Cass. pen., sez. III, sentenza 29/03/2007, n. 19964
CASS
Sentenza 29 marzo 2007

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In tema di ricorso per cassazione, è sempre necessaria la rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato, anche se ricorrente è un avvocato cassazionista, dovendosi escludere l'autodifesa tecnica e la difesa personale dell'interessato. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che il principio della rappresentanza tecnica è compatibile con il diritto di ogni accusato di difendersi da sè, riconosciuto dall'art.6, comma secondo, lett. c) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, norma quest'ultima che implica, solo nel giudizio di merito sull'accusa e non anche nel giudizio di legittimità, l'obbligo di assicurare il diritto dell'accusato di contribuire con il difensore tecnico alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione delle conseguenze giuridiche).

In tema di ricusazione, è legittima l'adozione dell'ordinanza di inammissibilità mediante procedura camerale "de plano" senza la partecipazione delle parti, quando i motivi addotti sono manifestamente infondati. (In applicazione del principio di cui sopra, la Corte - in un caso di ricusazione di un intero collegio della Corte di Cassazione - ha precisato che la procedura camerale non comporta alcuna violazione del principio del contraddittorio, garantito dalla possibilità di presentare deduzioni in forma scritta anche non in presenza delle parti).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 29/03/2007, n. 19964
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19964
Data del deposito : 29 marzo 2007

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