CASS
Sentenza 26 aprile 2023
Sentenza 26 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2023, n. 17364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17364 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DA TO nato a [...] il [...] IO LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
udito il difensore dei ricorrenti, Avv. RAFFAELE ERRICO, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17364 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 13/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Lecce- Sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto nella parte in cui aveva dichiarato VI DA ed EL HI responsabili di due ipotesi previste dagli artt. 40 lett. b) e c) d.lgs. 504/1995, per avere sottratto carburante all'accertamento ed al pagamento dell'accisa, o comunque per averlo destinato ad usi soggetti ad imposta o a maggior imposta1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di DA rilevando, con riferimento al reato di cui al capo 4) dell'imputazione, che DA, secondo il giudice di primo grado, quale amministratore unico della DA OL s.r.I., attraverso l'utilizzo di falsi libretti MA intestati ad ignari imprenditori agricoli, avrebbe ceduto illecitamente gasolio ad accisa agevolata a soggetti non legittimati ad acquistarlo emettendo, conseguentemente, fatture di vendita di tale prodotto recanti destinatari diversi da quelli reali, sulla base di elementi di natura indiziaria erroneamente valutati;
DA aveva agito in buona fede, non potendosi accorgere della falsità dei dati contenuti nei libretti, visto che l'esercente il deposito commerciale deve soltanto apporre sul libretto MA dell'acquirente il proprio timbro e la propria firma, senza potersi rendere conto dell'eventuale falsità di un libretto MA che appare conforme al modello legale;
la circostanza poi dell'elevato numero di fatture emesse nei confronti di ignari imprenditori agricoli e quindi dell'elevato quantitativo di gasolio ceduto si spiegava per l'inesperienza di DA nel settore del commercio di carburante ad accisa agevolata. Nell'atto di appello, prosegue il difensore, si era anche contestato il rilievo che "DA OL s.r.l." avrebbe emesso fatture di venduta di gasolio agevolato nei confronti di alcuni medesimi soggetti nei cui confronti il coimputato HI aveva pure fatturato la cessione del carburante, in quanto tale circostanza era semplicemente l'effetto del subentro di "DA OL s.r.l." nella gestione del medesimo deposito di carburante;
il mancato rinvenimento dei libretti MA era la conseguenza del difetto di specifiche norme procedurali che avrebbero dovuto tutelare anche gli operatori del settore, visto che i libretti MA venivano soltanto esibiti nei confronti dell'esercente il deposito commerciale, per cui DA non ne aveva mai avuto il possesso;
quanto al fatto che i pagamenti per la cessione di carburanti erano stati effettuati in contante, tale forma di pagamento era del tutto lecita e costituiva abituale modalità di regolamento delle 2 transazioni economiche in agricoltura;
inoltre il giudice di primo grado non si era avveduto che DA aveva proposto ricorso innanzi alla Commissione Provinciale Tributaria di Taranto avverso l'atto di accertamento notificato dall'amministrazione finanziaria, ottenendo la sospensione cautelare dell'esecuzione dell'atto impugnato;
a fronte di tutte queste censure, la Corte di appello aveva omesso di pronunciarsi, incorrendo quindi in un evidente difetto di motivazione. Il difensore osserva che dalle modalità di tenuta della contabilità aziendale emergeva l'assoluta trasparenza dell'imputato, il quale non solo aveva adempiuto a tutti gli obblighi della legge in merito, ma aveva indicato nelle fatture in contestazione anche elementi non dovuti, come l'indicazione del numero dei libretti MA (poi risultati falsi) sulla base dei quali le fatture di vendita del gasolio erano state emesse, comunicando tutte le fatture emesse tramite il cd. "spesometro"; la circostanza evidenziata nella sentenza impugnata del ritrovamento nell'auto di DA di dieci libretti MA di vari clienti del deposito non assumeva alcuna rilevanza, in quanto si trattava di libretti autentici di clienti del deposito commerciale di DA OL, non già di falsi libretti intestati ad ignare imprese agricole;
infine, il giudice di appello sembrava fondare la conferma della decisione di primo grado anche sull'asserito mancato esercizio di un onere probatorio dell'imputato, laddove era stato proprio DA ad aver chiesto più volte all'autorità inquirente di accertare se anche altri depositi commerciali della zona avessero venduto gasolio a seguito dell'esibizione di falsi libretti MA, attività che non poteva essere svolta dall'imputato. 1.2 Il difensore eccepisce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen., nonché la mancanza di motivazione in ordine al mancato contenimento della pena inflitta nel minimo edittale. 1.3 Il difensore lamenta l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62-bis cod. pen., nonché contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
si era osservato che l'imputato, sin dalle prime fasi delle indagini preliminari, aveva cercato di apportare alle investigazioni nuovi temi di indagine e quindi, contrariamente alla prospettazioni dei giudici di merito, aveva fornito collaborazione rilevante ai fini del riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. 2. Propone ricorso il difensore di EL HI. 3 2.1 II difensore propone un primo motivo di ricorso identico a quello proposto nell'interesse di DA;
aggiunge che nell'atto di appello si era censurata la decisione del primo giudice secondo cui HI avrebbe assunto il ruolo di amministratore di fatto della "DA OL s.r.l.", visto che la presenza di HI nel deposito gestito dalla DA OL si spiegava con il fatto che era titolare di un distributore di carburante ad accisa ordinaria attiguo al deposito gestito da DA OL e che aveva ceduto alla suddetta società il deposito commerciale di carburante ad accisa agevolata, a titolo di affitto di ramo d'azienda; erroneamente, pertanto, la Corte di appello aveva ritenuto che la mera presenza di HI all'interno del deposito gestito da DA OL s.r.l. fosse indice rilevatore della amministrazione di fatto della società. 2.2 Il difensore propone un secondo e terzo motivo di ricorso identici a quelli proposti nell'interesse di VI DA. 2.3 Veniva poi proposta una memoria di replica alle osservazioni del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, si deve ribadire che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584). 4 Inoltre, si deve rilevare che con riguardo alla decisione in ordine all'odierna parte ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado;
il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432). Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure degli appellanti, è giunto, con riguardo alla posizione degli imputati, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado: in particolare, la Corte di appello ha evidenziato che: 1) numerose fatture intestate a diverse aziende agricole riportavano lo stesso numero di libretto fiscale MA;
2) 87 clienti di HI e 61 di DA avevano dichiarato di non aver acquistato gasolio agricolo presso il deposito gestito dagli imputati, producendo le fatture dalle quali risultava dove avevano acquistato il carburante;
3) i rappresentanti di altre aziend4 agricole avevano dichiarato di avere cessato l'attività in data antecedente l'emissione delle fatture o di non avere richiesto gasolio per uso agricolo;
4) irrilevante era il riferimento al cd. spesometro (prime due pagine della motivazione della sentenza impugnata); tutte argomentazioni con le quali i motivi di ricorso non si confrontano in alcuno modo, con conseguente inammissibilità degli stessi. Quanto poi al motivo proposto nell'interesse di HI, vi è ampia motivazione nella terza pagina della sentenza impugnata, nella quale si evidenzia che l'attività ceduta aveva continuato ad operare nello stesso modo, mediante un elevato numero di fatture emesse nei confronti dei medesimi imprenditori che gli imputati sapevano essere titolari di partita IVA attive e che quindi potevano 5 acquistare gasolio a tariffa agevolata, malgrado in realtà avessero cessato l'attività. 1.2 La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (vedi Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli Rv. 271269 - 01); quanto alla determinazione della pena, a parte l'estrema genericità del motivo di appello, si deve ribadire che nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, come nel caso di esame, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi Sez. 2, Sentenza n. 28852 del 08/05/2013) 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parte private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
udito il difensore dei ricorrenti, Avv. RAFFAELE ERRICO, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17364 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 13/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Lecce- Sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto nella parte in cui aveva dichiarato VI DA ed EL HI responsabili di due ipotesi previste dagli artt. 40 lett. b) e c) d.lgs. 504/1995, per avere sottratto carburante all'accertamento ed al pagamento dell'accisa, o comunque per averlo destinato ad usi soggetti ad imposta o a maggior imposta1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di DA rilevando, con riferimento al reato di cui al capo 4) dell'imputazione, che DA, secondo il giudice di primo grado, quale amministratore unico della DA OL s.r.I., attraverso l'utilizzo di falsi libretti MA intestati ad ignari imprenditori agricoli, avrebbe ceduto illecitamente gasolio ad accisa agevolata a soggetti non legittimati ad acquistarlo emettendo, conseguentemente, fatture di vendita di tale prodotto recanti destinatari diversi da quelli reali, sulla base di elementi di natura indiziaria erroneamente valutati;
DA aveva agito in buona fede, non potendosi accorgere della falsità dei dati contenuti nei libretti, visto che l'esercente il deposito commerciale deve soltanto apporre sul libretto MA dell'acquirente il proprio timbro e la propria firma, senza potersi rendere conto dell'eventuale falsità di un libretto MA che appare conforme al modello legale;
la circostanza poi dell'elevato numero di fatture emesse nei confronti di ignari imprenditori agricoli e quindi dell'elevato quantitativo di gasolio ceduto si spiegava per l'inesperienza di DA nel settore del commercio di carburante ad accisa agevolata. Nell'atto di appello, prosegue il difensore, si era anche contestato il rilievo che "DA OL s.r.l." avrebbe emesso fatture di venduta di gasolio agevolato nei confronti di alcuni medesimi soggetti nei cui confronti il coimputato HI aveva pure fatturato la cessione del carburante, in quanto tale circostanza era semplicemente l'effetto del subentro di "DA OL s.r.l." nella gestione del medesimo deposito di carburante;
il mancato rinvenimento dei libretti MA era la conseguenza del difetto di specifiche norme procedurali che avrebbero dovuto tutelare anche gli operatori del settore, visto che i libretti MA venivano soltanto esibiti nei confronti dell'esercente il deposito commerciale, per cui DA non ne aveva mai avuto il possesso;
quanto al fatto che i pagamenti per la cessione di carburanti erano stati effettuati in contante, tale forma di pagamento era del tutto lecita e costituiva abituale modalità di regolamento delle 2 transazioni economiche in agricoltura;
inoltre il giudice di primo grado non si era avveduto che DA aveva proposto ricorso innanzi alla Commissione Provinciale Tributaria di Taranto avverso l'atto di accertamento notificato dall'amministrazione finanziaria, ottenendo la sospensione cautelare dell'esecuzione dell'atto impugnato;
a fronte di tutte queste censure, la Corte di appello aveva omesso di pronunciarsi, incorrendo quindi in un evidente difetto di motivazione. Il difensore osserva che dalle modalità di tenuta della contabilità aziendale emergeva l'assoluta trasparenza dell'imputato, il quale non solo aveva adempiuto a tutti gli obblighi della legge in merito, ma aveva indicato nelle fatture in contestazione anche elementi non dovuti, come l'indicazione del numero dei libretti MA (poi risultati falsi) sulla base dei quali le fatture di vendita del gasolio erano state emesse, comunicando tutte le fatture emesse tramite il cd. "spesometro"; la circostanza evidenziata nella sentenza impugnata del ritrovamento nell'auto di DA di dieci libretti MA di vari clienti del deposito non assumeva alcuna rilevanza, in quanto si trattava di libretti autentici di clienti del deposito commerciale di DA OL, non già di falsi libretti intestati ad ignare imprese agricole;
infine, il giudice di appello sembrava fondare la conferma della decisione di primo grado anche sull'asserito mancato esercizio di un onere probatorio dell'imputato, laddove era stato proprio DA ad aver chiesto più volte all'autorità inquirente di accertare se anche altri depositi commerciali della zona avessero venduto gasolio a seguito dell'esibizione di falsi libretti MA, attività che non poteva essere svolta dall'imputato. 1.2 Il difensore eccepisce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen., nonché la mancanza di motivazione in ordine al mancato contenimento della pena inflitta nel minimo edittale. 1.3 Il difensore lamenta l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62-bis cod. pen., nonché contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
si era osservato che l'imputato, sin dalle prime fasi delle indagini preliminari, aveva cercato di apportare alle investigazioni nuovi temi di indagine e quindi, contrariamente alla prospettazioni dei giudici di merito, aveva fornito collaborazione rilevante ai fini del riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. 2. Propone ricorso il difensore di EL HI. 3 2.1 II difensore propone un primo motivo di ricorso identico a quello proposto nell'interesse di DA;
aggiunge che nell'atto di appello si era censurata la decisione del primo giudice secondo cui HI avrebbe assunto il ruolo di amministratore di fatto della "DA OL s.r.l.", visto che la presenza di HI nel deposito gestito dalla DA OL si spiegava con il fatto che era titolare di un distributore di carburante ad accisa ordinaria attiguo al deposito gestito da DA OL e che aveva ceduto alla suddetta società il deposito commerciale di carburante ad accisa agevolata, a titolo di affitto di ramo d'azienda; erroneamente, pertanto, la Corte di appello aveva ritenuto che la mera presenza di HI all'interno del deposito gestito da DA OL s.r.l. fosse indice rilevatore della amministrazione di fatto della società. 2.2 Il difensore propone un secondo e terzo motivo di ricorso identici a quelli proposti nell'interesse di VI DA. 2.3 Veniva poi proposta una memoria di replica alle osservazioni del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, si deve ribadire che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584). 4 Inoltre, si deve rilevare che con riguardo alla decisione in ordine all'odierna parte ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado;
il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432). Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure degli appellanti, è giunto, con riguardo alla posizione degli imputati, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado: in particolare, la Corte di appello ha evidenziato che: 1) numerose fatture intestate a diverse aziende agricole riportavano lo stesso numero di libretto fiscale MA;
2) 87 clienti di HI e 61 di DA avevano dichiarato di non aver acquistato gasolio agricolo presso il deposito gestito dagli imputati, producendo le fatture dalle quali risultava dove avevano acquistato il carburante;
3) i rappresentanti di altre aziend4 agricole avevano dichiarato di avere cessato l'attività in data antecedente l'emissione delle fatture o di non avere richiesto gasolio per uso agricolo;
4) irrilevante era il riferimento al cd. spesometro (prime due pagine della motivazione della sentenza impugnata); tutte argomentazioni con le quali i motivi di ricorso non si confrontano in alcuno modo, con conseguente inammissibilità degli stessi. Quanto poi al motivo proposto nell'interesse di HI, vi è ampia motivazione nella terza pagina della sentenza impugnata, nella quale si evidenzia che l'attività ceduta aveva continuato ad operare nello stesso modo, mediante un elevato numero di fatture emesse nei confronti dei medesimi imprenditori che gli imputati sapevano essere titolari di partita IVA attive e che quindi potevano 5 acquistare gasolio a tariffa agevolata, malgrado in realtà avessero cessato l'attività. 1.2 La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (vedi Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli Rv. 271269 - 01); quanto alla determinazione della pena, a parte l'estrema genericità del motivo di appello, si deve ribadire che nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, come nel caso di esame, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi Sez. 2, Sentenza n. 28852 del 08/05/2013) 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parte private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2023