Sentenza 20 aprile 2006
Massime • 1
La sentenza con la quale il giudice di pace, nella udienza di comparizione, dichiara estinto il reato per avere l'imputato, previamente, proceduto alla riparazione del danno cagionato, è impugnabile soltanto mediante ricorso per cassazione. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale, pronunciatosi in grado di appello senza avere rilevato la inammissibilità del gravame, e, ritenuto il giudizio sulla impugnazione avverso la sentenza del Giudice di pace, ha annullato tale pronuncia per la fondatezza dei motivi di impugnazione, rinviando per il giudizio allo stesso Giudice di pace).
Commentario • 1
- 1. Particolare tenuità del fatto: la Cassazione confermaEmanuele Sylos Labini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/04/2006, n. 16494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16494 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 20/04/2006
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 743
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 031822/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TA TO N. IL 04/02/1972;
2) TA VI N. IL 27/11/1971;
avverso SENTENZA del 11/04/2005 TRIBUNALE di SCIACCA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cesqui Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Imbornone Paolo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 25 marzo 2003 il Giudice di pace di Sciacca ha dichiarato non doversi procedere ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35 - per estinzione dei reati per intervenuta riparazione del danno - nei confronti di TA RO e di TA EN in ordine al reato di ingiuria in danno di TA GN e nei confronti del solo TA RO in ordine al reato di lesioni in danno del medesimo TA GN.
A seguito di appello proposto dal Pubblico Ministero il Tribunale di Sciacca, in riforma della decisione di primo grado, ritenuta inadeguata l'offerta - neppure formalizzata - della somma di Euro 250,00, peraltro rifiutata dalla persona offesa, ha dichiarato entrambi gli imputati colpevoli dei reato loro rispettivamente ascritti, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia. Contro la sentenza del Tribunale entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione denunciando: 1) violazione dell'art. 568 c.p.p., comma 5, per avere il tribunale ritenuto appellabile la sentenza del giudice di pace pronunciata in fase predibattimentale e come tale inappellabile ma solo ricorribile per cassazione. La sentenza impugnata sarebbe abnorme, talché andrebbe "dichiarata l'incompetenza del giudice di appello e, conseguentemente," annullata la relativa sentenza;
2) violazione dell'art. 73 Ord. Giud. e vizio di motivazione, in quanto il Pubblico Ministero non aveva interesse ad impugnare ed inoltre il giudice di appello ha sopravvalutato il soddisfacimento materiale dell'interesse civile senza valutare la condotta ostruzionistica della persona offesa ne' quella degli imputati sia nella commissione dei fatti che in relazione alla successiva dichiarazione di pentimento;
3) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta gravita delle modalità delle condotte. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato. Invero, questa Sezione ha già avuto modo di precisare che "la declaratoria di estinzione del reato conseguente a condotte riparatone (D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35), così come quella di improcedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto (stesso D.Lgs., art. 34), costituisce forma alternativa del procedimento penale innanzi il giudice di pace cui il legislatore affida una funzione conciliativa che connota l'intero rito regolato dal decreto. Tale declaratoria è normativamente prevista nell'udienza di comparizione di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, all'art. 29 e non v'è dubbio che, ove venga dedotta una condotta riparatoria tenuta dall'imputato, nei termini previsti all'art. 35, comma 1 del decreto e prima del dibattimento e se, per accertarla, non occorra procedere oltre, il giudice legittimamente, "sentite le parti e l'eventuale persona offesa", ove ritenga tale condotta idonea a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione (dell'art. 35, comma 2), emette la declaratoria di proscioglimento dell'imputato per sopravvenuta estinzione del reato" (Sez. 5^, Sentenza n. 14070 del 2005, Presidente: Foscarini B. Estensore: Marini). Orbene, nella concreta fattispecie non è revocabile in dubbio che la sentenza del Giudice di pace sia stata pronunciata nell'udienza di comparizione e senza dar modo neppure alla persona offesa di costituirsi parte civile.
La sentenza, dunque, non era appellabile ma solo ricorribile per cassazione. Talché il tribunale avrebbe dovuto trasmettere gli atti a questa Corte qualificando correttamente l'impugnazione. Da ciò discende l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. i) e, in forza dell'art. 621 c.p.p., l'impugnazione del Pubblico
Ministero va esaminata come ricorso la cui fondatezza appare evidente alla luce delle corrette argomentazioni già formulate dal tribunale, il quale ha esattamente evidenziato che l'offerta di Euro 250,00 - rifiutata dalla persona offesa - non è stata formalizzata secondo la procedura prevista dagli artt. 1210 e ss. c.c. e, inoltre, l'affermazione del Giudice di pace circa la congruità dell'attività riparatoria costituita dalla detta offerta e dalla dichiarazione di "pentimento" degli imputati è affatto apodittica e non tiene conto del contenuto di tale ultima dichiarazione che pretende di definire la condotta dei prevenuti come mera "punzecchiatura". Pertanto, in accoglimento dell'impugnazione del Pubblico Ministero, va annullata la sentenza del Giudice di pace con rinvio allo stesso giudice per nuovo esame.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza e, ritenuto il giudizio previa qualificazione dell'appello come ricorso per cassazione, annulla la sentenza del Giudice di pace di Sciacca del 25 marzo 2003 con rinvio per nuovo esame al medesimo Giudice di pace. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2006. Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2006