Sentenza 2 dicembre 2015
Massime • 1
A seguito della dichiarazione d'incostituzionalità degli artt. 4 bis e 4 vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, pronunciata con sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, deve escludersi la rilevanza penale delle condotte che, poste in essere a partire dall'entrata in vigore di detta legge e fino all'entrata in vigore del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, abbiano avuto ad oggetto sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle solo successivamente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo novellato dalla citata legge n. 49 del 2006. ( Nella fattispecie la Suprema Corte ha annullato, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, la sentenza di condanna relativa al trasporto ed importazione della sostanza stupefacente denominata Khat).
Commentari • 5
- 1. Autore: Elisa Scaroinahttps://dirittopenaleuomo.org/
Nata nel 1970, si è laureata nel 1994 presso la LUISS di Roma. Nel 2004 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto penale dell'economia e dal 2013 è ricercatore a tempo determinato di Diritto penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS. È titolare, in qualità di ricercatore, dei corsi di Diritto penale II, Diritto penale del lavoro e Diritto e procedura penale degli enti e in precedenza è stata, a far data dall'anno accademico 2007/2008, docente a contratto di Diritto penale presso la LUISS. Insegna presso la Scuole di Specializzazione per le professioni legali della LUISS ed è docente e componente del collegio del corso di dottorato in Diritto e impresa …
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ISSN 2385-1376 In questa rivista abbiamo già svolto un primo commento alla Legge 4/8/2017 n. 124 (Legge sulla concorrenza) sul contratto di locazione finanziaria, oltre che svolto ulteriori commenti e riflessioni alla stessa legge, anticipando che molto sarebbe stato scritto sull'argomento. Orbene, anche in considerazione di una prima panoramica avente ad oggetto i provvedimenti, fondamentalmente di natura ordinatoria e/o per decreto da parte specialmente dei Tribunali Fallimentari, giunge il momento, ad avviso di chi scrive, di fare il punto sull'ambito di applicazione della Legge in argomento. Si scrisse con i primi ulteriori commenti e riflessioni alla Legge in parola, che nessuna …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2015, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2015 |
Testo completo
07 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez.2197 Giovanni Conti Angelo Costanzo CC 2/12/2015- Pierluigi Di Stefano R.G.N. 24969/2014 Ersilia Calvanese Relatore Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da TV GA, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 1/04/2014 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Gialanella, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del primo aprile 2014, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma applicava a GA TV, in base all'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione e 2.000 euro di multa per il дя G reato di cui agli artt. 73 e 80, comma secondo T.U. stup. (trasporto ed importazione di 29 chili di sostanza stupefacente, denominata AT), commesso l'11 gennaio 2014. 2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, articolando un unico motivo di annullamento con cui denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in quanto a seguito della declaratoria di incostituzionalità (sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014) dell'art. 73, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, la sostanza in sequestro (Chada Edulis Pinata) non può essere considerata come stupefacente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. A seguito della dichiarazione d'incostituzionalità degli artt.
4-bis e 4- vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, pronunciata con sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, deve escludersi la rilevanza penale delle condotte che, poste in essere a partire dall'entrata in vigore di detta legge e fino all'entrata in vigore del d.l. 20 marzo 2014, n. 36, abbiano avuto ad oggetto sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle solo successivamente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo novellato dalla citata legge n. 49 del 2006 (Sez. U, n. 29316 del 26/02/2015, De Costanzo, Rv. 264265). Orbene, la sostanza definita AT (catha edulis), pur prevista nelle tabelle con la riforma del 2006 e reinserita in esse dalla novella del 2014, non risultava indicata specificamente negli elenchi appositamente predisposti dal Ministero della Sanità prima della riforma del 2006 e questa Corte aveva già tra l'altro escluso che la "catha edulis", pur contenendo in sé il principio attivo tabellato "catina", potesse considerarsi in se stessa soggetta alla normativa sanzionatoria (tra le altre, Sez. 4, n. 20907 del 18/04/2005, Hassan ed altro, Rv. 231561). Principio quest'ultimo che va in questa sede ribadito con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Er 2
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato Così deciso il 2/12/2015. Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni Conti Ersilia Calvanese Gen ti Depor te in Cancelleria Sozione Penale oggi, 04 GEN. 2016 IL CANCELLIERE R O IL CANCELLIERE C (Daniela Savine) 3