Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2013, n. 7453
CASS
Sentenza 16 ottobre 2013

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Il limite minimo di Euro 50,00, stabilito per la multa dall'art. 24 cod. pen. come modificato dall'art. 3, comma sessantesimo, l. 15 luglio 2009, n. 94, è inderogabile anche quando il giudice applica le riduzioni di pena per le attenuanti e per il rito speciale.

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti avente ad oggetto una pluralità di reati non può essere, all'esito del giudizio di legittimità, annullata senza rinvio limitatamente ad un solo reato, con contestuale eliminazione della pena relativa, dovendo riguardare l'annullamento l'intera sentenza impugnata, in quanto l'eliminazione di uno o più reati, modificando il quadro processuale valutato dalle parti in sede di richiesta della pena, determina la caducazione del "patteggiamento" nella sua interezza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2013, n. 7453
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7453
    Data del deposito : 16 ottobre 2013

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