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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 15/03/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2444/2024 R.G.L. promossa
da
rappresentata e difesa dall'Avv.to Romano Sonia ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo in Via Mario Rutelli n. 9, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato CP_1 so dal funzionario designato Giancarlo Gagliano ed elettivamente domiciliato in Palermo in Via Francesco Laurana n. 59;
convenuto- FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.06.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe rappresentava di aver presentato in data 26.09.2022 domanda volta al riconoscimento della totale inabilità con diritto all'indennità di accompagnamento e di essere stata sottoposta a visita dalla competente Commissione medica in data 5.10.2022; poiché alla CP_1 data dell'introduzione della domanda giudiziale non aveva ricevuto il verbale di invalidità civile, ritenendo la sussistenza dei presupposti medico-sanitari per il riconoscimento della pretesa, chiedeva che l'adito GL volesse: “ritenere e dichiarare che, dalla data della domanda e/o di quell'altra data che sarà accertata, aveva i requisiti sanitari per la totale inabilità con diritto all'indennità di accompagnamento e, per l'effetto, che l' riconosca la prestazione richiesta, con gli eventuali interessi legali CP_1
c per legge e condannare l' al pagamento delle spese, CP_1 competenze, onorario del giudizio, trarre in favore del sottoscritto procuratore e difensore il quale dichiara di non avere ricevuto acconti e di avere anticipato le spese”. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del Controparte_2 ricorso per intervenuta decadenza semestrale, atteso che, in data 04.01.2023, la ricorrente, contrariamente a quanto asserito, aveva ricevuto la raccomandata A.R. contenente il verbale definitivo con l'esito della visita medica (cfr. prod. ). CP_1
Rilevato che l'eccezione dell appare fondata in quanto parte CP_1 ricorrente non ha rispettato il termine semestrale di decadenza fissato dall'art. 42, comma 3, D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella L. n. 326 del 24 novembre 2003, essendo stato notificato il verbale della Commissione Medica in data 04.01.2023 e l'odierno ricorso depositato solo in data 18.06.2024. Ritenuto pertanto che, essendo decorso il termine decadenziale, il ricorso va dichiarato inammissibile. Rilevato che alla soccombenza non segue la condanna alle spese risultando agli atti la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., sicché le spese di lite vanno compensate per intero.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa le spese di lite. Termini Imerese, 15/03/2025
IL GIUDICE Giorgia Marcatajo
Nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2444/2024 R.G.L. promossa
da
rappresentata e difesa dall'Avv.to Romano Sonia ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo in Via Mario Rutelli n. 9, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato CP_1 so dal funzionario designato Giancarlo Gagliano ed elettivamente domiciliato in Palermo in Via Francesco Laurana n. 59;
convenuto- FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.06.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe rappresentava di aver presentato in data 26.09.2022 domanda volta al riconoscimento della totale inabilità con diritto all'indennità di accompagnamento e di essere stata sottoposta a visita dalla competente Commissione medica in data 5.10.2022; poiché alla CP_1 data dell'introduzione della domanda giudiziale non aveva ricevuto il verbale di invalidità civile, ritenendo la sussistenza dei presupposti medico-sanitari per il riconoscimento della pretesa, chiedeva che l'adito GL volesse: “ritenere e dichiarare che, dalla data della domanda e/o di quell'altra data che sarà accertata, aveva i requisiti sanitari per la totale inabilità con diritto all'indennità di accompagnamento e, per l'effetto, che l' riconosca la prestazione richiesta, con gli eventuali interessi legali CP_1
c per legge e condannare l' al pagamento delle spese, CP_1 competenze, onorario del giudizio, trarre in favore del sottoscritto procuratore e difensore il quale dichiara di non avere ricevuto acconti e di avere anticipato le spese”. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del Controparte_2 ricorso per intervenuta decadenza semestrale, atteso che, in data 04.01.2023, la ricorrente, contrariamente a quanto asserito, aveva ricevuto la raccomandata A.R. contenente il verbale definitivo con l'esito della visita medica (cfr. prod. ). CP_1
Rilevato che l'eccezione dell appare fondata in quanto parte CP_1 ricorrente non ha rispettato il termine semestrale di decadenza fissato dall'art. 42, comma 3, D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella L. n. 326 del 24 novembre 2003, essendo stato notificato il verbale della Commissione Medica in data 04.01.2023 e l'odierno ricorso depositato solo in data 18.06.2024. Ritenuto pertanto che, essendo decorso il termine decadenziale, il ricorso va dichiarato inammissibile. Rilevato che alla soccombenza non segue la condanna alle spese risultando agli atti la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., sicché le spese di lite vanno compensate per intero.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa le spese di lite. Termini Imerese, 15/03/2025
IL GIUDICE Giorgia Marcatajo