Sentenza 18 novembre 2003
Massime • 1
In tema di ricusazione, il provvedimento discrezionale con il quale, in applicazione dell'art. 44 cod. proc. pen., il giudice condanna la parte ricusante al pagamento di una somma alla cassa delle ammende è sufficientemente motivato quando le sue ragioni siano desumibili dalle circostanze illustrate per giustificare il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità della ricusazione stessa. (Nel caso di specie la Corte ha giudicato rilevanti le considerazioni svolte dal giudice di merito sull'entità del ritardo intercorso tra la cognizione del fatto posto a base della ricusazione e la presentazione della relativa dichiarazione da parte dell'imputato).
Commentario • 1
- 1. Art. 44 c.p.p. Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2003, n. 47811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47811 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2003 |
Testo completo
composta dai Signori Magistrati:
Dott. Renato Acquarone Presidente
Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere
Dott. Luciano Deriu Consigliere
Dott. Giorgio Colla Consigliere
Dott. Vincenzo Rotundo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IT RL nato a [...] il [...];
avverso ordinanza 17/6/2003 della Corte di Appello di CE (sez. distaccata di Taranto).
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Luciano Deriu;
Letta la requisitoria scritta dal Sost. Proc. Gen. Dott. Guglielmo Passacantando che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Letta la memoria difensiva 31/10/2003.
OSSERVA
Con ordinanza 17/6/2003, la Corte d'Appello di CE (sez. di Taranto) dichiarava inammissibile "per manifesta infondatezza" l'istanza di ricusazione proposta da RL IT (imputato nel proc. pen. n. 5828/98 R.DIB.) nei confronti del Dott. M. Rosati (Presidente del Collegio della 2 sez. pen. del Tribunale di Taranto).
Ricorreva per Cassazione l'on. RL IT, deducendo:
1) "violazione degli artt. 41 e 127/5 c.p.p.". la Corte avrebbe erroneamente deciso de plano, senza notificargli alcun avviso dell'udienza; 2) "violazione dell'art. 38/2-3 c.p.p. e carenza di motivazione": l'istanza di ricusazione sarebbe stata ritenuta a torto tardiva (per esser stata consegnata a esso IT solo il 29/5/03 la copia del verbale di udienza dell'11/2/03; coincidendo l'epilogo dell'udienza, ex art. 38/2 c.p.p., con la chiusura del dibattimento); 3) "violazione dell'art. 44 c.p.p. e omessa motivazione": non si comprenderebbero le ragioni dell'irrogazione di una sanzione pecuniaria.
Con requisitoria scritta 27/9/2003 il Procuratore generale presso questa Corte concludeva per il rigetto del ricorso.
Con "memoria difensiva" in data 31/10/2003, l'avvocato Lamanna ha ripreso e ulteriormente sviluppato le argomentazioni già svolte nel ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella requisitoria scritta del Procuratore Generale, in data 27/9/2003, si legge testualmente:
"I motivi dell'impugnazione sono infondati". "Invero, quanto al primo motivo, è sufficiente rilevare che il provvedimento che dichiara inammissibile l'istanza di ricusazione per la manifesta infondatezza dei motivi (il che si è verificato nel caso in esame) va, ai sensi dell'art. 41 comma 1 c.p.p., emesso de plano e non con l'osservanza delle forme di cui all'art. 127 c.p.p., richiamate soltanto nel comma 3 del citato art. 41, con riferimento alla decisione sul merito della ricusazione".
"Quanto al secondo motivo, con il termine udienza la giurisprudenza di legittimità più recente si sta consolidando nel ritenere che si debba intendere unità quotidiana del lavoro, escludendo che tale espressione possa equivalere a dibattimento (in tal senso: Cass.sez. I, c.c. 24/6/99, dep. 23/9/1999, n. 4464, Gasperoni, in CED,
rv. 214658)".
"Pertanto, dovendo essere nota all'imputato la causa della propria ricusazione all'udienza dell'11/2/2003, e, comunque, a quella successiva del 18/3/2003, la dichiarazione di ricusazione (depositata il 3/6/2003) è palesemente tardiva, a nulla rilevando la circostanza del ritardo dedotto dal ricorrente nell'aver avuto la disponibilità della trascrizione del verbale dell'udienza dell'11/2/2003, considerato che i termini di cui all'art. 38 c.p.p. sono perentori, e quindi non eludibili".
"Essendo stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione per tardività della stessa, la Corte di Appello non ne ha - ovviamente - esaminato il merito".
"Infine, infondato appare anche l'ultimo motivo, concernente il preteso difetto di motivazione della condanna al pagamento della somma a favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 44 c.p.p., atteso che - secondo l'indirizzo della Suprema Corte può
trovare sufficiente giustificazione dal contesto dello stesso provvedimento e dalle ragioni esposte per la realizzazione della ricusazione (Cass., sez. I, cc. 6/10/1993, dep. 22/1/94, n. 3954, Favia, in CED, rv. 196217; e ancora, in senso conforme, v. Cass. sez. VI, cc. 21/1/97, dep. 28/4/97, n. 237, Tonini, in CED, rv. 208106), come nel caso di specie, nel quale la Corte ha messo in evidenza la particolare tardività con cui è stata presentata la dichiarazione di ricusazione, rispetto al momento di conoscenza". Le argomentazioni del Procuratore Generale, compiute e corrette, sono da ritenere pienamente condivisibili (anche in riferimento a quanto ulteriormente dedotto dal ricorrente con la "memoria difensiva" 31/10/03).
Il ricorso proposto dal IT dev'essere dunque rigettato ed esso ricorrente dev'essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 DICEMBRE 2003.