Sentenza 13 marzo 2015
Massime • 1
In tema di procedimento davanti al giudice di pace, ai fini della declaratoria di improcedibilità per particolare tenuità del fatto è necessario che la 'particolare tenuità' sia apprezzata per mezzo di un giudizio sintetico sul fatto concreto, elaborato alla luce di tutti gli indici normativamente indicati, costituiti dall'esiguità del danno o del pericolo, dall'occasionalità della condotta, dal minore grado di colpevolezza e dall'eventuale pregiudizio sociale per l'imputato, avuto riguardo non alla fattispecie astratta di reato, ma a quella concretamente realizzata.
Commentario • 1
- 1. Particolare tenuità del fatto: la Cassazione confermaEmanuele Sylos Labini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2015, n. 29831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29831 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2015 |
Testo completo
29 8 3 1/ 1 5 31 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da dott. Nappi Aniello - Presidente - U.P. - 13.3.2015 960 dott. Guardiano Alfredo -Relatore- Sentenza N. dott. Caputo Angelo R.G.N. 29125/14 dott. De Marzo Giuseppe dott. De Marchi Albenghi Paolo Giovanni ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da La EC MA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza pronunciata dal tribunale di Vallo della Lucania il 25.2.2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relaZIne svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza pronunciata il 25.2.2014 il tribunale di Vallo della Lucania confermava, in qualità di giudice di appello, la sentenza con cui il giudice di pace di Vallo della Lucania, in data 10.10.2012, aveva condannato La EC MA alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in ordine al delitto di cui all'art. 612, c.p., commesso in danno dello ZI La EC Aldo.
2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassaZIne il La EC MA, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Raffaele De Simone, del Foro di Napoli, lamentando violaZIne di legge e viZI di motivaZIne, in quanto, da un lato, in violaZIne dell'art. 420 ter, c.p.p., il tribunale non comunicava al difensore di fiducia dell'imputato l'avviso contenente la data del rinvio della trattaZIne del giudiZI di appello all'udienza del 25.2.2014, in cui veniva pronunciata la sentenza impugnata, rinvio disposto alla precedente udienza del 22.10.2013, per legittimo impedimento del difensore, che, quindi, era stato senza sua colpa assente alla successiva udienza, senza avere nemmeno provveduto alla nomina di un sostituto processuale, dall'altro alla mancata applicaZIne del disposto dell'art. 34, d.lgs. n. 274 del 2000, in tema di inoffensività della condotta, profilo assolutamente non considerato dal giudice di pace.
3. Il ricorso non può essere accolto, per infondatezza dei motivi che lo sostengono.
4. Ed invero, con riferimento al primo motivo di ricorso, ne va rilevata l'infondatezza, in quanto, come si evince dagli atti ed, in particolare dal verbale di udienza del 22.10.2013, consultabile in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in 2 procedendo, la data del rinvio alla successiva udienza del 25.2.2014 era contenuta nell'ordinanza di cui veniva data lettura alla suddetta udienza del 22.10.2013, in presenza del difensore di ufficio, nel frattempo nominato, ai sensi dell'art. 97, co. 4, c.p.p., per sopperire all'assenza, per legittimo impedimento, del difensore di fiducia. Reso, pertanto, edotto della data del rinvio il difensore di ufficio, nessuna violaZIne del diritto di difesa può essere invocata da parte del difensore di fiducia, non essendovi, in questo caso, nessun obbligo a carico dell'autorità giudiziaria procedente di informare della data del disposto rinvio il difensore di fiducia dell'imputato, assente per legittimo impedimento e, per tale ragione, sostituito da un difensore di ufficio. Come affermato, infatti, da un condivisibile orientamento, prevalente nella giurisprudenza di legittimità, il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento a comparire, ha diritto all'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nella ordinanza di rinvio, posto che, nel caso contrario, l'avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituZIne, ai sensi dell'art. 97, co. 4, c.p.p., il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito e nessuna comunicaZIne è dovuta a quest'ultimo (cfr. Cass., sez. II, 5.12.2013, n. 51427, rv. 258065; Cass. sez. VI, 9.5.2014, n. 20398, rv. 261478).
5. Infondato appare anche il secondo motivo di ricorso. Al riguardo va osservato che la previsione contenuta nell'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 attribuisce al giudice il potere- dovere di chiudere il procedimento, sia prima che dopo l'eserciZI 3 dell'aZIne penale, quando il fatto incriminato risulti di "particolare tenuità", rispetto all'interesse tutelato. Ai fini dell'applicaZIne di tale causa di improcedibilità, la particolare tenuità del fatto deve essere appezzata per mezzo di un giudiZI sintetico sul fatto concreto, elaborato alla luce di tutti gli elementi normativamente indicati, che si individuano nell'esiguità del danno o del pericolo, nell'occasionalità della condotta, nel basso grado di colpevolezza e nell'eventuale pregiudiZI sociale per l'imputato, avuto riguardo non alla fattispecie astratta di reato, ma a quella concretamente realizzata (cfr. Cass., sez. IV, 28/04/2006, n. 24249, rv. 234416; Cass., sez. IV, 28/04/2006, n. 24387, rv. 234577; Cass., sez. IV, 10/07/2008, n. 38004). Tanto premesso non può non rilevarsi come la pronuncia del tribunale sul motivo di appello volto a far valere l'inoffensività della condotta del reo, incentrata sulla natura oggettivamente minacciosa della locuZIne "ti taglio la testa", rivolta dall'imputato allo ZI, non sembra perfettamente consona all'indagine che il giudice di merito deve svolgere al fine dell'applicaZIne della menZInata causa di non punibilità; tuttavia tale sfasatura trova giustificaZIne nell'avere interpretato il motivo di appello sul punto, come volto a contestare l'insussistenza di una vera e propria minaccia (cfr. p. 2 della sentenza oggetto di ricorso). In ogni caso quel che più conta è che il motivo di appello si presentava assolutamente generico e, quindi, essendo viziato da inammissibilità originaria, non meritevole di specifica risposta da parte del tribunale (cfr. Cass., sez. III, 25.11.2014, n. 10709, rv. 262700), proprio perché con esso l'appellante si limitava ad indicare l'improcedibilità come scelta opportuna per non 4 compromettere i rapporti familiari tra ZI (persona offesa) e IP (imputato), evidenziando come il giudice di primo grado si sarebbe assunto arbitrariamente la responsabilità di condannare, il La EC, così "contribuendo a far implodere definitivamente una dinamica familiare già ex se compromessa". In tal modo l'appellante si è soffermato solo sul profilo del, peraltro eventuale, pregiudiZI sociale che l'imputato avrebbe patito, senza soffermarsi, se non in termini assolutamente apodittici e, per l'appunto, generici (come, del resto, avvenuto anche nei motivi di ricorso), sulla sussistenza degli altri elementi normativamente previsti, ed in particolare della esiguità del danno dell'interesse protetto dalla norma penale, in relaZIne alla minaccia proferita;
minaccia, che si badi bene, non può ritenersi "esigua" sol perché il giudice di primo grado, ai fini della determinaZIne del trattamento sanZInatorio, ha ritenuto i fatti per cui si è proceduto di non particolare rilevanza, in quanto ciò che si richiede per l'applicaZIne della causa di improcedibilità di cui si discute è la dimostraZIne in positivo della "particolare tenuità" del fatto, che non si identifica in un fatto non particolarmente grave, ma, appunto, in un fatto particolarmente tenue, tale da cioè, da arrecare in misura minima, quasi insignificante, la lesione del bene giuridico protetto dalla norma violata.
6. Il ricorso di cui in premessa va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5 Cosi deciso in Roma il 13 Il Consigliere Estensoreघर Il Presidenteके .
3.2015. DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 10 LUG 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Cancela Lanzuise eye 6