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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/02/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 423/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 423 R.G.A.C., anno 2021, avente ad oggetto: contratti bancari, passata in decisone all'udienza del 16.10.2024 e vertente
TRA
e el.te dom.ti presso lo Parte_1 Parte_2
studio dell'avv, A. Barrasso, che li rappta e difende giusta mandato a margine della citazione
Attori
E
el.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. Paola Polacchini, CP_1
che la rappresenta e difende giusta procura ex art. 83 c.p.c., allegata alla comparsa di costituzione
Convenuta
E
e Controparte_2 CP_3
Convenuti contumaci
Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del 16
pagina 1 di 7 ottobre 2024, da intendersi qui interamente trascritto.
Svolgimento del processo
E convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2
la soc. nonché per sentire CP_1 CP_2 CP_3
dichiarare la risoluzione del contratto di vendita dell'autovettura
Volkswagen T.Roc 2.0 tdi DGS 4 Motion Stile BMT codice TR 9867, per inadempimento della convenuta soc. e dell' e per CP_2 CP_3
sentirli condannare alla restituzione della somma di € 19.000,00 oltre interessi legali dal detto illecito al soddisfo;
in via gradata condannare la soc. e al risarcimento dei danni subiti dagli CP_2 CP_3
attori e condannarli alla restituzione della somma di € 19.000,00 oltre interessi al soddisfo ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Chiedevano accertarsi la responsabilità della nella gestione del CP_4
rapporto di conto corrente per violazione della normativa bancaria rimettendo gli atti a Banca d'Italia per disporre la cancellazione ex art. 106 TUB della convenuta dall'elenco degli intermediari CP_1
finanziari e al P.M. in sede;
con la condanna della Parte_3
in via solidale con la società e al risarcimento CP_2 CP_3
dei danni della precisata somma di € 19.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
accertare e dichiarare la culpa in omittendo della banca , per aver omesso i controlli preliminari CP_1
richiesti per legge prima di procedere all'apertura del rapporto di conto corrente nonché accertare e dichiarare la culpa in omittendo e/o vigilando della Banca per non aver correttamente vigilato sulle operazioni bancarie poste in essere dalla soc. e CP_2 CP_3
ex artt. 1176 e 1375 c.c. e sentire condannare la banca al risarcimento del danno subito dagli attori.
pagina 2 di 7 A sostegno della domanda sostenevano di aver cercato su siti internet specializzati un'automobile da acquistare tramite canale telematico e di avere ricevuto dalla mailbox del sito la proposta commerciale per l'acquisto dell'auto, nonché di aver inviato la proposta d'acquisto sottoscritta e copia di disposizione di bonifico bancario dell'importo di €
1.900,00;
Aggiungevano di aver ricevuto delle mail dove si indicava la data di consegna dell'auto e la modulistica e di avere effettuato tre ulteriori bonifici rispettivamente di € 10.000,00, 5.000,00 e 2.100,00, ma di non aver ricevuto la macchina.
Gli attori evidenziavano che, recatisi presso la sede commerciale ed operativa della Società verificavano che nei predetti locali CP_2
non si trovava alcuna esposizione di automobili né uffici e di fatto la
Società risultava inattiva e priva di sede in Milano. CP_2
Ritenevano che la responsabilità dell'accaduto fosse ascrivibile anche della banca che aveva consentito “l'emissione di bonifici in entrata e in uscita dal conto corrente della società ”. CP_2
Si costituiva , contestando la domanda Controparte_5 CP_6
rivolta nei suoi confronti.
All'esito dell'istruttoria, la causa veniva riservata in decisione, previa concessione de i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Risulta incontestata e provata dalla documentazione allegata l'avvenuta stipulazione del contratto oggetto di lite.
Emerge dagli atti che l'acquirente ha provveduto al pagamento integrale del prezzo senza ricevere l'autovettura da parte compravenduta, da parte della società non vi è dubbio, quindi, che debba essere CP_7
pronunciata la risoluzione contrattuale per grave inadempimento del pagina 3 di 7 venditore che non ha adempiuto alla obbligazione principale assunta, quella di consegnare il bene;
l'attore era tenuto a provare l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre il convenuto è onerato della prova dell'avvenuto adempimento, prova nella specie non fornita.
Responsabile risulta anche , legale rappresentante della CP_3
società nonché intestatario del conto corrente dove sono CP_7
confluiti i bonifici effettuati.
Emerge dagli atti il decreto di rinvio a giudizio per il reato di truffa, con riferimento ai fatti oggetto della presente controversia.
L' e la società sono dunque tenuti alla restituzione della somma CP_3
percepita, pari ad € 19.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Non può ritenersi dimostrata, di contro, la responsabilità di CP_1
cui viene imputata l'omessa verifica della clientela nell'apertura del
[...]
contratto di conto corrente, nonché responsabilità per culpa in omittendo ed in vigilando e violazione della normativa antiriciclaggio.
In proposito, giova evidenziare che il conto avente IBAN
[...] è intestato ad , che CP_3
risulta identificato, ai fini Antiriciclaggio, attraverso carta di identità, passaporto e tessera sanitaria, nonché previa presentazione di visura camerale della società di cui risultava amministratore delegato.
Il conto risultava aperto molto prima della vicenda oggetto di lite, per cui non può ritenersi che fosse stato aperto appositamente per ricevere i bonifici in oggetto, né risulta dagli atti che la abbia tratto utilità CP_4
dagli stessi. La società di cui l' era amministratore era attiva e CP_3
costituita anni prima.
La convenuta risulta avere eseguito il bonifico sulla base CP_4
dell'identificativo fornito dagli ordinanti ed ha agito conformemente agli ordini dei bonifici;
in proposito, deve evidenziarsi che il prestatore di pagina 4 di 7 servizi di pagamento dell'ordinante ed il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono autorizzati a realizzare l'operazione in conformità dell'identificativo unico, anche qualora l'utilizzatore abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all'IBAN. In particolare, il prestatore di servizi di pagamento di destinazione del bonifico non è tenuto a verificare la corrispondenza tra il nominativo del beneficiario e il titolare del conto di accredito identificato mediante l'IBAN.
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve escludersi l'esistenza di nesso causale tra la lamentata truffa e l'apertura del conto corrente da parte di , non risultando dimostrato, neanche CP_3
presuntivamente, l'esistenza di elementi, nella condotta della Banca, che possano indurre a ritenere che la stessa abbia concorso alla produzione dell'evento.
Va evidenziato inoltre (Cfr. Cass. Civ., 31.03.2010, n. 7956) che, “in tema di Conto Corrente bancario, pur non potendosi pretendere che l'istituto di credito, con il quale la società intrattenga rapporti di conto corrente, si trasformi nel controllore esterno della regolarità delle operazioni compiute dall'amministratore di detta società, rientrano nel dovere di esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede gravante sul mandatario (e quindi sulla banca, alla quale a società abbia affidato i propri depositi), il rifiuto di operazioni ictu oculi anomale... quanto meno quale dovere di protezione dell'altro contraente”; nella specie non emergono dagli atti operazioni icto oculi sospette, tali non potendo qualificarsi quelle effettuate nella specie, bonifici intestati a persone fisiche determinate ed eseguiti come da ordinativo.
Invero, anche in relazione alla richiesta di segnalazione a Banca di Italia per la cancellazione della dall'elenco generale di cui CP_1
pagina 5 di 7 all'art. 106 TUB, per violazione delle norme antiriciclaggio, dall'esame degli atti non emergono elementi sufficienti per ritenere tale violazione, poiché il conto risulta aperto a un soggetto identificato attraverso la prescritta documentazione, soggetto amministratore di società che risultava attiva, ed era stata costituita diversi anni prima.
Peraltro, la società del quale l era amministratore non era quella CP_3
indicata dagli attori, sulla quale la Banca non era tenuta ad effettuare controlli non essendo cliente della CP_4
Va infine evidenziato il diverso titolo delle domande avanzate dagli attori, che, nei confronti dell' e della hanno formulato una CP_3 CP_8
domanda di tipo contrattuale (accolta) e nei confronti della una di CP_4
tipo extracontrattuale per la quale avrebbero dovuto dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito
Le spese seguono la soccombenza e vanno compensate tra gli attori e
CP_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e con atto di citazione Parte_1 Parte_2
notificato nei confronti di e CP_1 Controparte_2 CP_3
, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
[...]
provvede:
1) Accoglie la domanda proposta nei confronti di e Controparte_9
e per l'effetto dichiara risolto il contratto di cui in CP_3
premessa e li condanna in solido al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 19.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
900 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva,€
1500,00 per la fase istruttoria, € 1700,00 per la fase decisionale, pagina 6 di 7 oltre spese di C.U., rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA secondo legge, con distrazione in favore degli avv. Angelo e Guido
Barrasso, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
2) Rigetta la domanda proposta nei confronti di CP_1
compensa tra le parti le spese di lite
Benevento 11.2.25
Il Giudice
Dott.ssa A.Genovese
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 423 R.G.A.C., anno 2021, avente ad oggetto: contratti bancari, passata in decisone all'udienza del 16.10.2024 e vertente
TRA
e el.te dom.ti presso lo Parte_1 Parte_2
studio dell'avv, A. Barrasso, che li rappta e difende giusta mandato a margine della citazione
Attori
E
el.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. Paola Polacchini, CP_1
che la rappresenta e difende giusta procura ex art. 83 c.p.c., allegata alla comparsa di costituzione
Convenuta
E
e Controparte_2 CP_3
Convenuti contumaci
Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del 16
pagina 1 di 7 ottobre 2024, da intendersi qui interamente trascritto.
Svolgimento del processo
E convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2
la soc. nonché per sentire CP_1 CP_2 CP_3
dichiarare la risoluzione del contratto di vendita dell'autovettura
Volkswagen T.Roc 2.0 tdi DGS 4 Motion Stile BMT codice TR 9867, per inadempimento della convenuta soc. e dell' e per CP_2 CP_3
sentirli condannare alla restituzione della somma di € 19.000,00 oltre interessi legali dal detto illecito al soddisfo;
in via gradata condannare la soc. e al risarcimento dei danni subiti dagli CP_2 CP_3
attori e condannarli alla restituzione della somma di € 19.000,00 oltre interessi al soddisfo ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Chiedevano accertarsi la responsabilità della nella gestione del CP_4
rapporto di conto corrente per violazione della normativa bancaria rimettendo gli atti a Banca d'Italia per disporre la cancellazione ex art. 106 TUB della convenuta dall'elenco degli intermediari CP_1
finanziari e al P.M. in sede;
con la condanna della Parte_3
in via solidale con la società e al risarcimento CP_2 CP_3
dei danni della precisata somma di € 19.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
accertare e dichiarare la culpa in omittendo della banca , per aver omesso i controlli preliminari CP_1
richiesti per legge prima di procedere all'apertura del rapporto di conto corrente nonché accertare e dichiarare la culpa in omittendo e/o vigilando della Banca per non aver correttamente vigilato sulle operazioni bancarie poste in essere dalla soc. e CP_2 CP_3
ex artt. 1176 e 1375 c.c. e sentire condannare la banca al risarcimento del danno subito dagli attori.
pagina 2 di 7 A sostegno della domanda sostenevano di aver cercato su siti internet specializzati un'automobile da acquistare tramite canale telematico e di avere ricevuto dalla mailbox del sito la proposta commerciale per l'acquisto dell'auto, nonché di aver inviato la proposta d'acquisto sottoscritta e copia di disposizione di bonifico bancario dell'importo di €
1.900,00;
Aggiungevano di aver ricevuto delle mail dove si indicava la data di consegna dell'auto e la modulistica e di avere effettuato tre ulteriori bonifici rispettivamente di € 10.000,00, 5.000,00 e 2.100,00, ma di non aver ricevuto la macchina.
Gli attori evidenziavano che, recatisi presso la sede commerciale ed operativa della Società verificavano che nei predetti locali CP_2
non si trovava alcuna esposizione di automobili né uffici e di fatto la
Società risultava inattiva e priva di sede in Milano. CP_2
Ritenevano che la responsabilità dell'accaduto fosse ascrivibile anche della banca che aveva consentito “l'emissione di bonifici in entrata e in uscita dal conto corrente della società ”. CP_2
Si costituiva , contestando la domanda Controparte_5 CP_6
rivolta nei suoi confronti.
All'esito dell'istruttoria, la causa veniva riservata in decisione, previa concessione de i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Risulta incontestata e provata dalla documentazione allegata l'avvenuta stipulazione del contratto oggetto di lite.
Emerge dagli atti che l'acquirente ha provveduto al pagamento integrale del prezzo senza ricevere l'autovettura da parte compravenduta, da parte della società non vi è dubbio, quindi, che debba essere CP_7
pronunciata la risoluzione contrattuale per grave inadempimento del pagina 3 di 7 venditore che non ha adempiuto alla obbligazione principale assunta, quella di consegnare il bene;
l'attore era tenuto a provare l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre il convenuto è onerato della prova dell'avvenuto adempimento, prova nella specie non fornita.
Responsabile risulta anche , legale rappresentante della CP_3
società nonché intestatario del conto corrente dove sono CP_7
confluiti i bonifici effettuati.
Emerge dagli atti il decreto di rinvio a giudizio per il reato di truffa, con riferimento ai fatti oggetto della presente controversia.
L' e la società sono dunque tenuti alla restituzione della somma CP_3
percepita, pari ad € 19.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Non può ritenersi dimostrata, di contro, la responsabilità di CP_1
cui viene imputata l'omessa verifica della clientela nell'apertura del
[...]
contratto di conto corrente, nonché responsabilità per culpa in omittendo ed in vigilando e violazione della normativa antiriciclaggio.
In proposito, giova evidenziare che il conto avente IBAN
[...] è intestato ad , che CP_3
risulta identificato, ai fini Antiriciclaggio, attraverso carta di identità, passaporto e tessera sanitaria, nonché previa presentazione di visura camerale della società di cui risultava amministratore delegato.
Il conto risultava aperto molto prima della vicenda oggetto di lite, per cui non può ritenersi che fosse stato aperto appositamente per ricevere i bonifici in oggetto, né risulta dagli atti che la abbia tratto utilità CP_4
dagli stessi. La società di cui l' era amministratore era attiva e CP_3
costituita anni prima.
La convenuta risulta avere eseguito il bonifico sulla base CP_4
dell'identificativo fornito dagli ordinanti ed ha agito conformemente agli ordini dei bonifici;
in proposito, deve evidenziarsi che il prestatore di pagina 4 di 7 servizi di pagamento dell'ordinante ed il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono autorizzati a realizzare l'operazione in conformità dell'identificativo unico, anche qualora l'utilizzatore abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all'IBAN. In particolare, il prestatore di servizi di pagamento di destinazione del bonifico non è tenuto a verificare la corrispondenza tra il nominativo del beneficiario e il titolare del conto di accredito identificato mediante l'IBAN.
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve escludersi l'esistenza di nesso causale tra la lamentata truffa e l'apertura del conto corrente da parte di , non risultando dimostrato, neanche CP_3
presuntivamente, l'esistenza di elementi, nella condotta della Banca, che possano indurre a ritenere che la stessa abbia concorso alla produzione dell'evento.
Va evidenziato inoltre (Cfr. Cass. Civ., 31.03.2010, n. 7956) che, “in tema di Conto Corrente bancario, pur non potendosi pretendere che l'istituto di credito, con il quale la società intrattenga rapporti di conto corrente, si trasformi nel controllore esterno della regolarità delle operazioni compiute dall'amministratore di detta società, rientrano nel dovere di esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede gravante sul mandatario (e quindi sulla banca, alla quale a società abbia affidato i propri depositi), il rifiuto di operazioni ictu oculi anomale... quanto meno quale dovere di protezione dell'altro contraente”; nella specie non emergono dagli atti operazioni icto oculi sospette, tali non potendo qualificarsi quelle effettuate nella specie, bonifici intestati a persone fisiche determinate ed eseguiti come da ordinativo.
Invero, anche in relazione alla richiesta di segnalazione a Banca di Italia per la cancellazione della dall'elenco generale di cui CP_1
pagina 5 di 7 all'art. 106 TUB, per violazione delle norme antiriciclaggio, dall'esame degli atti non emergono elementi sufficienti per ritenere tale violazione, poiché il conto risulta aperto a un soggetto identificato attraverso la prescritta documentazione, soggetto amministratore di società che risultava attiva, ed era stata costituita diversi anni prima.
Peraltro, la società del quale l era amministratore non era quella CP_3
indicata dagli attori, sulla quale la Banca non era tenuta ad effettuare controlli non essendo cliente della CP_4
Va infine evidenziato il diverso titolo delle domande avanzate dagli attori, che, nei confronti dell' e della hanno formulato una CP_3 CP_8
domanda di tipo contrattuale (accolta) e nei confronti della una di CP_4
tipo extracontrattuale per la quale avrebbero dovuto dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito
Le spese seguono la soccombenza e vanno compensate tra gli attori e
CP_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e con atto di citazione Parte_1 Parte_2
notificato nei confronti di e CP_1 Controparte_2 CP_3
, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
[...]
provvede:
1) Accoglie la domanda proposta nei confronti di e Controparte_9
e per l'effetto dichiara risolto il contratto di cui in CP_3
premessa e li condanna in solido al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 19.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
900 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva,€
1500,00 per la fase istruttoria, € 1700,00 per la fase decisionale, pagina 6 di 7 oltre spese di C.U., rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA secondo legge, con distrazione in favore degli avv. Angelo e Guido
Barrasso, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
2) Rigetta la domanda proposta nei confronti di CP_1
compensa tra le parti le spese di lite
Benevento 11.2.25
Il Giudice
Dott.ssa A.Genovese
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