Sentenza 16 dicembre 2005
Massime • 1
Non sussiste alcuna ipotesi di ricusazione allorché il giudice abbia legittimamente manifestato il proprio convincimento nell'ambito di una decisione preliminare o incidentale per la cui soluzione sono necessarie valutazioni di merito: l'avverbio "indebitamente", che compare nella formulazione della norma di cui all'art. 37 cod. proc. pen., richiede che l'opinione sulla colpevolezza o sull'innocenza dell'imputato sia espressa senza che ne esista necessità ai fini della decisione adottata e fuori da ogni collegamento o legame con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato. (Fattispecie in tema di ordinanza custodiale emessa, prima della celebrazione del giudizio di impugnazione, dal Presidente della Corte di assise di appello a seguito di condanna all'ergastolo pronunziata dalla Corte di assise nei confronti dell'istante).
Commentario • 1
- 1. Art. 37 c.p.p. Ricusazionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2005, n. 7792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7792 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 16/12/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 1382
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 12712/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT OR, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 20/11/2004 dalla Corte d'appello di Catania (proc. n. 2585/2004 r.g. C.a.);
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, con le quali si chiede il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe (pronunciata il 20/11/2004) la Corte d'appello di Catania, quale giudice del rinvio a seguito DEannullamento di precedente ordinanza pronunciato da questa Corte con sentenza 22/09/2004, ha rigettato la dichiarazione di ricusazione presentata il 21/10/2003 da OR SI nei confronti del Dott. Gustavo Cardaci, Presidente del Collegio della Corte di assise d'appello di Catania, davanti al quale pendeva il giudizio d'appello a carico del ricusante per omicidio volontario pluriaggravato ed altro, fatti commessi il 01/02/1998.
Motivo della ricusazione era l'ordinanza di custodia cautelare in carcere 19/07/2003 emessa - a seguito della condanna all'ergastolo pronunciata dalla Corte di assise di Catania, con sentenza del 13/01/2003 (il procedimento di primo grado s'era svolto nei confronti DESI a piede libero) - dal Collegio della Corte d'assise d'appello presieduta dal Dott. Cardaci chiamato a giudicare l'SI in secondo grado.
Con provvedimento del 22/12/2003 la Corte d'appello di Catania aveva accolto l'istanza, ritenendo che le valutazioni di merito sull'accusa, espresse decidendo de libertate, pregiudicassero l'imparzialità del giudicante.
Su ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello la prima sezione di questa Corte, con sentenza del 22/09/2004, annullava tuttavia con rinvio l'ordinanza della Corte d'appello. Rilevava la sentenza d'annullamento che il collegio della Corte d'assise d'appello di Catania che s'era pronunciato sul tema cautelare era già investita del giudizio, sicché il provvedimento con il quale era stata disposta la misura coercitiva costituiva decisione incidentale al processo di merito: inidonea, come tale, a radicare una situazione di incompatibilità del giudice. E neppure poteva ritenersi pertinente il riferimento all'art. 37 c.p.p., comma 1, lettera b), ravvisabile solo quando la valutazione sul merito è
espressa "senza che ne esista la necessità ai fini della decisione adottata e (...), fuori da ogni collegamento o legame con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato". Con l'ordinanza impugnata il giudice del rinvio, mostrando ossequio ai principi affermati nel provvedimento rescindente e richiamando altresì C. cost., numeri 306 del 1997, 178 del 1999 e 431 del 1999, rigettava la dichiarazione di ricusazione.
2.1. Ha proposto ricorso l'imputato, lamentando con il primo motivo la violazione di legge in relazione all'art. 37 c.p.p., comma 1, lettera b).
In particolare, la Corte d'assise d'appello recependo come propria, nell'ordinanza cautelare, la sentenza di primo grado non solo ne avrebbe integralmente condiviso la motivazione ma sarebbe giunta da affermare che l'imputato "risulta essere uno dei più pericolosi protagonisti del fenomeno mafioso di Paternò". Con ciò esprimendosi indebitamente sulla responsabilità di costui.
Ricorda inoltre il ricorrente che C. Cost. n. 283 del 2000 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale DEart. 37 c.p.p., comma 1, nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato "il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto", affermando, nell'ambito di tale decisione, che "le altre gravi ragioni di convenienza si riferiscono non solo a situazioni di pregiudizio per l'imparzialità del giudice derivanti da ragioni extraprocessuali, cioè di carattere personale e collegate alla posizione del giudice uti privatus ma si estendono, in attuazione del principio del giusto processo, ai casi in cui l'imparzialità del giudice risulti compromessa dallo svolgimento di precedenti attività giudiziarie", ed estendendo di conseguenza l'area di applicabilità DEart. 37 c.p.p., comma 1. Nel caso in esame l'affermazione che l'imputato sarebbe "uno dei più pericolosi protagonisti del fenomeno mafioso di Paternò" non solo sarebbe non necessaria nella economia del provvedimento cautelare, ma costituirebbe giudizio estraneo alla stessa nozione di pericolosità desumibile dall'art. 203 c.p.p.. E, recependo testualmente la sentenza di primo grado, la Corte d'appello avrebbe espresso un giudizio di colpevolezza indebito, poiché essa non era tenuta a motivare sui gravi indizi di colpevolezza, essendo l'esistenza di tali indizi "data dalla decisione di condanna"; e avrebbe dunque violato i principi del giusto processo.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta altresì la violazione DEart. 111 Cost.. La Corte d'assise d'appello avrebbe infatti formulato un "giudizio di responsabilità" non considerando le doglianze mosse dalla difesa nei motivi d'appello e senza rivalutare criticamente la sentenza di primo grado, così violando il principio di imparzialità e di terzietà del giudice. E, sempre alla luce di C. cost. n. 283 del 2000, sarebbe irrilevante che tale giudizio sia stato espresso in una decisione non avente il contenuto di sentenza, poiché la Corte d'appello, che nella fattispecie avrebbe dovuto motivare il provvedimento cautelare limitandosi a valutare il pencolo di fuga, sarebbe andato oltre, anticipando il giudizio finale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
I principi di diritto fissati, in conformità alla consolidata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, dalla sentenza d'annullamento con rinvio potevano così sintetizzarsi:
a) non sussiste incompatibilità, a norma DEart. 34 c.p.p. (in astratto: cfr. C. cost. sentenze numeri 306, 307 e 308 del 1997) qualora attività "pregiudicante" e attività "pregiudicata" si collochino all'interno della medesima fase del processo, in quanto non è configurabile una menomazione DEimparzialità del giudice che adotta decisioni preordinate al proprio giudizio o rispetto ad esso incidentali, attratte nella competenza per la cognizione del merito (C. cost. sentenze numeri 131 e 177 del 1996, 51 del 1997 e ordinanze numeri 24 del 1996, 366 del 1997, 206 del 1998, 443 del 1999 citate dalla sentenza di rinvio;
alle quali adde, tra molte:
sentenze numeri 448 del 1995; 155 del 1996, nonché ordinanze numeri 286 del 1998, 40 e 232 del 1999, 370 del 2000, 54 del 2003, 90 del 2004, 123 del 2004). b) non sussiste ipotesi di ricusazione ex art. 37 c.p.p., comma 1, lettera b), allorché il giudice abbia legittimamente manifestato il proprio convincimento nell'ambito di una decisione preliminare o incidentale per la cui soluzione sono necessarie valutazioni di merito, poiché l'avverbio indebitamente richiede che l'opinione sulla colpevolezza o sull'innocenza DEimputato sia espressa "senza che ne esista necessità ai fini della decisione adottata e, in definitiva, fuori da ogni collegamento o legame con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato" (si tratta del medesimo principio poi espresso da S.U. n. 41263 del 27/09/2005 con la precisazione che la indebita anticipazione del convincimento sulla regiudicanda può essere espresso "sia all'interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso").
2. Attenendosi a tali principi la Corte d'appello ha rigettato la dichiarazione di ricusazione presentata dal ricorrente rilevando che l'ordinanza con la quale la Corte d'assise d'appello aveva disposto la misura custodiale nel confronti DESI (a) non era riconducibile ad alcuna delle ipotesi di incompatibilità deputate ad operare in astratto, di cui all'art. 34 c.p.p., essendo stata legittimamente emessa nell'incidente de libertate dal giudice investito della cognizione sul merito;
(b) che neppure integrava, quanto a contenuti, alcuna situazione pregiudicante "in concreto", idonea ad essere assunta come ipotesi di ricusazione ex art. 37 c.p.p.. E a tale proposito (b), premettendo che ogni valutazione sulla libertà personale "comporta inevitabilmente e indirettamente un certo giudizio anche sul merito DEaccusa", la Corte d'appello in particolare affermava che proprio la necessità, connessa alla funzione cautelare esercitata, di apprezzare la gravità del complesso indiziario, impediva di ritenere "indebite" le valutazioni espresse nell'ordinanza assunta a presupposto pregiudicante. Anche perché in essa la Corte d'assise d'appello s'era limitata a rifarsi alla sentenza di primo grado al fine di giustificare il provvedimento emesso, senza nulla aggiungere e senza, in particolare, in alcun modo anticipare proprie valutazioni o il suo giudizio sull'impugnazione, evitando di prendere in considerazione e di valutare, seppure incidentalmente, i motivi d'appello.
3. Osserva il Collegio che assolutamente corretta è la prima proposizione, che rispecchia il primo punto di diritto (a) e il principio (vedi giurisprudenza costituzionale citata) secondo cui, con specifico riferimento agli incidenti de libertate, l'imparzialità della funzione giudicante deve ritenersi pregiudicata solamente dalla precedente assunzione di decisioni in ordine a misure cautelari personali nei confronti DEindagato o DEimputato, "in altra fase del procedimento" (C. cost. sentenza n. 155 del 1996, citata). In relazione ad essa, peraltro, il ricorrente non sembra muovere, nella sostanza, censure, neppure indirette.
4. Tema centrale del ricorso è invece l'esistenza di una situazione di pregiudizio "in concreto", riconducibile all'art. 37 c.p.p. sotto il duplice profilo DEindebita manifestazione di un convincimento sulla "colpevolezza" del ricorrente (comma 1, lettera b); della manifestazione comunque di una valutazione sul merito della regiudicanda (C. cost., sentenza n. 238 del 2000). I due profili vengono sviluppati nei due motivi di ricorso pur affermandosi nel primo che la portata oggettiva della sentenza n. 283 del 2000 finirebbe con incidere sul paradigma normativo della lettera b) citata.
5. Va dunque innanzitutto precisato che con la sentenza n. 283 del 2000 la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo "l'art. 37 c.p.p., comma 1, nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto". È dunque radicalmente esclusa dal dictum della Consulta la possibilità che l'allargamento delle ipotesi di ricusazione prodotto per effetto di tale pronuncia possa riguardare "anticipazioni", o meglio manifestazioni del convincimento, espresse nell'ambito del medesimo procedimento.
Nè l'esclusione può ritenersi casuale. Con molta attenzione la Corte costituzionale - dopo avere illustrato i risultati cui era pervenuta la propria giurisprudenza in tema d'imparzialità del giudice, d'incompatibilità in astratto e d'incompatibilità in concreto, e l'area di non giustiziabilità rimasta aperta nell'ambito delle ragioni di pregiudizio riconducibili all'art. 36 c.p.p., comma 1, lettera e), a seguito della lettura datane da C. cost. n. 113 del
2000 - ha infatti precisato nel testo della sentenza n. 283 del 2000 che l'attività pregiudicante da considerare come ulteriore causa di ricusazione consiste nella "valutazione di merito sullo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto", o, come successivamente la stessa Corte ha ripetuto (ordinanza n. 367 del 2000), "sul merito della responsabilità penale" (espressa in altro procedimento): una valutazione cioè sulla medesima regiudicanda.
Sicché, proprio perché l'anticipazione di giudizio per essere considerata pregiudicante deve avere la stessa ampiezza, gli stessi contenuti sostanziali e lo stesso oggetto della decisione finale di merito, l'allargamento DEart. 37 s'imponeva soltanto con riferimento ai casi in cui fosse stata espressa in un diverso procedimento. Se infatti la decisione presa nell'ambito dello stesso procedimento, con la quale il giudice manifesta un qualche suo convincimento, va ad iscriversi coerentemente nella sequenza ordinata di atti e di cognizioni incidentali che fanno il processo ("ciascuno dei quali legittima, prepara e condiziona quello successivo;
poiché, infatti, ogni provvedimento ordinatorio o istruttorio implica o può implicare una delibazione del merito", ordinanza n. 24 del 1996), rispettando i limiti e l'ambito della cognizione "di merito" ad essi specifico - per definizione parziale e provvisoria -, essa non può e non deve coincidere con la regiudicanda;
e non può determinare dunque alcuna menomazione DEimparzialità capace di "rompere la necessaria unità del giudizio e la sua intrasferibilità (cfr. sentenze n. 131 del 1996 e n. 124 del 1992; ordinanza n. 24 del 1996)" (sentenza n. 177 del 1996). Se invece tale decisione preliminare o incidentale fuoriesce dal suo ambito e anticipa la decisione finale, affrontando temi ad essa riservati, allora, valutando la regiudicanda senza che ne sussistano le condizioni, conterrà un anticipazione di giudizio indebita.
6. Tanto premesso è dunque evidente come entrambe le prospettazione del ricorrente siano infondate.
La motivazione sulla decisione cautelare presa non solo nell'ambito dello stesso giudizio, ma nella stessa fase, non può essere in alcun modo considerata causa di ricusazione riconducibile alla sentenza C. Cost. n. 283 del 2000. La medesima decisione, proprio per le ragioni oggetto del secondo motivo di ricorso, per non avere cioè preso in esame i motivi d'appello giudicando implicitamente su di essi e per essersi limitata invece a ripercorrere gli elementi di valutazione precedentemente acquisiti e la sentenza gravata, non ha anticipato in alcun modo l'ambito di cognizione specificatamente devoluto alla Corte d'assise d'appello. Non ha indebitamente perciò anticipato il giudizio sull'impugnazione.
Nè può dirsi che la Corte d'assise d'appello abbia illegittimamente esaminato il tema cautelare con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Secondo la giurisprudenza di questa Corte è difatti "esclusa la possibilità di una rivalutazione di una valutazione in sensi difforme, cioè dei gravi indizi di colpevolezza dopo una pronuncia conclusiva del giudizio di merito, quale quella di condanna, poiché l'autonomia della decisione de libertate nel procedimento incidentale, rispetto alle decisioni proprie del processo principale, non può essere interpretata rigidamente, con il pericolo che vengano ad esistere due provvedimenti giurisdizionali sul tema della colpevolezza, l'uno incidentale e di tipo prognostico, l'altro fondato sul pieno merito e suscettibile di passare in giudicato, tra di loro contrastanti" (Sez. U, Sentenza n. 39915 del 30/10/2002). Cosa che non significa affatto, però, che il giudice della cautela non possa esaminare, come prescrive l'art. 275 c.p.p., comma 1 bis, e valutare il fatto per come risulta "provvisoriamente"
accertato nella sentenza di condanna sub indice, nelle sue connotazioni oggettive e soggettive, e ridescriverlo al fine di giustificare l'effettiva esistenza di insopprimibili esigenze cautelari nei confronti DEimputato che ha partecipato libero al procedimento di primo grado.
Ne consegue che del tutto correttamente l'ordinanza impugnata ha rilevato che il fatto che la Corte d'assise d'appello abbia ripercorso il quadro indiziario emergente dalla condanna, al fine di poterne affermare la gravità e quindi la idoneità ad essere posto a fondamento DEordine custodiale, può semmai configurare "un eccesso di zelo", ma non rappresenta un'illegittima manifestazione del convincimento sulla colpevolezza DEappellante ne' costituisce - per quel che s'è già detto, proprio perché la Corte d'assise d'appello s'è astenuta dall'esaminare i motivi d'appello - un'indebita anticipazione della decisione finale sulla regiudicanda.
7. Il ricorso deve perciò essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2006