Sentenza 3 dicembre 2007
Massime • 1
Il giudice che, nel corso delle indagini preliminari, ha emesso la misura cautelare reale del sequestro preventivo, può partecipare all'udienza preliminare, poiché in tale provvedimento, fondato su un "summatim conoscere" e costituente atto dovuto in relazione alla situazione di fatto sottoposta al suo esame, non è profilabile né un pregiudizio rispetto ad ulteriori atti della fase, né una indebita manifestazione del convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.
Commentario • 1
- 1. Art. 37 c.p.p. Ricusazionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2007, n. 6859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6859 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 03/12/2007
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - N. 2145
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 14785/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
PU ST;
avverso l'ordinanza 1 marzo 2007 della Corte di appello di Genova;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso;
Udita nell' udienza in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. De Roberto;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza 1 marzo 2007 la Corte di appello di Genova rigettava la dichiarazione di ricusazione avanzata da ST PU nei confronti del Giudice dell' udienza preliminare del Tribunale di Genova Elina Daloiso, dichiarazione proposta ai sensi dell'art. 37 c.p.p., comma 1, lett. a), in relazione all'art. 34 c.p.p., comma 2 bis, per avere il detto giudice tenuto, il 15 dicembre 2006,
l'udienza preliminare (fissata il 19 maggio 2006), dopo aver disposto, con Decreto 20 ottobre 2006, il sequestro preventivo dei beni del PU.
Osservava, in sintesi, la Corte che non sarebbe stata realizzata ne' l'ipotesi di cui all'art. 37 c.p.p., comma 1, lett. b) perché non è ravvisabile alcuna indebita manifestazione del convincimento, ne' l'ipotesi di cui all'art. 34 c.p.p., comma 2 - bis, perché una delibazione sommaria come quella inerente al sequestro preventivo non comporta l'esame del merito dell'imputazione.
2. Ricorre per cassazione il PU, denunciando violazione degli artt. 34 c.p.p., comma 1, lett. a), e art. 279 c.p.p.. Rileva il ricorrente che, nel nuovo assetto delineato dall'art. 111 Cost., in conseguenza della violazione di quella che viene definita "impregiudicatezza" rispetto alla res iudicanda, da parte del giudice, il "pregiudizio" può nascere anche all'interno della stessa fase, cosicché la situazione del giudice dell'udienza preliminare che adotti una misura cautelare nel corso della fase affidata alla sua cognizione, deve essere equiparata a quella del giudice per le indagini preliminari che, dopo aver emesso una misura cautelare nei confronti dell'imputato, partecipi al giudizio dibattimentale, secondo il modello indicato dalla sentenza costituzionale n. 432 del 1995. In tal senso, l'art. 279 c.p.p. dovrebbe riferirsi al giudice inteso non come persona fisica ma come ufficio, così da superare il vulnus sia al principio di eguaglianza sia il principio del giudice naturale.
In subordine, il ricorrente ha eccepito, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., l'illegittimità dell'art. 34 c.p.p., comma 2, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a svolgere l'udienza preliminare del giudice che abbia adottato il decreto di sequestro preventivo e dell'art. 279 c.p.p., nella parte in cui prevede che il giudice competente in materia cautelare possa essere la stessa persona fisica investita del merito.
Il ricorso è infondato.
3. Con sentenza n. 283 del 2000 la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 37 c.p.p., comma 1, nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto, ebbe a precisare che l'operatività del principio del giusto processo in tema di garanzia dell'imparzialità del giudice (principio che ha trovato esplicita menzione nell'art. 111 Cost. comma 2 e modificato dalla Legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2), art. 1, comma 1, impone un intervento volto ad estendere l'area di applicazione degli istituti dell'astensione e della ricusazione a situazioni non espressamente previste dal codice di rito, ma tuttavia capaci di esprimere analoghi effetti pregiudicanti per l'imparzialità - neutralità del giudice. È altrettanto vero però che l'estensione interpretativa di detto principio, non può estendersi fino a ricomprendere tra le ipotesi di ricusazione quelle riferibili ad atti della stessa fase, quali momenti di una serie procedimentale che - come implicitamente riconosce lo stesso ricorrente con il suo richiamo al precetto dell'art. 279 c.p.p. - solo il giudice (inteso oltre che come ufficio, anche, nell'ottica contestata dal ricorrente) persona è in grado di compiere, come l'adozione, da parte del giudice dell'udienza preliminare, di un provvedimento di sequestro, come atto funzionale all'esito della fase (cfr., sul punto, Sez. un., 9 ottobre 2000, Scarcì). In altri termini, l'essersi chiamato in causa l'art. 279 c.p.p. sta a comprovare come non possa profilarsi alcuna sorta di incompatibilità che possa tradursi in una causa di ricusazione rilevante in astratto e, dunque, a prescindere dalle concrete vicende del procedimento, tutte intrinseche alle ipotesi indicate dall'art. 37 c.p.p., comma 1, lett. a) (nella parte in cui richiama l'art. 36 c.p.p., comma 1, con esclusione dell'ipotesi di cui alla lettera g).
Il tutto - ma sempre secondo un' astratta prospettiva - anche considerando, per tornare alla specifica situazione sottoposta ora al vaglio della Corte, che non può comunque profilarsi nell' atto che dispone la misura cautelare reale, fondata su un summatim cognoscere e comunque costituente provvediemento dovuto in relazione alla situazione di fatto sottoposta all'esame del giudice, ne' un pregiudizio rispetto agli ulteriori atti della fase ne' - e non pare sostenerlo neppure il ricorrente - una indebita manifestazione del convincimento sui fatti oggetto dell' imputazione. A tal proposito va rammentato che la Corte costituzionale ebbe a dichiarare manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., comma 1, e art. 24 Cost., commi 1 e 2, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p., comma 2, art. 37 c.p.p., comma 1, lett. a) e b), e art. 321 c.p.p., commi 1 e 2, nella parte in cui non prevedono che non può partecipare al giudizio il giudice che ha pronunciato, o concorso a pronunciare, nei confronti dello stesso imputato nella medesima fase del giudizio, la misura cautelare reale del sequestro preventivo, emanando un decreto nel quale è stata valutata la posizione dello stesso imputato in ordine alla responsabilità penale. In tale occasione la Corte precisò che, poiché le misure cautelari reali sono attinenti a beni o cose pertinenti al reato, la cui libera disponibilità può costituire situazione di pericolo, e, pur raccordandosi ad un reato, possono prescindere da qualsiasi profilo di colpevolezza perché la funzione preventiva non si proietta necessariamente sull'autore del fatto criminoso ma su cose, la loro adozione non richiede quella incisiva valutazione prognostica sulla responsabilità dell'imputato, che potrebbe rendere o far apparire condizionato il successivo giudizio di merito da parte dello stesso giudice, in modo da violare le garanzie che si collegano al principio del giusto processo. Aggiungendo però che, se la valutazione di merito non è imposta dal tipo di atto in precedenza adottato dal giudice, l'eventuale effetto pregiudicante dovrà essere accertato in concreto, ricorrendo, ove ne sussistano i presupposti, agli istituti dell'astensione o della ricusazione (ordinanza n. 444 del 1999). Il che se, per un verso, vale a qualificare come infondate le censure proposte dal ricorrente proprio alla luce delle diverse fasi prese in esame dalla pronuncia adesso rammentata - a fortiori riferibile allo schema del "giudice terzo e imparziale" di cui all'art. 111 Cost. perché ogni doglianza viene a risultare scoordinata rispetto a concrete situazioni di fatto, le uniche rilevanti alla stregua del modello derivante dalla complementare verifica dei due precetti indicati dal ricorrente (vale a dire, l'art. 37 c.p.p., da un lato, e l'art. 279 c.p.p., dall' altro lato) - rende, per un altro verso, irrilevante l'eccezione di legittimità costituzionale avanzata nel ricorso, proprio alla stregua della ratio decidenti della pronuncia stessa, per l'assenza di ogni richiamo a situazioni concretamente riconducibili all'istituto della ricusazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2008