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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 23/05/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2103/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Famiglia CC CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2103/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DELIA Parte_1 C.F._1
CAMOZZI
RICORRENTE contro
(C.F. , nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale di udienza del 29/04/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/04/2024, chiedeva a questo Tribunale la Parte_1
modifica delle condizioni precedentemente concordate con il resistente in relazione alla regolamentazione dei rapporti relativi al figlio minore nato a [...] il [...] e Persona_1 accolte dall'intestato Tribunale con decreto n. 1087/2019, lamentando il disinteresse del sig. Pt_2
il quale da circa due anni si sarebbe trasferito a Miami, senza tuttavia comunicare alla ricorrente il suo attuale indirizzo, intrattenendo soltanto alcune telefonate con il figlio minore.
pagina 1 di 8 All'udienza del 30/01/2025 il Giudice relatore sentiva la parte ricorrente, onerando la difesa di depositare copia della cartolina di avvenuta ricezione della notificazione effettuata a mezzo posta al resistente, trasferitosi negli Stati Uniti.
Con note scritte depositate per l'udienza cartolare del 4/03/2025 la difesa di parte ricorrente dava atto della regolarità della notificazione effettuata a parte resistente negli Stati Uniti e il Giudice, preso atto che il sig. benché ritualmente citato, non è comparsa in udienza, né si costituito, ne dichiarava CP_2
la contumacia con ordinanza del 5/03/2025, riconoscendo altresì l'affido super-esclusivo (o rafforzato) del minore alla madre.
Il Giudice relatore rinviava quindi all'udienza del 29/04/2025 per la discussione orale della causa e la rimetteva poi in decisione al Collegio con riserva di riferire in camera di consiglio.
Osserva preliminarmente il Tribunale che la causa è matura per la decisione, stante l'inammissibilità delle istanze di prova articolate dalla ricorrente. Il Collegio reputa invero di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore, ritenendo sufficienti le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente, nonché la documentazione in atti.
Non si ritiene opportuno disporre l'ascolto di , tenuto conto, da un lato, della situazione di Per_1
disagio e di fragilità in cui versa il minore (per come riferita dalla madre), di modo che l'audizione in questa sede potrebbe generare un ulteriore rischioso coinvolgimento della figlia nel conflitto familiare e, dall'altro, del sostanziale disinteresse dimostrato dal padre nel presente procedimento, attesa la sua mancata partecipazione – malgrado la regolare notificazione degli atti introduttivi – anche al solo fine di promuovere un riavvicinamento al figlio.
1. Responsabilità genitoriale e rapporto padre-figlio
In ordine ai provvedimenti inerenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, si ritiene di confermare quanto assunto in sede di ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c.
Partendo dal regime di affido, merita di essere confermato l'affido super esclusivo della prole alla mamma con collocamento presso la stessa, considerato il potenziale pregiudizio derivante nel caso di specie da un affido congiunto.
Giova ricordare che, con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
In particolare, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o
pagina 2 di 8 comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale
e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08; Cass. 23333/23;
Cass. 6535/19; Trib. Modena 4 giugno 2019, n. 859; Trib. Rieti, 30 ottobre 2019, n. 785).
L'affido monogenitoriale postula dunque un duplice accertamento in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità del genitore non affidatario, in funzione in ogni caso della tutela dell'interesse del minore.
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che, dalle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente in udienza, è emersa una obiettiva lontananza – non solo geografica – del padre dalla vita quotidiana del figlio e, così, una sostanziale inadeguatezza del resistente a svolgere seriamente il ruolo genitoriale, prendendosi cura dei bisogni (tenuto conto anche delle specifiche esigenze di salute e scolastiche del figlio) e delle esigenze materiali.
Alla luce degli elementi acquisiti, l'adito Collegio ritiene dunque che vi sia una condizione di inadeguatezza del signor ad assolvere un consapevole ruolo genitoriale, in quanto la sua Pt_2
attuale lontananza dalla vita del minore rende evidente il rischio che il padre non sia in grado di assumere comportamenti adeguati al benessere del figlio.
Ad ogni modo, anche a non voler considerare le allegazioni di cui al ricorso introduttivo della ricorrente, va osservato che il disinteresse ostentato dal resistente è rimasto immutato nel corso del giudizio e ha trovato conferma anche nel contegno processuale tenuto da quest'ultimo: egli infatti, pur regolarmente e tempestivamente citato, non si è presentato all'udienza di prima comparizione delle parti né si è costituito in giudizio. A questo proposito, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore, nel processo che ha ad oggetto anche gli interessi dei propri figli, è indice di disaffezione e di indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sull'idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e di attenzione, verso la prole.
Quanto alla ricorrente, si osserva che la signora si è sempre occupata personalmente e in modo competente dei bisogni di accudimento del minore, dimostrando di essere un genitore in grado di pagina 3 di 8 assicurare alla stesso un modello educativo idoneo a garantire un regolare sviluppo e una crescita equilibrata.
Pertanto, alla luce di quanto emerso, a tutela dell'interesse della prole, essendo stata accertata l'inidoneità genitoriale paterna e, d'altro canto, la piena e integra capacità materna, si ritiene di confermare l'affido super - esclusivo del minore alla madre, con collocamento presso la stessa, con la quale vive da quando il padre si è allontanato e con concentrazione in capo a lei di tutte le decisioni che riguardano il figlio, come indicate in dispositivo.
La signora sarà comunque tenuta a comunicare al padre le decisioni che assumerà in ordine all'istruzione, educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del figlio, come precisato in dispositivo ai sensi dell'art. 473 bis.50 c.p.c., di modo che questi possa vigilare sull'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della signora ai sensi dell'art. 337 quater, ult. co. c.c. Parte_1
Considerato il diritto alla bigenitorialità della minore, va confermato altresì che eventuali frequentazioni tra padre e figlio debbano avvenire previo accordo con la madre affidataria, eventualmente alla presenza della stessa, sempre nel rispetto dei bisogni, delle esigenze e della volontà del minore, ovvero previa attivazione da parte del padre dei Servizi Sociali competenti.
2. Mantenimento del minore
Quanto alle richieste di carattere economico, deve essere premesso che, a seguito sia della separazione personale che del divorzio (sia a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori), la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, da determinarsi secondo i parametri di cui agli artt.
147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile, che fanno riferimento non soltanto alle “rispettive sostanze”, ma anche alla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass., Sez. I, 24.04.2007, n. 9915).
Nel caso di specie deve essere osservato che, in sede di accordo nel 2019, le parti avevano stabilito che il padre avrebbe versato alla madre collocataria una somma mensile di € 200,00, oltre ad € 200,00 quale contributo alle spese di baby sitter, e di concorrere al pagamento delle spese “straordinarie” come da protocollo in uso presso questo Tribunale nella misura del 50%, con attribuzione alla sig.ra
[...]
degli assegni per il nucleo familiare relativi al figlio. Pt_1
Secondo quanto dichiarato in udienza dalla ricorrente, il ricorrente versa mensilmente la somma di €
280 per il mantenimento indiretto del figlio minore.
pagina 4 di 8 In forza di tali elementi, il Collegio reputa equo, seppur in assenza di dati reddituali aggiornati del resistente, tenuto conto che il figlio vive stabilmente presso la madre senza alcuna frequentazione con il padre che si è trasferito negli USA, rideterminare, anche in rapporto alle esigenze del figlio in relazione all'età, il contributo a carico di per il mantenimento indiretto ordinario del figlio minore nella misura di
€ 300 mensili, confermando la suddivisione al 50% delle spese straordinarie come da nuovo protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo dal 31/10/2024 come da schema in dispositivo.
3. Le spese di lite
Non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali che debbono considerarsi irripetibili attesa la contumacia della parte convenuta che non si è opposta alle domande della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bergamo, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. AFFIDA figlio minore nato a Bergamo il [...] in [...]- Persona_1
esclusiva alla madre ai sensi dell'art.337 quater c.c., con collocamento presso la stessa, disponendo che la madre adotti in via esclusiva tutte le decisioni che riguardano la prole, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione e formazione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale e conferendole il potere di interloquire con le autorità scolastiche e sanitarie e di provvedere autonomamente a tutte le pratiche burocratiche che riguardano il figlio, ivi compreso il rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
2. DISPONE che la madre comunichi al padre resistente le decisioni assunte in ordine all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della prole di modo che egli possa vigilare sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale da parte della ricorrente;
3. DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore secondo le modalità e i tempi stabiliti previo accordo con la madre affidataria, nel rispetto della volontà di
; Per_1
4. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di versare mensilmente, a decorrere dalla mensilità di marzo 2025, in favore della ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento indiretto del figlio minore l'importo mensile di euro 300, da pagare in via anticipata entro il 15 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT da aprile 2026; pagina 5 di 8 5. PONE A CARICO delle parti in misura del 50% ciascuna le spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico – premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco
(anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo – che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pagina 6 di 8 pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
pagina 7 di 8 Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
6. NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 30/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Raffaella Cimminiello Veronica Marrapodi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Famiglia CC CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2103/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DELIA Parte_1 C.F._1
CAMOZZI
RICORRENTE contro
(C.F. , nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale di udienza del 29/04/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/04/2024, chiedeva a questo Tribunale la Parte_1
modifica delle condizioni precedentemente concordate con il resistente in relazione alla regolamentazione dei rapporti relativi al figlio minore nato a [...] il [...] e Persona_1 accolte dall'intestato Tribunale con decreto n. 1087/2019, lamentando il disinteresse del sig. Pt_2
il quale da circa due anni si sarebbe trasferito a Miami, senza tuttavia comunicare alla ricorrente il suo attuale indirizzo, intrattenendo soltanto alcune telefonate con il figlio minore.
pagina 1 di 8 All'udienza del 30/01/2025 il Giudice relatore sentiva la parte ricorrente, onerando la difesa di depositare copia della cartolina di avvenuta ricezione della notificazione effettuata a mezzo posta al resistente, trasferitosi negli Stati Uniti.
Con note scritte depositate per l'udienza cartolare del 4/03/2025 la difesa di parte ricorrente dava atto della regolarità della notificazione effettuata a parte resistente negli Stati Uniti e il Giudice, preso atto che il sig. benché ritualmente citato, non è comparsa in udienza, né si costituito, ne dichiarava CP_2
la contumacia con ordinanza del 5/03/2025, riconoscendo altresì l'affido super-esclusivo (o rafforzato) del minore alla madre.
Il Giudice relatore rinviava quindi all'udienza del 29/04/2025 per la discussione orale della causa e la rimetteva poi in decisione al Collegio con riserva di riferire in camera di consiglio.
Osserva preliminarmente il Tribunale che la causa è matura per la decisione, stante l'inammissibilità delle istanze di prova articolate dalla ricorrente. Il Collegio reputa invero di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore, ritenendo sufficienti le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente, nonché la documentazione in atti.
Non si ritiene opportuno disporre l'ascolto di , tenuto conto, da un lato, della situazione di Per_1
disagio e di fragilità in cui versa il minore (per come riferita dalla madre), di modo che l'audizione in questa sede potrebbe generare un ulteriore rischioso coinvolgimento della figlia nel conflitto familiare e, dall'altro, del sostanziale disinteresse dimostrato dal padre nel presente procedimento, attesa la sua mancata partecipazione – malgrado la regolare notificazione degli atti introduttivi – anche al solo fine di promuovere un riavvicinamento al figlio.
1. Responsabilità genitoriale e rapporto padre-figlio
In ordine ai provvedimenti inerenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, si ritiene di confermare quanto assunto in sede di ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c.
Partendo dal regime di affido, merita di essere confermato l'affido super esclusivo della prole alla mamma con collocamento presso la stessa, considerato il potenziale pregiudizio derivante nel caso di specie da un affido congiunto.
Giova ricordare che, con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
In particolare, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o
pagina 2 di 8 comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale
e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08; Cass. 23333/23;
Cass. 6535/19; Trib. Modena 4 giugno 2019, n. 859; Trib. Rieti, 30 ottobre 2019, n. 785).
L'affido monogenitoriale postula dunque un duplice accertamento in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità del genitore non affidatario, in funzione in ogni caso della tutela dell'interesse del minore.
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che, dalle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente in udienza, è emersa una obiettiva lontananza – non solo geografica – del padre dalla vita quotidiana del figlio e, così, una sostanziale inadeguatezza del resistente a svolgere seriamente il ruolo genitoriale, prendendosi cura dei bisogni (tenuto conto anche delle specifiche esigenze di salute e scolastiche del figlio) e delle esigenze materiali.
Alla luce degli elementi acquisiti, l'adito Collegio ritiene dunque che vi sia una condizione di inadeguatezza del signor ad assolvere un consapevole ruolo genitoriale, in quanto la sua Pt_2
attuale lontananza dalla vita del minore rende evidente il rischio che il padre non sia in grado di assumere comportamenti adeguati al benessere del figlio.
Ad ogni modo, anche a non voler considerare le allegazioni di cui al ricorso introduttivo della ricorrente, va osservato che il disinteresse ostentato dal resistente è rimasto immutato nel corso del giudizio e ha trovato conferma anche nel contegno processuale tenuto da quest'ultimo: egli infatti, pur regolarmente e tempestivamente citato, non si è presentato all'udienza di prima comparizione delle parti né si è costituito in giudizio. A questo proposito, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore, nel processo che ha ad oggetto anche gli interessi dei propri figli, è indice di disaffezione e di indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sull'idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e di attenzione, verso la prole.
Quanto alla ricorrente, si osserva che la signora si è sempre occupata personalmente e in modo competente dei bisogni di accudimento del minore, dimostrando di essere un genitore in grado di pagina 3 di 8 assicurare alla stesso un modello educativo idoneo a garantire un regolare sviluppo e una crescita equilibrata.
Pertanto, alla luce di quanto emerso, a tutela dell'interesse della prole, essendo stata accertata l'inidoneità genitoriale paterna e, d'altro canto, la piena e integra capacità materna, si ritiene di confermare l'affido super - esclusivo del minore alla madre, con collocamento presso la stessa, con la quale vive da quando il padre si è allontanato e con concentrazione in capo a lei di tutte le decisioni che riguardano il figlio, come indicate in dispositivo.
La signora sarà comunque tenuta a comunicare al padre le decisioni che assumerà in ordine all'istruzione, educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del figlio, come precisato in dispositivo ai sensi dell'art. 473 bis.50 c.p.c., di modo che questi possa vigilare sull'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della signora ai sensi dell'art. 337 quater, ult. co. c.c. Parte_1
Considerato il diritto alla bigenitorialità della minore, va confermato altresì che eventuali frequentazioni tra padre e figlio debbano avvenire previo accordo con la madre affidataria, eventualmente alla presenza della stessa, sempre nel rispetto dei bisogni, delle esigenze e della volontà del minore, ovvero previa attivazione da parte del padre dei Servizi Sociali competenti.
2. Mantenimento del minore
Quanto alle richieste di carattere economico, deve essere premesso che, a seguito sia della separazione personale che del divorzio (sia a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori), la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, da determinarsi secondo i parametri di cui agli artt.
147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile, che fanno riferimento non soltanto alle “rispettive sostanze”, ma anche alla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass., Sez. I, 24.04.2007, n. 9915).
Nel caso di specie deve essere osservato che, in sede di accordo nel 2019, le parti avevano stabilito che il padre avrebbe versato alla madre collocataria una somma mensile di € 200,00, oltre ad € 200,00 quale contributo alle spese di baby sitter, e di concorrere al pagamento delle spese “straordinarie” come da protocollo in uso presso questo Tribunale nella misura del 50%, con attribuzione alla sig.ra
[...]
degli assegni per il nucleo familiare relativi al figlio. Pt_1
Secondo quanto dichiarato in udienza dalla ricorrente, il ricorrente versa mensilmente la somma di €
280 per il mantenimento indiretto del figlio minore.
pagina 4 di 8 In forza di tali elementi, il Collegio reputa equo, seppur in assenza di dati reddituali aggiornati del resistente, tenuto conto che il figlio vive stabilmente presso la madre senza alcuna frequentazione con il padre che si è trasferito negli USA, rideterminare, anche in rapporto alle esigenze del figlio in relazione all'età, il contributo a carico di per il mantenimento indiretto ordinario del figlio minore nella misura di
€ 300 mensili, confermando la suddivisione al 50% delle spese straordinarie come da nuovo protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo dal 31/10/2024 come da schema in dispositivo.
3. Le spese di lite
Non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali che debbono considerarsi irripetibili attesa la contumacia della parte convenuta che non si è opposta alle domande della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bergamo, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. AFFIDA figlio minore nato a Bergamo il [...] in [...]- Persona_1
esclusiva alla madre ai sensi dell'art.337 quater c.c., con collocamento presso la stessa, disponendo che la madre adotti in via esclusiva tutte le decisioni che riguardano la prole, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione e formazione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale e conferendole il potere di interloquire con le autorità scolastiche e sanitarie e di provvedere autonomamente a tutte le pratiche burocratiche che riguardano il figlio, ivi compreso il rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
2. DISPONE che la madre comunichi al padre resistente le decisioni assunte in ordine all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della prole di modo che egli possa vigilare sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale da parte della ricorrente;
3. DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore secondo le modalità e i tempi stabiliti previo accordo con la madre affidataria, nel rispetto della volontà di
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4. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di versare mensilmente, a decorrere dalla mensilità di marzo 2025, in favore della ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento indiretto del figlio minore l'importo mensile di euro 300, da pagare in via anticipata entro il 15 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT da aprile 2026; pagina 5 di 8 5. PONE A CARICO delle parti in misura del 50% ciascuna le spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico – premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco
(anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo – che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pagina 6 di 8 pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
pagina 7 di 8 Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
6. NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 30/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Raffaella Cimminiello Veronica Marrapodi
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