Cass. pen., sez. III, sentenza 17/03/2009, n. 17868
CASS
Sentenza 17 marzo 2009

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Massime1

In tema di ricusazione, il carattere indebito della manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell'imputazione richiede che l'esternazione venga espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale. (In applicazione di detto principio la Corte ha escluso che l'ordinanza del G.i.p. ammissiva di esame testimoniale in sede di incidente probatorio sul presupposto del pericolo di inquinamento probatorio motivato sulla base di un fatto perturbativo "già realmente avvenuto" potesse integrare tale indebita manifestazione).

Commentario1

  • 1Commenti anticipatori del giudizio nel corso dell'esame: giudice ricusabile (Cass. 26974/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 ottobre 2020

    Gli apprezzamenti del giudice, resi a margine di un esame testimoniale e, quindi, in assenza di qualsivoglia specifica esigenza valutativa endoprocedimentale, comportando la ricusabilità quando al di là dei toni esuberanti, palesano un'impropria manifestazione di giudizio sulla consistenza dell'addebito. Costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudicel'anticipazione di valutazioni sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza od innocenza dell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta sia all'interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 17/03/2009, n. 17868
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17868
Data del deposito : 17 marzo 2009

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