Sentenza 29 marzo 2007
Massime • 2
In tema di ricorso per cassazione, è sempre necessaria la rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato, anche se ricorrente è un avvocato cassazionista, dovendosi escludere l'autodifesa tecnica e la difesa personale dell'interessato. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che il principio della rappresentanza tecnica è compatibile con il diritto di ogni accusato di difendersi da sè, riconosciuto dall'art.6, comma secondo, lett. c) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, norma quest'ultima che implica, solo nel giudizio di merito sull'accusa e non anche nel giudizio di legittimità, l'obbligo di assicurare il diritto dell'accusato di contribuire con il difensore tecnico alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione delle conseguenze giuridiche).
In tema di ricusazione, è legittima l'adozione dell'ordinanza di inammissibilità mediante procedura camerale "de plano" senza la partecipazione delle parti, quando i motivi addotti sono manifestamente infondati. (In applicazione del principio di cui sopra, la Corte - in un caso di ricusazione di un intero collegio della Corte di Cassazione - ha precisato che la procedura camerale non comporta alcuna violazione del principio del contraddittorio, garantito dalla possibilità di presentare deduzioni in forma scritta anche non in presenza delle parti).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/03/2007, n. 19964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19964 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 29/03/2007
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 288
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 3744/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Avv.to STARA Salvatore, nato a [...] il [...];
nei confronti di:
componenti del Collegio della 7^ Sezione penale di questa Corte Suprema di Cassazione;
Visti gli atti ed il ricorso;
Udita, in camera di consiglio, la relazione fatta dal Consigliere Dr. Fiale Aldo;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dr. SALZANO Francesco, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La 6^ Sezione penale di questa Corte Suprema di Cassazione - con ordinanza del 13.10.2005 - dichiarava inammissibile un'istanza, depositata dall'Avv.to Salvatore Stara, di ricusazione di magistrati componenti il Collegio della 7^ Sezione penale chiamato a pronunciarsi su una serie di ricorsi proposti dallo stesso e lo condannava al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Avverso detta ordinanza l'Avv.to Stara proponeva ricorso in data 14.1.2006 e la trattazione del gravame veniva assegnata alla 7^ Sezione penale.
L'impugnante, quindi, con atto pervenuto il 19.12.2006, dichiarava di ricusare il presidente Dr. Giovanni Pioletti e gli altri componenti del Collegio della 7^ Sezione penale di questa Corte Suprema (dottori Giuliana Ferma, Giuliano Cesare Turane, Francesco Paolo Gramendola e Massimo Dogliotti) designato a pronunciarsi nell'udienza camerale del 21.12.2006, e lamentava che la trattazione del ricorso sarebbe stata illegittimamente fissata in camera di consiglio, senza la partecipazione delle parti, in violazione dell'art. 111 Cost., comma 4, eccependo altresì la illegittimità della disposta designazione di un difensore di ufficio, benché esso istante avesse precisato di essere abilitato al patrocinio davanti alle Magistrature superiori e richiesto di difendersi personalmente.
L'Avv.to Stara sostanzialmente eccepisce, pertanto, l'illegittimità dell'operato del Dr. Giovanni Pioletti e degli altri componenti del Collegio per non avergli consentito l'autodifesa tecnica e per avere fissato la trattazione del ricorso con la procedura de plano, in tal modo realizzando comportamenti lesivi del proprio diritto di difesa, non assoggettabile a limitazioni e condizioni. Detti comportamenti, ad avviso dell'istante, depongono per "un interesse personale dei giudici ricusati a trattare la causa e per un atteggiamento di inimicizia e di ostilità" nei suoi confronti.
All'udienza camerale del 21.12.2006 la 7^ Sezione penale ha rimesso a questa Sezione, per competenza interna, gli atti relativi alla ricusazione.
Con nota trasmessa il 26.3.2007 l'Avv.to Stara ha ribadito le precedenti osservazioni, deducendo altresì "la assoluta anomalia" dell'ordinanza della 6^ Sezione penale quanto alla condanna di esso ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende determinata in Euro 2.000,00, cioè in misura eccedente il limite massimo di Euro 1.549,00 fissato dall'art. 44 c.p.p.. 1. L'istanza di ricusazione in esame deve essere dichiarata inammissibile perché, ai sensi dell'art. 40 c.p.p., comma 3, "non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione".
Tale disposizione costituisce l'espressione della discrezionalità del legislatore nell'individuare il punto di equilibrio tra le esigenze, entrambe di rango costituzionale, dell'imparzialità del giudice e della ragionevole durata del processo, così da evitare che i tempi processuali subiscano ingiustificati allungamenti a seguito di reiterate ricusazioni (vedi, sul punto, Cass., Sez. 3^, 13.2.2002, n. 5658, che ha considerato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma in oggetto sollevata con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.).
2. Per completezza espositiva appare opportuno evidenziare, inoltre, che l'istanza medesima è oggettivamente caratterizzata dalla macroscopica assenza dei presupposti stessi dell'istituto. Deve rilevarsi, al riguardo, che le ragioni poste a fondamento della ricusazione appaiono manifestamente infondate e meramente assertive di una situazione di diritto e di fatto non sorretta da valida giustificazione giuridica, in quanto:
a) In tema di ricusazione del giudice è legittima, perché espressamente prevista (art. 41 c.p.p., comma 1), la procedura de plano, adottata per la decisione, quando la dichiarazione di ricusazione sia sostenuta da motivi manifestamente infondati, come nel caso di ricusazione di un intero Collegio della Corte di Cassazione, e ciò non comporta alcuna violazione del principio del contraddittorio, che risulta garantito dalla possibilità di presentare deduzioni in forma scritta, anche se non in presenza delle parti (vedi Cass.: Sez. 3^, 21.2.2006, n. 6449, Stara;
Sez. 1^ 9.10.2002, a 34531, Stara;
Sez. 6^, 1.6.2000, n, 2588, Palau). I rilievi di illegittimità costituzionale del ricorrente con riferimento all'art. 41 c.p.p. si palesano, pertanto, manifestamente infondati, oltre ad essere formulati in termini del tutto generici. b) La trattazione in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti è stabilita dall'art. 611 c.p.p., comma 1, disposizione alla quale l'art. 610 c.p.p., comma 1, fa espresso rinvio nel caso in cui è rilevata una causa evidente di inammissibilità dei ricorsi che determina l'assegnazione di essi all'apposita Sezione per la decisione.
c) Le parti private, come prescrive senza deroga alcuna l'art. 613 c.p.p., davanti alla Corte di Cassazione "sono rappresentate dai difensori", dovendosi escludere l'autodifesa tecnica e la difesa personale dell'interessato.
d) La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - nel sancire (all'art. 6, comma 3, lett. c, recepito dal nostro ordinamento mediante la Legge di ratifica n. 848 del 1955) il diritto di ogni "accusato" di "difendersi da se" - implica l'obbligo di assicurare il diritto dell'accusato di contribuire con il "difensore tecnico" alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione delle conseguenze giuridiche nel "giudizio di merito sull'accusa" e non anche nel giudizio di legittimità, il cui sindacato è limitato al controllo della corretta interpretazione ed applicazione delle norme processuali e sostanziali, sicché in tale giudizio è assolutamente compatibile con i principi stabiliti dalla Convenzione europea stabilire che la parte sia "rappresentata da un difensore tecnico".
3. Va evidenziato, altresì, che l'art. 37 c.p.p. prevede che il giudice può essere ricusato dalle parti:
a) nei casi previsti dall'art. 36, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g);
b) se, nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunziata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.
Tali ipotesi di ricusazione si configurano quali norme eccezionali, con la conseguenza che i casi regolati, le formalità ed i termini di proposizione hanno carattere di tassatività (vedi Cass., Sez. 3^, 5.11.2003, n. 42193). Nella specie il ricorrente fonda la sua richiesta su pretese situazioni di "interesse personale a trattare la causa" e di "inimicizia e ostilità art. 36 c.p.p., comma 1, lett. a) e d), che però, ai fini che qui interessano, non sono ravvisabili in asserite violazioni di legge ovvero ih scelte operate dal giudice nella gestione di processi, poiché queste riguardano aspetti endoprocedimentali che possono essere risolti con il ricorso ai rimedi apprestati dall'ordinamento processuale;
mentre l'interesse personale è configurabile quando ricorra una situazione obiettiva in base alla quale possa stabilirsi che il giudice rivolga a proprio vantaggio economico o morale l'attività giurisdizionale che è chiamato a svolgere e la grave inimicizia azionabile attraverso l'istituto della ricusazione deve sempre trovare riscontro in rapporti personali estranei al processo ed ancorati a circostanze oggettive ben individuate, laddove la condotta processuale può venire in rilievo solo quando presenti aspetti talmente anomali e settari da costituire momento dimostrativo di una inimicizia maturata all'esterno (vedi Cass.: Sez. 5^, 3.2.2005, n. 3756; Sez. 6^, 21.7.2003, n. 30577). Tutto questo non è dato riscontrare nella vicenda in esame, caratterizzata dalla circostanza che il ricusante non ha prospettato di avere mai avuto alcun rapporto personale con i magistrati ricusati, mentre non è dato conoscere quali sarebbero i motivi per i quali quei giudici porrebbero in essere comportamenti persecutori nei suoi confronti.
4. Non è consentita - in questa sede - la valutandone della doglianza riferita alla condanna, con l'ordinanza del 13.10.2005 della 6^ Sezione penale, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma eccedente il limite massimo di Euro 1.549,00 fissato dall'art. 44 c.p.p.. 5. Segue l'onere delle spese del procedimento, ex art. 616 c.p.p., nonché, a norma dell'art. 44 c.p.p. ed in ragione dei motivi dedotti, non ravvisandosi carenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata nella misura di Euro 500,00.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 40,41,44,127 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile la dichiarazione di ricusazione e condanna il proponente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di Euro cinquecento/00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2007