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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 26/09/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. 318/2021 R.G.
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte riunita in camera di consiglio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente dr.ssa Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 318/2021 R.G. di appello avverso sentenza n. 194/2021 resa dal Tribunale di Campobasso, Sezione Civile, in composizione monocratica, pubblicata in data 22/3/2021 nell'ambito del procedimento n. R.G. 2178/2015, non notificata avente ad oggetto: tutela possessoria,
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Ferdinando Parte_1 C.F._1
MASSARELLA, PEC come da registri di giustizia
-appellante-
CONTRO
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni CAPUTO, CP_1 C.F._2
PEC come da registri di giustizia
-appellata-
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/9/2024, tenuta con trattazione scritta l'appellante ha richiesto i termini ex art. 190 c.p.c. e così concluso: “Ci si riporta all'atto di appello, insistendo per l'accoglimento delle richieste e conclusioni ivi formulate. Si impugna e contesta in ogni sua parte il contenuto della comparsa di costituzione avversaria e l'avversa ricostruzione, anche cronologica, sia in punto di fatto che di diritto, chiedendo il rigetto delle avverse richieste e conclusioni in quanto inammissibili ed infondate”; parte appellata, riportandosi integralmente alla propria comparsa di costituzione e risposta, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) in via principale, rigettare integralmente l'appello della sig.ra per la sua Pt_1 inammissibilità e infondatezza nonché pretestuosità e temerarietà che connota, altresì, l'azione possessoria a causa della mancanza dei suoi presupposti essenziali (spoglio e/o turbativa) e per
Pag. 1 a 9 l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Campobasso n°194/2021;
2) per mero tuziorismo difensivo, in via subordinata, dichiarare la nullità assoluta ed insanabile dell'ordinanza interdittale del 12.5.2016 emanata quando il Dott. era CP_2 già subentrato al compianto Avv. deceduto nel mese di febbraio 2016, e quindi Persona_1 quando egli era già sprovvisto dello ius postulandi (settembre 2014) ovvero revocarla comunque, rigettando la domanda per inammissibilità, pretestuosità e temerarietà dell'azione possessoria a causa della mancanza dei suoi presupposti essenziali (spoglio e/o turbativa) e/o per la sua infondatezza anche alla luce delle risultanze istruttorie.
3) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite oltre rimborso SG al 15% IVA e CPA come per legge, di entrambe le fasi del giudizio di primo grado nonché del presente grado di giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso per reintegra nel possesso depositato il 20/11/2015, esponeva: Parte_1
- di essere proprietaria e possessore di un fondo sito in Matrice, censito al foglio 6, particella 147, e di esercitare sin dal 1961 una servitù di passaggio costituita in sede di divisione ereditaria sul fondo limitrofo di , particella 90 dello stesso foglio catastale;
CP_1
- che tale passaggio, sempre utilizzato in via pacifica e ininterrotta, veniva ristabilito nel 2012 con brecciame in occasione della costruzione di un fabbricato, per agevolare il transito di persone e mezzi meccanici;
- che, in seguito alla rimozione del cavalcafosso di accesso al proprio fondo, in conseguenza revoca della concessione provinciale, la convenuta, autorizzata dallo stesso ente, realizzava un nuovo varco, modificando di fatto il tracciato della servitù e apponendo una catena con lucchetto, impedendo così l'accesso al fondo della ricorrente.
La ricorrente chiedeva quindi al Tribunale di Campobasso di essere reintegrata nel possesso della servitù di passaggio, mediante la rimozione della catena o la consegna delle relative chiavi, ovvero, in alternativa, il ripristino del tracciato originario.
La domanda cautelare veniva accolta con ordinanza del Tribunale di Campobasso dell'11/5/2016 mediante la quale si ordinava alla convenuta di rimuovere l'ostacolo e ripristinare la situazione anteriore;
avverso tale provvedimento, la , con atto del 27/5/2016, proponeva CP_1 reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.; con ordinanza dell'11/10/2016, il collegio dichiarava la nullità del reclamo per difetto dello ius postulandi del difensore.
Con istanza del 16/11/2016, la resistente chiedeva la prosecuzione del giudizio alla fase di merito ai sensi dell'art. 703, co. 4, c.p.c..
All'esito dell'istruttoria svolta mediante audizione di testimoni e produzione documentale, il Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, previa revoca dell'ordinanza emessa nella fase sommaria, rigettava il ricorso proposto da nei confronti di per la Parte_1 CP_1 reintegra nel possesso della servitù di passaggio;
condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali di entrambe le fasi di giudizio.
2. Con citazione notificata il 22/9/2021, proponeva appello avverso tale decisione Parte_1 chiedendone, previa sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, la riforma integrale con conseguente reintegra nel possesso come da ordinanza adottata dal giudice nella fase cautelare.
Pag. 2 a 9 Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del CP_1
Tribunale di Campobasso n. 194/2021. Con ordinanza del 9/2/2022 il collegio ha rigettato l'istanza inibitoria presentata dall'appellante e rinviato la causa a successiva udienza per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni all'udienza del 25/9/2024, la causa è stata riservata per la decisione all'esito dello scambio di conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
3. L'appello è articolato in tre motivi d'appello così rubricati:
1) erroneità ed ingiustizia della sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale non ha dichiarato la decadenza per tardività della controparte dalla facoltà di proseguire il giudizio di merito, peraltro rilevabile d'ufficio, con la conseguente declaratoria di conferma del provvedimento interinale. erronea interpretazione ed applicazione di norme e principi di diritto. violazione di legge;
2) erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice onorario non ha accolto la domanda per reintegrazione nel possesso così come formulata dalla OR , Pt_1 revocando il provvedimento interdettale emesso l'11 maggio 2016 dal giudice togato, ritenendo assorbente la questione dell'insussistenza dello spoglio ed omettendo pertanto di valutare gli ulteriori presupposti della domanda, tutti sussistenti ai fini dell'accoglimento della domanda. travisamento dei fatti. omessa, erronea e/o superficiale valutazione della prova orale e di quella documentale;
3) erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha condannato la OR alla rifusione delle spese di lite per la fase di merito e per quella Pt_1 sommaria.
4. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto tempestiva l'istanza di prosecuzione del giudizio di merito ex art. 703, co. 4, c.p.c., in quanto proposta entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento collegiale che aveva dichiarato la nullità del reclamo per difetto dello ius postulandi. A suo dire, il difetto dello ius postulandi, determinando la nullità assoluta e l'inesistenza del rapporto processuale (richiama sul punto Cass. n. 26898/2014 e n. 20436/2009), rendeva irrilevante la fase di reclamo ai fini del computo del termine, sicché la prosecuzione avrebbe dovuto essere richiesta nei termini di cui al comma 3 dell'art. 703 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza resa nella fase sommaria. Da ciò deriverebbe la tardività dell'istanza e, quindi, l'improponibilità della domanda della resistente stante anche l'inconferenza della pronuncia n. 8570/2018 della Cassazione che il primo giudice ha posto alla base della decisione.
4.1 Controparte ritiene tale assunto privo di pregio osservando che sulla medesima eccezione si era già pronunciato il giudice della fase interdittale, che, con ordinanza del 7/2/2018, ha ritenuto tempestiva l'istanza ex art. 703, co. 4, c.p.c., in quanto proposta entro sessanta giorni dal deposito del provvedimento che aveva definito il reclamo, ancorché dichiarato nullo.
Richiama, a sostegno, la sentenza della Corte di Cassazione n. 8570/2018, secondo cui l'attività processuale svolta da un difensore privo di procura, ancorché invalida, resta comunque idonea a produrre effetti nel processo, limitatamente alla decorrenza dei termini procedurali, ricadendo sul legale ogni responsabilità quale falsus procurator.
4.2 Il motivo è infondato.
Pag. 3 a 9 Il reclamo proposto ex art. 669-terdecies c.p.c., sebbene dichiarato nullo per difetto dello ius postulandi, costituisce comunque un'attività processuale che ha avuto l'effetto di differire il momento conclusivo della fase sommaria fino alla decisione del collegio. Del resto, una volta depositato e notificato l'atto di reclamo, parte resistente era tenuta a partecipare alla fase collegiale e contrastare il gravame;
analogamente, sarebbe contraddittorio pretendere poi di calcolare il termine per la fase di merito come se il reclamo non ci fosse stato, quando invece esso ha sospeso la stabilizzazione dell'ordinanza iniziale fino all'esito.
Sul punto, si può richiamare, sebbene riferita ad una fattispecie distinta, la regula iuris affermata dalla Cassazione nella pronuncia n. 27481/2018 per cui l'atto d'appello proposto dal “falsus procurator non comporta la inesistenza materiale o giuridica dell'atto di impugnazione ritualmente notificato alla controparte società assicurativa, e dunque tale atto, in quanto implicante la conoscenza legale della sentenza, deve ritenersi idoneo ad innescare gli effetti conseguenti alla contestazione della sentenza impugnata ed a far decorrere nei confronti del destinatario della notifica i termini previsti per la costituzione in grado di appello e per la proposizione dell'appello incidentale”.
Dall'applicazione di tali coordinate interpretative deriva che la nullità del reclamo per difetto di ius postulandi non rende irrilevante quella fase processuale rispetto al decorso dei termini processuali di cui all'art. 703, comma 3. Nel caso de quo, a conferma di quanto statuito nella sentenza di primo grado, l'istanza di prosecuzione del possessorio deve quindi ritenersi tempestiva in quanto depositata entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza collegiale che ha definito la fase sommaria
5. Con il secondo motivo di gravame, prospettato in via subordinata, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure, nel ritenere insussistente lo spoglio, abbia fondato la propria decisione su un presupposto fattuale errato e travisato, ossia sulla ritenuta insussistenza di un collegamento tra il nuovo varco – ove sarebbe stata apposta una catena dalla resistente – e il tracciato servente. Tale impostazione, ad avviso dell'appellante, si fonda su una lettura parziale e fuorviante delle emergenze istruttorie, da cui risulta, invece, non solo l'esistenza di tale raccordo, ma anche il suo stabile utilizzo da parte della ricorrente per l'accesso al proprio fondo a decorrere almeno dall'anno 2012, epoca di inizio dei lavori edilizi, come documentalmente comprovato. Ciò in contrasto col decisum del primo giudice, che, con il provvedimento interdittale, ha affermato che il diritto della ricorrente si estenderebbe sia sul vecchio tracciato, sia, in alternativa, sul nuovo percorso in ossequio ad una situazione possessoria consolidata e, pertanto, meritevole di tutela.
Sotto altro profilo, in ordine all'oggetto del giudizio, , sostiene che il giudice di Parte_1 prime cure non avrebbe considerato che non era in discussione solo la legittimità del nuovo accesso realizzato dalla resistente bensì l'illegittima compressione del possesso esercitato dalla ricorrente, derivante dalla chiusura unilaterale del tracciato utilizzato in via continuativa da oltre un anno e in grado di riconnettersi, a breve distanza, al preesistente tracciato.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'appellante insiste per una rinnovata valutazione del materiale istruttorio affinché le venga concessa la tutela possessoria da attuarsi mediante rimozione della catena e/o consegna delle relative chiavi, in modo da consentire l'accesso a piedi e con mezzi meccanici.
5.1 Secondo l'appellata, il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto assorbente, ai fini del rigetto della domanda, la questione dell'insussistenza dello spoglio o della molestia, ritenendo
Pag. 4 a 9 superfluo ogni ulteriore approfondimento in ordine agli altri presupposti dell'azione possessoria proposta ex art. 1168 c.c.
Deduce che l'accesso oggetto di contestazione, il cosiddetto “nuovo tracciato”, era stato autonomamente realizzato su una porzione del proprio fondo diversa da quella sulla quale l'appellante assumeva di esercitare la servitù, e che tale varco non era mai stato utilizzato dalla anteriormente all'apposizione della catena. Pt_1
Rileva, inoltre, come la chiusura del preesistente accesso, tramite rimozione del cosiddetto
“vecchio cavalcafosso”, fosse avvenuta ad opera della stessa appellante a seguito della revoca della concessione provinciale e dell'ordine di demolizione impartito dal Comune. La successiva apertura, da parte della , di un distinto accesso mediante altro cavalcafosso realizzato pochi CP_1 metri più avanti, rispondeva esclusivamente a esigenze proprie del proprietario e non incideva in alcun modo sulla situazione possessoria invocata dalla controparte.
Sottolinea, infine, che tra il nuovo varco e il vecchio tracciato non esisteva alcun collegamento visibile o utilizzabile, come risulterebbe dalla documentazione fotografica versata in atti e dalle deposizioni testimoniali. Tale collegamento sarebbe stato creato solo successivamente, ad opera della , in seguito all'ordinanza adottata all'esito della fase cautelare. Pt_1
5.2 Il secondo motivo è infondato;
la motivazione della sentenza impugnata deve essere integrata nei termini che seguono.
Prima di analizzare le questioni giuridiche sottese al caso di specie occorre, sulla base del compendio documentale disponibile, analizzare lo stato dei luoghi.
Dall'analisi della documentazione in atti emerge che il tracciato servente, oggetto della servitù di passaggio costituita con atto notarile del 22/1/1961 (v. p. 26, allegato 7 alla produzione ), Pt_1 ha origine in prossimità della strada pubblica, in corrispondenza del lato nord-est della cabina Enel, e si sviluppa lungo un viottolo posto tra le particelle 90 e 88 (foglio 6), sino a raggiungere la particella n. 147, su cui insiste l'abitazione della (cfr. relazione tecnica geom. , p. 19, Pt_1 Per_2
“1 parte_FASCICOLO I° grado.pdf”). L'accesso a tale viottolo era garantito da un cavalcafosso realizzato dalla stessa e autorizzato dalla Provincia di Campobasso con concessione del Pt_1
5/10/2012 (p. 74, “1 parte_FASCICOLO I° grado.pdf”), successivamente rimosso a seguito della revoca del titolo autorizzativo. La rimozione, avvenuta in data anteriore al novembre 2013 (v. p. 38, “1 parte_FASCICOLO I° grado.pdf”), ha di fatto interrotto il collegamento tra la via pubblica e il tracciato della servitù, rendendo impraticabile il passaggio lungo il percorso originariamente convenuto.
Sul lato opposto della cabina Enel, a circa 20 metri di distanza dal precedente accesso, risulta realizzato un nuovo cavalcafosso, autorizzato dalla Provincia di Campobasso con concessione n. 10 del 2014, su iniziativa della proprietaria del fondo servente, (particella n. 90, foglio CP_1
6). Da tale varco, si sviluppa una bretella di collegamento che, aggirando la cabina Enel, si ricollega al tracciato originario della servitù.
Pag. 5 a 9 [...] CP_3
[...]
La sentenza di primo grado ha negato la tutela possessoria invocata dall'appellante, ritenendo insussistente lo "spoglio" quale presupposto dell'azione di reintegrazione. Il giudice ha osservato che la , limitandosi a realizzare un nuovo accesso su una differente porzione del proprio CP_1 fondo, avrebbe esercitato un potere riconducibile ai diritti dominicali, senza incidere sull'assetto possessorio della controparte riferibile alla servitù di passaggio.
Tuttavia, la decisione impugnata non affronta espressamente una questione preliminare, logicamente antecedente alla verifica della sussistenza dello “spoglio” concernente l'effettiva esistenza, in capo alla , di una situazione possessoria consolidata sul tratto di passaggio Pt_1 che, partendo dal nuovo cavalcafosso realizzato dalla , si ricollegherebbe al tracciato CP_1 servente originario. In particolare, occorre stabilire se l'utilizzo di tale nuovo tracciato da parte della possa ritenersi consolidato, autonomo e non occasionale, così da integrare un Pt_1 possesso effettivo e tutelabile ai sensi dell'art. 1168 c.c. al momento dell'apposizione della catena da parte della (novembre 2014). CP_1
Va ricordato che il possesso è tutelato anche se esercitato in assenza di valido titolo o in modo contrario al diritto, purché consista in una signoria di fatto sul bene – nella specie, sul passaggio – con caratteri analoghi a quelli della proprietà o di altro diritto reale, e non derivi da mera tolleranza dell'avente diritto né presenti i tratti della contingenza (Cass. n. 10470/1991; Cass. n. 24026/2004; Cass. n. 2367/2012).
L'appellante contesta l'impostazione seguita dal giudice di primo grado, ritenendola viziata da una erronea delimitazione dell'oggetto della domanda possessoria al solo “vecchio tracciato”, omettendo di considerare che la pretesa reintegrazione concerne anche il “nuovo tracciato”, ossia il percorso alternativo che parte dal nuovo accesso creato dalla e si riconnette al viottolo CP_3 originario (v. atto di appello p. 15). A sostegno di tale ricostruzione, oltre alle dichiarazioni degli informatori, l'appellante richiama espressamente l'ordinanza interdittale pronunciata nella fase cautelare, la quale, pur privilegiando il passaggio secondo il tracciato originario, ha riconosciuto in subordine la possibilità di esercizio della servitù anche attraverso il nuovo percorso. Tale valutazione, ad avviso della parte appellante, costituirebbe implicito riconoscimento dell'esistenza di una situazione possessoria (tutelabile) anche in relazione al percorso alternativo.
In tale prospettiva, l'appellante deduce che operai e mezzi sarebbero transitati sin da allora anche lungo il tracciato in questione, che la nuova bretella di collegamento non era visibile dalle foto perché appena battuta e che tale uso prolungato e funzionale sarebbe idoneo a fondare un autonomo possesso, suscettibile di tutela ai sensi dell'art. 1168 c.c.
Pag. 6 a 9 Tali affermazioni non risultano tuttavia suffragate da un adeguato supporto probatorio e devono, pertanto, essere disattese. L'analisi complessiva del materiale istruttorio, sia documentale che testimoniale, non consente di affermare l'esistenza, in capo alla , di un possesso Pt_1 effettivo e consolidato sul passaggio che parte dal nuovo cavalcafosso (realizzato dalla ) e si CP_1 riconnette al viottolo della originaria servitù, nello specifico:
– i lavori edili risultano iniziati in data 11/10/2012 e conclusi il 20/3/2013. In quel periodo era ancora presente l'originario cavalcafosso, autorizzato con concessione provinciale del 5/10/2012 e successivamente rimosso dalla stessa prima del novembre 2013. È dunque presumibile Pt_1 che l'accesso al tracciato servente sia avvenuto proprio tramite tale opera originaria (come confermato dagli informatori);
– il nuovo cavalcafosso è stato realizzato dalla nel 2014, a seguito di autonoma CP_1 autorizzazione provinciale (concessione n. 10/2014), in una zona diversa, posta a circa 20 metri dal precedente accesso, dal lato opposto della cabina Enel. Nessuna prova è stata fornita circa l'effettivo transito della su tale nuovo tratto anteriormente all'apposizione della catena;
Pt_1
– la documentazione fotografica versata in atti non mostra, all'epoca dei fatti, la presenza di una pista battuta o di un collegamento materiale visibile tra il nuovo cavalcafosso e il viottolo preesistente (sul punto v. sentenza impugnata p. 7 che rimanda alle foto allegate al ricorso di primo grado dalla stessa ); Pt_1
- le deposizioni degli informatori di entrambe le parti depongono in senso contrario rispetto alla tesi dell'appellante. In particolare
• il geom. , escusso all'udienza del 28/4/2016, ha affermato che, durante la Per_2 costruzione dell'immobile, la sig.ra e gli operai percorrevano il vecchio tracciato;
Pt_1
• , sentito nella medesima udienza del 28/4/2016, ha confermato che Testimone_1 anche durante i lavori di edificazione l'accesso avveniva attraverso il vecchio tracciato;
• , titolare dell'impresa edile incaricata, escusso all'udienza del Testimone_2
3/2/2016, ha dichiarato che nessuno ha mai negato il transito sul vecchio accesso e che, quanto al nuovo accesso, “non ci sono mai passato”;
• , escusso all'udienza del 3/2/2016, ha riferito che la utilizzava un Testimone_3 Pt_1 altro accesso posto “a monte della particella 147”, estraneo al fondo . CP_1
Per completezza, deve aggiungersi che allo stato attuale, sembrerebbe esistere un collegamento materiale tra il nuovo accesso, realizzato sul lato opposto della cabina Enel, e il viottolo corrispondente al tracciato originario. Tuttavia, le parti offrono ricostruzioni divergenti in merito alla realizzazione di tale collegamento: l'appellata ne afferma la creazione ad opera della successivamente all'ordinanza interdittale del 12/5/2016 che l'aveva reintegrata nel Pt_1 possesso (v. comparsa di costituzione e risposta, p. 4), mentre l'appellante, come ribadito nelle note d'udienza del 21/12/2023 e del 24/9/2024 nega tale ricostruzione. In ogni caso, tale circostanza risulta priva di rilievo ai fini della presente decisione, dovendo la sussistenza del possesso tutelabile ex art. 1168 c.c. essere accertata con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della proposizione del ricorso (novembre 2015).
In definitiva, non può riconoscersi tutela possessoria né con riferimento al vecchio tracciato, né con riguardo al nuovo accesso.
Pag. 7 a 9 Con riguardo al vecchio percorso, non può attribuirsi alla alcuna condotta di spoglio, CP_1 risultando documentalmente provato che la rimozione del cavalcafosso di accesso è stata eseguita dalla stessa come già dato atto in precedenza e come ampiamente motivato con Pt_1 conseguente rigetto anche della domanda subordinata di reintegrazione secondo il vecchio tracciato (conclusione sub 4).
Quanto al nuovo tracciato, il varco realizzato dalla , mediante la creazione di un ulteriore CP_1 cavalcafosso su altra porzione del proprio fondo, posta alcuni metri più avanti e dal lato opposto della cabina Enel, costituisce opera del tutto autonoma, destinata all'esclusivo uso della proprietaria, originariamente priva di ogni comunicazione funzionale con il tracciato oggetto della servitù (come si evince dalle foto prodotte dalla stessa e ss. dell'allegato n. 7 Parte_2 all'atto di appello). In assenza di prova di un utilizzo consolidato e continuativo del nuovo varco e della bretella di collegamento al viottolo originario da parte della ricorrente, non è configurabile alcuna situazione possessoria tutelabile. Di conseguenza, non può affermarsi che la condotta della
– volta a regolare l'accesso al proprio fondo tramite l'apposizione di una catena – abbia CP_1 comportato uno spoglio ai danni della con conseguente rigetto anche della domanda Pt_1 proposta in via gradata di reintegrazione sul “nuovo tracciato” (conclusione sub 3).
Resta ferma, ove ne ricorrano i presupposti, la possibilità per l'interessata di attivare i rimedi previsti dagli artt. 1051 e 1052 c.c., qualora intenda far valere la necessità di un accesso coattivo ovvero un adattamento del tracciato della servitù. .
Il terzo motivo di appello, relativo all'erronea regolamentazione delle spese di lite, fondato sul presupposto della fondatezza della domanda proposta, è assorbito.
6. Deve infine rigettarsi l'istanza formulata da parte appellata con note del 22/11/2023 e del 24/9/2024, volta a far dichiarare la nullità dell'ordinanza interdittale del 12/5/2016.
La doglianza è inammissibile, poiché attinente a un provvedimento cautelare ormai privo di rilievo, essendo stato superato prima dalla sentenza di merito di primo grado, poi dalla presente decisione.
7. All'integrale rigetto dell'appello consegue la condanna di a rimborsare Parte_1 all'appellata le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 e succ. modif. in base al valore dichiarato, parametri medi per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisionale.
8. Va dato della ricorrenza, nei confronti dell'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza n. 194/2021 resa dal Parte_1 CP_1
Tribunale di Campobasso, così provvede;
1. rigetta l'appello;
2. condanna a rimborsare a le spese del presente grado di giudizio, Parte_1 CP_1 che liquida in € 2915,00 per compenso, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa, come per legge;
Pag. 8 a 9 3. dà atto della ricorrenza, nei confronti dell'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 9/9/25.
Il Presidente Il consigliere relatore dr. Maria Grazia d'Errico dr. Gianfranco Placentino
Pag. 9 a 9
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte riunita in camera di consiglio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente dr.ssa Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 318/2021 R.G. di appello avverso sentenza n. 194/2021 resa dal Tribunale di Campobasso, Sezione Civile, in composizione monocratica, pubblicata in data 22/3/2021 nell'ambito del procedimento n. R.G. 2178/2015, non notificata avente ad oggetto: tutela possessoria,
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Ferdinando Parte_1 C.F._1
MASSARELLA, PEC come da registri di giustizia
-appellante-
CONTRO
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni CAPUTO, CP_1 C.F._2
PEC come da registri di giustizia
-appellata-
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/9/2024, tenuta con trattazione scritta l'appellante ha richiesto i termini ex art. 190 c.p.c. e così concluso: “Ci si riporta all'atto di appello, insistendo per l'accoglimento delle richieste e conclusioni ivi formulate. Si impugna e contesta in ogni sua parte il contenuto della comparsa di costituzione avversaria e l'avversa ricostruzione, anche cronologica, sia in punto di fatto che di diritto, chiedendo il rigetto delle avverse richieste e conclusioni in quanto inammissibili ed infondate”; parte appellata, riportandosi integralmente alla propria comparsa di costituzione e risposta, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) in via principale, rigettare integralmente l'appello della sig.ra per la sua Pt_1 inammissibilità e infondatezza nonché pretestuosità e temerarietà che connota, altresì, l'azione possessoria a causa della mancanza dei suoi presupposti essenziali (spoglio e/o turbativa) e per
Pag. 1 a 9 l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Campobasso n°194/2021;
2) per mero tuziorismo difensivo, in via subordinata, dichiarare la nullità assoluta ed insanabile dell'ordinanza interdittale del 12.5.2016 emanata quando il Dott. era CP_2 già subentrato al compianto Avv. deceduto nel mese di febbraio 2016, e quindi Persona_1 quando egli era già sprovvisto dello ius postulandi (settembre 2014) ovvero revocarla comunque, rigettando la domanda per inammissibilità, pretestuosità e temerarietà dell'azione possessoria a causa della mancanza dei suoi presupposti essenziali (spoglio e/o turbativa) e/o per la sua infondatezza anche alla luce delle risultanze istruttorie.
3) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite oltre rimborso SG al 15% IVA e CPA come per legge, di entrambe le fasi del giudizio di primo grado nonché del presente grado di giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso per reintegra nel possesso depositato il 20/11/2015, esponeva: Parte_1
- di essere proprietaria e possessore di un fondo sito in Matrice, censito al foglio 6, particella 147, e di esercitare sin dal 1961 una servitù di passaggio costituita in sede di divisione ereditaria sul fondo limitrofo di , particella 90 dello stesso foglio catastale;
CP_1
- che tale passaggio, sempre utilizzato in via pacifica e ininterrotta, veniva ristabilito nel 2012 con brecciame in occasione della costruzione di un fabbricato, per agevolare il transito di persone e mezzi meccanici;
- che, in seguito alla rimozione del cavalcafosso di accesso al proprio fondo, in conseguenza revoca della concessione provinciale, la convenuta, autorizzata dallo stesso ente, realizzava un nuovo varco, modificando di fatto il tracciato della servitù e apponendo una catena con lucchetto, impedendo così l'accesso al fondo della ricorrente.
La ricorrente chiedeva quindi al Tribunale di Campobasso di essere reintegrata nel possesso della servitù di passaggio, mediante la rimozione della catena o la consegna delle relative chiavi, ovvero, in alternativa, il ripristino del tracciato originario.
La domanda cautelare veniva accolta con ordinanza del Tribunale di Campobasso dell'11/5/2016 mediante la quale si ordinava alla convenuta di rimuovere l'ostacolo e ripristinare la situazione anteriore;
avverso tale provvedimento, la , con atto del 27/5/2016, proponeva CP_1 reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.; con ordinanza dell'11/10/2016, il collegio dichiarava la nullità del reclamo per difetto dello ius postulandi del difensore.
Con istanza del 16/11/2016, la resistente chiedeva la prosecuzione del giudizio alla fase di merito ai sensi dell'art. 703, co. 4, c.p.c..
All'esito dell'istruttoria svolta mediante audizione di testimoni e produzione documentale, il Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, previa revoca dell'ordinanza emessa nella fase sommaria, rigettava il ricorso proposto da nei confronti di per la Parte_1 CP_1 reintegra nel possesso della servitù di passaggio;
condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali di entrambe le fasi di giudizio.
2. Con citazione notificata il 22/9/2021, proponeva appello avverso tale decisione Parte_1 chiedendone, previa sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, la riforma integrale con conseguente reintegra nel possesso come da ordinanza adottata dal giudice nella fase cautelare.
Pag. 2 a 9 Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del CP_1
Tribunale di Campobasso n. 194/2021. Con ordinanza del 9/2/2022 il collegio ha rigettato l'istanza inibitoria presentata dall'appellante e rinviato la causa a successiva udienza per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni all'udienza del 25/9/2024, la causa è stata riservata per la decisione all'esito dello scambio di conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
3. L'appello è articolato in tre motivi d'appello così rubricati:
1) erroneità ed ingiustizia della sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale non ha dichiarato la decadenza per tardività della controparte dalla facoltà di proseguire il giudizio di merito, peraltro rilevabile d'ufficio, con la conseguente declaratoria di conferma del provvedimento interinale. erronea interpretazione ed applicazione di norme e principi di diritto. violazione di legge;
2) erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice onorario non ha accolto la domanda per reintegrazione nel possesso così come formulata dalla OR , Pt_1 revocando il provvedimento interdettale emesso l'11 maggio 2016 dal giudice togato, ritenendo assorbente la questione dell'insussistenza dello spoglio ed omettendo pertanto di valutare gli ulteriori presupposti della domanda, tutti sussistenti ai fini dell'accoglimento della domanda. travisamento dei fatti. omessa, erronea e/o superficiale valutazione della prova orale e di quella documentale;
3) erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha condannato la OR alla rifusione delle spese di lite per la fase di merito e per quella Pt_1 sommaria.
4. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto tempestiva l'istanza di prosecuzione del giudizio di merito ex art. 703, co. 4, c.p.c., in quanto proposta entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento collegiale che aveva dichiarato la nullità del reclamo per difetto dello ius postulandi. A suo dire, il difetto dello ius postulandi, determinando la nullità assoluta e l'inesistenza del rapporto processuale (richiama sul punto Cass. n. 26898/2014 e n. 20436/2009), rendeva irrilevante la fase di reclamo ai fini del computo del termine, sicché la prosecuzione avrebbe dovuto essere richiesta nei termini di cui al comma 3 dell'art. 703 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza resa nella fase sommaria. Da ciò deriverebbe la tardività dell'istanza e, quindi, l'improponibilità della domanda della resistente stante anche l'inconferenza della pronuncia n. 8570/2018 della Cassazione che il primo giudice ha posto alla base della decisione.
4.1 Controparte ritiene tale assunto privo di pregio osservando che sulla medesima eccezione si era già pronunciato il giudice della fase interdittale, che, con ordinanza del 7/2/2018, ha ritenuto tempestiva l'istanza ex art. 703, co. 4, c.p.c., in quanto proposta entro sessanta giorni dal deposito del provvedimento che aveva definito il reclamo, ancorché dichiarato nullo.
Richiama, a sostegno, la sentenza della Corte di Cassazione n. 8570/2018, secondo cui l'attività processuale svolta da un difensore privo di procura, ancorché invalida, resta comunque idonea a produrre effetti nel processo, limitatamente alla decorrenza dei termini procedurali, ricadendo sul legale ogni responsabilità quale falsus procurator.
4.2 Il motivo è infondato.
Pag. 3 a 9 Il reclamo proposto ex art. 669-terdecies c.p.c., sebbene dichiarato nullo per difetto dello ius postulandi, costituisce comunque un'attività processuale che ha avuto l'effetto di differire il momento conclusivo della fase sommaria fino alla decisione del collegio. Del resto, una volta depositato e notificato l'atto di reclamo, parte resistente era tenuta a partecipare alla fase collegiale e contrastare il gravame;
analogamente, sarebbe contraddittorio pretendere poi di calcolare il termine per la fase di merito come se il reclamo non ci fosse stato, quando invece esso ha sospeso la stabilizzazione dell'ordinanza iniziale fino all'esito.
Sul punto, si può richiamare, sebbene riferita ad una fattispecie distinta, la regula iuris affermata dalla Cassazione nella pronuncia n. 27481/2018 per cui l'atto d'appello proposto dal “falsus procurator non comporta la inesistenza materiale o giuridica dell'atto di impugnazione ritualmente notificato alla controparte società assicurativa, e dunque tale atto, in quanto implicante la conoscenza legale della sentenza, deve ritenersi idoneo ad innescare gli effetti conseguenti alla contestazione della sentenza impugnata ed a far decorrere nei confronti del destinatario della notifica i termini previsti per la costituzione in grado di appello e per la proposizione dell'appello incidentale”.
Dall'applicazione di tali coordinate interpretative deriva che la nullità del reclamo per difetto di ius postulandi non rende irrilevante quella fase processuale rispetto al decorso dei termini processuali di cui all'art. 703, comma 3. Nel caso de quo, a conferma di quanto statuito nella sentenza di primo grado, l'istanza di prosecuzione del possessorio deve quindi ritenersi tempestiva in quanto depositata entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza collegiale che ha definito la fase sommaria
5. Con il secondo motivo di gravame, prospettato in via subordinata, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure, nel ritenere insussistente lo spoglio, abbia fondato la propria decisione su un presupposto fattuale errato e travisato, ossia sulla ritenuta insussistenza di un collegamento tra il nuovo varco – ove sarebbe stata apposta una catena dalla resistente – e il tracciato servente. Tale impostazione, ad avviso dell'appellante, si fonda su una lettura parziale e fuorviante delle emergenze istruttorie, da cui risulta, invece, non solo l'esistenza di tale raccordo, ma anche il suo stabile utilizzo da parte della ricorrente per l'accesso al proprio fondo a decorrere almeno dall'anno 2012, epoca di inizio dei lavori edilizi, come documentalmente comprovato. Ciò in contrasto col decisum del primo giudice, che, con il provvedimento interdittale, ha affermato che il diritto della ricorrente si estenderebbe sia sul vecchio tracciato, sia, in alternativa, sul nuovo percorso in ossequio ad una situazione possessoria consolidata e, pertanto, meritevole di tutela.
Sotto altro profilo, in ordine all'oggetto del giudizio, , sostiene che il giudice di Parte_1 prime cure non avrebbe considerato che non era in discussione solo la legittimità del nuovo accesso realizzato dalla resistente bensì l'illegittima compressione del possesso esercitato dalla ricorrente, derivante dalla chiusura unilaterale del tracciato utilizzato in via continuativa da oltre un anno e in grado di riconnettersi, a breve distanza, al preesistente tracciato.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'appellante insiste per una rinnovata valutazione del materiale istruttorio affinché le venga concessa la tutela possessoria da attuarsi mediante rimozione della catena e/o consegna delle relative chiavi, in modo da consentire l'accesso a piedi e con mezzi meccanici.
5.1 Secondo l'appellata, il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto assorbente, ai fini del rigetto della domanda, la questione dell'insussistenza dello spoglio o della molestia, ritenendo
Pag. 4 a 9 superfluo ogni ulteriore approfondimento in ordine agli altri presupposti dell'azione possessoria proposta ex art. 1168 c.c.
Deduce che l'accesso oggetto di contestazione, il cosiddetto “nuovo tracciato”, era stato autonomamente realizzato su una porzione del proprio fondo diversa da quella sulla quale l'appellante assumeva di esercitare la servitù, e che tale varco non era mai stato utilizzato dalla anteriormente all'apposizione della catena. Pt_1
Rileva, inoltre, come la chiusura del preesistente accesso, tramite rimozione del cosiddetto
“vecchio cavalcafosso”, fosse avvenuta ad opera della stessa appellante a seguito della revoca della concessione provinciale e dell'ordine di demolizione impartito dal Comune. La successiva apertura, da parte della , di un distinto accesso mediante altro cavalcafosso realizzato pochi CP_1 metri più avanti, rispondeva esclusivamente a esigenze proprie del proprietario e non incideva in alcun modo sulla situazione possessoria invocata dalla controparte.
Sottolinea, infine, che tra il nuovo varco e il vecchio tracciato non esisteva alcun collegamento visibile o utilizzabile, come risulterebbe dalla documentazione fotografica versata in atti e dalle deposizioni testimoniali. Tale collegamento sarebbe stato creato solo successivamente, ad opera della , in seguito all'ordinanza adottata all'esito della fase cautelare. Pt_1
5.2 Il secondo motivo è infondato;
la motivazione della sentenza impugnata deve essere integrata nei termini che seguono.
Prima di analizzare le questioni giuridiche sottese al caso di specie occorre, sulla base del compendio documentale disponibile, analizzare lo stato dei luoghi.
Dall'analisi della documentazione in atti emerge che il tracciato servente, oggetto della servitù di passaggio costituita con atto notarile del 22/1/1961 (v. p. 26, allegato 7 alla produzione ), Pt_1 ha origine in prossimità della strada pubblica, in corrispondenza del lato nord-est della cabina Enel, e si sviluppa lungo un viottolo posto tra le particelle 90 e 88 (foglio 6), sino a raggiungere la particella n. 147, su cui insiste l'abitazione della (cfr. relazione tecnica geom. , p. 19, Pt_1 Per_2
“1 parte_FASCICOLO I° grado.pdf”). L'accesso a tale viottolo era garantito da un cavalcafosso realizzato dalla stessa e autorizzato dalla Provincia di Campobasso con concessione del Pt_1
5/10/2012 (p. 74, “1 parte_FASCICOLO I° grado.pdf”), successivamente rimosso a seguito della revoca del titolo autorizzativo. La rimozione, avvenuta in data anteriore al novembre 2013 (v. p. 38, “1 parte_FASCICOLO I° grado.pdf”), ha di fatto interrotto il collegamento tra la via pubblica e il tracciato della servitù, rendendo impraticabile il passaggio lungo il percorso originariamente convenuto.
Sul lato opposto della cabina Enel, a circa 20 metri di distanza dal precedente accesso, risulta realizzato un nuovo cavalcafosso, autorizzato dalla Provincia di Campobasso con concessione n. 10 del 2014, su iniziativa della proprietaria del fondo servente, (particella n. 90, foglio CP_1
6). Da tale varco, si sviluppa una bretella di collegamento che, aggirando la cabina Enel, si ricollega al tracciato originario della servitù.
Pag. 5 a 9 [...] CP_3
[...]
La sentenza di primo grado ha negato la tutela possessoria invocata dall'appellante, ritenendo insussistente lo "spoglio" quale presupposto dell'azione di reintegrazione. Il giudice ha osservato che la , limitandosi a realizzare un nuovo accesso su una differente porzione del proprio CP_1 fondo, avrebbe esercitato un potere riconducibile ai diritti dominicali, senza incidere sull'assetto possessorio della controparte riferibile alla servitù di passaggio.
Tuttavia, la decisione impugnata non affronta espressamente una questione preliminare, logicamente antecedente alla verifica della sussistenza dello “spoglio” concernente l'effettiva esistenza, in capo alla , di una situazione possessoria consolidata sul tratto di passaggio Pt_1 che, partendo dal nuovo cavalcafosso realizzato dalla , si ricollegherebbe al tracciato CP_1 servente originario. In particolare, occorre stabilire se l'utilizzo di tale nuovo tracciato da parte della possa ritenersi consolidato, autonomo e non occasionale, così da integrare un Pt_1 possesso effettivo e tutelabile ai sensi dell'art. 1168 c.c. al momento dell'apposizione della catena da parte della (novembre 2014). CP_1
Va ricordato che il possesso è tutelato anche se esercitato in assenza di valido titolo o in modo contrario al diritto, purché consista in una signoria di fatto sul bene – nella specie, sul passaggio – con caratteri analoghi a quelli della proprietà o di altro diritto reale, e non derivi da mera tolleranza dell'avente diritto né presenti i tratti della contingenza (Cass. n. 10470/1991; Cass. n. 24026/2004; Cass. n. 2367/2012).
L'appellante contesta l'impostazione seguita dal giudice di primo grado, ritenendola viziata da una erronea delimitazione dell'oggetto della domanda possessoria al solo “vecchio tracciato”, omettendo di considerare che la pretesa reintegrazione concerne anche il “nuovo tracciato”, ossia il percorso alternativo che parte dal nuovo accesso creato dalla e si riconnette al viottolo CP_3 originario (v. atto di appello p. 15). A sostegno di tale ricostruzione, oltre alle dichiarazioni degli informatori, l'appellante richiama espressamente l'ordinanza interdittale pronunciata nella fase cautelare, la quale, pur privilegiando il passaggio secondo il tracciato originario, ha riconosciuto in subordine la possibilità di esercizio della servitù anche attraverso il nuovo percorso. Tale valutazione, ad avviso della parte appellante, costituirebbe implicito riconoscimento dell'esistenza di una situazione possessoria (tutelabile) anche in relazione al percorso alternativo.
In tale prospettiva, l'appellante deduce che operai e mezzi sarebbero transitati sin da allora anche lungo il tracciato in questione, che la nuova bretella di collegamento non era visibile dalle foto perché appena battuta e che tale uso prolungato e funzionale sarebbe idoneo a fondare un autonomo possesso, suscettibile di tutela ai sensi dell'art. 1168 c.c.
Pag. 6 a 9 Tali affermazioni non risultano tuttavia suffragate da un adeguato supporto probatorio e devono, pertanto, essere disattese. L'analisi complessiva del materiale istruttorio, sia documentale che testimoniale, non consente di affermare l'esistenza, in capo alla , di un possesso Pt_1 effettivo e consolidato sul passaggio che parte dal nuovo cavalcafosso (realizzato dalla ) e si CP_1 riconnette al viottolo della originaria servitù, nello specifico:
– i lavori edili risultano iniziati in data 11/10/2012 e conclusi il 20/3/2013. In quel periodo era ancora presente l'originario cavalcafosso, autorizzato con concessione provinciale del 5/10/2012 e successivamente rimosso dalla stessa prima del novembre 2013. È dunque presumibile Pt_1 che l'accesso al tracciato servente sia avvenuto proprio tramite tale opera originaria (come confermato dagli informatori);
– il nuovo cavalcafosso è stato realizzato dalla nel 2014, a seguito di autonoma CP_1 autorizzazione provinciale (concessione n. 10/2014), in una zona diversa, posta a circa 20 metri dal precedente accesso, dal lato opposto della cabina Enel. Nessuna prova è stata fornita circa l'effettivo transito della su tale nuovo tratto anteriormente all'apposizione della catena;
Pt_1
– la documentazione fotografica versata in atti non mostra, all'epoca dei fatti, la presenza di una pista battuta o di un collegamento materiale visibile tra il nuovo cavalcafosso e il viottolo preesistente (sul punto v. sentenza impugnata p. 7 che rimanda alle foto allegate al ricorso di primo grado dalla stessa ); Pt_1
- le deposizioni degli informatori di entrambe le parti depongono in senso contrario rispetto alla tesi dell'appellante. In particolare
• il geom. , escusso all'udienza del 28/4/2016, ha affermato che, durante la Per_2 costruzione dell'immobile, la sig.ra e gli operai percorrevano il vecchio tracciato;
Pt_1
• , sentito nella medesima udienza del 28/4/2016, ha confermato che Testimone_1 anche durante i lavori di edificazione l'accesso avveniva attraverso il vecchio tracciato;
• , titolare dell'impresa edile incaricata, escusso all'udienza del Testimone_2
3/2/2016, ha dichiarato che nessuno ha mai negato il transito sul vecchio accesso e che, quanto al nuovo accesso, “non ci sono mai passato”;
• , escusso all'udienza del 3/2/2016, ha riferito che la utilizzava un Testimone_3 Pt_1 altro accesso posto “a monte della particella 147”, estraneo al fondo . CP_1
Per completezza, deve aggiungersi che allo stato attuale, sembrerebbe esistere un collegamento materiale tra il nuovo accesso, realizzato sul lato opposto della cabina Enel, e il viottolo corrispondente al tracciato originario. Tuttavia, le parti offrono ricostruzioni divergenti in merito alla realizzazione di tale collegamento: l'appellata ne afferma la creazione ad opera della successivamente all'ordinanza interdittale del 12/5/2016 che l'aveva reintegrata nel Pt_1 possesso (v. comparsa di costituzione e risposta, p. 4), mentre l'appellante, come ribadito nelle note d'udienza del 21/12/2023 e del 24/9/2024 nega tale ricostruzione. In ogni caso, tale circostanza risulta priva di rilievo ai fini della presente decisione, dovendo la sussistenza del possesso tutelabile ex art. 1168 c.c. essere accertata con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della proposizione del ricorso (novembre 2015).
In definitiva, non può riconoscersi tutela possessoria né con riferimento al vecchio tracciato, né con riguardo al nuovo accesso.
Pag. 7 a 9 Con riguardo al vecchio percorso, non può attribuirsi alla alcuna condotta di spoglio, CP_1 risultando documentalmente provato che la rimozione del cavalcafosso di accesso è stata eseguita dalla stessa come già dato atto in precedenza e come ampiamente motivato con Pt_1 conseguente rigetto anche della domanda subordinata di reintegrazione secondo il vecchio tracciato (conclusione sub 4).
Quanto al nuovo tracciato, il varco realizzato dalla , mediante la creazione di un ulteriore CP_1 cavalcafosso su altra porzione del proprio fondo, posta alcuni metri più avanti e dal lato opposto della cabina Enel, costituisce opera del tutto autonoma, destinata all'esclusivo uso della proprietaria, originariamente priva di ogni comunicazione funzionale con il tracciato oggetto della servitù (come si evince dalle foto prodotte dalla stessa e ss. dell'allegato n. 7 Parte_2 all'atto di appello). In assenza di prova di un utilizzo consolidato e continuativo del nuovo varco e della bretella di collegamento al viottolo originario da parte della ricorrente, non è configurabile alcuna situazione possessoria tutelabile. Di conseguenza, non può affermarsi che la condotta della
– volta a regolare l'accesso al proprio fondo tramite l'apposizione di una catena – abbia CP_1 comportato uno spoglio ai danni della con conseguente rigetto anche della domanda Pt_1 proposta in via gradata di reintegrazione sul “nuovo tracciato” (conclusione sub 3).
Resta ferma, ove ne ricorrano i presupposti, la possibilità per l'interessata di attivare i rimedi previsti dagli artt. 1051 e 1052 c.c., qualora intenda far valere la necessità di un accesso coattivo ovvero un adattamento del tracciato della servitù. .
Il terzo motivo di appello, relativo all'erronea regolamentazione delle spese di lite, fondato sul presupposto della fondatezza della domanda proposta, è assorbito.
6. Deve infine rigettarsi l'istanza formulata da parte appellata con note del 22/11/2023 e del 24/9/2024, volta a far dichiarare la nullità dell'ordinanza interdittale del 12/5/2016.
La doglianza è inammissibile, poiché attinente a un provvedimento cautelare ormai privo di rilievo, essendo stato superato prima dalla sentenza di merito di primo grado, poi dalla presente decisione.
7. All'integrale rigetto dell'appello consegue la condanna di a rimborsare Parte_1 all'appellata le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 e succ. modif. in base al valore dichiarato, parametri medi per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisionale.
8. Va dato della ricorrenza, nei confronti dell'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza n. 194/2021 resa dal Parte_1 CP_1
Tribunale di Campobasso, così provvede;
1. rigetta l'appello;
2. condanna a rimborsare a le spese del presente grado di giudizio, Parte_1 CP_1 che liquida in € 2915,00 per compenso, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa, come per legge;
Pag. 8 a 9 3. dà atto della ricorrenza, nei confronti dell'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 9/9/25.
Il Presidente Il consigliere relatore dr. Maria Grazia d'Errico dr. Gianfranco Placentino
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