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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/12/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GG IA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 23/2023 promossa da:
( c.f. Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Nocenti del Foro di Mantova
RICORRENTE
Contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Giroldi
RESISTENTE
Oggetto: opposizione Avviso di Addebito CP_1
CONCLUSIONI
Per l'opponente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito
NEL MERITO:
In via preliminare: disporre la sospensione, ex art. 24 comma 6 D. Lgs. n. 46/1999,
pagina 1 di 7 dell'esecuzione dell'avviso di addebito n. 39520220001695160000 emesso dall' CP_1
Sede di Reggio Emilia e notificato il 05.12.2022 per complessivi € 8.917,11 per i gravi motivi sopra dedotti;
In via principale:
- annullare, dichiarare nullo, invalido, illecito, illegittimo, infondato l'avviso di addebito n. 39520220001695160000 dell' Sede di Reggio Emilia in quanto emesso in CP_1 violazione dell'art. 24 comma 3 del D. Lgs. n. 46/1999 per le motivazioni di cui al punto sub 1) e comunque annullare, dichiarare nullo, invalido, illecito, illegittimo, infondato l'avviso di addebito n. 39520220001695160000 dell' Sede di Reggio CP_1
Emilia, comprese le sanzioni e gli interessi di mora ivi indicati, per i motivi tutti sopra spiegati da intendersi qui integralmente trascritti;
- dichiarare comunque non dovuta somma alcuna, da parte del sig. in Parte_1 riferimento all'impugnato avviso di addebito, comprese le somme inerenti alle sanzioni ed interessi;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Per l'opposto: “IN VIA PRELIMINARE: disporsi la chiamata in causa dell' ai sensi degli Controparte_2 artt. 102, 106 e 107 c.p.c.
NEL MERITO: respingere l'opposizione di perché infondata in fatto e diritto con Parte_1 conseguente conferma dell'opposto avviso di addebito e condanna di questi al pagamento delle correlative somme, oltre somme aggiuntive dal dovuto al saldo e con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio l' opponendosi all'avviso di addebito Parte_1 CP_1
n. 39520220001695160000 dell'importo di € 8.917,11, notificatogli il 5/12/2022, conseguente all'accertamento unificato dell' dell' anno 2014, Controparte_2
n.THS01BD01775, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte e, quindi, l'annullamento dell'avviso di addebito in quanto emesso in violazione dell'art. 24 co.3 D. Lgs. n. 46/1999 nonché di accertare che nulla è dovuto a titolo di pagina 2 di 7 contributi, sanzioni e spese.
Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto dell'opposizione. CP_1
Disposti diversi rinvii in attesa della decisione della Corte Tributaria, all'esito della discussione la causa viene decisa all'odierna udienza.
2.Il ricorso è parzialmente fondato.
3.Va annullato l'avviso di addebito opposto in quanto il titolo è stato emesso in violazione dell' art 24 co. 3 D. Lgs n 46/1999.
Il Tribunale condivide l'insegnamento della Suprema Corte ai sensi del quale “…in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l' , ne' è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, Controparte_2 che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione CP_1 dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario" ( Cass. Sez. L, Sentenza n. 8379 del
09/04/2014 -Rv. 630243 – 01).
Al momento dell'emissione dell'AVA di cui si discute, in data 24/11/2022, era pendente il giudizio tributario poiché aveva già impugnato con ricorso Parte_1 avanti la C.T.P. di Reggio Emilia l'accertamento fiscale dell' . Controparte_2
La Corte Tributaria si era già pronunciata a favore del contribuente con la sentenza n. 37/2021 per cui all'epoca dell'emissione dell'AVA era venuto meno il presupposto dell'accertamento della produzione di un maggior reddito..
4.L'invalidità dell'AVA non comporta automaticamente il rigetto della richiesta di pagamento dei contributi da parte dell' . CP_1
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (Corte Cass. n.
5763/2002; n. 13982/2007; n. 26359/2013; n. 12333/2015; nn. 11515 e 18262 del 2017; n. 8543/ 2018 e n. 8003/2021), in materia previdenziale l'opposizione alla cartella esattoriale dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che la pagina 3 di 7 ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento di premi e/o contributi.
Nella materia previdenziale la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce, a differenza di quanto avviene in materia tributaria, atto presupposto necessario del procedimento (v. Cass. n. 4225 del 2018; n. 3269 del 2009) e l'iscrizione a ruolo (di cui la cartella di pagamento rappresenta l'estratto formato dall'agente della riscossione) reca la formalizzazione della pretesa debitoria da parte dell'Ente.
5. Venendo al merito della controversia, il Tribunale richiama la motivazione della sentenza n. 601/2025 pubblicata il 23/06/2025 ( agli atti) con la quale la Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna ha accolto l'appello proposto dall' e ha confermato l'avviso di accertamento fiscale Controparte_2 posto alla base delle richiesta di maggiore contribuzione.
La sentenza n. 601/2025 è convincente quanto alla ricostruzione della produzione di un maggior reddito da parte dell'opponente.
Si legge nella sentenza: “La giurisprudenza di legittimità ha da tempo assunto un indirizzo – che può dirsi ormai consolidato – secondo cui “In tema di contenzioso tributario, l'Amministrazione finanziaria, ove contesti l'inesistenza di operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e di detraibilità della relativa imposta, ha l'onere di provare, anche mediante presunzioni semplici, che dette operazioni, in realtà, non sono state effettuate, mentre, in presenza di siffatta prova, spetta al contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili” (così, tra tante, Cass. n. 25775/2014; conf. Cass. n.
23560/2012; Cass. n. 11514/2001), precisandosi, al riguardo che non rileva la regolarità formale delle scritture e le evidenze contabili dei pagamenti “in quanto apparenze facilmente falsificabili” (così Cass. n. 12802/2011; conf. Cass. n.
15228/2001, Cass. n. 1950/2007, Cass. n. 27840/2013; Cass. n. 17619/2018;
Cass. n. 28628/2021) e, d'altro canto, che non è onere l'Amministrazione finanziaria dimostrare anche la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione pagina 4 di 7 per la quale ha versato il corrispettivo (così Cass. n. 18118/2016; Cass. n.
28628/2021).
Sulla base dei principi sopra richiamati, è evidente che, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'onere della prova, che può essere assolto anche solo mediante presunzioni, spetta (inizialmente)all'Amministrazione finanziaria, ricadendo
(in seconda battuta) sul contribuente l'onere di smentire l'assunto di controparte con adeguate prove “positive” contrarie.
Ciò posto, è pacifico ed incontroverso che le indagini svolte dall'Amministrazione
Finanziaria hanno riguardato i rapporti tra la e ditte terze (TA, Parte_2
AL e NI RA), che, sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti, sono state ritenute “cartiere”: in particolare, TA e AL risultano aver emesso nei confronti della fatture per operazioni inesistenti scortate Parte_2 dai d.d.t. recanti dati completamente falsi in ordine ai luoghi di partenza e alle modalità di esecuzione dei trasporti, in quanto luoghi di partenza (sede legale TA
e deposito AL) inadatti e/o inesistenti;
le due cartiere, pur figurando come trasportatori, sono risultate prive di automezzi, oltre al fatto che in taluni d.d.t. dalle stesse emessi figurano autotrasportatori che, escussi a sommarie informazioni testimoniali, hanno negato di aver eseguito trasporti;
la ha ricevuto Parte_2 ed emesso fatture per operazioni inesistenti aventi ad oggetto l'acquisto e la contestuale vendita di beni tra cui “lamiere e manufatti in acciaio dacappato e/o inox, film di plastica ed imballaggi” riscuotendo in Italia mediante e bonifici, i CP_3 CP_4 crediti vantati dai clienti e pagando i fornitori (le due cartiere) tramite bonifici bancari accreditati su cc/cc accesi all'estero(Slovacchia); parte attiva della frode fiscale è risultata anche che ha emesso nei confronti della CP_5 Parte_2 fatture per operazioni inesistenti aventi lo scopo di far figurare cartolarmente l'esecuzione (mai avvenuta) dei trasporti dei beni ceduti presso i clienti di questa ultima società.
Le fatture emesse nell'anno 2014 da TA, AL e NI RA a carico di sono pari ad un imponibile di € 4.374.623,64, quasi interamente Parte_2 corrispondente all'ammontare complessivo delle fatture indicate dalla Parte_2 nella propria Comunicazione IVA 2014, pari a € 4.375.529,00; nel corso
[...] dell'anno 2014 la ha emesso nei confronti dei suoi clienti fatture Parte_2
pagina 5 di 7 per l'importo complessivo di € 4.411.519,09, corrispondente, dunque, alla quasi totalità delle fatture (per operazioni oggettivamente inesistenti) ricevute da propri fornitori.
L'insieme delle circostanze sopra evidenziate consentono di ritenere debitamente provata, sia pure mediante presunzioni semplici (costituite da fatti plurimi, gravi, precisi e concordanti), la natura di “cartiera” della stessa e da ciò è consentito inferire l'oggettiva inesistenza delle operazioni Parte_2 poste in essere tra la predetta società e i clienti della stessa, tra i quali figura Parte_1
ditta individuale esercente attività di “Fabbricazione di Mobili Metallici”.
[...]
L'onere probatorio gravante sull'Amministrazione Finanziaria deve, pertanto, ritenersi debitamente assolto: spettava, quindi, al contribuente superare la presunzione invocata dall' , dando dimostrazione concreta (in ipotesi piuttosto agevole) della Pt_3 effettiva natura delle operazioni commerciali intercorse con la
[...]
prova che, invece, nel caso di specie risulta totalmente omessa.” Parte_2
La circostanza che sia ancora possibile la proposizione del ricorso per NE da parte di non è di impedimento all'accertamento in questa sede- sulla Parte_1 base degli elementi probatori disponibili- dell' obbligo di corrispondere la maggiore contribuzione.
6. va quindi condannato a pagare a favore dell' la complessiva Parte_1 CP_1 somma di euro 8.913,00 per la contribuzione previdenziale a percentuale dell'anno
2014 a seguito di accertamento unificato dell' THS01BD01775, Controparte_2 notificato il 10/12/2019, con il quale è stato accertato un reddito IRPEF superiore nonché per sanzioni e interessi di mora oltre ulteriori interessi dal 2022 al saldo.
7. Le spese vanno compensate in considerazione dell' annullamento dell'AVA e dell'iniziale sentenza favorevole al contribuente della C.T.P di Reggio Emilia sulla base della quale l'opponente ha fondato le proprie contestazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra eccezione e domanda disattesa nella causa n. 23 / 2023 :
1) Annulla l'Avviso di Addebito n. 39520220001695160000 emesso dall' a CP_1 carico di Parte_1
2) Condanna a pagare all' euro 8.913,00 a titolo di contributi, Parte_1 CP_1
pagina 6 di 7 sanzioni e interessi di mora oltre ulteriori interessi dal 2022 al saldo.
3) Compensa le spese di causa.
Reggio Emilia, così deciso il 09/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GG IA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 23/2023 promossa da:
( c.f. Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Nocenti del Foro di Mantova
RICORRENTE
Contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Giroldi
RESISTENTE
Oggetto: opposizione Avviso di Addebito CP_1
CONCLUSIONI
Per l'opponente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito
NEL MERITO:
In via preliminare: disporre la sospensione, ex art. 24 comma 6 D. Lgs. n. 46/1999,
pagina 1 di 7 dell'esecuzione dell'avviso di addebito n. 39520220001695160000 emesso dall' CP_1
Sede di Reggio Emilia e notificato il 05.12.2022 per complessivi € 8.917,11 per i gravi motivi sopra dedotti;
In via principale:
- annullare, dichiarare nullo, invalido, illecito, illegittimo, infondato l'avviso di addebito n. 39520220001695160000 dell' Sede di Reggio Emilia in quanto emesso in CP_1 violazione dell'art. 24 comma 3 del D. Lgs. n. 46/1999 per le motivazioni di cui al punto sub 1) e comunque annullare, dichiarare nullo, invalido, illecito, illegittimo, infondato l'avviso di addebito n. 39520220001695160000 dell' Sede di Reggio CP_1
Emilia, comprese le sanzioni e gli interessi di mora ivi indicati, per i motivi tutti sopra spiegati da intendersi qui integralmente trascritti;
- dichiarare comunque non dovuta somma alcuna, da parte del sig. in Parte_1 riferimento all'impugnato avviso di addebito, comprese le somme inerenti alle sanzioni ed interessi;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Per l'opposto: “IN VIA PRELIMINARE: disporsi la chiamata in causa dell' ai sensi degli Controparte_2 artt. 102, 106 e 107 c.p.c.
NEL MERITO: respingere l'opposizione di perché infondata in fatto e diritto con Parte_1 conseguente conferma dell'opposto avviso di addebito e condanna di questi al pagamento delle correlative somme, oltre somme aggiuntive dal dovuto al saldo e con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio l' opponendosi all'avviso di addebito Parte_1 CP_1
n. 39520220001695160000 dell'importo di € 8.917,11, notificatogli il 5/12/2022, conseguente all'accertamento unificato dell' dell' anno 2014, Controparte_2
n.THS01BD01775, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte e, quindi, l'annullamento dell'avviso di addebito in quanto emesso in violazione dell'art. 24 co.3 D. Lgs. n. 46/1999 nonché di accertare che nulla è dovuto a titolo di pagina 2 di 7 contributi, sanzioni e spese.
Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto dell'opposizione. CP_1
Disposti diversi rinvii in attesa della decisione della Corte Tributaria, all'esito della discussione la causa viene decisa all'odierna udienza.
2.Il ricorso è parzialmente fondato.
3.Va annullato l'avviso di addebito opposto in quanto il titolo è stato emesso in violazione dell' art 24 co. 3 D. Lgs n 46/1999.
Il Tribunale condivide l'insegnamento della Suprema Corte ai sensi del quale “…in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l' , ne' è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, Controparte_2 che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione CP_1 dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario" ( Cass. Sez. L, Sentenza n. 8379 del
09/04/2014 -Rv. 630243 – 01).
Al momento dell'emissione dell'AVA di cui si discute, in data 24/11/2022, era pendente il giudizio tributario poiché aveva già impugnato con ricorso Parte_1 avanti la C.T.P. di Reggio Emilia l'accertamento fiscale dell' . Controparte_2
La Corte Tributaria si era già pronunciata a favore del contribuente con la sentenza n. 37/2021 per cui all'epoca dell'emissione dell'AVA era venuto meno il presupposto dell'accertamento della produzione di un maggior reddito..
4.L'invalidità dell'AVA non comporta automaticamente il rigetto della richiesta di pagamento dei contributi da parte dell' . CP_1
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (Corte Cass. n.
5763/2002; n. 13982/2007; n. 26359/2013; n. 12333/2015; nn. 11515 e 18262 del 2017; n. 8543/ 2018 e n. 8003/2021), in materia previdenziale l'opposizione alla cartella esattoriale dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che la pagina 3 di 7 ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento di premi e/o contributi.
Nella materia previdenziale la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce, a differenza di quanto avviene in materia tributaria, atto presupposto necessario del procedimento (v. Cass. n. 4225 del 2018; n. 3269 del 2009) e l'iscrizione a ruolo (di cui la cartella di pagamento rappresenta l'estratto formato dall'agente della riscossione) reca la formalizzazione della pretesa debitoria da parte dell'Ente.
5. Venendo al merito della controversia, il Tribunale richiama la motivazione della sentenza n. 601/2025 pubblicata il 23/06/2025 ( agli atti) con la quale la Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna ha accolto l'appello proposto dall' e ha confermato l'avviso di accertamento fiscale Controparte_2 posto alla base delle richiesta di maggiore contribuzione.
La sentenza n. 601/2025 è convincente quanto alla ricostruzione della produzione di un maggior reddito da parte dell'opponente.
Si legge nella sentenza: “La giurisprudenza di legittimità ha da tempo assunto un indirizzo – che può dirsi ormai consolidato – secondo cui “In tema di contenzioso tributario, l'Amministrazione finanziaria, ove contesti l'inesistenza di operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e di detraibilità della relativa imposta, ha l'onere di provare, anche mediante presunzioni semplici, che dette operazioni, in realtà, non sono state effettuate, mentre, in presenza di siffatta prova, spetta al contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili” (così, tra tante, Cass. n. 25775/2014; conf. Cass. n.
23560/2012; Cass. n. 11514/2001), precisandosi, al riguardo che non rileva la regolarità formale delle scritture e le evidenze contabili dei pagamenti “in quanto apparenze facilmente falsificabili” (così Cass. n. 12802/2011; conf. Cass. n.
15228/2001, Cass. n. 1950/2007, Cass. n. 27840/2013; Cass. n. 17619/2018;
Cass. n. 28628/2021) e, d'altro canto, che non è onere l'Amministrazione finanziaria dimostrare anche la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione pagina 4 di 7 per la quale ha versato il corrispettivo (così Cass. n. 18118/2016; Cass. n.
28628/2021).
Sulla base dei principi sopra richiamati, è evidente che, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'onere della prova, che può essere assolto anche solo mediante presunzioni, spetta (inizialmente)all'Amministrazione finanziaria, ricadendo
(in seconda battuta) sul contribuente l'onere di smentire l'assunto di controparte con adeguate prove “positive” contrarie.
Ciò posto, è pacifico ed incontroverso che le indagini svolte dall'Amministrazione
Finanziaria hanno riguardato i rapporti tra la e ditte terze (TA, Parte_2
AL e NI RA), che, sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti, sono state ritenute “cartiere”: in particolare, TA e AL risultano aver emesso nei confronti della fatture per operazioni inesistenti scortate Parte_2 dai d.d.t. recanti dati completamente falsi in ordine ai luoghi di partenza e alle modalità di esecuzione dei trasporti, in quanto luoghi di partenza (sede legale TA
e deposito AL) inadatti e/o inesistenti;
le due cartiere, pur figurando come trasportatori, sono risultate prive di automezzi, oltre al fatto che in taluni d.d.t. dalle stesse emessi figurano autotrasportatori che, escussi a sommarie informazioni testimoniali, hanno negato di aver eseguito trasporti;
la ha ricevuto Parte_2 ed emesso fatture per operazioni inesistenti aventi ad oggetto l'acquisto e la contestuale vendita di beni tra cui “lamiere e manufatti in acciaio dacappato e/o inox, film di plastica ed imballaggi” riscuotendo in Italia mediante e bonifici, i CP_3 CP_4 crediti vantati dai clienti e pagando i fornitori (le due cartiere) tramite bonifici bancari accreditati su cc/cc accesi all'estero(Slovacchia); parte attiva della frode fiscale è risultata anche che ha emesso nei confronti della CP_5 Parte_2 fatture per operazioni inesistenti aventi lo scopo di far figurare cartolarmente l'esecuzione (mai avvenuta) dei trasporti dei beni ceduti presso i clienti di questa ultima società.
Le fatture emesse nell'anno 2014 da TA, AL e NI RA a carico di sono pari ad un imponibile di € 4.374.623,64, quasi interamente Parte_2 corrispondente all'ammontare complessivo delle fatture indicate dalla Parte_2 nella propria Comunicazione IVA 2014, pari a € 4.375.529,00; nel corso
[...] dell'anno 2014 la ha emesso nei confronti dei suoi clienti fatture Parte_2
pagina 5 di 7 per l'importo complessivo di € 4.411.519,09, corrispondente, dunque, alla quasi totalità delle fatture (per operazioni oggettivamente inesistenti) ricevute da propri fornitori.
L'insieme delle circostanze sopra evidenziate consentono di ritenere debitamente provata, sia pure mediante presunzioni semplici (costituite da fatti plurimi, gravi, precisi e concordanti), la natura di “cartiera” della stessa e da ciò è consentito inferire l'oggettiva inesistenza delle operazioni Parte_2 poste in essere tra la predetta società e i clienti della stessa, tra i quali figura Parte_1
ditta individuale esercente attività di “Fabbricazione di Mobili Metallici”.
[...]
L'onere probatorio gravante sull'Amministrazione Finanziaria deve, pertanto, ritenersi debitamente assolto: spettava, quindi, al contribuente superare la presunzione invocata dall' , dando dimostrazione concreta (in ipotesi piuttosto agevole) della Pt_3 effettiva natura delle operazioni commerciali intercorse con la
[...]
prova che, invece, nel caso di specie risulta totalmente omessa.” Parte_2
La circostanza che sia ancora possibile la proposizione del ricorso per NE da parte di non è di impedimento all'accertamento in questa sede- sulla Parte_1 base degli elementi probatori disponibili- dell' obbligo di corrispondere la maggiore contribuzione.
6. va quindi condannato a pagare a favore dell' la complessiva Parte_1 CP_1 somma di euro 8.913,00 per la contribuzione previdenziale a percentuale dell'anno
2014 a seguito di accertamento unificato dell' THS01BD01775, Controparte_2 notificato il 10/12/2019, con il quale è stato accertato un reddito IRPEF superiore nonché per sanzioni e interessi di mora oltre ulteriori interessi dal 2022 al saldo.
7. Le spese vanno compensate in considerazione dell' annullamento dell'AVA e dell'iniziale sentenza favorevole al contribuente della C.T.P di Reggio Emilia sulla base della quale l'opponente ha fondato le proprie contestazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra eccezione e domanda disattesa nella causa n. 23 / 2023 :
1) Annulla l'Avviso di Addebito n. 39520220001695160000 emesso dall' a CP_1 carico di Parte_1
2) Condanna a pagare all' euro 8.913,00 a titolo di contributi, Parte_1 CP_1
pagina 6 di 7 sanzioni e interessi di mora oltre ulteriori interessi dal 2022 al saldo.
3) Compensa le spese di causa.
Reggio Emilia, così deciso il 09/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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