Sentenza 29 marzo 2007
Massime • 1
Le valutazioni espresse dal giudice nell'esame di una questione incidentale sono causa di ricusazione se costituiscono un'anticipazione della valutazione sul merito della "res iudicanda", ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, travalicando i limiti imposti dall'adozione del provvedimento incidentale, con l'espressione indebita di un giudizio non giustificato da un nesso funzionale con l'indicato provvedimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che l'espressione "l'accertata appartenenza al clan dei casalesi", utilizzata nel decreto di sottoposizione a visto della corrispondenza di un detenuto emesso dal presidente del tribunale, davanti al quale era in corso il processo nei confronti di quel soggetto ristretto con l'imputazione di partecipazione a quella stessa associazione di tipo mafioso, fosse funzionale alla motivazione e facesse chiaro ed esclusivo riferimento alla sussistenza dei gravi indizi delibati con l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/03/2007, n. 19648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19648 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 23/03/2007
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 458
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 028169/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DO OM, N. IL 01/10/1966;
avverso ORDINANZA del 27/03/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ZAPPIA PIETRO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Passacantando Guglielmo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 27.3.2006 la Corte di Appello di Napoli rigettava la dichiarazione di ricusazione presentata da BI CO, tramite il procuratore speciale, nei confronti del Presidente del collegio B del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dott.ssa Toscano Luisa nel procedimento a carico del predetto per i reati di cui all'art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, art. 81 cpv. c.p., art. 629 c.p., commi 1 e 2, in relazione all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3
e L. n. 203 del 1991, art. 7, per avere la stessa emesso nei confronti del ricorrente, in data 12.4.2005, decreto per la sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza, nel quale enunciava delle affermazioni che evidenziavano una anticipazione del giudizio di merito ed il convincimento in ordine alla sicura correlazione tra i fatti oggetto dell'imputazione ed il ricorrente. Avverso tale provvedimento propone ricorso per Cassazione l'imputato BI CO, tramite il difensore di fiducia, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 34, 37 e 125 c.p.p., L. n. 354 del 1975, art. 18 ter, artt. 3, 24 e 111 Cost., nonché
assenza di motivazione. In particolare rileva il ricorrente che la Corte territoriale si era limitata a spiegare come l'espressione "accertata appartenenza" fosse stata adoperata con riferimento "ai gravi indizi di appartenenza al Clan dei Casalesi", sfuggendo invece al dato letterale dell'espressione, la quale dava per scontata la sicura partecipazione del ricorrente al detto Clan. Tale fatto costituiva per contro l'oggetto dell'imputazione, ossia il dato sul quale il Tribunale era chiamato a giudicare. Nè poteva ritenersi congrua la spiegazione offerta dalla Corte di appello secondo cui l'espressione sarebbe funzionale ed essenziale per giustificare la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo ai sensi dell'art. 18 ter della legge sull'ordinamento penitenziario, atteso che la norma suddetta non impone un giudizio di merito dal momento che la sussistenza dei presupposti necessari per tale controllo può essere rilevata dai dati emergenti dall'ordinanza cautelare, dai precedenti penali e da altri elementi capaci di giustificare le ragioni che si pongono alla base del provvedimento.
Rileva altresì la difesa che la Corte territoriale con il provvedimento impugnato aveva falsamente interpretato il disposto dell'art. 34 c.p.p. avendo ritenuto che il decreto relativo ai permessi sulla corrispondenza non rientrasse fra quelli suscettibili di determinare situazioni di incompatibilità, mentre occorreva pur sempre valutare se il tipo di considerazione esternata fosse "indebita" o fosse per contro funzionale ai fini dell'adozione del provvedimento.
Con nota del 5.10.2006 il Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione chiedeva il rigetto del ricorso.
Il ricorso non è fondato.
Osserva innanzi tutto il Collegio, con riferimento all'ultimo rilievo mosso dal ricorrente, secondo cui la Corte di appello aveva ritenuto che il provvedimento impugnato relativo al visto di controllo sulla corrispondenza si sottraesse al limite della necessità funzionale allo scopo tipico dell'atto compiuto, che in realtà la Corte territoriale aveva rilevato che l'espressione adoperata dal giudice risultava "funzionale alla motivazione del decreto", richiamando altresì la decisione n. 41263/05 di questa Corte laddove veniva evidenziato che la manifestazione del convincimento da parte del giudice "rileva come causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della res iudicanda ovvero sulla colpevolezza dell'imputato senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali".
Posto ciò, osserva il Collegio che la problematica che la presente vicenda giudiziaria pone consiste nel verificare se l'espressione usata nel provvedimento del 12.4.2005 ("la accertata appartenenza al clan casalesi") costituisce una indebita anticipazione di giudizio, non funzionale al contenuto del provvedimento.
Ed invero, in base al disposto dell'art. 37 c.p.p., lett. b), il giudice può essere ricusato se, nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, abbia "manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione". Da ciò consegue che, allorché il giudice abbia espresso la sua decisione su una questione incidentale, l'indagine sarà volta ad accertare se nell'ambito di tale procedimento egli abbia anticipato la valutazione sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, travalicando quei limiti imposti dalle esigenze collegate al provvedimento incidentale adottato, esprimendo cioè indebitamente una valutazione o un giudizio non giustificati dal provvedimento incidentale adottato e non collegati a questo da alcun nesso funzionale.
Siffatta ipotesi non ricorre nel caso di specie in cui il Presidente del collegio B del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nell'emettere il decreto di sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza del BI, ha necessariamente effettuato una delibazione sulla appartenenza dell'interessato ad associazione di tipo mafioso, mantenendosi nell'ambito dei limiti funzionali strettamente connessi alla decisione da assumere,
ritenendo che il visto di controllo appariva giustificato stante la possibilità di contatti epistolari con altri appartenenti al clan. In siffatto contesto appare corretto l'assunto della Corte territoriale che, investita dell'istanza di ricusazione, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per l'accoglimento di tale richiesta rilevando che l'espressione adoperata dal giudice ("l'accertata appartenenza al clan dei Casalesi") risultava funzionale alla motivazione del decreto che doveva dar conto della sussistenza dei motivi sui quali si fondava l'esigenza di prevenzione che giustificava il disposto controllo della corrispondenza, e faceva evidente riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di appartenenza al clan ritenuta dal GIP con l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare.
Orbene, ritiene il Collegio che siffatta interpretazione del decreto in questione appare assolutamente corretta risultando evidente che l'espressione impropria utilizzata dal giudice nel corpo del suddetto decreto non poteva far riferimento ad una "accertata" appartenenza del NE alla associazione in parola atteso che il relativo procedimento non era stato ancora celebrato;
e pertanto tale espressione non può che riferirsi alla accertata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla appartenenza a detta associazione, siccome d'altronde evidenziato dal GIP nel provvedimento restrittivo dallo stesso emesso. Nè può ritenersi che in tal modo i giudici della Corte territoriale siano sfuggiti al dato letterale dell'espressione, avendo gli stessi in realtà fornito l'unica interpretazione corretta della espressione impropria adoperata nell'impugnato decreto.
Il ricorso di conseguenza non può trovare accoglimento, ed al rigetto dello stesso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2007