CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1288/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MORSILLO ANDREA, Presidente
TA CE, LA
PORRECA PAOLO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3349/2023 depositato il 28/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202200080704000 REGISTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160143811221000 REGISTRO 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160064752426000 REGISTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160102116990000 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160184613856000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170011905155000 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170101084471000 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170207160574000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170207160675000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170264598687000 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190059685584000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190094806432000 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200132039466000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220026818525000 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e all'Agenzia delle Entrate di Roma il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, a lui notificata a mezzo pec, per il minor importo di € 26.187,58, relativo alle seguenti cartelle di pagamento di competenza di questa Corte recanti nn: 09720160102116990000, 09720160125462624000,
09720160143811221000, 09720160184613856000 09720160064752426000, 09720170011905155000,
09720170101084471000, 09720170207160574000, 09720170207160675000, 09720170264598687000,
39720180008411157000, 09720190059685584000, 09720190094806432000, 09720190264331680000,
09720200132039466000, 09720200143187843000, 09720220026818525000, , e ne ha chiesto, previa sospensiva l'annullamento, unitamente alle cartelle prodromiche, con vittoria di spese da attribuirsi ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Il ricorrente a motivi ha dedotto: a) l'inesistenza della notifica della comunicazione di fermo avvenuta a mezzo pec attraverso l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica certificata dell'AdeR non presente nell'elenco ufficiale degli Indirizzi della Pubblica Amministrazione (IPA).; b) la violazione dell'art.6 della L.
241/1990, non avendo il responsabile del procedimento verificato l'esistenza di precedenti impugnazioni e/o sospensioni delle cartelle e, soprattutto, non avendo accertato d'Ufficio l'insussistenza della pretesa per carenza dei presupposti formali e sostanziali;
c) l'intervenuta prescrizione della pretesa non essendo state le cartelle de quibus notificate o comunque notificate allorquando i termini prescrizionali erano già decorsi.
Si è costituita nel presente giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese, evidenziando l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione sollevate dalla controparte, alla luce della avvenuta rituale notifica di tutte le cartelle impugnate e di molteplici atti interruttivi, come da documentazione prodotta in atti.
Si è, altresì, costituita l'Agenzia delle Entrate DP 1 di Roma che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso essendo state le cartelle sottese alla comunicazione di fermo tutte ritualmente notificate e, comunque, ha chiesto il rigetto nel merito di quest'ultimo con vittoria de spese, essendo infondata l'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria. All'udienza del 27-01-26 parte ricorrente ha depositato memora illustrativa e documentazione cartacea, come da verbale. Il Giudice, all'esito della discussione, ha introitato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere dichiarata l'inutilizzabilità ai fini della decisione della documentazione depositata all'udienza di discussione dal ricorrente non con le formalità di rito ( vale a dire non per via telematica) e senza rispettare il termine previsto dall'art. 32 d.lgs. nr. 546/92.
Il ricorso deve essere parzialmente accolto per le argomentazioni di seguito esposte.
Deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in riferimento alla cartella n
39720180008411157000, afferente ad un avviso di addebito per mancato pagamento di contributi previdenziali ed alla cartella n. 09720170207160675000, per la sola parte di essa relativa a contravvenzioni del Codice della strada, In relazione alla prima la competenza a giudicare è in capo al giudice del lavoro, territorialmente competente, mentre per la seconda la stessa si radica in favore del giudice di pace territorialmente competente;
innanzi a tali organi giurisdizionali le relative domande dovranno, quindi, essere riassunte entro il termine di legge.
Passando ai motivi di ricorso destituita di fondamento giuridico è la pretesa inesistenza giuridica della cartella in quanto effettuata in data 19-10-23, alle ore 07:15:53 ( vd. ricevuta di consegna in atti), da un indirizzo di posta elettronica certificata non contenuta in alcun pubblico registro.
Sul punto questa Corte rileva che l'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 prescrive la presenza nell'INIPEC -
Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (o, nella formulazione meno recente della norma, più semplicemente in un "indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge") soltanto per l'indirizzo del destinatario della notificazione della cartella, senza nulla disporre in ordine all'indirizzo dell'ufficio mittente.
Invero, le norme sulla notifica via pec degli atti esattoriali (ex artt. 26 comma 2 DPR 602/1973, art. 30 comma 4 D.L. 78/2010 DPR 68/2005) dispongono espressamente che l'indirizzo di PEC del destinatario deve risultare dagli elenchi previsti dalla legge, ma nulla dicono in ordine all'indirizzo PEC del mittente, non imponendo a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di PEC risultante dai pubblici elenchi.
La tesi propugnata dal ricorrente risulta erronea in quanto presuppone l'applicazione del disposto di cui all'art.
3-bis co. 1 l. 53/94, norma del tutto inconferente alla fattispecie in esame come evincibile dalla lettura della rubrica legis di tale articolo che fa espresso riferimento alla “facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali” ergo, esclude dalla sua applicazione le notifiche degli atti tributari per i quali, come visto, esiste una normativa speciale.
La ratio di quest'ultima normativa, del resto, è finalizzata a garantire esclusivamente il contribuente destinatario della notifica atteso che nessuna particolare tutela potrebbe derivare a quest'ultimo dalla verifica che l'indirizzo di provenienza della pec sia o meno censito in un qualche pubblico registro, salvo ovviamente il caso di assoluta incertezza sul mittente, che pacificamente non ricorre nel caso di specie. Sul punto, è intervenuta anche la Suprema Corte a Sezioni Unite che ha evidenziato proprio la circostanza che la rigidità del sistema delle notifiche digitali realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, laddove, al contrario, nessuna incertezza si pone ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC. La Corte ha espressamente statuito che: “ nè vale osservare che, per il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 ter, ricorrerebbe una definizione chiusa di pubblici elenchi, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia giudiziaria con rinvio a quelli previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, artt. 6 bis, 6 quater e 62, dall'art. 16, comma 12, del decreto n. 179 del 2012, dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 6, (convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), nonchè per il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia ovvero (ai sensi del comma 1 ter) dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6 ter,); invero,
è fatto obbligo alle amministrazioni aggiornare gli indirizzi dell'Indice, la cui gestione è affidata all'AGID, mentre l'eventuale incompletezza dell'elenco dei domicili digitali costituisce ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale (D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 6 ter, comma 3) ma non inficia la regolare provenienza dell'attività notificatoria da indirizzo PEC comunque ricompreso tra quelli indicati dall'amministrazione pubblica stessa, così come - anche a voler richiamare la medesima regola reci reciprocità della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, comma 1 secondo periodo, oltre la riserva degli atti dei professionisti ed almeno come principio generale - sarebbe valida la ricezione allo stesso indirizzo PEC di atti e comunicazioni da terzi;
d'altronde il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, comma 1 ter, laddove menziona la pluralità dei domicili digitali per la medesima P.A. nell'elenco tenuto da AGID ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, cit. art. 6 ter, (CAD), indica come riferimento di notificazione (passiva) l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AGID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria, così conferendo almeno rilevanza ad indirizzi dell'ente pur se non inclusi nel registro;
al contempo, la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC, come nel caso;
..”
(Cass. SS.UU. 15979/22).
L'orientamento appena riportato è stato ribadito, dalla Cassazione inoltre, nell' l'ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024, che ha sottolineato la validità ed efficacia della tipologia della notifica in esame ogni qualvolta, come desumibile anche nella fattispecie de qua, tra l'altro, dall'utilizzo del logo e del modulo di legge per l'emissione delle cartelle, è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione.
Vì è da aggiungere che gli articolati motivi del ricorso sono dimostrativi del raggiungimento dello scopo della notifica ex art. 156 c.p.c., di guisa che alcuna lesione è rilevabile del diritto di difesa.
Ad abundatiam, si evidenzia che dello stesso avviso risulta essere la prevalente giurisprudenza di merito
( vd., ex plurimis, CTR Lazio sentenza n. 3651/05/2020: CTR Umbria sentenza n. 304/02/2021, CTR
Piemonte sentenza n. 581/01/2022; CTP di Roma sentenza n. 6310/32/2022; CTR Piemonte sentenza n.
251/02/2022; CTR Toscana sent. N. 583/05/2022).
Passando alle ulteriori doglianze, dalla documentazione prodotta in atti dall'AdeR è possibile ritenere acclarate le seguenti circostanze:
a) la cartella n. 09720160102116990000, avente ad oggetto imposta di registro 2011 e tassa auto
2013, risulta ritualmente notificata a mezzo pec in data 22/11/2016 alle ore 17:38:41 ( vd. ricevuta di consegna in atti). Il termine prescrizionale risulta interrotto per effetto della notifica del preavviso di fermo n. 0978020180003132002018 avvenuta a mezzo pec in data 26-03-18;
b) la cartella n. 09720160125462624000, avente ad oggetto imposta di registro 2011, risulta ritualmente notificata a mezzo pec in data 22/11/2016 alle ore 14:39:24 ( vd. ricevuta di consegna in atti). Il termine prescrizionale risulta interrotto per effetto della notifica del preavviso di fermo n.
0978020180003132002018 avvenuta a mezzo pec in data 26-03-18. La stessa cartella è stata impugnata davanti alla CTP di Roma che ha rigettato il ricorso con l'allegata sentenza n. 8616/18;
c) la cartella n.09720160143811221000, avente ad oggetto imposta di registro 2011, è stata ritualmente notificata a mezzo pec in data 26/08/2016 alle ore 10:34:23 ( vd. ricevuta di consegna in atti).
Il termine prescrizionale risulta interrotto per effetto della notifica del preavviso di fermo n.
0978020180003132002018 avvenuta a mezzo pec in data 26-03-18. La stessa cartella è stata impugnata davanti alla CTP di Roma che ha dichiarato inammissibile il ricorso con l'allegata sentenza n. 5759/18;
d) la cartella n. 09720160184613856000 avente ad oggetto IRAP 2013, notifica effettuata a mezzo pec in data 21/11/2016 alle ore 09:09:20 (vd. ricevuta di consegna in atti) Il termine prescrizionale risulta interrotto per effetto della notifica del preavviso di fermo n. 0978020180003132002018 avvenuta a mezzo pec in data 26-03-18.;
e) la cartella n. 09720160064752426000, avente ad oggetto imposta di registro 2006 e tassa auto 2013 risulta sottesa al preavviso di fermo n. 0978020180003132002018 notificato ritualmente a mezzo pec in data 26-03-18. La stessa cartella è stata impugnata davanti alla CTP di Roma che ha rigettato il ricorso con l'allegata sentenza n. 298/17;
f) la cartella n. 09720170011905155000, avente ad oggetto imposta di registro 2012, risulta ritualmente notificata a mezzo pec in data 16/02/2017 alle ore 12:52:52 ( vd. ricevuta di consegna in atti).
Il termine prescrizionale risulta interrotto per effetto della notifica del preavviso di fermo n.
0978020180003132002018 avvenuta a mezzo pec in data 26-03-18;
g) la cartella n. 09720170101084471000, avente ad oggetto imposta di registro 2011, risulta ritualmente notificata a mezzo pec in data 15/05/2017 alle ore 16:35:35 (vd. ricevuta di consegna in atti). ). Il termine prescrizionale risulta interrotto per effetto della notifica del preavviso di fermo n.
0978020180003132002018 avvenuta a mezzo pec in data 26-03-18;
h) la cartella n. 09720170207160574000, avente ad oggetto IRAP 2014, risulta ritualmente notificata a mezzo pec in data 30/11/2017 alle ore 13:20:32 (vd. verbale di consegna in atti);
i) la cartella n. 09720170207160675000, per la parte avente ad oggetto tassa auto 2015 non risulta notificata;
j) la cartella n. 09720170264598687000, avente ad oggetto imposta di registro 2012, risulta ritualmente notificata a mezzo pec in data 25/01/2018 alle ore 09:03:08 (vd. ricevuta di consegna in atti).
La stessa è stata impugnata davanti alla CTP di Roma che con l'allegata sentenza n. 15009/19 ha rigettato il ricorso;
k) la cartella n. 09720190059685584000, avente ad oggetto IRPEF ed IVA 2015, è stata ritualmente notificata a mezzo pec in data 28/02/2019 alle ore 08:11:36 ( vd. ricevuta di consegna in atti);
l) la cartella n. 09720190094806432000, avente ad oggetto imposta di registro 2013, è stata ritualmente notificata a mezzo pec in data 21/03/2019 alle ore 23:34:23 ( vd. ricevuta di consegna in atti);
m) la cartella n. 09720190264331680000, avente ad oggetto imposta di registro 2006.2009. 2010, 2011
e 2012, è stata ritualmente notificata a mezzo pec in data 18/12/2019 alle ore 15:55:46 ( vd. verbale di consegna in atti). La stessa è stata impugnata davanti alla CTP di Roma che con l'allegata sentenza n.4859/21 ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per 42 avvisi di accertamento sottesi alla cartella, rigettando per i restanti avvisi. Nella comunicazione di preavviso di fermo la cartella risulta richiamata solo per il carico residuo come evincibile dall'estratto di ruolo versato in atti;
n) la cartella n. 09720200132039466000, avente ad oggetto IRPEF 2016, è stata ritualmente notificata a mezzo pec in data 30/11/2021 alle ore 13:01:36 ( vd. ricevuta di consegna in atti);
o) la cartella n. 09720200143187843000, avente ad oggetto spese giudiziarie 2011 e 2012 , è stata ritualmente notificata a mezzo pec in data 06/12/2021 alle ore 11:06:28 ( vd. ricevuta di consegna in atti);
p) la cartella n. 09720220026818525000, avente ad oggetto l'imposta di registro 2019 e 2020, è stata ritualmente notificata a mezzo pec in data 06/04/2022 alle ore 15:00:51 ( vd. ricevuta di consegna in atti).
Alla stregua di tanto, l'eccezione di omessa notifica può essere accolta limitatamente alla cartella n.
09720170207160675000, che va, quindi, annullata per la sola parte di competenza di questa Corte, afferente alla tassa auto 2015.
Passando alla eccezione di prescrizione dalla data di notifica delle cartelle de quibus a quella della comunicazione, avvenuta il 18-10-2023, tenuto conto della natura dei tributi e degli eventi interruttivi intercorsi, risulta prescritto il solo credito relativo alla tassa auto 2013, riportato nella cartella n.
09720160102116990000, la quale deve essere annullata in parte qua.
Le spese, compensate in misura di 1/3 per i due capi di domanda oggetto di accoglimento, seguono per il resto il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
a) dichiara il difetto di giurisdizione nei termini specificati in parte motiva;
b) accoglie parzialmente il ricorso limitatamente a quanto indicato in parte motiva;
c) rigetta per il resto;
d) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle controparti c che, compensate in misura di 1/3, liquida per ciascuna di esse in complessivi € 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Roma, lì 27/01/2026
Il giudice rel. Il Presidente
VI AR EA IL
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MORSILLO ANDREA, Presidente
TA CE, LA
PORRECA PAOLO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3349/2023 depositato il 28/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202200080704000 REGISTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160143811221000 REGISTRO 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160064752426000 REGISTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160102116990000 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160184613856000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170011905155000 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170101084471000 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170207160574000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170207160675000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170264598687000 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190059685584000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190094806432000 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200132039466000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220026818525000 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e all'Agenzia delle Entrate di Roma il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, a lui notificata a mezzo pec, per il minor importo di € 26.187,58, relativo alle seguenti cartelle di pagamento di competenza di questa Corte recanti nn: 09720160102116990000, 09720160125462624000,
09720160143811221000, 09720160184613856000 09720160064752426000, 09720170011905155000,
09720170101084471000, 09720170207160574000, 09720170207160675000, 09720170264598687000,
39720180008411157000, 09720190059685584000, 09720190094806432000, 09720190264331680000,
09720200132039466000, 09720200143187843000, 09720220026818525000, , e ne ha chiesto, previa sospensiva l'annullamento, unitamente alle cartelle prodromiche, con vittoria di spese da attribuirsi ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Il ricorrente a motivi ha dedotto: a) l'inesistenza della notifica della comunicazione di fermo avvenuta a mezzo pec attraverso l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica certificata dell'AdeR non presente nell'elenco ufficiale degli Indirizzi della Pubblica Amministrazione (IPA).; b) la violazione dell'art.6 della L.
241/1990, non avendo il responsabile del procedimento verificato l'esistenza di precedenti impugnazioni e/o sospensioni delle cartelle e, soprattutto, non avendo accertato d'Ufficio l'insussistenza della pretesa per carenza dei presupposti formali e sostanziali;
c) l'intervenuta prescrizione della pretesa non essendo state le cartelle de quibus notificate o comunque notificate allorquando i termini prescrizionali erano già decorsi.
Si è costituita nel presente giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese, evidenziando l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione sollevate dalla controparte, alla luce della avvenuta rituale notifica di tutte le cartelle impugnate e di molteplici atti interruttivi, come da documentazione prodotta in atti.
Si è, altresì, costituita l'Agenzia delle Entrate DP 1 di Roma che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso essendo state le cartelle sottese alla comunicazione di fermo tutte ritualmente notificate e, comunque, ha chiesto il rigetto nel merito di quest'ultimo con vittoria de spese, essendo infondata l'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria. All'udienza del 27-01-26 parte ricorrente ha depositato memora illustrativa e documentazione cartacea, come da verbale. Il Giudice, all'esito della discussione, ha introitato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere dichiarata l'inutilizzabilità ai fini della decisione della documentazione depositata all'udienza di discussione dal ricorrente non con le formalità di rito ( vale a dire non per via telematica) e senza rispettare il termine previsto dall'art. 32 d.lgs. nr. 546/92.
Il ricorso deve essere parzialmente accolto per le argomentazioni di seguito esposte.
Deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in riferimento alla cartella n
39720180008411157000, afferente ad un avviso di addebito per mancato pagamento di contributi previdenziali ed alla cartella n. 09720170207160675000, per la sola parte di essa relativa a contravvenzioni del Codice della strada, In relazione alla prima la competenza a giudicare è in capo al giudice del lavoro, territorialmente competente, mentre per la seconda la stessa si radica in favore del giudice di pace territorialmente competente;
innanzi a tali organi giurisdizionali le relative domande dovranno, quindi, essere riassunte entro il termine di legge.
Passando ai motivi di ricorso destituita di fondamento giuridico è la pretesa inesistenza giuridica della cartella in quanto effettuata in data 19-10-23, alle ore 07:15:53 ( vd. ricevuta di consegna in atti), da un indirizzo di posta elettronica certificata non contenuta in alcun pubblico registro.
Sul punto questa Corte rileva che l'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 prescrive la presenza nell'INIPEC -
Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (o, nella formulazione meno recente della norma, più semplicemente in un "indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge") soltanto per l'indirizzo del destinatario della notificazione della cartella, senza nulla disporre in ordine all'indirizzo dell'ufficio mittente.
Invero, le norme sulla notifica via pec degli atti esattoriali (ex artt. 26 comma 2 DPR 602/1973, art. 30 comma 4 D.L. 78/2010 DPR 68/2005) dispongono espressamente che l'indirizzo di PEC del destinatario deve risultare dagli elenchi previsti dalla legge, ma nulla dicono in ordine all'indirizzo PEC del mittente, non imponendo a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di PEC risultante dai pubblici elenchi.
La tesi propugnata dal ricorrente risulta erronea in quanto presuppone l'applicazione del disposto di cui all'art.
3-bis co. 1 l. 53/94, norma del tutto inconferente alla fattispecie in esame come evincibile dalla lettura della rubrica legis di tale articolo che fa espresso riferimento alla “facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali” ergo, esclude dalla sua applicazione le notifiche degli atti tributari per i quali, come visto, esiste una normativa speciale.
La ratio di quest'ultima normativa, del resto, è finalizzata a garantire esclusivamente il contribuente destinatario della notifica atteso che nessuna particolare tutela potrebbe derivare a quest'ultimo dalla verifica che l'indirizzo di provenienza della pec sia o meno censito in un qualche pubblico registro, salvo ovviamente il caso di assoluta incertezza sul mittente, che pacificamente non ricorre nel caso di specie. Sul punto, è intervenuta anche la Suprema Corte a Sezioni Unite che ha evidenziato proprio la circostanza che la rigidità del sistema delle notifiche digitali realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, laddove, al contrario, nessuna incertezza si pone ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC. La Corte ha espressamente statuito che: “ nè vale osservare che, per il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 ter, ricorrerebbe una definizione chiusa di pubblici elenchi, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia giudiziaria con rinvio a quelli previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, artt. 6 bis, 6 quater e 62, dall'art. 16, comma 12, del decreto n. 179 del 2012, dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 6, (convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), nonchè per il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia ovvero (ai sensi del comma 1 ter) dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6 ter,); invero,
è fatto obbligo alle amministrazioni aggiornare gli indirizzi dell'Indice, la cui gestione è affidata all'AGID, mentre l'eventuale incompletezza dell'elenco dei domicili digitali costituisce ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale (D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 6 ter, comma 3) ma non inficia la regolare provenienza dell'attività notificatoria da indirizzo PEC comunque ricompreso tra quelli indicati dall'amministrazione pubblica stessa, così come - anche a voler richiamare la medesima regola reci reciprocità della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, comma 1 secondo periodo, oltre la riserva degli atti dei professionisti ed almeno come principio generale - sarebbe valida la ricezione allo stesso indirizzo PEC di atti e comunicazioni da terzi;
d'altronde il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, comma 1 ter, laddove menziona la pluralità dei domicili digitali per la medesima P.A. nell'elenco tenuto da AGID ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, cit. art. 6 ter, (CAD), indica come riferimento di notificazione (passiva) l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AGID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria, così conferendo almeno rilevanza ad indirizzi dell'ente pur se non inclusi nel registro;
al contempo, la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC, come nel caso;
..”
(Cass. SS.UU. 15979/22).
L'orientamento appena riportato è stato ribadito, dalla Cassazione inoltre, nell' l'ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024, che ha sottolineato la validità ed efficacia della tipologia della notifica in esame ogni qualvolta, come desumibile anche nella fattispecie de qua, tra l'altro, dall'utilizzo del logo e del modulo di legge per l'emissione delle cartelle, è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione.
Vì è da aggiungere che gli articolati motivi del ricorso sono dimostrativi del raggiungimento dello scopo della notifica ex art. 156 c.p.c., di guisa che alcuna lesione è rilevabile del diritto di difesa.
Ad abundatiam, si evidenzia che dello stesso avviso risulta essere la prevalente giurisprudenza di merito
( vd., ex plurimis, CTR Lazio sentenza n. 3651/05/2020: CTR Umbria sentenza n. 304/02/2021, CTR
Piemonte sentenza n. 581/01/2022; CTP di Roma sentenza n. 6310/32/2022; CTR Piemonte sentenza n.
251/02/2022; CTR Toscana sent. N. 583/05/2022).
Passando alle ulteriori doglianze, dalla documentazione prodotta in atti dall'AdeR è possibile ritenere acclarate le seguenti circostanze:
a) la cartella n. 09720160102116990000, avente ad oggetto imposta di registro 2011 e tassa auto
2013, risulta ritualmente notificata a mezzo pec in data 22/11/2016 alle ore 17:38:41 ( vd. ricevuta di consegna in atti). Il termine prescrizionale risulta interrotto per effetto della notifica del preavviso di fermo n. 0978020180003132002018 avvenuta a mezzo pec in data 26-03-18;
b) la cartella n. 09720160125462624000, avente ad oggetto imposta di registro 2011, risulta ritualmente notificata a mezzo pec in data 22/11/2016 alle ore 14:39:24 ( vd. ricevuta di consegna in atti). Il termine prescrizionale risulta interrotto per effetto della notifica del preavviso di fermo n.
0978020180003132002018 avvenuta a mezzo pec in data 26-03-18. La stessa cartella è stata impugnata davanti alla CTP di Roma che ha rigettato il ricorso con l'allegata sentenza n. 8616/18;
c) la cartella n.09720160143811221000, avente ad oggetto imposta di registro 2011, è stata ritualmente notificata a mezzo pec in data 26/08/2016 alle ore 10:34:23 ( vd. ricevuta di consegna in atti).
Il termine prescrizionale risulta interrotto per effetto della notifica del preavviso di fermo n.
0978020180003132002018 avvenuta a mezzo pec in data 26-03-18. La stessa cartella è stata impugnata davanti alla CTP di Roma che ha dichiarato inammissibile il ricorso con l'allegata sentenza n. 5759/18;
d) la cartella n. 09720160184613856000 avente ad oggetto IRAP 2013, notifica effettuata a mezzo pec in data 21/11/2016 alle ore 09:09:20 (vd. ricevuta di consegna in atti) Il termine prescrizionale risulta interrotto per effetto della notifica del preavviso di fermo n. 0978020180003132002018 avvenuta a mezzo pec in data 26-03-18.;
e) la cartella n. 09720160064752426000, avente ad oggetto imposta di registro 2006 e tassa auto 2013 risulta sottesa al preavviso di fermo n. 0978020180003132002018 notificato ritualmente a mezzo pec in data 26-03-18. La stessa cartella è stata impugnata davanti alla CTP di Roma che ha rigettato il ricorso con l'allegata sentenza n. 298/17;
f) la cartella n. 09720170011905155000, avente ad oggetto imposta di registro 2012, risulta ritualmente notificata a mezzo pec in data 16/02/2017 alle ore 12:52:52 ( vd. ricevuta di consegna in atti).
Il termine prescrizionale risulta interrotto per effetto della notifica del preavviso di fermo n.
0978020180003132002018 avvenuta a mezzo pec in data 26-03-18;
g) la cartella n. 09720170101084471000, avente ad oggetto imposta di registro 2011, risulta ritualmente notificata a mezzo pec in data 15/05/2017 alle ore 16:35:35 (vd. ricevuta di consegna in atti). ). Il termine prescrizionale risulta interrotto per effetto della notifica del preavviso di fermo n.
0978020180003132002018 avvenuta a mezzo pec in data 26-03-18;
h) la cartella n. 09720170207160574000, avente ad oggetto IRAP 2014, risulta ritualmente notificata a mezzo pec in data 30/11/2017 alle ore 13:20:32 (vd. verbale di consegna in atti);
i) la cartella n. 09720170207160675000, per la parte avente ad oggetto tassa auto 2015 non risulta notificata;
j) la cartella n. 09720170264598687000, avente ad oggetto imposta di registro 2012, risulta ritualmente notificata a mezzo pec in data 25/01/2018 alle ore 09:03:08 (vd. ricevuta di consegna in atti).
La stessa è stata impugnata davanti alla CTP di Roma che con l'allegata sentenza n. 15009/19 ha rigettato il ricorso;
k) la cartella n. 09720190059685584000, avente ad oggetto IRPEF ed IVA 2015, è stata ritualmente notificata a mezzo pec in data 28/02/2019 alle ore 08:11:36 ( vd. ricevuta di consegna in atti);
l) la cartella n. 09720190094806432000, avente ad oggetto imposta di registro 2013, è stata ritualmente notificata a mezzo pec in data 21/03/2019 alle ore 23:34:23 ( vd. ricevuta di consegna in atti);
m) la cartella n. 09720190264331680000, avente ad oggetto imposta di registro 2006.2009. 2010, 2011
e 2012, è stata ritualmente notificata a mezzo pec in data 18/12/2019 alle ore 15:55:46 ( vd. verbale di consegna in atti). La stessa è stata impugnata davanti alla CTP di Roma che con l'allegata sentenza n.4859/21 ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per 42 avvisi di accertamento sottesi alla cartella, rigettando per i restanti avvisi. Nella comunicazione di preavviso di fermo la cartella risulta richiamata solo per il carico residuo come evincibile dall'estratto di ruolo versato in atti;
n) la cartella n. 09720200132039466000, avente ad oggetto IRPEF 2016, è stata ritualmente notificata a mezzo pec in data 30/11/2021 alle ore 13:01:36 ( vd. ricevuta di consegna in atti);
o) la cartella n. 09720200143187843000, avente ad oggetto spese giudiziarie 2011 e 2012 , è stata ritualmente notificata a mezzo pec in data 06/12/2021 alle ore 11:06:28 ( vd. ricevuta di consegna in atti);
p) la cartella n. 09720220026818525000, avente ad oggetto l'imposta di registro 2019 e 2020, è stata ritualmente notificata a mezzo pec in data 06/04/2022 alle ore 15:00:51 ( vd. ricevuta di consegna in atti).
Alla stregua di tanto, l'eccezione di omessa notifica può essere accolta limitatamente alla cartella n.
09720170207160675000, che va, quindi, annullata per la sola parte di competenza di questa Corte, afferente alla tassa auto 2015.
Passando alla eccezione di prescrizione dalla data di notifica delle cartelle de quibus a quella della comunicazione, avvenuta il 18-10-2023, tenuto conto della natura dei tributi e degli eventi interruttivi intercorsi, risulta prescritto il solo credito relativo alla tassa auto 2013, riportato nella cartella n.
09720160102116990000, la quale deve essere annullata in parte qua.
Le spese, compensate in misura di 1/3 per i due capi di domanda oggetto di accoglimento, seguono per il resto il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
a) dichiara il difetto di giurisdizione nei termini specificati in parte motiva;
b) accoglie parzialmente il ricorso limitatamente a quanto indicato in parte motiva;
c) rigetta per il resto;
d) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle controparti c che, compensate in misura di 1/3, liquida per ciascuna di esse in complessivi € 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Roma, lì 27/01/2026
Il giudice rel. Il Presidente
VI AR EA IL