Sentenza 16 marzo 1999
Massime • 1
La slot-machine ed analoghi congegni rientrano tra i giuochi d'azzardo (art 110,comma 4,TULPS) poiché in essi l'alea è assoluta essendo le combinazioni rimesse totalmente al caso, ovvero al codice di funzionamento dell'apparecchio, ignoto al giocatore. Ne consegue che i suddetti congegni non possono essere annoverati tra i giuochi di intrattenimento o di abilità di cui all'art.110,comma 5,del succitato TULPS, essendo preponderante l'elemento aleatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/1999, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 16 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi signori: Camera di consiglio
Dott. Paolo Tonini Presidente del 16/03/1999
1. Dott. Umberto Papadia Consigliere SENTENZA
2. Dott. Aldo Grassi Consigliere N.1049
3. Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Carlo M. Grillo Consigliere N.42111/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta
avverso l'ordinanza del 29-30/7/98 pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta, sezione per il riesame, nel procedimento che vede indagato AD LU, nato a [...] il [...]. -Sentita la relazione fatta, dal Consigliere dott. Carlo M. Grillo;
-Sentite le conclusioni del P.M, in persona del S. Procuratore Generale dott. C. Di Zenzo, con le quali chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
la Corte osserva:
FATTO E DIRITTO
I Carabinieri di Gela procedevano - ex art. 354, comma 2, c.p.p. - al sequestro, all'interno de bar gestito da Ministeri Salvatore, di n. 1 apparecchio elettronico "Magic price" e, all'interno del bar gestito da Abbati Iolanda, di n. 6 Slot machine, tutti di proprietà di BR IG, in relazione ai reati di cui agli artt. 718-719 c.p. e 110 T.U.L.P.S.. Il P.M. convalidava separatamente entrambi i sequestri e l'indagato BR, nella sua qualità di proprietario dei beni, chiedeva il riesame di tali provvedimenti.
Il Tribunale del riesame di Caltanissetta, con l'ordinanza indicata in premessa, annullava i due decreti di convalida, non ritenendo sussistente il fumus delicti in quanto mancava nei detti provvedimenti ogni riferimento all'elemento soggettivo dei reati ipotizzati, e cioè il "fine di lucro".
Ricorre per cassazione il P.M. competente, con due distinti atti di impugnazione di identico contenuto, chiedendo l annullamento della gravata ordinanza, sul presupposto che "l'aleatorietà della vincita è elemento sufficiente a configurare il reato, mentre la finalità di lucro rileva solo nel diverso caso di apparecchi dove l'elemento di abilità ed intrattenimento sia preponderante rispetto a quello aleatorio".
All'odierna udienza camerale, il P.G. conclude come sopra riportato. Il ricorso è fondato.
Posto che nel caso di specie trattasi di sequestro probatorio e non preventivo, il giudice del riesame deve controllare semplicemente se il reato ipotizzato sia astrattamente configurabile sebbene sempre con riferimento ad elementi processuali già acquisiti (alla luce della. decisione delle Sezioni Unite 29 gennaio 1997 n. 23, Bassi), e se il sequestro sia o meno giustificato ai sensi dell'art. 253 c.p.p.. Per consolidato orientamento di questa Corte noi (Sezioni Unite 15 marzo 1994, n. 2, Carella e altri), quando i provvedimenti di sequestro e convalida hanno ad oggetto il "corpo di reato", essi sono sempre legittimi, essendo necessario e sufficiente che risulti giustificata tale qualificazione senza che occorra specifica motivazione sulla sussistenza - nel concreto - delle finalità proprie del sequestro probatorio e cioè la tutela delle esigenze probatorie, in quanto il rapporto con il reato non è mediato dalla finalità della prova, ma è immediato, tant'è che in via generale ne è prevista la confisca.
Nel caso in esame, non v'è dubbio che gli apparecchi sequestrati costituiscano corno di reato., secondo la definizione fornita dall'art. 253, comma 2, c.p.p.. Neppure può dubitarsi inoltre, almeno per quanto è emerso nella presente fase dell'astratta configurabilità delle contravvenzioni ipotizzate.
Infatti questa Corte ha costantemente affermato, in relazione ad apparecchi analoghi a quelli in questione (Sez. III, 14 marzo 1997, n. 769, De Angelis;
Sez. III, 13 marzo 1996, n. 2705, Mongelli), che essi - consentendo "vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio" - rientrano tra gli "apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, ed elettronici per il gioco d'azzardo", secondo la definizione fornita dal novellato art. 110, comma 4, TULPS, poiché l'alea è assoluta, essendo le combinazioni rimesse totalmente al caso, ossia al codice di funzionamento del congegno, ignoto al giocatore.
Pertanto non è necessario accertare la sussistenza degli altri requisiti richiesti dal quinto comma del menzionato articolo, con specifico riferimento al tipo di premio ("all'abilità ed trattenimento del giocatore") in palio, in quanto, nel caso di specie - lo si ripete - si è nell'ambito della previsione del comma precedente (il quarto) - come riformulato dalla legge n.425/1995 - riguardante gli apparecchi "per il gioco d'azzardo", e non gli apparecchi "da trattenimento e da gioco di abilità". Questi ultimi, disciplinati dal comma successivo, presentano come preponderante l'elemento "abilità", o il fine di "trattenimento", rispetto all'elemento "alea", e dunque evidentemente non comprendono - per quanto argomentato - gli apparecchi in questione. In definitiva l'apparecchio per il gioco d'azzardo, contrapposto a quello "di trattenimento o d'abilità", è caratterizzato da un meccanismo che rende assolutamente aleatoria la vincita, a prescindere dall'abilità o esperienza del giocatore, che quindi ben poco può incidere sul risultato del gioco.
Non si condivide, pertanto l'assunto del Tribunale, secondo cui, anche quando l'alea sia preponderante rispetto all'abilità, è pur sempre richiesto - ai fini della integrazione del reato de quo - quale elemento soggettivo il "fine di lucro". I giudici del merito, nel sostenere tale tesi si sono riportati ad una decisione di questa Corte (Sez. III, 15 giugno 1998, n. 7144), ma equivocandone il senso:
hanno evidentemente confuso, infatti, l'elemento intenzionale richiesto per la sussistenza del reato di gioco d'azzardo previsto dal codice penale (al quale si riferisce la citata sentenza) con le caratteristiche degli apparecchi vietati dalle leggi di pubblica sicurezza, in quanto destinati al gioco d'azzardo.
Comunque ritiene il Collegio che, nell'attuale fase incidentale, riservata all'accertamento del fumus delicti, non possa neppure esigersi una approfondita verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, indagine certamente da espletare in fase cognitiva.
L'ordinanza impugnata, quindi, deve essere annullata ed il Tribunale del riesame dovrà nuovamente pronunziarsi sull'istanza di BR IG, adeguandosi ai principi sopra indicati.
P. Q. M.
la Corte annulla l'impugnata ordinanza e rinvia al Tribunale di Caltanissetta.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 1999