Sentenza 24 settembre 2001
Massime • 1
Le circostanze di reato attinenti all'intensità del dolo, tra le quali deve ricomprendersi la premeditazione prevista dall'art.577, comma primo, n.3, cod. pen., sono valutabili a carico dell'agente anche nel caso dell'"aberratio ictus", di cui all'art.82 cod. pen., non rientrando esse tra quelle riguardanti le condizioni o qualità della persona offesa o i rapporti tra offeso e colpevole che, ai sensi dell'art.60, comma primo, cod. pen., richiamato dal citato art.82 stesso codice,non sono poste a carico dell'agente in caso di errore di costui sulla persona dell'offeso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/2001, n. 43234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43234 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. EDOARDO FAZZIOLI - Presidente - del 24/09/2001
1. Dott. PAOLO BARDOVAGNI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIORGIO SANTACROCE - Consigliere - N. 1038
3. Dott. GIANFRANCO RIGGIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. UMBERTO GIORDANO - Consigliere - N. 37055/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
SC AZ, n. 3/1/62
avverso la sentenza emessa il 22/10/99 dalla Corte di assise di appello di Trieste Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giordano
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Delehaye che ha concluso per il rigetto del ricorso
Uditi per le parti civili l'Avv. Esti e l'Avv. Seibold Udito il difensore Avv. Battello
Osserva:
SC AZ è stato rinviato a giudizio per rispondere di omicidio volontario della cognata NI AN aggravato dalla finalità di portare a termine il tentativo di omicidio della moglie NI NA che stava ponendo in atto (capo A), del tentato omicidio di costei aggravato dal rapporto di coniugio e dalla premeditazione (capo B), della determinazione e porto illegali aggravati di una pistola RD cal. 22 usata nella circostanza (capo C), di detenzione abusiva di munizioni (capo D), di precedenti minacce gravi in danno della moglie e della suocera SL NE (capo E), di tentativo di violazione privata nei confronti della moglie, che si era separata di fatto e intendeva adire le vie legali, per costringerla a riprendere la convivenza (capo F) e di porto illegale aggravato di un'altra pistola TA cal. 22 usata per commettere le minaccie (capo G).
Ebbe in tal modo cruento epilogo una crisi famigliare che, secondo ciò che si è ricostruito in sede di merito, era sorta e si era acuita in seguito alle vicissitudini dello SC, soggetto dalla personalità già disturbata che non aveva saputo reagire all'insuccesso nella professione di giornalista e si era lasciato andare a comportamenti abnormi che avevano indotto la moglie, poco dopo la nascita di un figlio, a tornare nella casa di famiglia a Trieste.
Lo SC aveva cercato in ogni modo di fare recedere la donna della sua decisione anche con pesanti minacce che il 13/11/96 aveva posto in essere con la pistola TA di sua proprietà, arma che gli era stata pertanto sequestrata;
vieppiù allarmata da questo episodio, la FL NA aveva presentato ricorso per ottenere la separazione legale e ciò aveva portato lo SC all'esasperazione;
e si era così arrivati al 21/12/96, quando l'imputato si era recato a visitare il figlioletto nell'abitazione dove si era rifugiata la moglie armato della pistola RD che aveva sottratto al proprio padre, a suo dire con intenzioni suicide.
Tra i due coniugi si era subito accesa un'ennesima discussione in cui lo SC era andato in escandescenza, strappando il ricorso per la separazione che gli era stato notificato, e aveva fatto mostra di essere ancora una volta in possesso di un'arma; per evitare che le cose precipitassero la NI NA aveva allora assunto un atteggiamento più conciliante, fingendo di prepararsi per fare rientro nella casa coniugale, ma aveva avvertito di cosa stava succedendo la sorella AN la quale aveva telefonato ai Carabinieri;
ne momento in cui questi erano sopraggiunti lo SC, spinta la moglie in uno stanzino, aveva cominciato a sparare, esplodendo sei colpi;
i primi tre proiettili avevano raggiunto la NI NA al volto, procurandole gravissime lesioni e irreversibile cecità, il quarto e il quinto avevano assunto traiettorie completamente diverse finendo contro degli oggetti e il sesto aveva ferito mortalmente da distanza ravvicinata la NI AN, nel frattempo intervenuta in aiuto della congiunta, penetrando alla base del collo e con tramite intratoracico dall'altro verso il basso;
l'uomo aveva infine rivolto contro sè stesso l'arma, che però si era inceppata.
In esito al giudizio di primo grado, con sentenza in data 15/5/98 la Corte di assise di Trieste ha dichiarato l'imputato colpevole dei reati ascrittigli unificati nel vincolo della continuazione - ritenuta quanto all'omicidio consumato dalla NI AN l'ipotesi dell'aberratio ictus, esclusa l'aggravante del nesso teleologico e ritenuta invece quella della premeditazione che gli era stata formalmente estesa anche a questo addebito in udienza - e, con la attenuanti generiche equivalenti aggravanti, lo ha condotto a 28 anni di reclusione con interdizione perpetua dai pubblici uffici, nonché a risarcire i danni cagionati alla NI NA e agli altri prossimi congiunti della NI AN costituitisi parte civile.
La decisione di primo grafo è stata riformata dalla locale Corte di assise di appello con sentenza in data 22/10/99 solo relativamente alla pena, aumentata a 30 anni di reclusione in parziale accoglimento dei gravami del Procuratore generale e del Procuratore della Repubblica che aveva rilevato un errore nel modo in cui era stata calcolata, mentre è stato respinto il gravame con cui l'imputato aveva contestato l'esistenza della premeditazione e la volontarietà del colpo che aveva ucciso la NI AN e si era doluto del mancato riconoscimento della deminuente di cui all'art. 442 C.P.P. e del fatto che il giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti fosse stato effettuato in termini di mera equivalenza.
Ha ritenuto in sostanza il giudice di secondo grado che lo SC si fosse recato all'incontro con la moglie già intenzionato a porre fine, con la di lei uccisione, a una situazione che più non reggeva e che all'attuazione di questo premeditato proposito omicida fossero diretti tutti e sei i colpi che, dopo un momento di perplessità dovuto all'atteggiamento improvvisamente remissivo assunto dalla donna, iniziò ad esplodere quando, con l'arrivo dei Carabinieri, ebbe la conferma che in realtà non era più possibile indurla a recedere dalla decisione di separarsi da lui definitivamente. Per ciò che riguarda il sesto colpo, quello che uccise la NI AN, vi è da precisare che la Corte si assise di appello è pervenuta alla stessa conclusione della Corte di primo grado, e cioè che si sia trattato di un caso di aberratio ictus, ma attraverso una ricostruzione dell'accaduto in parte diversa;
mentre infatti la sentenza di primo grado aveva in ultima analisi escluso che la NI AN, nel suo tentativo di soccorrere la sorella, fosse riuscita a porre in essere una sia pur breve vera e propria interferenza fisica di disturbo nei confronti dell'imputato, ed aveva attribuito solo ad errori di mira di quest'ultimo l'andata a vuoto del quarto e del quinto colpo, nella sentenza di secondo grado si è ritenuto provato che la deviazione delle relative traiettorie sia stata provocata da un gesto della NI AN che era riuscita con una mano a spostare il braccio dello sparatore prima che questi riprendesse il controllo e l'attingesse con il sesto colpo diretto sempre contro la NI NA riversa a terra, alla quale la vittima cercava di fare scudo con il proprio corpo.
Escluso comunque che l'ultimo colpo possa essere stato dall'imputato esploso involontariamente come da lui sostenuto, e ribadita di conseguenza la sua penale responsabilità per l'addebito di omicidio consumato ai sensi dell'art. 82 C.P., la Corte di assise di appello ha ritenuto che l'aggravante della premeditazione fosse senz'altro applicabile anche a tale reato.
Comportando in astratto la suddetta aggravante la pena dell'ergastolo, è stato quindi ribadito il diniego della diminuente processuale di cui all'art. 442 C.P.P. che la Corte di assise di appello ha comunque ritenuto, alla stregua della normativa allora vigente, non riconoscibile anche per la non decidibilità del processo allo stato degli atti quando nell'udienza preliminare era stata avanzata la richiesta di rito abbreviato.
Avverso la pronuncia di secondo grado l'imputato e il suo difensore hanno proposto ricorso per cassazione con il quale deducono:
questioni procedurali, già respinte dalla Corte di assise di appello, attinenti alla consulenza balistica disposta dal P.M. durante le indagini preliminari, della quale si sostiene la nullità per essere eseguita senza gli avvisi previsti dall'art. 360 C.P.P., e alla consulenza autoptica parimenti disposta dal P.M., relativamente alla quale si lamenta che il consulente avrebbe travalicato i limiti dell'incarico e la mancata notifica alla difesa del provvedimento di proroga del termine per il deposito della relazione;
vizio di motivazione in ordine alla esistenza della premeditazione contestata in relazione al tentato omicidio della NI NA, anche sotto il profilo della presenza di una condizione che si assume con tale aggravante incompatibile;
vizio di motivazione in ordine alla volontarietà del colpo che uccise la NI AN;
violazione di legge, quanto all'omicidio consumato dalla predetta, per difetto di contestazione dell'ipotesi di aberratio ictus per la quale è intervenuta condanna;
violazione di legge comunque in punto ritenuta cominucabilità a tale reato dell'aggravante della premeditazione ritenuta per il tentato omicidio della NI NA e in punto contestazione, che si assume tardiva, dell'aggravante medesima;
violazione di legge ancora in ordine al diniego della diminuente di cui all'art. 442 C.P.P., sia in relazione alla precedente normativa sia in relazione a quella introdotta dalla legge 16/12/99 n. 479;
vizio di motivazione in ordine al giudizio di mera equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti;
e vizio di motivazione infine in ordine alla misura della pena.
Nessuna di queste doglianze ha fondamento, e il ricorso deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 C.P.P. Correttamente, trattandosi di accertamento tecnico suscettibile di ripetizione come in effetti è avvenuto senza alcun problema in secondo grado in sede di parziale rinnovazione del dibattimento, è stata ritenuta la ritualità della consulenza balistica eseguita nel corso delle indagini preliminari senza gli avvisi previsti dall'art.360 C.P.P. Quanto alla consulenza autoptica, è fuori discussione che nessuno degli accertamenti che secondo l'assunto difensivo sarebbero stati compiuti oltre i limiti dell'incaricato è stato utilizzato per le decisioni di merito per cui, sotto questo profilo, l'eccezione è priva di rilievo;
e non è d'altronde previsto che debba essere comunicata alle altre parti la proroga del termine per la risposta ai quesiti concessa dal P.M. al proprio consulente.
L'esistenza dell'aggravante della premeditazione con riguardo al tentativo di omicidio della NI NA è stata dalla Corte di merito desunta, con ampia motivazione del tutto immune da vizi sindacabili in questa sede, dai pregressi atteggiamenti minacciosi e aggressivi dello SC nei confronti di costei e dei suoi congiunti, dall'avere l'imputato prelevato la pistola RD dalla casa paterna una settimana prima del fatto, dall'avente provato l'efficienza e dall'averla portata con sè, con numerose munizioni, quando si era recato a fare visita al figlioletto e dall'averla esibita alla moglie con nuove minacce prima di fare fuoco. Ineccepibilmente d'altra parte l'esistenza di una concomitante intenzione suicida dell'imputato è stata ritenuta sotto il profilo logico del tutto compatibile con quella di prima uccidere la moglie e quindi con la configurabilità dell'aggravante, così come l'esistenza di una condizione risolutiva rappresentata dalla possibilità che la donna recedesse dalla sua decisione di non fare più rientro nella casa coniugale (eventualità che peraltro si presentava come fortemente improbabile, dopo l'iniziativa da lei assunta di presentare denuncia penale per l'episodio del mese di novembre oltre che il ricorso per la separazione).
Sotto quest'ultimo aspetto invero il giudice di secondo grado ha fatto puntuale applicazione del principio più volte affermato da questa Corte (cfr. Sez. 2^ 15/1/93, Bergamaschi;
Sez. 1^ 13/11/95, Kanoute;
Sez. 1^ 25/1/96, Albano) secondo cui non osta alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 577 coma 1 n. 3 C.P. il fatto che l'agente possa, come nel caso di specie, avere condizionato la realizzazione del proposito criminoso al mancato verificarsi da parte della vittima di un comportamento atto a porre in crisi la sua pur precisa e ferma intenzione, perché ciò che conta è che il reo, pur ipotizzando che uno specifico avvenimento possa annullarne il programmato svolgersi verso l'esito finale, abbia preventivamente concepito una risoluzione omicida già perfetta nella sua caratteristiche penalmente rilevanti.
Che l'ultimo proiettile, quello che ferì mortalmente la NI AN, sia stato come gli altri esploso dallo SC con pervicace volontà omicida contro la NI NA, che non ne fu attinta solo l'interposizione del corpo della sorella disperatamente intervenuta in suo aiuto, è stato dalla Corte di assise di appello desunto da una analitica ricostruzione della dinamica dell'episodio, basata su un esaustivo esame dei dati oggettivi e sulle argomentate conclusioni della perizia medico/legale e balistica disposta in sede di parziale rinnovazione del dibattimento, alla quale vengano contrapposte nei motivi di ricorso solo critiche che non possono trovare ingresso in questa sede, poiché di puro merito. Del tutto coerentemente con tale ricostruzione è stata ritenuta l'ipotesi dell'aberratio ictus prevista dall'art. 82 C.P. il cui substrato fatturale, costituito dall'avere la NI AN frapposto il suo corpo tra l'imputato e la sorella alla quale cercava di fare scudo, chiaramente emergeva, come risulta dalla lettura del capo A di imputazione, anche dalla contestazione iniziale (secondo cui la volontà omicida dello SC si sarebbe con il colpo trasferito contro la stessa NI AN) e quindi non vi è in concreto stato, contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, alcun pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa a tutela del quale solo è posta la norma dell'art. 521 C.P.P. che esige che vi sia correlazione tra accusa e sentenza di condanna, raffronto che peraltro va effettuato, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, tenendo conto di tutto l'iter del processo.
Non merita censura neppure l'estensione della aggravante della premeditazione, ritenuta esistente nei confronti della vittima designata, al reato aberrante di omicidio consumato. La Corte di assise di appello ha richiamato in proposito una pronuncia di questa Sezione (la sentenza 24/3/86, Fioravanti e altri) in cui si evidenzia come l'art. 60 C.P., cui l'art. 82 fa rinvio, escluda solo l'applicabilità delle aggravanti che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa o i rapporti tra offeso e colpevole e non quelle concernenti l'intensità del dolo, quale è la premeditazione.
Tale precedente è stato dalla difesa sottoposto a critica sull'assunto che l'espressione usata nell'art. 60 C.P. sarebbe idonea a ricomprendere anche le aggravanti che riguardano l'intensità del dolo, rientranti insieme a quelle che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa o i rapporti tra offeso e colpevole nella categoria delle circostanze soggettive di cui all'art. 70 comma 1 n. 2 C.P. per le quali l'art. 118 stabilisce, nell'ipotesi di concorso di persone nel reato, la regola della non comunicabilità. Una simile interpretazione si pone in netto contrasto con il chiaro dettato dell'art. 60 C.P., che non può essere superato solo con l'opinabile sottigliezza lessicale sulla quale, in sede di discussione, ha fatto leva la difesa (una pretesa minore precisione del verbo "riguardare", usato in tale norma, rispetto al sinonimo "concernere", usato nell'elencazione contenuta nell'art. 70). Oltre che rispondere alla lettera della legge, la regola della comunicabilità della premeditazione nell'ipotesi dell'aberratio ictus (regola che per l'essenza stessa della circostanza non può in nessun caso risultare in contraddizione con il disposto dell'art. 59 comma 2 C.P.) si pone d'altra parte - argomento che induce senz'altro il Collegio a ribadire il principio enunciato nella sentenza del 1986 - in piena sintonia con la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Sez. 1^ 27/6/88, Santulli - rv. 178.925 e 27/4/94, Fuggetti e altri - rv. 198.361) secondo cui per tutto ciò che attiene al profilo del dolo, per la cui particolare intensità si caratterizza l'aggravante di cui all'art. 577 comma 1 n. 3 C.P., è alla persona contro la quale l'offesa era stata indirizzata e non a quella che l'ha di fatto subita che si aveva riguardo. In modo del tutto rituale l'aggravante in questione è stata formalmente contestata in primo grado allo SC, quando già era iniziata la discussione finale, anche in relazione all'omicidio consumato della NI AN, dovendosi la scadenza del termine utile per una siffatta iniziativa fare coincidere non con la chiusura dell'istruzione dibattimentale, bensì del dibattimento (cfr. Sez. 4^ 28/5/93, Festini e altro - rv. 195.420). Peraltro, come si è detto, già la descrizione del fatto risultante dall'originaria formulazione dell'accusa, considerata nel suo complesso, era idonea a comprendere tutti gli elementi in cui si sostanzia l'ipotesi di cui all'art. 82 C.P. ritenuta con la decisione di colonna, la quale automaticamente comporta l'estensione al reato aberrante della premeditazione esistente nei confronti della vittima designata.
E proprio per il carattere esauriente, anche sotto il profilo circostanziale, dell'iniziale contestazione del fatto per cui lo SC ha riportato condanna appare pienamente giustificato il diniego della diminuente processuale di cui all'art. 442 C.P.P., che era stata chiesta in via c.d. risarcitoria come conseguenza dell'esclusione dell'aggravante di cui agli artt. 576 comma 1 n. 1 e 61 n. 2 C.P. ritenuta in sede di udienza preliminare ostantiva all'adorazione del rito abbreviato.
A quest'ultimo aggravante, comportante per l'omicidio consumato della NI AN la pena dell'ergastolo, si è invero sostituita, per l'automatica estensione di cui sopra, quella, comportante la stessa pena, della premeditazione nei confronti della vittima designata ab initio contestata, per la quale l'imputato aveva avuto ampia possibilità di difendersi.
Posto dunque che legittimamente anche a prescindere da ogni considerazione sulla non decidibilità del processo allo stato degli atti al momento dell'udienza preliminare, la diminuente di cui all'art. 442 C.P. P. non è stata riconosciuta alla stregua della normativa vigente all'epoca delle decisioni di merito, l'impossibilità per l'imputato di ottenerla alla stregua della diversa normativa introdotta dalla legge 16/12/99 n. 479 discende dalla disposizione dell'art.
4-ter comma 3 legge 5/600 n. 144 che non consente l'applicazione delle nuove norme se non nelle situazioni in essa prevista, tra cui non è compreso il giudizio di cassazione, senza che ciò dare luogo ad alcun profilo di incostituzionalità per violazione del principio di uguaglianza stante il nesso inscindibile, che in tale giudizio a differenza che in quelli di primo e secondo grado o di rinvio non può trovare realizzazione, che deve intercorrere tra la diminuente in questione e un qualche vantaggio in termini di economia processuale come conseguenza dell'adozione del rito abbreviato.
La sentenza impugnata si sottrae infine a censura anche per ciò che riguarda il profilo sanzionatorio, essendo il giudizio di mera equivalenza delle attenuanti generiche stato adeguatamente giustificato con il particolare peso della premeditazione, mentre nessun rilievo era stato mosso con i motivi di appello sotto il profilo dell'entità della pena/base e dell'aumento per la continuazione. La reiezione del gravame comporta l'obbligo per l'imputato di rifondere alle costituite parti civili le spese sostenute in questo grado di giudizio che, ancorché non specificate, vanno liquidate, limitatamente agli onorari, sulla base della tariffa professionale vigente come in dispositivo (cfr. al riguardo Sez. un.27/10/99, Fraccari - rv. 214.641).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili che liquida in lire due milioni per onorari per quella difesa dall'avv. Esti e in complessive lire tre milioni per onorari per quelle difese dall'avv. Seibold.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2001