Sentenza 14 luglio 2015
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Nel procedimento innanzi al giudice di pace non trova applicazione la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., prevista esclusivamente per il procedimento davanti al giudice ordinario.
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- 2. Processo penale, Giudice di pace, particolare tenuità del fatto, giudice diverso, improcedibilità, non punibilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 24 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/07/2015, n. 31920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31920 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 14/07/2015
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - N. 1655
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZOSO Liana Maria T. - Consigliere - N. 24625/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL IA, N. IL 07/02/1958;
avverso la sentenza n. 24/2014 TRIBUNALE di FERRARA, del 16/12/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/07/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI NARDO M., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
OL NN ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, parzialmente riformando in melius quella di primo grado resa dal Giudice di pace gli è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, ha confermato per il resto il giudizio di colpevolezza per il reato di cui all'art. 590 c.p., contestatogli lesioni personali colpose in danno di RA GA, commesse alla guida della propria autovettura, in violazione della normativa generica e specifica sulla circolazione stradale.
Con il primo motivo di ricorso sollecita l'applicazione del nuovo istituto della "particolare tenuità del fatto" ex art. 131 bis c.p., introdotto con il D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28. Con il secondo motivo, si duole della mancata applicazione della causa di estinzione del reato di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, motivata dal giudicante evidenziando che il versamento alla persona offesa, da parte della compagnia di assicurazione, di una somma di denaro Euro 4925, cui doveva aggiungersi l'ulteriore somma di Euro 5000 versata all'INAIL, non era satisfattiva del risarcimento del danno non patrimoniale e del danno patrimoniale emergente sul punto, si valorizzavano dal giudicante non solo le spese mediche documentate dalla persona offesa, ma anche la menomazione dell'integrità psico-fisica riconosciuta dall'INAIL. In definitiva, secondo il giudice, le somme versate non potevano ritenersi sufficienti a risarcire integralmente la lesione dell'integrità fisica, la sofferenza morale patita, le limitazioni allo svolgimento delle proprie relazioni sociali.
Con il terzo motivo si duole del trattamento sanzionatorio. L'imputato era stato condannato alla pena di 600 Euro di multa pena confermata in appello, ma si sostiene che tale pena sarebbe illegale, dovendosi considerare come contestata l'ipotesi del comma 1 dell'art. 590 c.p., trattavasi di lesioni colpose non gravi, con prognosi di giorni venti, come da capo di imputazione per la quale è prevista la pena alternativa dell'arresto fino tre mesi o della multa fino a 309 Euro.
Con l'ultimo motivo ci si duole del fatto che solo l'imputato sia stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, e ciò in violazione del disposto dell'art. 541 c.p.p., laddove è prevista la condanna in solido dell'imputato e del responsabile civile.
La parte civile, con una memoria, contrasta le ragioni del ricorrente, sollecitando il non accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di doglianza non può trovare accoglimento. In effetti, non è dubbio che, nell'assenza di una disciplina transitoria, la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p., introdotto con il D.Lgs. n. 28 del 2015) è applicabile anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore e, quindi, anche a quelli pendenti in Cassazione. In tale evenienza, come è noto, la Corte di legittimità, deve in primo luogo verificare l'astratta applicabilità dell'istituto, avendo riguardo ai limiti edittali di pena del reato. In secondo luogo, la Corte deve verificare la ricorrenza congiunta della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del reato.
Nell'effettuare questo secondo apprezzamento, il giudice di legittimità non potrà che basarsi su quanto emerso nel corso del giudizio di merito, tenendo conto, in modo particolare, dell'eventuale presenza, nella motivazione del provvedimento impugnato, di giudizi già espressi che abbiano pacificamente escluso la particolare tenuità del fatto (cfr. Sezione 3, 14 maggio 2015, Ferretti, e, in precedenza, Sezione 3, 8 aprile 2015, Mazzarotto. Qui peraltro l'istituto de quo è inapplicabile discutendosi di un reato di competenza del giudice di pace e, nel procedimento per reati di competenza del giudice di pace, trova rectius, avrebbe potuto trovare applicazione il diverso istituto di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34, ma non certo quello della "particolare tenuità del fatto", applicabile solo nel procedimento penale davanti al giudice ordinario.
L' articolo 131 bis c.p., introdotto con il D.Lgs. n. 28 del 2015, come è noto, configura la possibilità di definire il procedimento con la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto relativamente ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva.
Può convenirsi che ("istituto della "esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto" rappresenta l'estensione al processo ordinario dell'istituto, tipico del procedimento penale davanti al giudice di pace, della particolare tenuità del fatto, quale causa di improcedibilità disciplinata dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 34. Ma trattasi di istituti diversi, disciplinati in maniera non coincidente.
Nel processo davanti al giudice di pace, come è noto, viene attribuito al giudice il potere-dovere di chiudere il procedimento, sia prima che dopo l'esercizio dell'azione penale, quando il fatto incriminato risulti di particolare tenuità, rispetto all'interesse tutelato, e tale per l'effetto da non giustificare l'esercizio o la prosecuzione dell'azione penale. L'apprezzamento della particolare tenuità deve essere operato avendo riguardo "congiuntamente" all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato per l'interesse tutelato dalla norma, all'"occasionalità" della condotta incriminata ed al grado della colpevolezza, dovendosi comunque considerare la posizione della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato, sotto il profilo del possibile pregiudizio che dall'ulteriore corso del procedimento gliene può derivare, con specifico riguardo alle sue esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute.
Si tratta di istituto, come detto, diverso e non coordinato con quello di cui all'art. 131 bis c.p.. Del resto, ciò è stato frutto di una scelta del legislatore, risultando dalla Relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 28 del 2015, che non sono state accolte le sollecitazioni in tal senso della
Commissione Giustizia della Camera dei Deputati sul rilievo che l'invocata attività di coordinamento sarebbe stata estranea alle indicazioni della legge delega.
Non è quindi necessario soffermare l'attenzione sulle differenze di disciplina più significative che riguardano, in primo luogo, la differente valenza della "occasionalità" della condotta, considerata dall'art. 34 cit., rispetto alla "non abitualità" del comportamento di cui all'art. 131 bis c.p.; e, in secondo luogo, il diverso ruolo di interlocuzione attribuito alle parti, laddove, in particolare, nel procedimento ex art. 34 cit., dopo l'esercizio dell'azione penale, l'opposizione della persona offesa (e/o dell'imputato) impedisce di pronunciare la sentenza di non doversi procedere, mentre l'istituto previsto dall'art. 131 bis c.p., invece, non prevede alcun vincolo procedurale conseguente al dissenso delle parti;
salvo che nella particolare ipotesi di cui all'art. 469 c.p.p., dove l'opposizione del pubblico ministero o dell'imputato (ma non della persona offesa, che va solo sentita, se compare) impedisce che il processo possa essere definito in sede predibattimentale.
È sufficiente osservare che la disciplina dell'art. 131 bis c.p., siccome espressamente prevista per il procedimento ordinario è inapplicabile per i reati di cognizione del giudice di pace. Nessuna indicazione normativa conforta diversa soluzione. Per converso, vale osserva che l'irrilevanza del fatto ex art. 34, può dover essere applicata anche dal giudice ordinario, giacché tale disposizione si applica non solo davanti al giudice di pace, ma anche davanti al giudice diverso da quello di pace nei casi di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 274 del 2000 (cfr. Sezione 4, 1 marzo 2006, Crosio). Neppure il secondo motivo può trovare accoglimento, a fronte di una decisione in cui il giudice di merito, nei termini suesposti, ha esplicitato adeguata motivazione.
Va ricordato, infatti, che la declaratoria di estinzione del reato conseguente alle condotte riparazione di cui al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 35, presuppone la positiva valutazione del giudice di merito non solo in ordine alla congruità dell'intervenuto risarcimento del danno, ma anche, come imposto dello stesso art. 35, comma 2, sull'idoneità delle attività risarcitorie e riparazione a soddisfare "le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione": tale ultima valutazione va ovviamente rapportata alle caratteristiche del caso esaminato, nel senso che la natura del reato può richiedere effettivamente un dippiù rispetto al risarcimento che per altri reati invece non è richiesto (Sezione 4, 24 settembre 2008, Proc. gen. App. Genova in proc. Barlocco). Il giudice ha rispettato tale principio e non può certo qui provvedersi ad una rinnovata valutazione su tali presupposti che implicherebbe una disamina dei danni subiti dalla persona offesa e della congruità della somma versata dall'assicurazione a risarcirli, anche nell'ottica delle suindicate esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione.
Inaccoglibile è altresì il motivo sulla determinazione della sanzione, dovendosi osservare che quella applicata non è certo illegale alla luce del disposto del D.Lgs. n. 274 del 2000, comma 2. Mentre la concreta determinazione di tale sanzione che il giudice, giusta la richiamata disposizione, poteva applicare nella misura compresa tra Euro 258 e Euro 2582 non può essere censurata in sede di legittimità, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato conformemente in primo e secondo grado, con adeguata spiegazione del relativo esercizio il giudice di secondo grado ha richiamato la specifica violazione cautelare commessa, le lesioni cagionate alla persona offesa, un precedente specifico. Piuttosto, va osservato che il giudice di secondo grado ha erroneamente concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, in contrasto con il disposto del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 60. Tale beneficio in assenza di impugnazione del pubblico ministero non può essere qui revocato.
Fondata la doglianza, invece, relativa alla mancata condanna in solido del responsabile civile al pagamento delle spese in favore della parte civile.
È statuizione carente e in contrasto con il disposto dell'art. 541 c.p.p., comma 1, ma a tale omissione può sopperire direttamente questa Corte, integrando il dispositivo della sentenza, in quanto trattasi di statuizione che consegue di diritto dalla anzidetta disposizione e che non implica apprezzamenti di merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa condanna solidale del responsabile civile (Unipol-SAI) al pagamento delle spese in favore della parte civile;
condanna solidale che dispone. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2015