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Decreto 8 aprile 2025
Decreto 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, decreto 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Maura Stassano Presidente
Dott. Lia Di Benedetto Consigliere
Dott. Arturo Pizzella Consigliere relatore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.02.2025, celebrata in camera di consiglio previo deposito di note difensive di trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022, ha pronunziato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. 938/2024 V.G. Ruolo Generale, avente ad oggetto l'opposizione ex art. 5 ter legge n. 89/2001 proposta
DA
), parte rappresentata e difesa come in Parte_1 CodiceFiscale_1
atti dall'Avv. Francesco Formichella, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata in Salerno, in via De Jacobis, n.3;
OPPONENTE
CONTRO
), in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui domicilia ope legis in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 58;
OPPOSTO
FATTO
Con ricorso depositato in data 16.07.2024 proponeva ai sensi della Parte_1 legge n. 89/2001 domanda di risarcimento del danno per irragionevole durata del processo svoltosi in primo grado dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore ed avente ad oggetto l'opposizione proposta dalla predetta nei confronti del decreto Pt_1 ingiuntivo n. 1298/2013 emesso nei suoi confronti, definito poi con sentenza n. 1/2024, pubblicata in data 2.01.2024.
Con decreto monocratico n. cron. 1984/2024 pubblicato in data 27.09.2024, il Giudice designato dichiarava inammissibile la domanda di equa riparazione, ritenendo che nel caso di specie ricorressero ex art. 6, co. 2bis della L. n. 89/2001 e ss. mod. i presupposti per l'applicabilità del disposto di cui all'art. 2, co.1 della stessa Legge in tema di mancato esperimento di rimedi preventivi e rilevando, tuttavia, che gli stessi non erano stati correttamente esperiti dalla ricorrente nel giudizio presupposto, in particolare con riferimento all'istanza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con atto di opposizione depositato in data 25.10.2024, impugnava il Parte_1
decreto, lamentandone l'erroneità nella parte in cui il primo giudice aveva considerato quale dies a quo dal quale far decorrere il termine di irragionevole durata del processo, la data di notifica dell'atto di citazione (19.11.2013), laddove invece nel caso di specie, trattandosi di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine iniziale era quello della notifica del decreto ingiuntivo nei suoi confronti(11.10.2013).
L'opponente, in particolare, evidenziava che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un giudizio autonomo rispetto alla precedente fase sommaria, ma è soltanto una fase eventuale del giudizio già pendente ed iniziato con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo”, sicché il termine iniziale di pendenza della lite doveva farsi coincidere con la notifica del decreto ingiuntivo all'ingiunto, così come stabilito dall'art. 643, co. 3,
c.p.c.
Sulla base di tali argomentazioni, pertanto, la deduceva di non essere tenuta Pt_1 all'esperimento dei rimedi preventivi ex art.
1-ter, c.1 della L. 89/2001, in quanto, alla data del 31.10.2016, il processo presupposto in verifica, rispetto alla notifica del decreto ingiuntivo notificato, aveva già superato la durata ragionevole.
Concludeva, dunque, per l'accoglimento dell'opposizione e il riconoscimento dell'indennizzo.
Il Ministero opposto si costituiva in giudizio in data 07.02.2025, contrastando con dettagliate argomentazioni le avverse doglianze e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 24.02.2025, celebrata in camera di consiglio previo deposito di note difensive di trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022, la Corte riservava la decisione. DIRITTO
L'opposizione, tempestivamente proposta entro il termine di cui all'art.
5-ter, comma 1, della Legge n. 89 del 2001 e ss. mod., è infondata per le ragioni che di seguito si andranno ad esporre.
Nel caso di specie, come correttamente rilevato anche dal primo giudice, sussistono, ex art. 6, co. 2bis della L. n. 89/2001 e ss. mod. i presupposti per l'applicabilità del disposto di cui all'art. 2, co.1, della stessa Legge in tema di mancato esperimento di rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo.
L'art.
1-ter, comma 1, L. n. 89/2001, introdotto dalla L. n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità
2016, entrata in vigore il 01/01/2016), infatti, ha previsto un sistema di “rimedi preventivi” volti a contrastare l'allungamento dei tempi processuali. Trattasi di strumenti idealmente funzionali all'accelerazione della definizione del giudizio, che è onere della parte utilizzare, a pena di inammissibilità del successivo esperimento del ricorso per equa riparazione;
se attivati, infatti, sollevano la parte dalla corresponsabilità per la violazione del diritto alla ragionevole durata del giudizio in cui la stessa è coinvolta, legittimandola, ai sensi dell'art.
1- bis, alla richiesta di indennizzo qualora, nonostante il loro impiego, la durata del processo superi la soglia della ragionevolezza ai sensi dell'art. 2, comma 1.
A riguardo, l'1-ter della L. 89/2001 così recita: “nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dell'articolo 1-bis, comma 1, l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del Codice di procedura civile. Costituisce altresì rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell'articolo 183-bis del Codice di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281- sexies del Codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa possa essere decisa a seguito di trattazione orale, a norma dell'articolo 281-sexies del Codice di procedura civile, rimette la causa al collegio fissando l'udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale”. L'onere di azionare i rimedi preventivi si configura, in particolare, con riferimento ai giudizi presupposti che, alla data del 31.10.2016, non hanno ancora avuto una durata irragionevole, eccedente il termine ragionevole previsto dalla l.89/2001, stabilito in tre anni per il giudizio di primo grado ed in due anni per il giudizio di secondo grado, ex art. 2, comma 2-bis, ovvero per quelli non ancora assunti in decisione alla stessa data.
Ciò chiarito, nel caso che qui ci occupa, il giudizio presupposto è stato introdotto con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 19.11.2013 e, pertanto, al 31.10.2016 non aveva ancora registrato una durata irragionevole, essendo durato 2 anni, 11 mesi e 12 giorni.
A riguardo, infatti, la S.C. ha così chiarito: “In tema di equa riparazione, ai sensi della legge
24 marzo 2001, n. 89, al fine di verificare se un giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo abbia o no ecceduto la durata ragionevole, occorre avere riguardo al momento in cui il giudizio stesso ha avuto inizio con la notifica dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, e non già al momento in cui il decreto opposto è stato emesso” (Cass. Sentenza n. 21822 del 05/12/2012).
Tale orientamento è conforme a quello in precedenza espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in fattispecie diversa ma sulla base di principi generali certamente applicabili anche al caso di specie, secondo il quale: “In tema di equa riparazione ai sensi della legge
24 marzo 2001, n. 89, qualora il destinatario di un decreto ingiuntivo muoia prima di proporre l'opposizione, proposta poi dal suo erede, quest'ultimo è legittimato a domandare il risarcimento del danno da irragionevole durata di tale giudizio di opposizione solo iure proprio, e non anche "iure successionis", non potendo rivendicare la successione in un diritto che non è mai sorto.” (Sentenza n. 4043 del 18/02/2011).
Deve evidenziarsi, invero, che alcun pregiudizio da irragionevole durata del processo può configurarsi in capo ad un soggetto prima che questi abbia assunto la veste di parte processuale in senso formale in un giudizio e, per quel che attiene specificatamente il caso che qui ci occupa, giova ricordare che è solo con la proposizione dell'opposizione che si instaura un ordinario giudizio di cognizione.
Ciò chiarito, il termine triennale previsto dall'art. 2, co. 2bis della L. n. 89/2001 scadeva il
19.11.2016, sicché l'odierna opponente era tenuta ad esperire il rimedio preventivo almeno sei mesi prima di tale scadenza davanti al Giudice procedente e, tuttavia, non vi ha ottemperato. La S.C. di Cassazione, a riguardo, ha altresì chiarito: “Quando la norma parla della necessità di proporre l'istanza “entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis” riferisce evidentemente ad un limite che non può essere se non tassativo. In altre parole, una volta che la legge – pur senza indicare espressamente la natura perentoria del termine (art. 152 comma 2° c.p.c.) – ne abbia ricollegato la consumazione ad un effetto di inammissibilità, ne consegue che il termine stesso non possa che essere regolato attraverso la stessa disciplina processuale di un termine stabilito a pena di decadenza. (…)Ed allora, si applica il principio per cui i termini di decadenza decorrono per il solo fatto materiale del trascorrere del tempo, indipendentemente dalle situazioni soggettive ed oggettive verificatesi medio tempore e dalle quali sia dipeso l'inutile decorso del termine, salve le eccezioni tassativamente previste dalla legge, atteso che, mentre il fondamento della prescrizione consiste nella presunzione di abbandono di un diritto per inerzia del titolare, il fondamento della decadenza si coglie nell'esigenza obiettiva del compimento di particolari atti entro un termine perentorio stabilito dalla legge o dalla volontà dei privati. Ne deriva che detti termini non devono essere intesi in modo elastico e che la loro violazione rileva comunque, anche se è di modesta entità
(Sez. 3, n. 3078 dell'11 febbraio 2010).” (Cass. 11775/2024).
La , nel caso di specie, non avrebbe potuto introdurre il giudizio nelle forme Pt_1
previste dall'art. 702 -bis, né avrebbe potuto presentare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione, poiché la disposizione che concede tale facoltà, ossia l'art. 183-bis c.p.c., è stata inserita dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, in legge 10 novembre 2014, n. 162, con decorrenza dal 13 settembre 2014, e, pertanto, non risulta applicabile al giudizio in verifica, instaurato precedentemente a tale data. Il rimedio concretamente utilizzabile dalla stessa era dunque costituito dall'istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281 sexies.
Orbene, deve evidenziarsi che la predetta istanza può essere avanzata dalle parti in ogni tempo, purché potenzialmente utile ad evitare che il giudizio superi i termini di ragionevole durata normativamente previsti e, dunque, indipendentemente e a prescindere dallo stato processuale in cui versa la controversia. Come rilevato infatti dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 121/2020: “Diversa dalle previgenti normative (facenti riferimento alle menzionate istanze di prelievo e di accelerazione) ‒ che hanno formato oggetto delle citate sentenze n. 34 e n. 169 del 2019 ‒ è, però, la normativa ora in esame. La quale subordina l'ammissibilità della domanda di equo indennizzo per durata non ragionevole del processo, non già alla proposizione di un'istanza con effetto dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera
“prenotazione della decisione” ‒ che si riduce ad un adempimento puramente formale ‒ bensì alla proposizione di possibili, e concreti, “modelli procedimentali alternativi”, volti ad accelerare il corso del processo, prima che il termine di durata massima sia maturato. Infatti, il rimedio preventivo prefigurato nel caso di specie, di cui la parte richiedente l'indennizzo non si è avvalsa, è costituito dalla proposizione di un'istanza di adesione al tipo decisionale della trattazione orale, come regolato dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., il quale prevede che il giudice possa fissare, all'esito della precisazione delle conclusioni, la discussione orale – nella stessa udienza di precisazione delle conclusioni o, su istanza di parte, in un'udienza successiva – e possa, all'esito, decidere la causa al termine della discussione, mediante lettura a verbale che riporti la sintetica motivazione delle ragioni della decisione. La richiesta di adozione di un tale modello è, evidentemente, ben più di un atto formale, essendo piuttosto volta ad attivare un rimedio in forma specifica. E ciò perché, diversamente dalle istanze di prelievo nel processo amministrativo e di accelerazione nel processo penale, in questo caso non si tratta, appunto, di un mero invito al giudice volto ad accelerare lo svolgimento del processo, bensì del concreto suggerimento di modelli sub-procedimentali (rientranti nel quadro dei procedimenti decisori previsti dal regime processuale), teleologicamente funzionali al raggiungimento di tale scopo, con effettiva valenza sollecitatoria”.
L'adesione a siffatto modello decisionale, dunque, non implicante rinuncia alle richieste istruttorie formulate o all'istruttoria in corso, ed invero, come specificato dalla S.C.
“l'effettività del mutamento dello schema decisorio non dipende direttamente, peraltro, dalla richiesta della parte, ma dalla valutazione della opportunità o meno di aderirvi, nel caso concreto, che «[r]ientra nell'ambito della discrezionalità del giudice del merito»” , la quale ha altresì chiarito: “L'eventuale limitato margine di compressione della tutela giurisdizionale, peraltro con riguardo alle sole modalità del suo esercizio e non alla qualità del relativo approfondimento, che possa derivare alla parte dal passaggio al rito semplificato, riflette una legittima opzione del legislatore nel quadro di un bilanciamento di valori di pari rilievo costituzionale: quali, da un lato, il diritto di difesa (art. 24
Cost.) e, dall'altro, il valore del giusto processo (art. 111 Cost.), per il profilo della ragionevole durata delle liti, che trova ostacolo nella già abnorme mole del contenzioso
(sentenza n. 157 del 2014), innegabilmente aggravata dal flusso indiscriminato dei procedimenti per equo indennizzo ex lege n. 89 del 2001 (sentenza n. 135 del 2018)”, consente di decidere la causa secondo uno schema più duttile e concentrato, evidentemente operante nella successiva fase decisoria, laddove la causa può essere decisa “all'esito della discussione orale, con lettura a verbale della pronuncia, evitando così la concessione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, rispettivamente nei termini di giorni 60 e 20 decorrenti dalla precisazione delle conclusioni, con deposito della sentenza nei 30 giorni successivi (…)”.
Detta istanza, pertanto, è estrinsecazione di quel “comportamento collaborativo con il giudicante, al quale manifestare la propria disponibilità al passaggio al rito semplificato o al modello decisorio concentrato, in tempo potenzialmente utile ad evitare il superamento del termine di ragionevole durata del processo stesso: restando, per l'effetto, ammissibile il successivo esperimento dell'azione indennitaria per l'eccessiva durata del processo, che, nonostante la richiesta di attivazione del rimedio acceleratorio, si fosse poi comunque verificata”.
Non risulta, pertanto, irragionevole o non proporzionata la sanzione dell'inammissibilità, poiché il rimedio de quo, per l'effetto acceleratorio che concretamente può imprimere alla decisione, è riconducibile alla categoria dei «rimedi preventivi volti ad evitare che la durata del processo diventi eccessivamente lunga». Rimedi, questi, che la giurisprudenza europea ritiene non solo ammissibili, ma «addirittura preferibili […] eventualmente in combinazione con quelli indennitari» (Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 29 marzo 2006,
contro
Italia). Secondo, infatti, la Corte di Per_1
Strasburgo, quando un sistema giudiziario si rivela lacunoso rispetto all'esigenza derivante dall'art. 6 della CEDU, per quanto riguarda il termine ragionevole del processo, un rimedio che permetta di accelerarlo, allo scopo di impedirne una durata eccessiva, costituisce la soluzione più efficace. Tale rimedio presenta infatti un vantaggio innegabile rispetto ad un rimedio unicamente risarcitorio, in quanto permette di accelerare la decisione del giudice interessato, evita altresì di dover accertare l'avvicendarsi di violazioni dello stesso procedimento e non si limita ad agire a posteriori come nel caso del rimedio risarcitorio (Corte EDU, sentenza 25 febbraio 2016, OL e altri
contro
Italia)”
(così, sempre in motivazione C. Cost., sent. n. 121/2020).
Tale orientamento è stato peraltro ribadito di recedente dalla S.C. la quale ha chiarito:
“Nella specie, in particolare, la presentazione dell'istanza acceleratoria ex 281 sexies cod. proc. civ. avrebbe reso noto al Giudice che la parte era disponibile al passaggio ad un modello decisorio concentrato, consistente nella decisione della causa all'esito della discussione orale, con lettura a verbale della pronuncia, senza concessione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con deposito della sentenza nei 30 giorni successivi e motivazione semplificata. Come chiarito dalla Corte Costituzionale, la richiesta di adozione di questo diverso modello di decisione non sarebbe stata, per la parte richiedente, una implicita rinuncia alla fase istruttoria, perché l'effettività del mutamento dello schema decisorio non dipende direttamente dalla istanza della parte, ma piuttosto dalla valutazione, nel caso concreto, da parte del Giudice di merito, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, della opportunità o meno di accoglierla, proprio dopo aver considerato la completezza dell'istruttoria svolta.” (Cass. 16059/2024 del 10.06.2024).
Per le considerazioni che precedono, l'opposizione non può trovare accoglimento e va pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente alla rifusione, in favore del , delle spese del CP_1
procedimento, liquidate in complessivi € 962,00 a titolo di compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % nonché IVA e CNA come per legge;
3) manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito.
Salerno, 24.02.2025
IL CONS. ESTENSORE ( Dott. Arturo Pizzella)
IL PRESIDENTE (Dott. Maura Stassano)
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Maura Stassano Presidente
Dott. Lia Di Benedetto Consigliere
Dott. Arturo Pizzella Consigliere relatore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.02.2025, celebrata in camera di consiglio previo deposito di note difensive di trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022, ha pronunziato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. 938/2024 V.G. Ruolo Generale, avente ad oggetto l'opposizione ex art. 5 ter legge n. 89/2001 proposta
DA
), parte rappresentata e difesa come in Parte_1 CodiceFiscale_1
atti dall'Avv. Francesco Formichella, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata in Salerno, in via De Jacobis, n.3;
OPPONENTE
CONTRO
), in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui domicilia ope legis in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 58;
OPPOSTO
FATTO
Con ricorso depositato in data 16.07.2024 proponeva ai sensi della Parte_1 legge n. 89/2001 domanda di risarcimento del danno per irragionevole durata del processo svoltosi in primo grado dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore ed avente ad oggetto l'opposizione proposta dalla predetta nei confronti del decreto Pt_1 ingiuntivo n. 1298/2013 emesso nei suoi confronti, definito poi con sentenza n. 1/2024, pubblicata in data 2.01.2024.
Con decreto monocratico n. cron. 1984/2024 pubblicato in data 27.09.2024, il Giudice designato dichiarava inammissibile la domanda di equa riparazione, ritenendo che nel caso di specie ricorressero ex art. 6, co. 2bis della L. n. 89/2001 e ss. mod. i presupposti per l'applicabilità del disposto di cui all'art. 2, co.1 della stessa Legge in tema di mancato esperimento di rimedi preventivi e rilevando, tuttavia, che gli stessi non erano stati correttamente esperiti dalla ricorrente nel giudizio presupposto, in particolare con riferimento all'istanza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con atto di opposizione depositato in data 25.10.2024, impugnava il Parte_1
decreto, lamentandone l'erroneità nella parte in cui il primo giudice aveva considerato quale dies a quo dal quale far decorrere il termine di irragionevole durata del processo, la data di notifica dell'atto di citazione (19.11.2013), laddove invece nel caso di specie, trattandosi di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine iniziale era quello della notifica del decreto ingiuntivo nei suoi confronti(11.10.2013).
L'opponente, in particolare, evidenziava che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un giudizio autonomo rispetto alla precedente fase sommaria, ma è soltanto una fase eventuale del giudizio già pendente ed iniziato con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo”, sicché il termine iniziale di pendenza della lite doveva farsi coincidere con la notifica del decreto ingiuntivo all'ingiunto, così come stabilito dall'art. 643, co. 3,
c.p.c.
Sulla base di tali argomentazioni, pertanto, la deduceva di non essere tenuta Pt_1 all'esperimento dei rimedi preventivi ex art.
1-ter, c.1 della L. 89/2001, in quanto, alla data del 31.10.2016, il processo presupposto in verifica, rispetto alla notifica del decreto ingiuntivo notificato, aveva già superato la durata ragionevole.
Concludeva, dunque, per l'accoglimento dell'opposizione e il riconoscimento dell'indennizzo.
Il Ministero opposto si costituiva in giudizio in data 07.02.2025, contrastando con dettagliate argomentazioni le avverse doglianze e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 24.02.2025, celebrata in camera di consiglio previo deposito di note difensive di trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022, la Corte riservava la decisione. DIRITTO
L'opposizione, tempestivamente proposta entro il termine di cui all'art.
5-ter, comma 1, della Legge n. 89 del 2001 e ss. mod., è infondata per le ragioni che di seguito si andranno ad esporre.
Nel caso di specie, come correttamente rilevato anche dal primo giudice, sussistono, ex art. 6, co. 2bis della L. n. 89/2001 e ss. mod. i presupposti per l'applicabilità del disposto di cui all'art. 2, co.1, della stessa Legge in tema di mancato esperimento di rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo.
L'art.
1-ter, comma 1, L. n. 89/2001, introdotto dalla L. n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità
2016, entrata in vigore il 01/01/2016), infatti, ha previsto un sistema di “rimedi preventivi” volti a contrastare l'allungamento dei tempi processuali. Trattasi di strumenti idealmente funzionali all'accelerazione della definizione del giudizio, che è onere della parte utilizzare, a pena di inammissibilità del successivo esperimento del ricorso per equa riparazione;
se attivati, infatti, sollevano la parte dalla corresponsabilità per la violazione del diritto alla ragionevole durata del giudizio in cui la stessa è coinvolta, legittimandola, ai sensi dell'art.
1- bis, alla richiesta di indennizzo qualora, nonostante il loro impiego, la durata del processo superi la soglia della ragionevolezza ai sensi dell'art. 2, comma 1.
A riguardo, l'1-ter della L. 89/2001 così recita: “nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dell'articolo 1-bis, comma 1, l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del Codice di procedura civile. Costituisce altresì rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell'articolo 183-bis del Codice di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281- sexies del Codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa possa essere decisa a seguito di trattazione orale, a norma dell'articolo 281-sexies del Codice di procedura civile, rimette la causa al collegio fissando l'udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale”. L'onere di azionare i rimedi preventivi si configura, in particolare, con riferimento ai giudizi presupposti che, alla data del 31.10.2016, non hanno ancora avuto una durata irragionevole, eccedente il termine ragionevole previsto dalla l.89/2001, stabilito in tre anni per il giudizio di primo grado ed in due anni per il giudizio di secondo grado, ex art. 2, comma 2-bis, ovvero per quelli non ancora assunti in decisione alla stessa data.
Ciò chiarito, nel caso che qui ci occupa, il giudizio presupposto è stato introdotto con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 19.11.2013 e, pertanto, al 31.10.2016 non aveva ancora registrato una durata irragionevole, essendo durato 2 anni, 11 mesi e 12 giorni.
A riguardo, infatti, la S.C. ha così chiarito: “In tema di equa riparazione, ai sensi della legge
24 marzo 2001, n. 89, al fine di verificare se un giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo abbia o no ecceduto la durata ragionevole, occorre avere riguardo al momento in cui il giudizio stesso ha avuto inizio con la notifica dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, e non già al momento in cui il decreto opposto è stato emesso” (Cass. Sentenza n. 21822 del 05/12/2012).
Tale orientamento è conforme a quello in precedenza espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in fattispecie diversa ma sulla base di principi generali certamente applicabili anche al caso di specie, secondo il quale: “In tema di equa riparazione ai sensi della legge
24 marzo 2001, n. 89, qualora il destinatario di un decreto ingiuntivo muoia prima di proporre l'opposizione, proposta poi dal suo erede, quest'ultimo è legittimato a domandare il risarcimento del danno da irragionevole durata di tale giudizio di opposizione solo iure proprio, e non anche "iure successionis", non potendo rivendicare la successione in un diritto che non è mai sorto.” (Sentenza n. 4043 del 18/02/2011).
Deve evidenziarsi, invero, che alcun pregiudizio da irragionevole durata del processo può configurarsi in capo ad un soggetto prima che questi abbia assunto la veste di parte processuale in senso formale in un giudizio e, per quel che attiene specificatamente il caso che qui ci occupa, giova ricordare che è solo con la proposizione dell'opposizione che si instaura un ordinario giudizio di cognizione.
Ciò chiarito, il termine triennale previsto dall'art. 2, co. 2bis della L. n. 89/2001 scadeva il
19.11.2016, sicché l'odierna opponente era tenuta ad esperire il rimedio preventivo almeno sei mesi prima di tale scadenza davanti al Giudice procedente e, tuttavia, non vi ha ottemperato. La S.C. di Cassazione, a riguardo, ha altresì chiarito: “Quando la norma parla della necessità di proporre l'istanza “entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis” riferisce evidentemente ad un limite che non può essere se non tassativo. In altre parole, una volta che la legge – pur senza indicare espressamente la natura perentoria del termine (art. 152 comma 2° c.p.c.) – ne abbia ricollegato la consumazione ad un effetto di inammissibilità, ne consegue che il termine stesso non possa che essere regolato attraverso la stessa disciplina processuale di un termine stabilito a pena di decadenza. (…)Ed allora, si applica il principio per cui i termini di decadenza decorrono per il solo fatto materiale del trascorrere del tempo, indipendentemente dalle situazioni soggettive ed oggettive verificatesi medio tempore e dalle quali sia dipeso l'inutile decorso del termine, salve le eccezioni tassativamente previste dalla legge, atteso che, mentre il fondamento della prescrizione consiste nella presunzione di abbandono di un diritto per inerzia del titolare, il fondamento della decadenza si coglie nell'esigenza obiettiva del compimento di particolari atti entro un termine perentorio stabilito dalla legge o dalla volontà dei privati. Ne deriva che detti termini non devono essere intesi in modo elastico e che la loro violazione rileva comunque, anche se è di modesta entità
(Sez. 3, n. 3078 dell'11 febbraio 2010).” (Cass. 11775/2024).
La , nel caso di specie, non avrebbe potuto introdurre il giudizio nelle forme Pt_1
previste dall'art. 702 -bis, né avrebbe potuto presentare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione, poiché la disposizione che concede tale facoltà, ossia l'art. 183-bis c.p.c., è stata inserita dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, in legge 10 novembre 2014, n. 162, con decorrenza dal 13 settembre 2014, e, pertanto, non risulta applicabile al giudizio in verifica, instaurato precedentemente a tale data. Il rimedio concretamente utilizzabile dalla stessa era dunque costituito dall'istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281 sexies.
Orbene, deve evidenziarsi che la predetta istanza può essere avanzata dalle parti in ogni tempo, purché potenzialmente utile ad evitare che il giudizio superi i termini di ragionevole durata normativamente previsti e, dunque, indipendentemente e a prescindere dallo stato processuale in cui versa la controversia. Come rilevato infatti dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 121/2020: “Diversa dalle previgenti normative (facenti riferimento alle menzionate istanze di prelievo e di accelerazione) ‒ che hanno formato oggetto delle citate sentenze n. 34 e n. 169 del 2019 ‒ è, però, la normativa ora in esame. La quale subordina l'ammissibilità della domanda di equo indennizzo per durata non ragionevole del processo, non già alla proposizione di un'istanza con effetto dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera
“prenotazione della decisione” ‒ che si riduce ad un adempimento puramente formale ‒ bensì alla proposizione di possibili, e concreti, “modelli procedimentali alternativi”, volti ad accelerare il corso del processo, prima che il termine di durata massima sia maturato. Infatti, il rimedio preventivo prefigurato nel caso di specie, di cui la parte richiedente l'indennizzo non si è avvalsa, è costituito dalla proposizione di un'istanza di adesione al tipo decisionale della trattazione orale, come regolato dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., il quale prevede che il giudice possa fissare, all'esito della precisazione delle conclusioni, la discussione orale – nella stessa udienza di precisazione delle conclusioni o, su istanza di parte, in un'udienza successiva – e possa, all'esito, decidere la causa al termine della discussione, mediante lettura a verbale che riporti la sintetica motivazione delle ragioni della decisione. La richiesta di adozione di un tale modello è, evidentemente, ben più di un atto formale, essendo piuttosto volta ad attivare un rimedio in forma specifica. E ciò perché, diversamente dalle istanze di prelievo nel processo amministrativo e di accelerazione nel processo penale, in questo caso non si tratta, appunto, di un mero invito al giudice volto ad accelerare lo svolgimento del processo, bensì del concreto suggerimento di modelli sub-procedimentali (rientranti nel quadro dei procedimenti decisori previsti dal regime processuale), teleologicamente funzionali al raggiungimento di tale scopo, con effettiva valenza sollecitatoria”.
L'adesione a siffatto modello decisionale, dunque, non implicante rinuncia alle richieste istruttorie formulate o all'istruttoria in corso, ed invero, come specificato dalla S.C.
“l'effettività del mutamento dello schema decisorio non dipende direttamente, peraltro, dalla richiesta della parte, ma dalla valutazione della opportunità o meno di aderirvi, nel caso concreto, che «[r]ientra nell'ambito della discrezionalità del giudice del merito»” , la quale ha altresì chiarito: “L'eventuale limitato margine di compressione della tutela giurisdizionale, peraltro con riguardo alle sole modalità del suo esercizio e non alla qualità del relativo approfondimento, che possa derivare alla parte dal passaggio al rito semplificato, riflette una legittima opzione del legislatore nel quadro di un bilanciamento di valori di pari rilievo costituzionale: quali, da un lato, il diritto di difesa (art. 24
Cost.) e, dall'altro, il valore del giusto processo (art. 111 Cost.), per il profilo della ragionevole durata delle liti, che trova ostacolo nella già abnorme mole del contenzioso
(sentenza n. 157 del 2014), innegabilmente aggravata dal flusso indiscriminato dei procedimenti per equo indennizzo ex lege n. 89 del 2001 (sentenza n. 135 del 2018)”, consente di decidere la causa secondo uno schema più duttile e concentrato, evidentemente operante nella successiva fase decisoria, laddove la causa può essere decisa “all'esito della discussione orale, con lettura a verbale della pronuncia, evitando così la concessione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, rispettivamente nei termini di giorni 60 e 20 decorrenti dalla precisazione delle conclusioni, con deposito della sentenza nei 30 giorni successivi (…)”.
Detta istanza, pertanto, è estrinsecazione di quel “comportamento collaborativo con il giudicante, al quale manifestare la propria disponibilità al passaggio al rito semplificato o al modello decisorio concentrato, in tempo potenzialmente utile ad evitare il superamento del termine di ragionevole durata del processo stesso: restando, per l'effetto, ammissibile il successivo esperimento dell'azione indennitaria per l'eccessiva durata del processo, che, nonostante la richiesta di attivazione del rimedio acceleratorio, si fosse poi comunque verificata”.
Non risulta, pertanto, irragionevole o non proporzionata la sanzione dell'inammissibilità, poiché il rimedio de quo, per l'effetto acceleratorio che concretamente può imprimere alla decisione, è riconducibile alla categoria dei «rimedi preventivi volti ad evitare che la durata del processo diventi eccessivamente lunga». Rimedi, questi, che la giurisprudenza europea ritiene non solo ammissibili, ma «addirittura preferibili […] eventualmente in combinazione con quelli indennitari» (Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 29 marzo 2006,
contro
Italia). Secondo, infatti, la Corte di Per_1
Strasburgo, quando un sistema giudiziario si rivela lacunoso rispetto all'esigenza derivante dall'art. 6 della CEDU, per quanto riguarda il termine ragionevole del processo, un rimedio che permetta di accelerarlo, allo scopo di impedirne una durata eccessiva, costituisce la soluzione più efficace. Tale rimedio presenta infatti un vantaggio innegabile rispetto ad un rimedio unicamente risarcitorio, in quanto permette di accelerare la decisione del giudice interessato, evita altresì di dover accertare l'avvicendarsi di violazioni dello stesso procedimento e non si limita ad agire a posteriori come nel caso del rimedio risarcitorio (Corte EDU, sentenza 25 febbraio 2016, OL e altri
contro
Italia)”
(così, sempre in motivazione C. Cost., sent. n. 121/2020).
Tale orientamento è stato peraltro ribadito di recedente dalla S.C. la quale ha chiarito:
“Nella specie, in particolare, la presentazione dell'istanza acceleratoria ex 281 sexies cod. proc. civ. avrebbe reso noto al Giudice che la parte era disponibile al passaggio ad un modello decisorio concentrato, consistente nella decisione della causa all'esito della discussione orale, con lettura a verbale della pronuncia, senza concessione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con deposito della sentenza nei 30 giorni successivi e motivazione semplificata. Come chiarito dalla Corte Costituzionale, la richiesta di adozione di questo diverso modello di decisione non sarebbe stata, per la parte richiedente, una implicita rinuncia alla fase istruttoria, perché l'effettività del mutamento dello schema decisorio non dipende direttamente dalla istanza della parte, ma piuttosto dalla valutazione, nel caso concreto, da parte del Giudice di merito, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, della opportunità o meno di accoglierla, proprio dopo aver considerato la completezza dell'istruttoria svolta.” (Cass. 16059/2024 del 10.06.2024).
Per le considerazioni che precedono, l'opposizione non può trovare accoglimento e va pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente alla rifusione, in favore del , delle spese del CP_1
procedimento, liquidate in complessivi € 962,00 a titolo di compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % nonché IVA e CNA come per legge;
3) manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito.
Salerno, 24.02.2025
IL CONS. ESTENSORE ( Dott. Arturo Pizzella)
IL PRESIDENTE (Dott. Maura Stassano)