Sentenza 20 agosto 2015
Massime • 2
Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, al quale sia già stato tempestivamente notificato l'avviso di udienza, non ha effetto immediato già in riferimento a tale udienza, che può quindi essere ritualmente celebrata, essendo il difensore di fiducia rinunciante ancora onerato della difesa dell'imputato fino alla eventuale nomina di un difensore di ufficio.
La causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., introdotta dal D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, non è applicabile ai procedimenti davanti al Giudice di Pace, poichè in questi si applica la disciplina prevista dall'art. 34 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, da considerarsi norma speciale, e quindi prevalente, rispetto a quella dettata dal codice penale.
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Il fatto La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d'appello di Bologna che a sua volta aveva dichiarato l'imputato responsabile del reato di partecipazione all'associazione mafiosa. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. il condannato, a mezzo del difensore e procuratore speciale, con cui si chiedeva la correzione dell'errore materiale relativo alla costituzione della parte all'udienza perché non assistita da nessun difensore posto che il difensore di fiducia dell'imputato era deceduto in data …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 20/08/2015, n. 38876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38876 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2015 |
Testo completo
388 7 6/ 1 5 76 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 20/08/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.68 Dott. FRANCO FIANDANESE - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. VITO DI NICOLA - Consigliere -N. 30045/2015 Dott. ANDREA PELLEGRINO - Consigliere - Dott. ANDREA GENTILI Dott. ANGELO CAPUTO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RR AT N. IL 13/07/1971 LU CA N. IL 07/12/1949 f LU OL RR AT avverso la sentenza n. 2/2015 TRIBUNALE di AGRIGENTO, del 21/04/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/08/2015 la relazione fatta dal persona del Dott. Paula Pawlow Fierppi Consigliere Dott. VITO DI NICOLA Udito il Procuratore Generale in persona che ha concluso per il 2 відить dei ricomi Udito, per la parte civile, l'Avv. Roberto Aucodes, inson. on' . Si z seppe PA che ha con uno for it rigento one icono money couday . w m 4 Uditoi difensor Avv. Roberto Amodio, in sent. d 'aw. graffe Proew de ha cordless for c'accorgiments are now ratunko. RITENUTO IN FATTO 1. TO LE, personalmente, e RL MB, tramite il difensore, ricorrono separatamente per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe emessa, in sede di appello, dal tribunale di Agrigento che ha confermato quella pronunciata dal giudice di pace della medesima città con la quale i ricorrenti sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia con riferimento ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi a) e c) della rubrica. Tuttavia i giudici di appello hanno riformato la sentenza di primo grado disponendo la compensazione totale delle spese relative all'azione civile. Ciò posto, per quanto qui interessa, a TO LE si addebita (capo a) il reato previsto dall'articolo 582 codice penale perché, sferrando un pugno alla mandibola, cagionava a RL MB lesioni personali dalle quali derivava una malattia con prognosi di quattro giorni salvo complicazioni. In Realmonte in data 19 gennaio 2008. A RL MB si addebita invece il reato (capo c) previsto dall'articolo 612 codice penale perché minacciava a TO LE un danno ingiusto proferendo dei suoi confronti la seguente espressione "che avrebbe fatto intervenire i parenti mafiosi di suo padre". In Realmonte il 19 gennaio 2008. van 1.1. Nel pervenire alla suddetta conclusione, il tribunale ha premesso che, nel corso del processo innanzi al giudice di pace di Agrigento, entrambi gli imputati, contestualmente persone offese costituite parti civili, riferivano di aver avuto contrasti insorti in ordine ad alcune opere realizzate al confine delle rispettive proprietà e avevano fornito la propria versione circa gli accadimenti del 19 gennaio 2008, giorno della lite tra gli stessi intercorsa.
1.2. In particolare, il MB riferiva di essere stato sfiorato al volto da un pugno del LE;
in tal senso deponeva anche il referto del pronto soccorso. Il LE riferiva invece di essere stato minacciato dal MB, che preannunciava un intervento dei suoi parenti mafiosi per l'ipotesi di omesso riconoscimento della titolarità di una parte del giardino posto al confine;
in tal senso, anche AL LE, presente ai fatti e portato a sminuire la condotta del fratello che, a suo dire, si sarebbe limitato a scaraventare fuori dalla proprietà il MB, spingendolo con forza e prendendolo per la nuca. Il LE, a seguito di quanto riferito dal MB, aveva nutrito dei timori e riferiva di essere a conoscenza dell'esistenza di un parente del MB appartenente alla famiglia mafiosa di Porto Empedocle.
1.3. Ciò posto, il tribunale ha osservato che le restanti testimonianze fossero di poco rilievo, traendo le seguenti conclusioni. Sussunta la condotta del LE nell'ambito del reato di lesioni, avendo cagionato comunque alla persona offesa una malattia, la prova del fatto di reato è stata desunta, oltre che dalle dichiarazioni della persona offesa, anche dal referto medico. Inoltre, il fratello (AL LE) dell'imputato, pur sminuendone la portata, aveva riferito del comportamento aggressivo del fratello e comunque di un contatto fisico tra questi ed il MB, con la conseguenza che in detto frangente è stato ritenuto altamente verosimile che il MB, come dallo stesso dichiarato, venisse attinto da un "pugno di striscio". Quanto invece al reato di minaccia, ascritto al MB, il tribunale, dopo avere ravvisato l'idoneità della minaccia, ha ritenuto che le dichiarazioni della persona offesa, così come formulata in sede di querela e poi ribadita in dibattimento (riscontrata dalla deposizione del teste AL LE), e l'immediatezza della denuncia fossero elementi idonei a ritenere provata, in maniera univoca, la colpevolezza del MB.
2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza i ricorrenti sollevano i seguenti motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. TO LE affida il gravame a due motivi. va 2.1.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione per travisamento di una prova avente carattere di decisività nell'apparato motivazionale (articolo 606, comma 1, lettera e), codice di procedura penale). Assume come il vizio della motivazione riguardi il travisamento di una prova decisiva ed in particolare la deposizione del teste AL LE al quale sarebbero state attribuite dichiarazioni dallo stesso non rilasciate.
2.1.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che il tribunale, pur in costanza dei presupposti, non ha applicato d'ufficio la causa di non punibilità per la speciale tenuità del fatto prevista dall'art. 131 bis cod. pen.
2.2. RL MB parimenti articola il gravame su due motivi.
2.2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione dell'articolo 606, comma 1, lettera e), codice di procedura penale per la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla contraddittorietà della prova posta a fondamento della decisione. Ad avviso del ricorrente il tribunale avrebbe errato nel condannarlo fondando il suo convincimento esclusivamente sulle dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa.
2.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell'articolo 606, comma 1, lettera b), codice di procedura penale in riferimento all'articolo 131 bis codice penale introdotto dal decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28. 2 Secondo il ricorrente doveva essere applicata la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, richiesta formulata dal difensore in sede di conclusioni.
3. Il difensore di RL MB ha depositato memoria, denominata comparsa conclusionale, con la quale chiede respingersi il ricorso per cassazione proposto da TO LE. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza o perché presentati fuori dai casi consentiti.
2. Va preliminarmente osservato che, con ordinanza letta in udienza, la Corte ha respinto l'eccezione proposta nell'interesse di TO LE con atto depositato in data 11 agosto 2015, con la quale è stato dedotto che la parte avendo proposto personalmente il ricorso per cassazione e non essendo assistita da un difensore di fiducia in quanto il precedente difensore fiduciario ven (che, nelle more, ha rinunciato alla difesa) non sarebbe iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione non ha ricevuto, in violazione dell'art. 613, commi 3 e - 4, cod. proc. pen., la notifica del decreto di fissazione per l'udienza odierna, né gli è stato nominato un difensore d'ufficio, chiedendo pertanto la declaratoria di nullità del decreto di fissazione dell'odierna udienza. La Corte ha rilevato che l'avvocato Giuseppina Gangi risultava difensore di fiducia del LE ed iscritta all'albo speciale della Corte di cassazione in data 10 gennaio 2014 e dunque anteriormente al deposito del ricorso per cassazione (20 maggio 2015). Con l'ordinanza letta in udienza è stato precisato che la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, al quale sia stato tempestivamente notificato, come nel caso di specie, il decreto di fissazione dell'udienza, non comporta l'obbligo di nominare alla parte ricorrente un difensore d'ufficio. La rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di fiducia del ricorrente LE è stata infatti comunicata dopo l'avvenuta notifica dell'avviso dell'udienza odierna ed è priva pertanto di rilevanza in questa stessa udienza. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di cassazione, l'obbligo per il Presidente del collegio di nominare un difensore di ufficio è previsto dall'art. 613, comma 3, cod. proc. pen. per l'ipotesi in cui l'imputato sia privo di difensore di fiducia. Ma, ove l'imputato sia munito di difensore di fiducia e ad esso sia tempestivamente notificato l'avviso d'udienza, la successiva rinuncia al mandato, al pari della revoca, non comporta l'obbligo di nomina di un 3 difensore di ufficio e della notifica dell'avviso di una nuova udienza, con conseguente rinvio di quella già fissata;
tale obbligo insorge infatti soltanto nell'ipotesi in cui, rinviata per un qualche motivo l'udienza già fissata, occorra notificare un nuovo avviso d'udienza, che non può più essere notificato al difensore (di fiducia) rinunciatario o revocato dall'imputato. Ma, ove questa ipotesi non si verifichi, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, che abbia già ricevuto l'avviso d'udienza, non ha effetto immediato ex art. 107, commi 3 e 4, cod. proc. pen. già per l'udienza, il cui avviso sia già stato tempestivamente notificato al difensore di fiducia;
bensì tale udienza può essere ritualmente celebrata dovendo quest'ultimo ritenersi ancora onerato della difesa dell'imputato fino alla eventuale nomina di un difensore d'ufficio (Sez. 3, n. 22050 del 19/05/2006, Chiras ed altri, Rv. 234698; Sez. 6, n. 8350 del 16/12/2010, dep. 02/03/2011, Fusco, Rv. 249584).
3. Nel merito, i rispettivi motivi di gravame (il primo motivo per entrambi) possono essere congiuntamente esaminati essendo comune la causa di inammissibilità che li affligge. ven Infatti le doglianze, oltre a reiterare critiche già disattese dal Giudice d'appello, si risolvono in censure fattuali tendenti a sostenere un'interpretazione alternativa dei fatti, preclusa in sede di legittimità. Il tribunale ha fondato l'affermazione di responsabilità del LE sulle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dal referto medico e persino corroborate, dal punto di vista logico, dalle dichiarazioni di AL LE e dunque non esclusivamente sulla base di queste ultime. Ha invece affermato la responsabilità del MB sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate da quelle di AL LE, dichiarazioni le quali, anche perché non pienamente liberatorie quanto alla posizione del fratello, sono state ritenute logicamente attendibili circa le frasi proferite dal ricorrente ed ascoltate dal teste. Le affermazioni del tribunale, congruamente motivate, non sono pertanto affette da vizi logici. A questo proposito va ricordato che il vizio di motivazione, che risulti dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati, in tanto sussiste se ed in quanto si dimostri che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non invece quando si opponga alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621). Infatti, come più volte affermato da questa Corte, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il 4 sindacato demandato al giudice di legittimità essere limitato per espressa volontà del legislatore a riscontrare l'esistenza di un logico apparato - argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone ed altri, Rv. 207944), con la specificazione che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché le ragioni del convincimento siano spiegate in modo logico e adeguato (Sez. U, n. n va 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Consegue da ciò l'inammissibilità dei rispettivi motivi di gravame proposti dal LE e dal MB.
4. Con il secondo motivo di gravame, i ricorrenti, ognuno per proprio conto, si dolgono della mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., disposizione introdotta dal d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, recante "Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2015 e in vigore dal 2 aprile 2015. 4.1. Entrambi i ricorrenti partono dall'indimostrato, quanto erroneo, presupposto secondo il quale l'art. 131 bis cod. pen. sarebbe applicabile nei procedimenti per reati di competenza del Giudice di pace. Le analogie e le differenze esistenti tra il procedimento penale presso il giudice di pace ed il procedimento penale ordinario portano invece a ritenere che tra di essi esiste un rapporto di specialità reciproca perché, intorno ad un nucleo fondamentale comune, ruotano una serie di istituti e riti speciali, funzionali alle esigenze proprie di ciascun procedimento. L'art. 2, comma 1, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, rubricato "principi generali del procedimento davanti al giudice di pace", costituisce la base normativa che conferma tale approdo perché, da un lato, disciplina il procedimento attraverso il rinvio alle disposizioni, in quanto applicabili, 5 contenute nel codice di rito e nelle disposizioni di attuazione e, dall'altro, introduce una serie di eccezioni quanto ad istituti e procedimenti speciali ad esso espressamente dichiarati non applicabili. E' esatto il rilievo secondo il quale la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ha natura sostanziale mentre i rapporti tra procedimenti, regolando istituti di carattere processuale, potrebbero non precludere l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. nei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace. Tuttavia l'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 disciplina proprio l'istituto del fatto di particolare tenuità nei procedimenti presso il Giudice di pace e, a parte la sua discussa natura giuridica, gli elementi costitutivi della fattispecie non sono del tutto sovrapponibili rispetto a quelli che caratterizzano la disposizione introdotta nel codice penale, che non contiene e né assorbe la prima, registrandosi anzi un considerevole scollamento tra le stesse, con la inevitabile conseguenza che la disposizione ex art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 in considerazione della sedes materiae nella quale è collocata si caratterizza per essere una disposizione speciale rispetto a quella generale codicistica, sia pure ratione temporis successiva, ex art. 131 bis cod. pen. n va A norma dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato. Il pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle particolari esigenze dell'imputato costituisce elemento estraneo rispetto all'ambito di operatività della disposizione ex art. 131 bis cod. pen., per la quale non hanno alcun rilievo, contrariamente all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, l'interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento (solo in assenza del quale, nel corso delle indagini preliminari, il giudice di pace può dichiarare con decreto d'archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto) o il diritto di veto della persona offesa e neppure il diritto potestativo dell'imputato a non avvalersi dell'istituto (laddove, nei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace, se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono). A norma dell'art. 131 bis cod. pen. la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma (con parametri valutativi quindi ulteriori rispetto all'elemento costituito, ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, dal solo grado 6 della colpevolezza), l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale (anziché occasionale ex art. 34 cit.). Oltre al dato normativo, già di per sé significativo al riguardo, la conferma dell'inapplicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. nei procedimenti per i reati di competenza del Giudice di pace si ricava da due ulteriori considerazioni. Sotto un primo profilo, occorre tenere presente come il legislatore delegato non abbia seguito l'invito rivolto dalla Commissione Giustizia della Camera a valutare «l'opportunità di coordinare la disciplina della particolare tenuità del fatto prevista dell'art. 34 del d.lgs. 28 ottobre 2000, n. 274, in riferimento ai reati del giudice di pace, con la disciplina prevista dal provvedimento in esame [introduzione nel codice penale dell'art. 131-bis n.d.r]». L'esortazione non è stata raccolta dal legislatore delegato sul rilievo, del tutto corretto, che la legge delega non conferiva tale potere ma, durante la fase di progettazione dell'art. 131-bis cod. pen., è apparso ben chiaro, essendo stato anche disatteso il suggerimento avanzato da talune precedenti Commissioni ministeriali di abrogare espressamente l'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 (abrogazione che, tuttavia, non è stata prevista dal decreto legislativo n. 28 del 2015 e, come si è detto, neppure dalla legge delega 28 aprile 2014 n. 67), come ven il risultato dell'inerzia si sarebbe risolto nel tollerare la coesistenza di due modelli (invero tre modelli, se si ha riguardo anche alla disposizione ex art. 27 dettata per il procedimento penale minorile, che qui ovviamente non rileva) profondamente diversi di irrilevanza penale per tenuità del fatto: entrambi sistematicamente collocabili, almeno con riferimento alla fase del giudizio, all'interno della categoria giuridica del proscioglimento;
il primo (art. 131-bis cod. pen.) subordinato alla non abitualità del comportamento, il secondo (art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000) alla sua occasionalità; il primo attento al possibile pregiudizio per le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta a indagine o dell'imputato, l'altro del tutto svincolato da tale parametro;
il primo inteso a favorire l'instaurazione del contradditorio tra indagato e persona offesa nella procedura decisionale, l'altro fondato su una serie di preclusioni collegate all'interesse o alla volontà delle parti. Sotto un secondo profilo, va pure ricordato che la Corte costituzionale (sentenza n. 25 del 28/01/2015, dep. 03/03/2015) - nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 529 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione nella parte in cui non prevede(va) una formula di proscioglimento per la "particolare tenuità del fatto", «simmetrica ed analoga» a quella prevista, per i soli procedimenti penali di competenza del giudice di pace, dall'art. 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 ha precisato, proprio tenendo presente in parte qua il testo della legge delega n. 67 del 2014, che il legislatore ben può 7 introdurre una causa di proscioglimento per la "particolare tenuità del fatto" strutturata diversamente e senza richiedere tutte le condizioni previste dall'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, con ciò confermando che nulla impedisce a due diverse fattispecie di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto di coesistere nel medesimo ordinamento.
4.2. Per tutte le suesposte ragioni, consegue che - siccome entrambi i reati, contestati ai ricorrenti in danno reciproco tra loro, sono stati giudicati dal Giudice di pace l'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicato nell'ambito del - procedimento per reati di competenza del Giudice di pace, nei quali prevale la disciplina speciale della tenuità prevista dall'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, essendo il procedimento dinanzi al giudice di pace disciplinato secondo criteri di "ius singulare" rispetto al procedimento ordinario. Peraltro non è mai stata chiesta dai ricorrenti l'applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 e neppure è stata sollevata alcuna doglianza circa la mancata applicazione della predetta disposizione, il cui esame è dunque precluso in sede di legittimità.
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Sussistono giusti motivi per dichiarare totalmente compensate le spese relative all'azione civile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Dichiara totalmente compensate le spese relative all'azione civile. Così deciso il 20/08/2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Vito Di Nicola Franco Fiandanese haves fandany WTO d'wate Depositato in Cancellerie 24 SET, 2015 oggi, IL FUNZIONARIO GIUDIZIA Piera ESPA છે.