Sentenza 16 gennaio 2007
Massime • 1
Il giudice che nel corso delle indagini preliminari abbia emesso un'ordinanza applicativa di misura cautelare reale può ben partecipare al dibattimento poiché detta misura, al contrario delle misure cautelari personali, non presuppone una valutazione nel merito della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ma solo la verifica della astratta configurabilità del reato (fumus).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/01/2007, n. 3539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3539 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2007 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 3539/07 зр LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giorgio Di Iorio Presidente Ud.Camera di Cons.
del 16/1/071. Dott. F rancesco Monastero Consigliere
SENTENZA2. " Faust o Cardella Consigliere
3. " N.Anna Maria Ambrosio Consigliere 53/07
R.G.N.. 4. ་་ Michele renzo Consigliere
11832/06 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da TT AL avversO
l'ordinanza, in data 2.2.2006 della Corte d'appello di
Genova;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal consigliere, dott. Fausto
Cardella;
Letta la requisitoria del pubblico ministero;
Osserva:
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1
TT AL ricorre, avverso l'ordinanza, in data
2.2.2006 della Corte d'appello di Genova con la quale era rigettata la dichiarazione di ricusazione nei
confronti del Collegio giudicante, in quanto composto dagli stessi magistrati che avevano fatto parte, a suo tempo, del collegio del Tribunale di Genova che aveva emesso un provvedimento cautelare reale di sequestro preventivo nei suoi confronti.
Il ricorrente, sviluppando gli argomenti anche con motivi aggiunti, deduce:
1) la violazione di cui all'art 606, comma 1,
lett. b) cod. proc. pen., nella parte in cui il provvedimento impugnato afferma che il giudice non deve procedere a valutazione prognostica circa il probabile esito del giudizio, nel senso dell'affremazione della
penale responsabilità dell'imputato;
2) la violazione di cui all'art 606, comma 1,
lett. b) cod. proc. pen., nella parte in cui il provvedimento impugnato afferma che non si deve considerare la fase anteriore all'apertura del dibattimento come fase diversa da quella di merito del processo;
3) la violazione di cui all'art 606, comma 1,
lett. c) cod. proc. pen., nella parte in cui il provvedimento le impugnato, pur richiamando affermazioni del tribunale, circa la sussistenza del fumus boni iuris, in ordine agli indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, ha ritenuto che tali non integrassero una valutazione negativa affermazioni e non determinassero quella prevenzione che costituisce presupposto dell'incompatibilità di cui all'art 34 cod.
proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Il Procuratore generale requirente, chiedendo il del ricorso, ha ricordato la giurisprudenza rigetto
2 secondo cui "il giudice che nel corso delle indagini preliminari ha emesso una misura cautelare reale, può
ben partecipare al dibattimento, poiché il sequestro, al contrario delle misure cautelari personali, non presuppone una valutazione nel merito della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ma solo la verifica dell'astratta configurabilità del reato (fumus)".
(Cass. Sez. 3, 8.11.95, 203718).
Il Collegio condivide tale orientamento e non scorge ragione alcuna per discostarsene. La declaratoria d'inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, potendosi ravvisare profili di colpa,
anche al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
Roma, 16.1.2007
Il Cons. est.
(F. Cardella) Il Presidente
(G. DT Torio)
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 3 0 GEN. 2007
IL CANCELLIERE Angelo Maria Cangemi
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