/1971, De Biase, Rv. 117558), l'art. 16 cod. pen. conferma la conclusione secondo cui nei rapporti tra il codice penale, come legge generale, e le leggi speciali, le disposizioni del primo si applicano anche alle materie regolate dalle seconde in quanto non sia da queste diversamente stabilito (Sez. 1, n. 1807 del 19/11/1965 - dep. 03/01/1966, Stadio, Rv. 100030): ricorre quest'ultima ipotesi nel caso in esame alla luce dei profili di specialità propri della disciplina ad hoc delineata dall'art. 34 cit. passati in rassegna. Prima ancora che sul terreno processuale (e, dunque, sulla base della disciplina ex art. 2, comma 1, d. lgs. n. 274 del 2000), l'art. 16 cod. pen. esclude, sul terreno sostanziale, l'applicabilità 5 della norma codicistica ai reati di competenza del giudice di pace. Soluzione, questa, che, oltre ad essere imposta dalla norma regolatrice dei rapporti tra il codice penale e le altre leggi penali dettata dall'art. 16 cod. pen., è coerente con l'interpretazione sistematica orientata a valorizzare il favor per la conciliazione tra le parti che ispira la giurisdizione penale del giudice penale: è di tutta evidenza, infatti, che la "finalità conciliativa" propria di tale giurisdizione verrebbe, inevitabilmente, compromessa dall'applicabilità della causa di non punibilità codicistica svincolata dai peculiari profili della disciplina di cui all'art. 34 cit. messi in luce.
5. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio impugnata limitatamente all'imputazione di ingiuria, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, mentre nel resto il ricorso deve essere rigettato. Considerate la disciplina ex art. 24 cod. pen. (inderogabile anche quando il giudice applichi le riduzioni di pena per le attenuanti e per il rito speciale: Sez. 6, n. 25588 del 05/02/2013 dep. 11/06/2013, P.G. in proc. Bennardo, Rv. 256807; conf. Sez. 5, n. 7453 del 16/10/2013 - dep. 17/02/2014, P.G. in proc. Bertuzzi, Rv. 259530) e la comminatoria edittale del reato di minaccia semplice all'epoca del fatto, questa Corte può procedere alla rideterminazione della pena nella misura di euro 50 multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo al reato di ingiuria perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
rigetta nel resto il ricorso e ridetermina la pena per il residuo reato di minaccia in euro 50 (cinquanta) di multa. Così deciso il 15/09/2016. Ampelo Coperto IhConsigliere estensore Il Presidenteesmigin DEPORTATA IN CANCELLERIA adel 10 NOV 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Canals Lanzuise ou jux 6