Sentenza 16 ottobre 2013
Massime • 2
Il limite minimo di Euro 50,00, stabilito per la multa dall'art. 24 cod. pen. come modificato dall'art. 3, comma sessantesimo, l. 15 luglio 2009, n. 94, è inderogabile anche quando il giudice applica le riduzioni di pena per le attenuanti e per il rito speciale.
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti avente ad oggetto una pluralità di reati non può essere, all'esito del giudizio di legittimità, annullata senza rinvio limitatamente ad un solo reato, con contestuale eliminazione della pena relativa, dovendo riguardare l'annullamento l'intera sentenza impugnata, in quanto l'eliminazione di uno o più reati, modificando il quadro processuale valutato dalle parti in sede di richiesta della pena, determina la caducazione del "patteggiamento" nella sua interezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2013, n. 7453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7453 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 16/10/2013
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - rel. Consigliere - N. 1408
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 11934/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste;
nel procedimento nei confronti di:
ER NA, nata a [...], il [...];
avverso la sentenza del 26/1/2013 del Tribunale di Udine;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. BAGLIONE Tindari che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26 gennaio 2013 il Tribunale di Udine applicava a ER NA ex art. 444 c.p.p. e su sua richiesta la pena di Euro 22 di multa e 300 di ammenda per i reati, rispettivamente, di minaccia e di molestie o disturbo delle persone.
2. Avverso il capo della sentenza relativo al reato di minaccia ricorre il Procuratore Generale della Corte d'appello di Trieste deducendo l'errata applicazione dell'art. 612 c.p. in riferimento all'entità della pena applicata all'imputata, rilevandone il contrasto con il limite minimo della multa fissato dall'art. 24 c.p. in Euro 50.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Infatti i limiti minimi assoluti stabiliti per le pene dalle disposizioni generali del codice penale trovano applicazione anche in sede di patteggiamento, sia ai fini del computo della pena da infliggere in concreto, sia ai fini dei calcoli intermedi. Principio questo ripetutamente affermato da questa Corte con riguardo alle pene detentive (ex multis Sez. 2, n. 5973 del 27 gennaio 2010, P.G. in proc. De Grecis, Rv. 246438), ma che ovviamente non vi è ragione - come giustamente osservato dal P.G. ricorrente - perché non debba trovare applicazione anche in riferimento a quelle pecuniarie. Venendo al caso di specie, posto che l'art. 612 c.p. fissa solo il limite massimo edittale della pena irrogabile per il reato di minaccia, per stabilire quello minimo deve guardarsi alla clausola generale contenuta nell'art. 24 c.p., comma 1 il quale determina in Euro 50 la soglia al di sotto della quale il giudice, nemmeno per l'appunto in presenza di un accordo delle parti, può scendere nella dosimetria della multa. Quella applicata dal Tribunale di Udine alla ER è dunque una pena illegale per difetto e conseguentemente la sentenza deve essere annullata senza rinvio. L'annullamento deve peraltro riguardare l'intera sentenza - e non soltanto il capo relativo al reato di minaccia - atteso che, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per una pluralità di reati, nel giudizio di legittimità non può essere disposto l'annullamento senza rinvio limitatamente ad un solo reato, con contestuale eliminazione della pena relativa, ma l'annullamento deve riguardare l'intera sentenza impugnata, in quanto l'eliminazione di uno o più reati, modificando il quadro processuale valutato dalle parti in sede di richiesta della pena, determina la caducazione del "patteggiamento" nella sua interezza (Sez. 2, n. 35492 del 23 maggio 2012, Ponzo, Rv. 253889). All'annullamento consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di Udine per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Udine per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2014