Sentenza 15 giugno 2007
Massime • 1
In tema di ricusazione, costituisce indebita manifestazione del convincimento del giudice l'anticipazione della sua opinione sulla colpevolezza o sull'innocenza dell'imputato senza che la stessa sia necessaria ai fini della decisione adottata e, quindi, al fuori di qualsiasi collegamento o legame con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato. (Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la decisione, adottata "de plano", con la quale la corte di appello, in relazione al provvedimento del giudice del dibattimento di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare applicata all'imputato, aveva escluso che il riferimento alla sussistenza dei gravi indizi colpevolezza, conseguente alla formazione di un giudicato cautelare e diretto nello specifico ad evidenziare la personalità dell'imputato, potesse integrare un'indebita anticipazione di giudizio ai sensi dell'art. 37, comma primo, lettera b), cod.proc.pen.).
Commentario • 1
- 1. La Corte costituzionale sulla rimessione in termini per l’istanza di oblazione nel caso di riqualificazione giuridica officiosa.Ottavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 22 settembre 2020
Per consultare la sentenza, clicca su Corte Costituzionale n. 192-2020 Sommario: 1. La questione di costituzionalità dell'art. 141 co. 4 bis disp. att. c.p.p. e la decisione della Consulta; 2. Potere di riqualificazione, diritto di difesa e accesso ai riti alternativi; 3. Alcune questioni operative: tempestività dell'istanza di oblazione; onere di riproposizione; forma del provvedimento giudiziale di rimessione in termini. La questione di costituzionalità dell'art. 141 co. 4 bis disp. att. c.p.p. e la decisione della Consulta. Con la sentenza in epigrafe, la Corte costituzionale si pronuncia sullo spinoso rapporto tra mutamento dell'imputazione e accesso ai riti alternativi, in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2007, n. 35208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35208 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CANZIO VA - Presidente - del 15/06/2007
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 2460
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 007997/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO VA, N. IL 30/11/1968;
avverso ORDINANZA del 12/01/2007 CORTE APPELLO di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO Aldo;
lette le conclusioni del P.G. Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRUTO
che la Corte di Appello di Brescia, con ordinanza del 12 gennaio 2007, dichiarava inammissibile la richiesta di ricusazione proposta da LO VA nei confronti dei componenti del collegio giudicante del Tribunale di Bergamo, che, nel rigettare l'istanza revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, affermando la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'imputato, avrebbe indebitamente anticipato il proprio convincimento sul merito dell'imputazione;
che il difensore del LO proponeva ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per vizi logici e giuridici della motivazione, sull'assunto che fondandosi l'istanza di revoca della misura cautelare sul venir meno delle esigenze cautelari, il tribunale, nell'affermare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, aveva compiuto una valutazione non richiesta dall'istante e neppure funzionale alla decisione da adottare, così adottando un provvedimento univocamente ed indebitamente indicativo del convincimento del collegio sul merito dell'imputazione, evidenziando, altresì, che la stessa adozione da parte della Corte territoriale di un complesso ed articolato percorso argomentativo, portava ad escludere la manifesta infondatezza della istanza di ricusazione e la sua decidibilità "de plano" che il ricorso deve dichiararsi inammissibile per manifesta infondatezza;
che nella giurisprudenza di questa Corte è stato nettamente delimitato l'ambito della causa di ricusazione di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), interpretando l'avverbio "indebitamente" nel senso che la manifestazione del convincimento deve consistere nell'anticipazione dell'opinione sulla colpevolezza o sull'innocenza dell'imputato senza che ne esista necessità ai fini della decisione adottata e, in definitiva, fuori da ogni collegamento o legame con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato (Cass. 6^, 1.6.95, Ferretti;
Cass. 2^, 2.12.92, Montagner);
che, alla luce di tali principi, risulta del tutto corretta la decisione adottata "de plano" della Corte territoriale con la quale è stato escluso che nel caso in esame il riferimento alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, per altro conseguente alla formazione di un giudicato cautelare e diretto nello specifico ad evidenziare la pericolosità dell'indagato, possa considerarsi quale indebita anticipazione di giudizio a norma dell'art. 37, comma 1, lett. b) del codice di rito, fermo restando che la compiutezza della motivazione del provvedimento impugnato non può costituire di per sè un valido argomento per escludere la manifesta infondatezza dell'istanza di ricusazione, specie ove si consideri che costituisce orientamento consolidato di questa Corte che l'emissione di provvedimenti sulla libertà di un imputato nei cui confronti è in corso il dibattimento non legittima la ricusazione di uno o più dei giudici del dibattimento medesimo (in tal senso Cass. sez. 1, sentenza n. 6443 del 16/12/1998 - 8/2/1999 Rv. 212451, ric. Albanese);
che, pertanto, stante la palese inconsistenza dei motivi di gravame il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00, alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2007