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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 22/05/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai signori:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG. 396/2023 R.G., introdotta da
(P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Maria Lucia NICOLARDI, come da mandato in atti;
APPELLANTE
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Giuseppe GATTI, come da mandato in atti;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 979/2023 emessa dal Tribunale
Civile di Lecce, pubblicata il 31/03/2023, notificata il 12.04.2023, pronunciata nel procedimento civile avente R.G.N. 8221/2020. Previa precisazione delle conclusioni, all'udienza ex art.352 cpc del 25/3/2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVAZIONE
1.-Con atto di citazione del 6/11/2020, evocava in Controparte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Lecce, per sentir accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la inidoneità della pavimentazione venduta per gli usi cui era destinata e, per l'effetto; - accogliere la domanda di riduzione del 50% del prezzo corrisposto dall'attrice con riferimento alla venduta pavimentazione e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione di Euro 744,00; - accertare e dichiarare il maggior danno patito da parte attrice e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 1494 C.C., condannare la convenuta al risarcimento dello stesso quantificato in Euro 4.091,88 per la sostituzione della pavimentazione, Euro 2.000,00 per il mancato incasso prevedibile a causa della chiusura forzata, Euro 2.000,00 per il danno all'immagine patito, ovvero nella maggiori o minore somme che saranno equitativamente determinate;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, anche del giudizio per Consulenza Tecnica Preventiva, già liquidate in Euro 1.677,00 e poste anticipatamente in capo alla ricorrente.”.
Con comparsa del 29/1/2025 si costituiva al fine di Parte_1 impugnare integralmente l'atto introduttivo, assumendo la conoscenza da parte dell'attrice della tipologia di pavimentazione richiesta e fornita.
2.- Istruita la causa mediante documenti e prova testimoniale, il Tribunale con sentenza n. 979/2023 ha accolto la domanda di riduzione del prezzo avanzata dall'attrice con condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 744,00; in parziale accoglimento della domanda risarcitoria, ha condannato al pagamento di euro 3.354; ha condannato infine la Parte_1 convenuta alla rifusione delle spese di lite, compensate per la metà e liquidate per la quota residua in euro 2.538,50 per compensi ed euro 118,50 per spese vive, oltre accessori e spese di CTU.
Il primo giudice preliminarmente ha qualificato l'azione di Controparte_1 come “domanda di accertamento della mancanza di qualità della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1497 c.c. … e conseguente riduzione del prezzo della cosa venduta, oltre al risarcimento del danno.”.
Nel merito, circa la “sussistenza o meno della mancanza di qualità della pavimentazione oggetto del contratto”, il Tribunale in primo luogo ha richiamato
“le risultanze della ATP ex art. 696 bis c.p.c., i cui esiti consentono “di ritenere che la pavimentazione venduta ed installata non avesse le caratteristiche e le qualità promesse. Il CTU ha infatti così concluso: “In sintesi il materiale posato
è costituito da pvc ad alta resistenza, in ragione degli spessori degli strati componenti idoneo all'utilizzo in contesti domestici e non idoneo all'utilizzo in ambienti commerciali in funzione della prevedibile densità pedonale nonché della movimentazione, connessa all'attività, di sostanze potenzialmente coloranti/decoloranti” ed è pervenuto a tali conclusioni descrivendo approfonditamente lo stato dei luoghi, illustrando quale fosse l'ambito di utilizzo del pvc laminato in opera e le caratteristiche del materiale in opera”.
In secondo luogo, il Tribunale ha esaminato l'eccezione di parte convenuta in ordine alla conoscenza di parte attrice circa la tipologia dei beni forniti ed ai lavori da effettuarsi, che si assume essere oggetto di discussione e di valutazione tra le parti, unitamente al preventivo consegnato al cliente. Il primo pag. 2/11 giudice ha rilevato sul punto che “le risultanze della prova documentale e delle prove orali inducono a ritenere che la società acquirente non fosse a conoscenza della inidoneità della pavimentazione al tipo di uso commerciale al momento della conclusione del contratto…, sia perché nel preventivo non ne viene fatta menzione, sia perché i testi hanno confermato che la scheda tecnica del prodotto non fu fornita al momento della posa in opera del pavimento, ma questa fu conosciuta dalla società acquirente soltanto con la successivamente verifica delle caratteristiche del prodotto, direttamente presso il fornitore
( )”. Ed ancora ha evidenziato il giudicante che “lo stesso teste indicato Pt_2 da parte convenuta ( ) ha riferito di non poter confermare che il venditore Tes_1 avesse sconsigliato la scelta di quel particolare pavimento al compratore, né che fu espressamente riferito della non idoneità del laminato ad uso per un locale pubblico.”.
In ragione di tanto il Tribunale ha escluso “che i “vizi” (rectius, nel caso di specie l'inidoneità) del bene compravenduto fossero riconoscibili (art. 1491
c.c.), tenuto conto delle circostanze della vendita, della natura della cosa e della qualità dell'acquirente”; ha quindi accolto la richiesta di restituzione della metà del prezzo versato, pari ad euro 744,00, e di risarcimento danni limitatamente ai costi necessari per la sostituzione della pavimentazione “come accertati e quantificati dal CTU, pari ad euro 3.354,00”; ha invece escluso il lamentato danno da immagine e da chiusura forzata dell'attività commerciale, “in difetto di specifiche allegazioni e prove sul punto”.
3.- Avverso la suddetta pronunzia ha proposto appello Parte_1 articolando quattro motivi di impugnazione, che saranno più diffusamente trattati. Ha concluso nel senso di dichiarare la decadenza e la prescrizione di ogni azione di nei confronti di di accertare che Controparte_1 Parte_1 alcuna obbligazione grava in capo a nei confronti di Parte_1 Controparte_1 sia a titolo di riduzione del prezzo, sia di natura risarcitoria. In via istruttoria ha chiesto ammettersi prova per testimoni sulle circostanze indicate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. depositata in primo grado.
Con comparsa depositata il 5/9/2023 si è costituita Controparte_1 contestando i motivi di appello e spiegando appello incidentale in ordine alla mancata condanna alle spese e competenze legali del procedimento di istruzione preventiva. Ha concluso chiedendo la condanna della controparte alla refusione delle spese e competenze legali anche del giudizio di istruzione preventiva n. 1695/2018 R.G., nella misura di Euro 59,25 per spese ed Euro
pag. 3/11 1.168,50 per competenze legali, ovvero nell'altra misura che la Ecc.ma Corte di
Appello vorrà determinare”.
** ** **
4. Preliminarmente la società appellante con il primo motivo di gravame eccepisce la decadenza e la prescrizione della domanda così come avanzata dalla in virtù degli artt. 1497 e 1495 c.c. . CP_1
La difesa lamenta al riguardo che il primo giudice non ha considerato la norma dell'art. 1497, comma 2 c.c. avente ad oggetto la disciplina della decadenza dal diritto alla garanzia per i vizi della cosa compravenduta e della prescrizione dell'azione per la denuncia degli stessi. Assume come la stessa società acquirente “con la sua produzione documentale ha confermato la decadenza dalla denuncia dei vizi e soprattutto la prescrizione dell'azione”, dando comunicazione alla società dell'asserito danno alla Pt_1 pavimentazione del bar solo tre anni dopo la fornitura e la posa in opera, inoltrando una pec in data 28.10.2017.
4.1. Il motivo è infondato, in quanto l'eccezione di prescrizione e decadenza è stata sollevata per la prima volta con il presente atto d'impugnazione in violazione dell'art.345 c.p.c...
5. Con il secondo motivo di appello impugna le pagine 1 e Parte_1
2 del gravato provvedimento e deduce “l'erroneità della sentenza per omessa valutazione degli atti di causa, travisamento degli atti, dei fatti e delle risultanze istruttorie, carenza di motivazione, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza e della sua motivazione in ordine alla parte relativa alla ricostruzione dei fatti in considerazione della riqualificazione giuridica della domanda di compiuta dal giudice di primo grado”. Controparte_1
5.1. L'appellante deduce di aver dato prova della conoscenza da parte di della qualità del prodotto fornito e lamenta “il travisamento delle CP_1 prove documentali e orali da parte del Giudice di Primo Grado” il quale non avrebbe tenuto presente che la società attrice, all'atto della consegna del locale in data 23.12.2014, ha accettato i lavori come da fattura del 21.1.2015 e ancor prima ha accettato il contratto di fornitura e posa in opera dove erano indicate espressamente le caratteristiche del pavimento scelto.
5.2. Inoltre, il giudicante non avrebbe correttamente valutato quanto emergente dall'esame delle fotografie agli atti del giudizio di primo grado e della fase di ATP. Le immagini in questione metterebbero in luce la realizzazione ad opera di di “interventi sulla pavimentazione del suo CP_1
pag. 4/11 locale che hanno alterato lo stato dei luoghi come consegnati dalla Parte_1
e che, pertanto, tali interventi e/o utilizzo di prodotti per la pulizia, non idonei al tipo di pavimentazione, erano e sono da considerarsi impeditivi di qualunque valida consulenza tecnica” e/o valutazione di presunti danni. Gli interventi postumi e/o l'uso improprio di prodotti inidonei per il trattamento della pavimentazione spiega il ritardato attivarsi di nella denunzia del danno CP_1 asseritamente patito.
La società fornitrice rileva come tali contestazioni siano tra l'altro confermate dai testi escussi: e . Il primo Tes_2 Testimone_3 testimone avrebbe riferito che fu a chiedere una pavimentazione Controparte_1 economica e facilmente rimovibile;
mentre l'ingegnere avrebbe Tes_3 dichiarato di aver notato, in occasione del sopralluogo effettuato presso il locale, un uso improprio della porzione di pavimentazione contestata dovuto a trascinamento di macchinari pesanti e privi di rotelle.
5.3. Sempre con riguardo al medesimo capo di sentenza l'appellante deduce l'ulteriore violazione dell'art. 116 c.p.c. . In ordine alla espletata procedura ex art. 696 c.p.c., i cui esiti peritali sono stati acquisiti nel giudizio di merito, eccepisce che “il primo Giudice Parte_1 non abbia assolutamente valutato le prove offerte dalla adeguandosi Pt_1 acriticamente e senza adeguata motivazione alla sola parte conclusiva della
CTU limitandosi a riportarla pedissequamente, omettendo, peraltro di considerare che la parte di pavimentazione – danni che comunque anche per tale porzione di pavimentazione si contestano – è di circa 15 mq. e non riguarda l'intero locale;
lo stesso C.T.U. infatti conferma che in altre parti la pavimentazione è integra.”.
Lo stesso consulente di ufficio avvalorava le eccezioni poste dal consulente di parte Ing. con riferimento al fatto che alcun danno poteva Tes_3 lamentare l'appellata in considerazione del fatto che non tutta la pavimentazione presentava usura;
che erano stati utilizzati da Controparte_1 prodotti corrosivi ed erano stati trascinati sul pavimento carichi pesanti privi di rotelle. Circostanze queste che avrebbero abraso il film protettivo di qualunque pavimentazione, anche quella più resistente.
6. Con il terzo motivo di gravame la società appellante contesta il capo della sentenza in cui si afferma che la società attrice abbia “appreso solo in un secondo tempo che il pavimento fornito non era idoneo all'utilizzo professionale”.
pag. 5/11 A tal riguardo assume che l'inidoneità della pavimentazione Parte_1 ad un uso che non fosse domestico era stata fatta presente ad già CP_1 nella fase preliminare alla conclusione del contratto di fornitura ed al momento della sottoscrizione dello stesso, allorquando le era stata consegnata la scheda con le caratteristiche del prodotto e la stessa aveva scelto l'opzione di un prodotto più economico, accettando ed assumendosi responsabilità e rischi della propria scelta. Sono ribadite nel presente motivo le contestazioni relative all'alterazione dello stato dei luoghi da parte della società appellata e alla conseguente validità di una perizia che attesti i contestati danni.
Ed ancora, sono reiterate le doglianze circa l'erronea valutazione delle escussioni testimoniali del e dell'ing. che avrebbero confermato, Tes_1 Tes_3
a parer dell'appellante, l'acquisto consapevole del tipo di pavimentazione in contestazione e l'uso improprio dello stesso.
6.1. Ulteriore censura è mossa al giudice di prime cure per aver omesso di considerare “la eccepita incapacità a testimoniare del teste Il signor Tes_4
è socio della e figlio della legale rappresentante e, CP_2 Controparte_1 pertanto, ha un evidente interesse all'esito positivo del giudizio, come già contestato in udienza del 3.12.2021, oltre che essere colui che ha personalmente incaricato del preventivo, colui che ha partecipato Parte_1 alla contrattazione e colui che ha ricevuto in prima persona il contratto di fornitura e posa in opera (il suo nome è sul contratto del 05.11.2014 come committente) comportandosi nella vicenda de quo in tutto e per tutto come
l'effettivo legale rappresentante della ”. Controparte_1
Per ciò che concerne gli altri testi della società appellata, e S_
, la difesa della osserva come gli stessi essendo Testimone_6 Parte_1 dipendenti della pur non essendo titolari di un interesse diretto Controparte_1 all'esito del giudizio “comunque non possono non sentire un vincolo o spirito di favore verso la datrice di lavoro.”.
7. Il secondo e il terzo motivo di appello, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
7.1. In ordine ai vizi della pavimentazione o mancanza di qualità per essere la stessa inidonea all'uso per cui era destinata, attraverso la CTU espletata in sede di ATP è stato accertato che il materiale posato è costituito da pvc ad alta resistenza, il quale, in ragione degli spessori degli strati componenti, è idoneo all'utilizzo in contesti domestici e non idoneo all'utilizzo in ambienti commerciali, in ragione della prevedibile densità pedonale nonché
pag. 6/11 della movimentazione, connessa all'attività, di sostanze potenzialmente coloranti/decoloranti. Il ctu ha compiutamente descritto il locale in cui detta pavimentazione insiste, rilevando che l'unità immobiliare interessata è destinata ad uso commerciale, è ubicata al piano terreno di edificio di antica edificazione sito in
Lecce, attualmente utilizzata per lo svolgimento dell'attività “bar-vineria”. La superficie di calpestio dell'unità immobiliare, con esclusione della pavimentazione del locale wc realizzata con materiali differenti, presenta un rivestimento vinilico realizzato con lame in pvc laminato. Ha rilevato il ctu, documentando le sue osservazioni mediante rilievi fotografici, che lo stato del rivestimento in opera, risulta interessato “da più fenomeni di deterioramento dello “strato di usura” delle lame;
di seguito sono dettagliate in ragione di dimensioni ed aspetto le manifestazioni più rilevanti visionate in ogni ambiente…”. Risulta pertanto infondato il rilevo secondo cui i fenomeni di deterioramento della pavimentazione in pvc sono limitati ad un solo punto dell'immobile - laddove invece il ctu ne ha rilevato la presenza in diverse zone del locale commerciale soprattutto in quella destinata al pubblico - e sarebbero ascrivibili ad un uso improprio della pavimentazione, dovuto “a trascinamento di macchinari pesanti e privi di rotelle”. Quest'ultima notazione non risulta dirimente, perché riferita ad una zona molto limitata dell'immobile, peraltro destinata a deposito, per la quale non può certamente considerarsi improprio l'allocazione e lo spostamento di materiali e merci. Come rilevato dal consulente d'ufficio, “le manifestazioni più rilevanti sono localizzate in corrispondenza dell'ingresso e nelle adiacenze del banco di servizio (rilievi fotografici n. 2,3), interessano circa mq.5 di superficie e sono caratterizzate dalla scoloritura del film decorativo conseguente al deterioramento da logorio da calpestio dello
“strato di usura” protettivo”; il ctu ha anche rilevato “manifestazioni diffuse di deterioramento” della pavimentazione “lungo l'intera superficie di calpestio retrostante il banco di servizio, interessano circa mq. 3,5 di superficie e sono caratterizzate dalla scoloritura del film decorativo conseguente al deterioramento dello “strato di usura” protettivo da logorio da calpestio nonché dalla presenza di macchie di colore scuro da sovrapposizione di sostanze esterne al materiale posato”. Invece, nei locali di servizio per la lavorazione – deposito (mq. 8 circa) il ctu ha annotato che “manifestazioni isolate di deterioramento sono presenti lungo la superficie di calpestio, caratterizzate dalla scoloritura del film decorativo conseguente al deterioramento dello “strato
pag. 7/11 di usura” protettivo per attrito da trascinamento e/o caduta di sostanze abrasive (foto n.7,8)”. Pertanto non può essere messa in discussione l'esistenza degli inconvenienti lamentati dalla società attrice.
7.2. Per altro verso, non risulta riscontrata sul piano probatorio la tesi dell'appellante, secondo cui era stata messa al corrente della specifica CP_1 tipologia di pavimentazione fornita e che questa non fosse idonea ad un uso per locali commerciali.
Sul punto neppure i testi della stessa hanno confermato la Parte_1 circostanza predetta: il teste , all'udienza del 16.09.2022, ha Tes_2 riferito che i campioni portati all'attenzione della committenza per la scelta furono solo 2, di medesima marca e qualità, divergenti solo per colorazione;
su domanda della difesa ha poi dichiarato: “precedentemente erano stati fatti vedere più campioni di pavimentazione, però non posso confermare che Pt_1 avesse sconsigliato la scelta”; “…non ricordo se fu detto della non idoneità del laminato ad uso per un locale pubblico…”. Sulla base di queste acquisizioni risulta quindi corretta la conclusione cui è pervenuto il Tribunale, nel senso che la società acquirente non fosse a conoscenza delle inidoneità della pavimentazione al tipo di uso commerciale al momento della conclusione del contratto (essa era idonea, invece, pacificamente, ad un uso di tipo residenziale). Ha argomentato a sostegno il primo giudice che: - nel preventivo non ne viene fatta menzione, - i testi hanno confermato che la scheda tecnica del prodotto non fu fornita al momento della posa in opera del pavimento, ma questa fu conosciuta dalla società acquirente soltanto con la successiva verifica delle caratteristiche del prodotto, direttamente presso il fornitore ( ) (vedi la deposizione dei testi Pt_2 Tes_4
); -lo stesso teste indicato da parte convenuta ( ) ha riferito che i S_ Tes_1 campioni portati all'attenzione della committenza per la scelta furono due, di medesima marca e qualità, differenti solo per colorazione e di non potere confermare né che il venditore avesse sconsigliato la scelta di quel particolare pavimento al compratore, né che fu espressamente riferito della non idoneità del laminato ad uso per un locale pubblico.
7.3. Da ultimo, risulta infondata l'eccezione di incapacità a testimoniare del teste , in quanto socio della dal momento che CP_2 CP_1 il socio vanta un interesse di mero fatto in relazione all'attività negoziale imputabile alla società, tale da escluderne la legittimazione a partecipare a detto giudizio. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di pag. 8/11 legittimità, “In tema di incapacità a testimoniare va confermato che i soci delle società dotate di personalità giuridica - società a responsabilità limitata, come nel caso di specie - sono ammessi a rendere testimonianza, in ragione dell'autonomia patrimoniale sottesa alla persona giuridica, atta ad escludere la responsabilità personale dei soci medesimi e, dunque, la sussistenza in capo ad essi di un interesse concreto all'esito della controversia” (cfr. Cass. n.
1595/16). Nei giudizi in cui è parte (o possa avere interesse a partecipare in tale qualità) una società dotata di personalità giuridica sono incapaci a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., le sole persone fisiche che, in virtù del rapporto di rappresentanza organica, sono legittimate a costituirsi in nome e per conto di detta società (Cass. n. 27461/2024, Rv. 672548 - 01) In questi casi viene fatta salva la valutazione dell'attendibilità del teste.
L'attendibilità non può essere esclusa a priori sulla base soltanto di motivi di sospetto di non sincerità secondo indici di probabilità, ma la sua valutazione va affidata al prudente apprezzamento del giudice da compiersi a posteriori, caso per caso (Corte Cost. n. 248/1974). Nel caso in esame, non è possibile negare l'attendibilità della deposizione soltanto sulla base del rapporto societario o di parentela con la parte del giudizio (o con l'amministratore della società), dal momento che non emergono dal contenuto della deposizione, né sono stati segnalati aliunde, incoerenze, contraddizioni o elementi concreti che ne compromettano la credibilità.
Da ultimo, nessun elemento circa l'attendibilità dei testi e Tes_7
in quanto, nel momento in cui venivano escussi, alcun legame o Tes_8 vincolo avevano con la società appellata, trattandosi di ex dipendenti della stessa.
8. Con il quarto motivo di impugnativa la difesa dell'appellante deduce
“erroneità della sentenza e della motivazione in ordine alla condanna alle spese
e competenze di lite compiuta dal giudice di primo grado”. Assume che alla luce della rilevanza delle eccezioni poste, “anche il capo di sentenza relativo alla condanna della deducente al pagamento delle spese e competenze di lite del giudizio di merito e di quelle relative al giudizio di ATP dovrà essere riformato”.
Il presente motivo è generico, non si sostanzia in alcuna concreta censura e va pertanto dichiarato inammissibile.
9. Risulta invece fondato l'appello incidentale spiegato dalla società appellata con riferimento alla mancata liquidazione delle spese relative al giudizio di istruzione preventiva, dal momento che il capo relativo alle spese pag. 9/11 reca la liquidazione delle sole spese del giudizio ordinario di cognizione, sia pure facendo riferimento ad uno scaglione errato (che però non è oggetto di contestazione).
Ne consegue che in aggiunta all'importo già liquidato con la sentenza impugnata e tenuto conto della compensazione parziale operata dal primo giudice (non oggetto di gravame), vanno riconosciuti alla società appellata gli importi di euro 29.62 per esborsi e di euro 350,00 per compensi, in relazione al giudizio di ATP.
Le spese del presente giudizio di appello, stante il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale, seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico dell'appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 979/2023 del
Tribunale di Lecce pubblicata il 31/03/2023, proposto da
[...] nei confronti di nonché sull'appello Parte_3 CP_1 incidentale spiegato da quest'ultima, così provvede:
1) rigetta l'appello principale e accoglie l'appello incidentale;
2) per l'effetto, in aggiunta al capo 3) della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di anche delle spese del Parte_1 CP_1 procedimento di ATP, compensate per la metà e liquidate per la quota residua in euro 29,62 per esborsi ed euro 350,00 per compensi, oltre accessori di legge;
3) condanna l'appellante al pagamento in favore della società appellata delle spese del grado, liquidate in complessivi euro 2.000, oltre rimborso forfettario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap come per legge;
4) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico dell'appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 15 maggio 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 10/11 pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai signori:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG. 396/2023 R.G., introdotta da
(P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Maria Lucia NICOLARDI, come da mandato in atti;
APPELLANTE
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Giuseppe GATTI, come da mandato in atti;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 979/2023 emessa dal Tribunale
Civile di Lecce, pubblicata il 31/03/2023, notificata il 12.04.2023, pronunciata nel procedimento civile avente R.G.N. 8221/2020. Previa precisazione delle conclusioni, all'udienza ex art.352 cpc del 25/3/2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVAZIONE
1.-Con atto di citazione del 6/11/2020, evocava in Controparte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Lecce, per sentir accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la inidoneità della pavimentazione venduta per gli usi cui era destinata e, per l'effetto; - accogliere la domanda di riduzione del 50% del prezzo corrisposto dall'attrice con riferimento alla venduta pavimentazione e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione di Euro 744,00; - accertare e dichiarare il maggior danno patito da parte attrice e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 1494 C.C., condannare la convenuta al risarcimento dello stesso quantificato in Euro 4.091,88 per la sostituzione della pavimentazione, Euro 2.000,00 per il mancato incasso prevedibile a causa della chiusura forzata, Euro 2.000,00 per il danno all'immagine patito, ovvero nella maggiori o minore somme che saranno equitativamente determinate;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, anche del giudizio per Consulenza Tecnica Preventiva, già liquidate in Euro 1.677,00 e poste anticipatamente in capo alla ricorrente.”.
Con comparsa del 29/1/2025 si costituiva al fine di Parte_1 impugnare integralmente l'atto introduttivo, assumendo la conoscenza da parte dell'attrice della tipologia di pavimentazione richiesta e fornita.
2.- Istruita la causa mediante documenti e prova testimoniale, il Tribunale con sentenza n. 979/2023 ha accolto la domanda di riduzione del prezzo avanzata dall'attrice con condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 744,00; in parziale accoglimento della domanda risarcitoria, ha condannato al pagamento di euro 3.354; ha condannato infine la Parte_1 convenuta alla rifusione delle spese di lite, compensate per la metà e liquidate per la quota residua in euro 2.538,50 per compensi ed euro 118,50 per spese vive, oltre accessori e spese di CTU.
Il primo giudice preliminarmente ha qualificato l'azione di Controparte_1 come “domanda di accertamento della mancanza di qualità della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1497 c.c. … e conseguente riduzione del prezzo della cosa venduta, oltre al risarcimento del danno.”.
Nel merito, circa la “sussistenza o meno della mancanza di qualità della pavimentazione oggetto del contratto”, il Tribunale in primo luogo ha richiamato
“le risultanze della ATP ex art. 696 bis c.p.c., i cui esiti consentono “di ritenere che la pavimentazione venduta ed installata non avesse le caratteristiche e le qualità promesse. Il CTU ha infatti così concluso: “In sintesi il materiale posato
è costituito da pvc ad alta resistenza, in ragione degli spessori degli strati componenti idoneo all'utilizzo in contesti domestici e non idoneo all'utilizzo in ambienti commerciali in funzione della prevedibile densità pedonale nonché della movimentazione, connessa all'attività, di sostanze potenzialmente coloranti/decoloranti” ed è pervenuto a tali conclusioni descrivendo approfonditamente lo stato dei luoghi, illustrando quale fosse l'ambito di utilizzo del pvc laminato in opera e le caratteristiche del materiale in opera”.
In secondo luogo, il Tribunale ha esaminato l'eccezione di parte convenuta in ordine alla conoscenza di parte attrice circa la tipologia dei beni forniti ed ai lavori da effettuarsi, che si assume essere oggetto di discussione e di valutazione tra le parti, unitamente al preventivo consegnato al cliente. Il primo pag. 2/11 giudice ha rilevato sul punto che “le risultanze della prova documentale e delle prove orali inducono a ritenere che la società acquirente non fosse a conoscenza della inidoneità della pavimentazione al tipo di uso commerciale al momento della conclusione del contratto…, sia perché nel preventivo non ne viene fatta menzione, sia perché i testi hanno confermato che la scheda tecnica del prodotto non fu fornita al momento della posa in opera del pavimento, ma questa fu conosciuta dalla società acquirente soltanto con la successivamente verifica delle caratteristiche del prodotto, direttamente presso il fornitore
( )”. Ed ancora ha evidenziato il giudicante che “lo stesso teste indicato Pt_2 da parte convenuta ( ) ha riferito di non poter confermare che il venditore Tes_1 avesse sconsigliato la scelta di quel particolare pavimento al compratore, né che fu espressamente riferito della non idoneità del laminato ad uso per un locale pubblico.”.
In ragione di tanto il Tribunale ha escluso “che i “vizi” (rectius, nel caso di specie l'inidoneità) del bene compravenduto fossero riconoscibili (art. 1491
c.c.), tenuto conto delle circostanze della vendita, della natura della cosa e della qualità dell'acquirente”; ha quindi accolto la richiesta di restituzione della metà del prezzo versato, pari ad euro 744,00, e di risarcimento danni limitatamente ai costi necessari per la sostituzione della pavimentazione “come accertati e quantificati dal CTU, pari ad euro 3.354,00”; ha invece escluso il lamentato danno da immagine e da chiusura forzata dell'attività commerciale, “in difetto di specifiche allegazioni e prove sul punto”.
3.- Avverso la suddetta pronunzia ha proposto appello Parte_1 articolando quattro motivi di impugnazione, che saranno più diffusamente trattati. Ha concluso nel senso di dichiarare la decadenza e la prescrizione di ogni azione di nei confronti di di accertare che Controparte_1 Parte_1 alcuna obbligazione grava in capo a nei confronti di Parte_1 Controparte_1 sia a titolo di riduzione del prezzo, sia di natura risarcitoria. In via istruttoria ha chiesto ammettersi prova per testimoni sulle circostanze indicate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. depositata in primo grado.
Con comparsa depositata il 5/9/2023 si è costituita Controparte_1 contestando i motivi di appello e spiegando appello incidentale in ordine alla mancata condanna alle spese e competenze legali del procedimento di istruzione preventiva. Ha concluso chiedendo la condanna della controparte alla refusione delle spese e competenze legali anche del giudizio di istruzione preventiva n. 1695/2018 R.G., nella misura di Euro 59,25 per spese ed Euro
pag. 3/11 1.168,50 per competenze legali, ovvero nell'altra misura che la Ecc.ma Corte di
Appello vorrà determinare”.
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4. Preliminarmente la società appellante con il primo motivo di gravame eccepisce la decadenza e la prescrizione della domanda così come avanzata dalla in virtù degli artt. 1497 e 1495 c.c. . CP_1
La difesa lamenta al riguardo che il primo giudice non ha considerato la norma dell'art. 1497, comma 2 c.c. avente ad oggetto la disciplina della decadenza dal diritto alla garanzia per i vizi della cosa compravenduta e della prescrizione dell'azione per la denuncia degli stessi. Assume come la stessa società acquirente “con la sua produzione documentale ha confermato la decadenza dalla denuncia dei vizi e soprattutto la prescrizione dell'azione”, dando comunicazione alla società dell'asserito danno alla Pt_1 pavimentazione del bar solo tre anni dopo la fornitura e la posa in opera, inoltrando una pec in data 28.10.2017.
4.1. Il motivo è infondato, in quanto l'eccezione di prescrizione e decadenza è stata sollevata per la prima volta con il presente atto d'impugnazione in violazione dell'art.345 c.p.c...
5. Con il secondo motivo di appello impugna le pagine 1 e Parte_1
2 del gravato provvedimento e deduce “l'erroneità della sentenza per omessa valutazione degli atti di causa, travisamento degli atti, dei fatti e delle risultanze istruttorie, carenza di motivazione, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza e della sua motivazione in ordine alla parte relativa alla ricostruzione dei fatti in considerazione della riqualificazione giuridica della domanda di compiuta dal giudice di primo grado”. Controparte_1
5.1. L'appellante deduce di aver dato prova della conoscenza da parte di della qualità del prodotto fornito e lamenta “il travisamento delle CP_1 prove documentali e orali da parte del Giudice di Primo Grado” il quale non avrebbe tenuto presente che la società attrice, all'atto della consegna del locale in data 23.12.2014, ha accettato i lavori come da fattura del 21.1.2015 e ancor prima ha accettato il contratto di fornitura e posa in opera dove erano indicate espressamente le caratteristiche del pavimento scelto.
5.2. Inoltre, il giudicante non avrebbe correttamente valutato quanto emergente dall'esame delle fotografie agli atti del giudizio di primo grado e della fase di ATP. Le immagini in questione metterebbero in luce la realizzazione ad opera di di “interventi sulla pavimentazione del suo CP_1
pag. 4/11 locale che hanno alterato lo stato dei luoghi come consegnati dalla Parte_1
e che, pertanto, tali interventi e/o utilizzo di prodotti per la pulizia, non idonei al tipo di pavimentazione, erano e sono da considerarsi impeditivi di qualunque valida consulenza tecnica” e/o valutazione di presunti danni. Gli interventi postumi e/o l'uso improprio di prodotti inidonei per il trattamento della pavimentazione spiega il ritardato attivarsi di nella denunzia del danno CP_1 asseritamente patito.
La società fornitrice rileva come tali contestazioni siano tra l'altro confermate dai testi escussi: e . Il primo Tes_2 Testimone_3 testimone avrebbe riferito che fu a chiedere una pavimentazione Controparte_1 economica e facilmente rimovibile;
mentre l'ingegnere avrebbe Tes_3 dichiarato di aver notato, in occasione del sopralluogo effettuato presso il locale, un uso improprio della porzione di pavimentazione contestata dovuto a trascinamento di macchinari pesanti e privi di rotelle.
5.3. Sempre con riguardo al medesimo capo di sentenza l'appellante deduce l'ulteriore violazione dell'art. 116 c.p.c. . In ordine alla espletata procedura ex art. 696 c.p.c., i cui esiti peritali sono stati acquisiti nel giudizio di merito, eccepisce che “il primo Giudice Parte_1 non abbia assolutamente valutato le prove offerte dalla adeguandosi Pt_1 acriticamente e senza adeguata motivazione alla sola parte conclusiva della
CTU limitandosi a riportarla pedissequamente, omettendo, peraltro di considerare che la parte di pavimentazione – danni che comunque anche per tale porzione di pavimentazione si contestano – è di circa 15 mq. e non riguarda l'intero locale;
lo stesso C.T.U. infatti conferma che in altre parti la pavimentazione è integra.”.
Lo stesso consulente di ufficio avvalorava le eccezioni poste dal consulente di parte Ing. con riferimento al fatto che alcun danno poteva Tes_3 lamentare l'appellata in considerazione del fatto che non tutta la pavimentazione presentava usura;
che erano stati utilizzati da Controparte_1 prodotti corrosivi ed erano stati trascinati sul pavimento carichi pesanti privi di rotelle. Circostanze queste che avrebbero abraso il film protettivo di qualunque pavimentazione, anche quella più resistente.
6. Con il terzo motivo di gravame la società appellante contesta il capo della sentenza in cui si afferma che la società attrice abbia “appreso solo in un secondo tempo che il pavimento fornito non era idoneo all'utilizzo professionale”.
pag. 5/11 A tal riguardo assume che l'inidoneità della pavimentazione Parte_1 ad un uso che non fosse domestico era stata fatta presente ad già CP_1 nella fase preliminare alla conclusione del contratto di fornitura ed al momento della sottoscrizione dello stesso, allorquando le era stata consegnata la scheda con le caratteristiche del prodotto e la stessa aveva scelto l'opzione di un prodotto più economico, accettando ed assumendosi responsabilità e rischi della propria scelta. Sono ribadite nel presente motivo le contestazioni relative all'alterazione dello stato dei luoghi da parte della società appellata e alla conseguente validità di una perizia che attesti i contestati danni.
Ed ancora, sono reiterate le doglianze circa l'erronea valutazione delle escussioni testimoniali del e dell'ing. che avrebbero confermato, Tes_1 Tes_3
a parer dell'appellante, l'acquisto consapevole del tipo di pavimentazione in contestazione e l'uso improprio dello stesso.
6.1. Ulteriore censura è mossa al giudice di prime cure per aver omesso di considerare “la eccepita incapacità a testimoniare del teste Il signor Tes_4
è socio della e figlio della legale rappresentante e, CP_2 Controparte_1 pertanto, ha un evidente interesse all'esito positivo del giudizio, come già contestato in udienza del 3.12.2021, oltre che essere colui che ha personalmente incaricato del preventivo, colui che ha partecipato Parte_1 alla contrattazione e colui che ha ricevuto in prima persona il contratto di fornitura e posa in opera (il suo nome è sul contratto del 05.11.2014 come committente) comportandosi nella vicenda de quo in tutto e per tutto come
l'effettivo legale rappresentante della ”. Controparte_1
Per ciò che concerne gli altri testi della società appellata, e S_
, la difesa della osserva come gli stessi essendo Testimone_6 Parte_1 dipendenti della pur non essendo titolari di un interesse diretto Controparte_1 all'esito del giudizio “comunque non possono non sentire un vincolo o spirito di favore verso la datrice di lavoro.”.
7. Il secondo e il terzo motivo di appello, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
7.1. In ordine ai vizi della pavimentazione o mancanza di qualità per essere la stessa inidonea all'uso per cui era destinata, attraverso la CTU espletata in sede di ATP è stato accertato che il materiale posato è costituito da pvc ad alta resistenza, il quale, in ragione degli spessori degli strati componenti, è idoneo all'utilizzo in contesti domestici e non idoneo all'utilizzo in ambienti commerciali, in ragione della prevedibile densità pedonale nonché
pag. 6/11 della movimentazione, connessa all'attività, di sostanze potenzialmente coloranti/decoloranti. Il ctu ha compiutamente descritto il locale in cui detta pavimentazione insiste, rilevando che l'unità immobiliare interessata è destinata ad uso commerciale, è ubicata al piano terreno di edificio di antica edificazione sito in
Lecce, attualmente utilizzata per lo svolgimento dell'attività “bar-vineria”. La superficie di calpestio dell'unità immobiliare, con esclusione della pavimentazione del locale wc realizzata con materiali differenti, presenta un rivestimento vinilico realizzato con lame in pvc laminato. Ha rilevato il ctu, documentando le sue osservazioni mediante rilievi fotografici, che lo stato del rivestimento in opera, risulta interessato “da più fenomeni di deterioramento dello “strato di usura” delle lame;
di seguito sono dettagliate in ragione di dimensioni ed aspetto le manifestazioni più rilevanti visionate in ogni ambiente…”. Risulta pertanto infondato il rilevo secondo cui i fenomeni di deterioramento della pavimentazione in pvc sono limitati ad un solo punto dell'immobile - laddove invece il ctu ne ha rilevato la presenza in diverse zone del locale commerciale soprattutto in quella destinata al pubblico - e sarebbero ascrivibili ad un uso improprio della pavimentazione, dovuto “a trascinamento di macchinari pesanti e privi di rotelle”. Quest'ultima notazione non risulta dirimente, perché riferita ad una zona molto limitata dell'immobile, peraltro destinata a deposito, per la quale non può certamente considerarsi improprio l'allocazione e lo spostamento di materiali e merci. Come rilevato dal consulente d'ufficio, “le manifestazioni più rilevanti sono localizzate in corrispondenza dell'ingresso e nelle adiacenze del banco di servizio (rilievi fotografici n. 2,3), interessano circa mq.5 di superficie e sono caratterizzate dalla scoloritura del film decorativo conseguente al deterioramento da logorio da calpestio dello
“strato di usura” protettivo”; il ctu ha anche rilevato “manifestazioni diffuse di deterioramento” della pavimentazione “lungo l'intera superficie di calpestio retrostante il banco di servizio, interessano circa mq. 3,5 di superficie e sono caratterizzate dalla scoloritura del film decorativo conseguente al deterioramento dello “strato di usura” protettivo da logorio da calpestio nonché dalla presenza di macchie di colore scuro da sovrapposizione di sostanze esterne al materiale posato”. Invece, nei locali di servizio per la lavorazione – deposito (mq. 8 circa) il ctu ha annotato che “manifestazioni isolate di deterioramento sono presenti lungo la superficie di calpestio, caratterizzate dalla scoloritura del film decorativo conseguente al deterioramento dello “strato
pag. 7/11 di usura” protettivo per attrito da trascinamento e/o caduta di sostanze abrasive (foto n.7,8)”. Pertanto non può essere messa in discussione l'esistenza degli inconvenienti lamentati dalla società attrice.
7.2. Per altro verso, non risulta riscontrata sul piano probatorio la tesi dell'appellante, secondo cui era stata messa al corrente della specifica CP_1 tipologia di pavimentazione fornita e che questa non fosse idonea ad un uso per locali commerciali.
Sul punto neppure i testi della stessa hanno confermato la Parte_1 circostanza predetta: il teste , all'udienza del 16.09.2022, ha Tes_2 riferito che i campioni portati all'attenzione della committenza per la scelta furono solo 2, di medesima marca e qualità, divergenti solo per colorazione;
su domanda della difesa ha poi dichiarato: “precedentemente erano stati fatti vedere più campioni di pavimentazione, però non posso confermare che Pt_1 avesse sconsigliato la scelta”; “…non ricordo se fu detto della non idoneità del laminato ad uso per un locale pubblico…”. Sulla base di queste acquisizioni risulta quindi corretta la conclusione cui è pervenuto il Tribunale, nel senso che la società acquirente non fosse a conoscenza delle inidoneità della pavimentazione al tipo di uso commerciale al momento della conclusione del contratto (essa era idonea, invece, pacificamente, ad un uso di tipo residenziale). Ha argomentato a sostegno il primo giudice che: - nel preventivo non ne viene fatta menzione, - i testi hanno confermato che la scheda tecnica del prodotto non fu fornita al momento della posa in opera del pavimento, ma questa fu conosciuta dalla società acquirente soltanto con la successiva verifica delle caratteristiche del prodotto, direttamente presso il fornitore ( ) (vedi la deposizione dei testi Pt_2 Tes_4
); -lo stesso teste indicato da parte convenuta ( ) ha riferito che i S_ Tes_1 campioni portati all'attenzione della committenza per la scelta furono due, di medesima marca e qualità, differenti solo per colorazione e di non potere confermare né che il venditore avesse sconsigliato la scelta di quel particolare pavimento al compratore, né che fu espressamente riferito della non idoneità del laminato ad uso per un locale pubblico.
7.3. Da ultimo, risulta infondata l'eccezione di incapacità a testimoniare del teste , in quanto socio della dal momento che CP_2 CP_1 il socio vanta un interesse di mero fatto in relazione all'attività negoziale imputabile alla società, tale da escluderne la legittimazione a partecipare a detto giudizio. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di pag. 8/11 legittimità, “In tema di incapacità a testimoniare va confermato che i soci delle società dotate di personalità giuridica - società a responsabilità limitata, come nel caso di specie - sono ammessi a rendere testimonianza, in ragione dell'autonomia patrimoniale sottesa alla persona giuridica, atta ad escludere la responsabilità personale dei soci medesimi e, dunque, la sussistenza in capo ad essi di un interesse concreto all'esito della controversia” (cfr. Cass. n.
1595/16). Nei giudizi in cui è parte (o possa avere interesse a partecipare in tale qualità) una società dotata di personalità giuridica sono incapaci a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., le sole persone fisiche che, in virtù del rapporto di rappresentanza organica, sono legittimate a costituirsi in nome e per conto di detta società (Cass. n. 27461/2024, Rv. 672548 - 01) In questi casi viene fatta salva la valutazione dell'attendibilità del teste.
L'attendibilità non può essere esclusa a priori sulla base soltanto di motivi di sospetto di non sincerità secondo indici di probabilità, ma la sua valutazione va affidata al prudente apprezzamento del giudice da compiersi a posteriori, caso per caso (Corte Cost. n. 248/1974). Nel caso in esame, non è possibile negare l'attendibilità della deposizione soltanto sulla base del rapporto societario o di parentela con la parte del giudizio (o con l'amministratore della società), dal momento che non emergono dal contenuto della deposizione, né sono stati segnalati aliunde, incoerenze, contraddizioni o elementi concreti che ne compromettano la credibilità.
Da ultimo, nessun elemento circa l'attendibilità dei testi e Tes_7
in quanto, nel momento in cui venivano escussi, alcun legame o Tes_8 vincolo avevano con la società appellata, trattandosi di ex dipendenti della stessa.
8. Con il quarto motivo di impugnativa la difesa dell'appellante deduce
“erroneità della sentenza e della motivazione in ordine alla condanna alle spese
e competenze di lite compiuta dal giudice di primo grado”. Assume che alla luce della rilevanza delle eccezioni poste, “anche il capo di sentenza relativo alla condanna della deducente al pagamento delle spese e competenze di lite del giudizio di merito e di quelle relative al giudizio di ATP dovrà essere riformato”.
Il presente motivo è generico, non si sostanzia in alcuna concreta censura e va pertanto dichiarato inammissibile.
9. Risulta invece fondato l'appello incidentale spiegato dalla società appellata con riferimento alla mancata liquidazione delle spese relative al giudizio di istruzione preventiva, dal momento che il capo relativo alle spese pag. 9/11 reca la liquidazione delle sole spese del giudizio ordinario di cognizione, sia pure facendo riferimento ad uno scaglione errato (che però non è oggetto di contestazione).
Ne consegue che in aggiunta all'importo già liquidato con la sentenza impugnata e tenuto conto della compensazione parziale operata dal primo giudice (non oggetto di gravame), vanno riconosciuti alla società appellata gli importi di euro 29.62 per esborsi e di euro 350,00 per compensi, in relazione al giudizio di ATP.
Le spese del presente giudizio di appello, stante il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale, seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico dell'appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 979/2023 del
Tribunale di Lecce pubblicata il 31/03/2023, proposto da
[...] nei confronti di nonché sull'appello Parte_3 CP_1 incidentale spiegato da quest'ultima, così provvede:
1) rigetta l'appello principale e accoglie l'appello incidentale;
2) per l'effetto, in aggiunta al capo 3) della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di anche delle spese del Parte_1 CP_1 procedimento di ATP, compensate per la metà e liquidate per la quota residua in euro 29,62 per esborsi ed euro 350,00 per compensi, oltre accessori di legge;
3) condanna l'appellante al pagamento in favore della società appellata delle spese del grado, liquidate in complessivi euro 2.000, oltre rimborso forfettario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap come per legge;
4) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico dell'appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 15 maggio 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
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