Cass. pen., sez. II, sentenza 29/03/2007, n. 19648
CASS
Sentenza 29 marzo 2007

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Le valutazioni espresse dal giudice nell'esame di una questione incidentale sono causa di ricusazione se costituiscono un'anticipazione della valutazione sul merito della "res iudicanda", ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, travalicando i limiti imposti dall'adozione del provvedimento incidentale, con l'espressione indebita di un giudizio non giustificato da un nesso funzionale con l'indicato provvedimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che l'espressione "l'accertata appartenenza al clan dei casalesi", utilizzata nel decreto di sottoposizione a visto della corrispondenza di un detenuto emesso dal presidente del tribunale, davanti al quale era in corso il processo nei confronti di quel soggetto ristretto con l'imputazione di partecipazione a quella stessa associazione di tipo mafioso, fosse funzionale alla motivazione e facesse chiaro ed esclusivo riferimento alla sussistenza dei gravi indizi delibati con l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 29/03/2007, n. 19648
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19648
    Data del deposito : 29 marzo 2007

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