Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/04/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 3812, del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio concordatario” promosso da
, nato a [...], il [...], e Parte_1 Pt_2
, nata a [...] il [...], entrambi con l'avv.to
[...]
CORSANO FERNANDO
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti trascritte.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in RACALE
(LE), il 23/05/2015 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di
RACALE (LE) al n. 9 P.II, serie A, anno 2015).
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
Con accordo di separazione personale dei coniugi ex art. 6 comma 2 prima parte, del d.l. 132/2014 convertito con l. 162/14, raggiunto a seguito di negoziazione assistita del 06.11.2019, i coniugi raggiungevano accordo di separazione personale, ex articolo 6, comma 2 prima parte, del Dl nr.
132/2014, vistato dal Procuratore della Repubblica per gli affari civili, presso il Tribunale di Lecce, che rilasciava il relativo nulla osta, in data 07.11.2019.
Con ricorso depositato il 13/09/2024, i coniugi chiedevano congiuntamente che venisse dichiarato il divorzio, senza alcuna condizione.
All'udienza del 29.11.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti ribadivano di voler divorziare, senza condizioni di sorta.
In ragione di ciò, ricorrono i presupposti per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, di cui all'art. 3, n. 2, lett. b)
Legge n. 898/1970, risultando i coniugi separati da oltre 5 anni, e non essendo emersi elementi dai quali possa desumersi la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, merita senz'altro accoglimento la concorde richiesta dei ricorrenti di pronuncia di una sentenza che dichiari sic et simpliciter la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, di cui trattasi, senza condizioni di sorta: si consideri, da un lato, che non sussiste prole e, dall'altro, che il PM non ha formulato osservazioni di sorta.
Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da
, nato a [...], il [...], e Parte_1 Pt_2
, nata a [...] il [...], così provvede:
[...]
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in RACALE il 23/05/2015 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di RACALE (LE), al n. 9, P.II, serie A, anno 2015), senza condizioni di sorta.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000. Lecce, 3 febbraio 2025.
Il Giudice rel. La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore