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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 01/08/2025, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1657/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Massimo Vaccari Presidente e Rel
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Giudice
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Mafficini Sara, presso il cui studio ha eletto domicilio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
pagina 1 di 3 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Con ricorso di cui all'epigrafe ricorrente ha proposto domanda di separazione personale dalla resistente
La parte resistente non si costituiva in giudizio, nonostante la regolare notificazione del ricorso introduttivo e veniva pertanto dichiarata contumace.
Il difensore del ricorrente, all'esito dell'interrogatorio libero del suo assisito, ha quindi chiesto che il Tribunale adottasse sentenza di separazione alle condizioni del ricorso e discusso oralmente la causa.
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla si oppone”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
osservato che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, tenuto conto che, per quanto riferito dal ricorrente nel ricorso e nel corso del suo interrogatorio libero all'udienza di comparizione personale innanzi al Giudice relatore, tra i coniugi si è verificata un'assenza di convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente rilevante, tale da far ritenere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale;
osservato che dalla runione non sono nati figli.
Il carattere necessitato della presente pronuncia induce a compensare le spese tra le parti.
pagina 2 di 3
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così dispone:
1) Pronuncia la separazione dei coniugi sopra indicati;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile, al passaggio in giudicato della stessa, del
Comune di Castel d'Azzano, (atto n. 8, Parte I, anno 2001)
3) Spese interamente compensate
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 15/07/2025
Il Presidente rel.
Massimo Vaccari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Massimo Vaccari Presidente e Rel
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Giudice
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Mafficini Sara, presso il cui studio ha eletto domicilio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
pagina 1 di 3 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Con ricorso di cui all'epigrafe ricorrente ha proposto domanda di separazione personale dalla resistente
La parte resistente non si costituiva in giudizio, nonostante la regolare notificazione del ricorso introduttivo e veniva pertanto dichiarata contumace.
Il difensore del ricorrente, all'esito dell'interrogatorio libero del suo assisito, ha quindi chiesto che il Tribunale adottasse sentenza di separazione alle condizioni del ricorso e discusso oralmente la causa.
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla si oppone”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
osservato che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, tenuto conto che, per quanto riferito dal ricorrente nel ricorso e nel corso del suo interrogatorio libero all'udienza di comparizione personale innanzi al Giudice relatore, tra i coniugi si è verificata un'assenza di convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente rilevante, tale da far ritenere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale;
osservato che dalla runione non sono nati figli.
Il carattere necessitato della presente pronuncia induce a compensare le spese tra le parti.
pagina 2 di 3
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così dispone:
1) Pronuncia la separazione dei coniugi sopra indicati;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile, al passaggio in giudicato della stessa, del
Comune di Castel d'Azzano, (atto n. 8, Parte I, anno 2001)
3) Spese interamente compensate
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 15/07/2025
Il Presidente rel.
Massimo Vaccari
pagina 3 di 3