Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/09/2005, n. 41263
CASS
Sentenza 27 settembre 2005

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L'indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice espressa con la delibazione incidentale di una questione procedurale, anche nell'ambito di un diverso procedimento, rileva come causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della "res iudicanda", ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali, nonchè quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi sia necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato. (La S.C. ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva respinto l'istanza di ricusazione, in una fattispecie in cui il richiedente deduceva che il giudice avesse espresso valutazioni sul merito del processo, negando l'ammissione d'ufficio di nuove prove per superfluità delle medesime).

Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/09/2005, n. 41263
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41263
Data del deposito : 27 settembre 2005

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