Cass. pen., sez. V, sentenza 20/04/2006, n. 16494
CASS
Sentenza 20 aprile 2006

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Massime1

La sentenza con la quale il giudice di pace, nella udienza di comparizione, dichiara estinto il reato per avere l'imputato, previamente, proceduto alla riparazione del danno cagionato, è impugnabile soltanto mediante ricorso per cassazione. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale, pronunciatosi in grado di appello senza avere rilevato la inammissibilità del gravame, e, ritenuto il giudizio sulla impugnazione avverso la sentenza del Giudice di pace, ha annullato tale pronuncia per la fondatezza dei motivi di impugnazione, rinviando per il giudizio allo stesso Giudice di pace).

Commentario1

  • 1Particolare tenuità del fatto: la Cassazione conferma
    Emanuele Sylos Labini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 20/04/2006, n. 16494
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16494
Data del deposito : 20 aprile 2006

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