Sentenza 20 gennaio 2000
Massime • 1
La pronuncia di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione nei casi previsti dall'art. 41, comma primo, cod. proc. pen., non richiede l'adozione della procedura camerale di cui all'art. 127 stesso codice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2000, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 20/01/2000
1. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N.409
3. Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N.26525/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL SE n. il 04.04.1954
avverso ordinanza del 08.04.1999 CORTE APPELLO di TORINO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAMPO STEFANO lette le conclusioni del P.G. Dr. Vincenzo GALGANO, il quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA:
1. Con ordinanza in data 8 aprile 1999 la Corte di appello di Torino dichiarava inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta da AL PE nei confronti del Dr. DE VO ND, magistrato di sorveglianza di Alessandria, rilevando che la medesima era improponibile, qualora l'interessato aveva inteso riferirsi alla procedura di differimento provvisorio dell'esecuzione della pena conclusasi con provvedimento di rigetto di detto magistrato, atteso che per legge (art.70 co. 2^ ord. pen.) Il magistrato che ha presso detto provvedimento non può fare parte del tribunale di sorveglianza quale giudice dell'appello; e che non potevano costituire motivi di ricusazione ex art. 37 lett. a) o b) c.p.p. l'emanazione di provvedimenti sfavorevoli emessi dal DE VO nei confronti del AL, rientrando i medesimi nelle funzioni del sunnominato magistrato, ovvero le denunce sporte da costui contro il magistrato di sorveglianza, in quanto l'inimicizia personale tra giudice e parte privata va ravvisata soltanto nell'ipotesi di sussistenza di rapporti personali estranei al processo.
2. Ricorre per cassazione il AL, il quale, con motivi redatti personalmente, lamenta il comportamento asseritamente vessatorio tenuto dal magistrato di sorveglianza DE VO nei confronti suoi e di altri detenuto del carcere di Alessandria, afferma che l'ordinanza impugnata è nulla per essere stata emessa senza alcun avviso all'interessato della data si svolgimento dell'udienza camerale, rileva che la motivazione di detta ordinanza è contraddittoria, in quanto egli aveva provveduto ad impugnare il provvedimento di rigetto dell'istanza di differimento della pena in data 24.11.1998, mentre il tribunale di sorveglianza l'aveva in data 11.11.1998 e perché non risultava che egli aveva denunciato altri giudici. Inoltre avanzava richiesta di trasferimento ad altro istituto di pena.
3. Il ricorso è inammissibile.
Le doglianze avanzate dal ricorrente avverso l'ordinanza impugnata per una parte si risolvono in censure in fatto, come tali non sottoponibili al controllo del giudice di legittimità in quanto il loro eventuale accertamento necessariamente comporta un giudizio sul fatto escluso per legge (art. 606 ult. co. c.p.p.) dal contenuto del ricorso per cassazione), e per l'altra sono manifestamente infondate ovvero estranee al thema decidendum in quanto nei casi di manifesta infondatezza della dichiarazione di ricusazione - come nella specie - l'art. 41 co. 1^ c.p.p. impone che la pronuncia di inammissibilità avvenga "..senza ritardo.." e non richiama, diversamente da quanto previsto dal terzo comma di detto articolo per la decisione del merito della ricusazione, l'obbligo di adottare le forme di cui all'art. 127 c.p.p., mentre non è pertinente all'oggetto del ricorso in esame ogni altra istanza avanzata contestualmente alla proposizione del gravame dall'odierno del ricorrente. Infine è opportuno precisare che quanto lamentato dal ricorrente, in ordine all'asserita intempestività della decisone da parte del tribunale di sorveglianza dell'impugnazione proposta avverso la respinta istanza di differimento della pena, avrebbe dovuto formare oggetto di impugnazione dell'ordinanza tribunalizia, ma giammai poteva essere valorizzata per giustificare una dichiarazione di ricusazione, sicché anche sotto questo profilo il ricorso è inammissibile.
La declaratoria di inammissibilità comporta a carico del ricorrente le conseguenze di legge di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di lire cinquecentomila a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2000