Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2003, n. 47811
CASS
Sentenza 18 novembre 2003

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Massime1

In tema di ricusazione, il provvedimento discrezionale con il quale, in applicazione dell'art. 44 cod. proc. pen., il giudice condanna la parte ricusante al pagamento di una somma alla cassa delle ammende è sufficientemente motivato quando le sue ragioni siano desumibili dalle circostanze illustrate per giustificare il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità della ricusazione stessa. (Nel caso di specie la Corte ha giudicato rilevanti le considerazioni svolte dal giudice di merito sull'entità del ritardo intercorso tra la cognizione del fatto posto a base della ricusazione e la presentazione della relativa dichiarazione da parte dell'imputato).

Commentario1

  • 1Art. 44 c.p.p. Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2003, n. 47811
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47811
Data del deposito : 18 novembre 2003

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