Sentenza 17 febbraio 2000
Massime • 1
In tema di sequestro, le cause che determinano la perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone il vincolo, non intaccando l'intrinseca legittimità del provvedimento ma agendo sul piano della persistenza della misura, devono essere dedotte avanti al giudice di merito in un procedimento distinto da quello di impugnazione, sicché non possono essere prese in esame in sede di legittimità. Non può invero applicarsi alle cautele reali il principio secondo cui allorché la questione di inefficacia sia stata proposta con il ricorso per cassazione, ma insieme ad altre concernenti l'originaria legittimità del provvedimento, deve ritenersi attratta da queste e può quindi essere direttamente esaminata dal giudice di legittimità: tale "vis" attrattiva, che determina una rilevante deroga alla competenza funzionale della Corte di cassazione, trova infatti la sua giustificazione nella necessità che non sia ritardata la decisione "de libertate" che si sarebbe dovuto richiedere in altra sede, ma non può dispiegarsi in tema di misure cautelari reali, in relazione alle quali non è configurabile l'inderogabile urgenza della decisione che caratterizza i procedimenti incidentali sulla libertà personale. (Nella specie la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale si prospettava, insieme ad un vizio di legittimità, la perdita di efficacia del sequestro probatorio per non essere intervenuta la decisione del tribunale del riesame nel termine perentorio di cui agli artt.324, settimo comma, e 309, decimo comma, cod.proc.pen.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2000, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Vincenzo ACCATTATIS Presidente del 17/02/2000
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere SENTENZA
Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere N.803
Dott. Alfredo TERESI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Claudia SQUASSONI Consigliere N.45416/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per SC CA, nato a [...] il [...],
avverso la ordinanza resa il 22.9.1999 e depositata il 27.9.1999 dal tribunale di Brindisi quale giudice del riesame. Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Pierluigi Onorato, Udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Wladimiro De Nunzio, che ha chiesto il rigetto del ricorso,
Udito il difensore dell'indagato, avv. Pasquale Misciagna, che ha insistito nel ricorso,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con l'epigrafata ordinanza del 22/27 settembre 1999 il tribunale per il riesame di Brindisi ha confermato il sequestro probatorio di lire 300.000.000 e di cinque telefoni cellulari, eseguito in via di urgenza dalla Guardia di Finanza di Fasano e convalidato dal procuratore della Repubblica di Brindisi in danno di CA RE, indagato per il delitto di contrabbando di t.l.e.. 2 - Il difensore del RE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 253 c.p.p., sostenendo la mancanza del fumus commissi delicti, b)
inosservanza degli artt. 324, comma 7, e 309, commi 9 e 10, c.p.p., perché l'ordinanza impugnata era stata depositata il 27.9.1999, oltre il termine di dieci giorni dalla trasmissione degli atti al tribunale per il riesame (avvenuta il 5.9.1999), sicché il sequestro doveva ritenersi caducato.
Motivi della decisione
3 - In via preliminare va esaminata la censura in rito, di cui alla precedente lettera b).
3.1 - Al riguardo si deve osservare che alla data in cui l'autorità procedente ha trasmesso gli atti al tribunale per il riesame (5.9.1999) era in corso la sospensione feriale dei termini processuali sino al 15.9.1999, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 7.10.1969 n. 742. Pertanto il termine perentorio per la decisione sul sequestro iniziava a "decorrere dalla fine del periodo di sospensione" (come recita il predetto art. 1), ovverosia dal 16 settembre 1999.
Poiché, secondo la regola generale stabilita nel quarto comma dell'art. 172 c.p.p., che non risulta derogata dai citati articoli della legge 742/1969, dies a quo non computatur in termine, il termine di dieci giorni scadeva il 26 settembre 1999; e andava prorogato al successivo 27 settembre 1999, posto che il 26 settembre cadeva di domenica.
Per queste ragioni, il collegio ritiene di non poter condividere, almeno nella sua decisione conclusiva, la sentenza di questa corte, citata dal ricorrente a sostegno della sua tesi. Questa sentenza (Cass. Sez. I, sent. 00 198 del 28/02/92, c.c.20/01/92, Bernasconi ed altri, rv. 189273) è stata così massimata: "Il dies a quo che cada in periodo feriale comincia a decorrere dal primo giorno utile successivo alla scadenza di quel periodo. (Nella specie relativa a scadenza del periodo feriale fissata al 15 settembre, si è ritenuta intempestiva la decisione del Tribunale della libertà depositata il 26 settembre)". Invero, dopo aver esattamente affermato il principio che il dies a quo comincia a decorrere dopo la fine della sospensione feriale, la pronuncia sembra non aver considerato l'anzidetta regola generale, secondo cui non va computato il giorno in cui inizia a decorrere il termine.
3.2 - Ma anche se si accetta il criterio di computo sostenuto dal ricorrente, sussiste un'altra ragione per cui la censura in rito non può essere accolta;
ed è che la decadenza della misura cautelare reale, compresa la misura probatoria, non può essere dedotta con l'istanza di riesame o con il ricorso per cassazione (mezzi di impugnazione limitati ai vizi originari della misura cautelare o probatoria); ma deve essere fatta valere attraverso la richiesta di restituzione della cosa sequestrata secondo la procedura prevista rispettivamente nel terzo comma dell'art. 321 e nell'art. 263 c.p.p.. Al riguardo infatti deve essere applicato il principio affermato da Cass. Sez. VI n. 0 4571 del 15.2.1995, c.c. 1.12.1994, Borzoni, rv. 204007, che ha applicato e adattato alla materia delle misure cautelari reali un orientamento giurisprudenziale già elaborato a proposito delle misure cautelari personali (in particolare Cass. Sez. I, n. 1807 del 27.3.1997, c.c. 4.3.1997, Cappuccio, rv. 207193). Secondo la sentenza Borzoni "In tema di sequestro, le cause che determinano la perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone il vincolo, non intaccando l'intrinseca legittimità del provvedimento ma agendo sul piano della persistenza della misura, devono essere dedotte avanti al giudice di merito in un procedimento distinto da quello di impugnazione, sicché non possono essere prese in esame in sede di legittimità. Non può invero applicarsi alle cautele reali il principio secondo cui allorché la questione di inefficacia sia stata proposta con il ricorso per cassazione, ma insieme ad altre concernenti l'originaria legittimità del provvedimento, deve ritenersi attratta da queste e può quindi essere direttamente esaminata dal giudice di legittimità: tale vis attrattiva, che determina una rilevante deroga alla competenza funzionale della Corte di cassazione, trova infatti la sua giustificazione nella necessità che non sia ritardata la decisione de libertate che si sarebbe dovuto richiedere in altra sede, ma non può dispiegarsi in tema di misure cautelari reali, in relazione alle quali non è configurabile l'inderogabile urgenza della decisione che caratterizza i procedimenti incidentali sulla libertà personale. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso con il quale si prospettava, insieme ad un vizio di legittimità, la perdita di efficacia del sequestro probatorio per non essere intervenuta la decisione del tribunale del riesame nel termine perentorio di cui agli artt. 324, settimo comma, e 309, decimo comma, cod.proc. pen.)".
4 - Appare invece meritevole di accoglimento la censura relativa alla sussistenza del fumus dell'ipotizzato delitto di contrabbando. Al riguardo, è necessario tener presente che per disporre il sequestro probatorio occorre la presenza di "fondati motivi" che la res costituisca corpo di reato o cosa pertinente il reato, non essendo sufficiente una soggettiva opinione ne' un semplice sospetto, perché questi non abilitano all'esercizio di poteri che comprimono diritti di proprietà, di possesso, di riservatezza costituzionalmente garantiti, essendo la coercizione consentita solo nei casi e con i limiti posti dalla legge allorquando si vuole dare preminenza ad un pubblico interesse, qui costituito dal raggiungimento della verità - attraverso la prova - nel processo penale (così Cass. Sez. VI, sent. n. 2117 del 07-12-1993, ud. del 05-07-1993, Martini, rv 196921).
Orbene, la ordinanza impugnata deduce l'astratta configurabilità dell'ipotizzato contrabbando di tabacchi, nonché il nesso pertinenziale tra le cose sequestrate (denaro e telefonini cellulari) e il contrabbando stesso, da quattro elementi: un precedente specifico a carico dell'indagato RE;
la detenzione di una ingente somma di denaro (lire trecento milioni), sulla cui provenienza il RE aveva fornito spiegazioni non attendibili;
la detenzione di cinque telefoni c.d. cellulari, giudicati strumento tipico per perpetrare il contrabbando;
la fuga rocambolesca del RE davanti agli agenti della guardia di finanza. Ma si osserva che, mentre il precedente penale (secondo il ricorrente risalente a fatti del 1993) non basta a concretizzare la configurabilità attuale del reato, gli altri elementi possono essere indizi di reati del tutto diversi da quello di contrabbando (es. traffico di stupefacenti). Non essendo stati rinvenute tracce di tabacchi esteri sottratte ai diritti di confine, non appare adeguatamente verificata l'ipotesi del contrabbando, e per conseguenza non appare accertata motivatamente la pertinenza con il contrabbando del denaro e dei telefonini sequestrati. In sostanza, denaro e telefonini non sembrano costituire ne' "corpo del reato" di contrabbando, ne' "cose pertinenti allo stesso reato necessarie per l'accertamento dei fatti", come richiede l'art. 253 c.p.p. per legittimarne il sequestro probatorio.
Per conseguenza, l'ordinanza va annullata per violazione dell'art.253 c.p.p., con rinvio allo stesso tribunale per nuovo giudizio.
P.Q.M.
la corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Brindisi.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2000