Sentenza 7 maggio 2009
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La declaratoria di improcedibilità per la particolare tenuità del fatto nel procedimento davanti al giudice di pace implica la valutazione congiunta degli indici normativamente indicati - esiguità del danno o del pericolo; grado di colpevolezza; occasionalità del fatto - e del fatto concretamente commesso, non potendo essere limitata alla fattispecie astratta di reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/05/2009, n. 34227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34227 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 07/05/2009
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 992
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 004009/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA;
nei confronti di:
1) SC IN N. IL 22/09/1951;
avverso SENTENZA del 08/05/2007 GIUDICE DI PACE di CALTANISSETTA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BEVERE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito Monetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con atto del 21.5.2007 la procura generale presso la corte di appello di Caltanissetta, ha proposto appello avverso la sentenza emessa dal giudice di pace di Caltanissetta l'8.5.2007, con la quale si dichiarava non doversi procedere nei confronti di AL NZ, in ordine ai reati di ingiuria e lesioni in danno di AU IA NZ per particolare tenuità del fatto, L. n. 274 del 2000, ex art. 34. Il tribunale di Caltanissetta, chiamato a decidere sull'impugnazione, ha rilevato che, a norma della citata L. n. 274 del 2000, art. 36, comma 1, così come modificato dalla L. n. 46 del 2006, art. 9, comma 2, alla pubblica accusa non è consentito di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di pace. Il tribunale,esclusa la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, e tenuto conto dell'art. 2, della legge istitutiva del giudice di pace, secondo cui vanno applicati i principi generali in materia di impugnazione, ha dichiarato, a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5, la conversione dell'atto di appello in ricorso per cassazione. L'impugnazione della suindicata procura generale si fonda sui seguenti motivi;
quanto all'aspetto procedurale, il proscioglimento è stato dichiarato all'esito del dibattimento, senza una verifica di una non ostativa volontà dell'imputata e della persona offesa;
quanto al merito, il giudice di pace ha omesso di tener conto delle dichiarazioni della persona offesa, rispetto alla quale non risulta formulata alcun giudizio di inattendibilità e comunque non sussistono gli elementi per ricondurre la condotta dell'imputata nell'ipotesi di particolare tenuità del fatto, tenuto conto della gravità delle offese verbali e delle caratteristiche dell'aggressione fisica. Il ricorso non merita accoglimento.
Quanto al primo motivo, nella sentenza impugnata si da atto che, nel corso del dibattimento ed in fase di conclusione, le parti non hanno formulato, esplicitamente o implicitamente, diniego alla declaratoria di improcedibilità per la particolare tenuità del fatto. Tale conclusione non è contraddetta da alcun atto del procedimento;
ne' può essere ricavarsi dalla norma L. n. 274 del 2000, ex art. 34, alcun obbligo del giudice di interpellare le parti.
Quanto al secondo motivo, si rileva che è condivisibile l'argomento, secondo cui gli indici normativi della tenuità del fatto (l'esiguità del danno o del pericolo, l'occasionalità della condotta, il basso grado di colpevolezza) devono essere congiuntamente considerati, ma è anche da condividere l'argomento secondo cui la valutazione del giudice deve riguardare il fatto concreto e non l'astratta fattispecie (sez. 4^, n. 24377 del 28.4.2006). A tale criterio di giudizio si è attenuto il giudice di pace, che, proprio alla luce delle testimonianze assunte nel corso del dibattimento, ha individuato, nelle parole dell'imputata e nell'azione nei confronti della persona della parte civile, fatti da qualificare di speciale tenuità. A fronte di una lineare esposizione degli elementi di fatto ricostruiti a mezzo delle risultanze processuali e di una logica argomentazione in ordine alla loro valutazione, le conclusione del giudice di pace non appaiono soggette ad alcun sindacato in sede di legittimità. Il ricorso deve essere quindi rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2009