Sentenza 9 aprile 2001
Massime • 1
In tema di ricusazione, nel novero delle cause che consentono la declaratoria di inammissibilità con la procedura "de plano" deve ritenersi compresa anche la manifesta infondatezza dei motivi che sorreggono l'istanza di ricusazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2001, n. 23619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23619 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO ACQUARONE - Presidente - del 03/05/2001
1. Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GUIDO DE MAIO " N. 1663
3. Dott. PIERLUIGI ONORATO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO NOVARESE " N. 6/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia c/
NG GI n. Vieste 9.10.73
avverso l'ordinanza 31.10.2000 del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Foggia - sez. di Manfredonia
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. G. Savignano Letta la richiesta del P.G. presso questa S.C. che ha concluso per:
rigetto del ricorso
Letto il ricorso del P.M. avverso l'ordinanza 31.10.2000 del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale - sez. di Manfredonia, reiettiva della richiesta del predetto P.M. volta alla determinazione, da parte del medesimo giudice, delle modalità di esecuzione dell'ordine di demolizione (rectius: di rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi), di cui alla sentenza 13.5.1999, passata in giudicato, emessa nei confronti di NG GI;
Rilevato che il ricorrente denuncia che l'ordinanza in epigrafe è errata in diritto, contrastando con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 24.7/19.6.96 n. 15 circa l'organo promotore dell'esecuzione da identificarsi nel P.M., il quale, però, "ove il condannato non ottemperi all'ingiunzione a demolire, non potrà che investire il giudice dell'esecuzione al fine della fissazione delle modalità dell'esecuzione";
Considerato che l'affermazione sopra trascritta, tratta dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, va integrata con quanto nella stessa sentenza è stato successivamente precisato a proposito dell'instaurazione, ad opera delle parti (P.M., difensore o diretto interessato: art. 666 c.p.p.), di un procedimento davanti al Giudice dell'Esecuzione, ove sorga una controversia concernente non solo il titolo, ma anche le modalità esecutive dello stesso;
che, in tal senso precisato, il pensiero espresso nella citata sentenza delle Sezioni Unite circa la pronuncia riservata al Giudice dell'Esecuzione solo nel caso di controversia sulle modalità esecutive (dovendo, invece, essere curata dal P.M. anche la determinazione delle modalità esecutive in assenza di controversia sul punto), concorda con le numerose decisioni della terza sezione di questa S.C. (v. sent. n. 2570/97 P.M. in proc. Carchio, n. 96 del 1998, P.M. in proc. Colucci, n. 111/98 P.M. in proc. Laperta ed altri, n. 2058/98 P.M. in proc. Caronna);
che non essendo, nel caso in esame, intervenuta una controversia nel senso innanzi chiarito, correttamente il Giudice dell'Esecuzione ha ritenuto di non doversi pronunciare sulle modalità esecutive rigettando la relativa richiesta del P.M.;
che, pertanto, il ricorso va rigettato;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del P.M.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il11 giugno 2001