Sentenza 8 febbraio 2001
Massime • 1
Il calcolo del reddito al cui limite è collegata, a norma dell'art. 3, comma 2, legge 30 luglio 1990 n. 217, la possibilità di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, va effettuato sommando anche i redditi del coniuge e dei familiari conviventi; a tal fine, il rapporto di convivenza con dette persone deve ritenersi sussistente, anche quando il richiedente l'ammissione al gratuito patrocinio si trovi in stato di detenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/02/2001, n. 16160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16160 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 08/02/2001
1. Dott. LOSANA CAMILLO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MOCALI PIERO " N. 806
3. Dott. BARDOVAGNI PAOLO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MABELLINI ANNA " N. 020234/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) NT ON N. IL 20/09/1968
avverso ORDINANZA del 16/03/2000 CORTE APPELLO di CAGLIARI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MABELLINI ANNA lette le conclusioni del P.G. Dott. Maria Fraticelli che chiede il rigetto del ricorso.
OGGETTO DEL RICORSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con ordinanza 16.3.2000 la Corte d'Appello di Cagliari rigettava il ricorso proposto da NT ON ex art. 6 c. 4 legge n. 217 del 1990 avverso il decreto 5.1.2000 del Presidente della Corte
stessa negativo in ordine alla sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per tardività della produzione della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativa alla consistenza del reddito della madre IN IA, depositata il 28.12.99, oltre il termine di giorni 20 dalla notifica del provvedimento con il quale il Presidente lo aveva invitato ad integrare la documentazione prodotta con quella relativa al reddito della madre, componente della sua famiglia anagrafica. Disattendeva il primo motivo dell'impugnazione relativo all'assenza di convivenza tra il NT e la madre a causa della detenzione in carcere del primo, osservando che il concetto di "convivenza" è più ampio di quello di "coabitazione";
ed il secondo, con il quale si sosteneva che non rientrava nei compiti del Presidente disporre la integrazione della documentazione prodotta, ritenendo legittimo l'invito rivolto all'interessato, e l'inammissibilità verificatasi in conseguenza della tardività dell'adempimento rispetto al termine indicato.
2 - Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, che deduce violazione dell'art. 3 c. 2 della legge sul gratuito patrocinio, che richiede la formale convivenza ai fini del rilievo del reddito dei familiari, convivenza esclusa dallo stato di detenzione. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 6 della stessa legge, per non avere il Presidente provveduto nel termine di dieci giorni ad ammettere o negare il gratuito patrocinio, svolgendo un compito, quello dell'invito ad integrare la documentazione prodotta, non rientrante nel suo ruolo ma solo in quello degli uffici finanziari competenti alle indagini successive alla ammissione.
3 - Il ricorso è infondato.
Sul primo motivo, si osserva che il concetto di "convivenza" non è necessariamente collegato alla coabitazione, ma comprende tutti quei rapporti continuativi di affetto, di interessi, di comunanza di vita che portano ad un legame stabile tra due o più persone, persistente pur se la coabitazione tra loro è venuta a cessare per motivi non dipendenti dalla loro volontà. Tale concetto è chiaro nell'ordinamento penitenziario (l. 26.7.75 n. 354), che all'art. 30 prevede permessi "nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente", in favore del condannato recluso in carcere, il quale evidentemente con coabita con il "convivente" menzionato dalla norma;
nel regolamento di esecuzione relativo (D.P.R. 30.6.200 n. 230, che ha sostituito il D.P.R. 29.4.1976 n.431), che prevede colloqui del detenuto anche con "persone diverse dai congiunti e dai conviventi" (art. 37, al pari dell'art. 35 del regolamento abrogato) e corrispondenza telefonica con i "familiari o con le persone conviventi" (art. 39, al pari dell'art. 37 del regolamento abrogato), e dispone la possibilità di invio di parte del peculio ai "familiari o conviventi" (art. 57, corrispondente all'art. 54 del regolamento abrogato).
Il tema della persistenza di un rapporto di convivenza tra un detenuto ed i suoi congiunti è stato affiontato dal-la giurisprudenza in tema di notificazioni, laddove si è ritenuta valida la notifica attuata al detenuto, che non abbia reso noto all'ufficio procedente la sua detenzione per altra causa ai sensi dell'art. 161 c.p.p., "a mani di persona capace e convivente" (Cass. Sez. 111, 21.2.2000, Cappelli RV. 215693)
Correttamente quindi, ai fini del calcolo del reddito al cui limite è collegata l'ammissione al patrocinio a spese dello stato, reddito da determinarsi a norma dell'art. 3 c. 2 1. 217/90 sommando anche i redditi del coniuge e dei familiari conviventi, nel caso di specie è stato dato rilievo al reddito della madre del NT, facente parte del suo nucleo familiare anagrafico e ritenuta convivente con l'interessato, pur se detenuto.
Quanto al secondo motivo del ricorso, si rileva che legittimamente il giudice che procede, rilevata la mancata allegazione di un documento richiesto dall'art. 5 c. 6 a pena di inammissibilità, anziché dichiarare l'istanza immediatamente inammissibile, concede termine per l'integrazione della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 5 c. 5 della legge. Nella specie ciò si è verificato, senza che l'interessato provvedesse all'integrazione richiesta, provocando quindi l'inammissibilità della richiesta correttamente ritenuta dalla Corte d'Appello adita ex art. 6 c. 4 legge 217/90, con conseguente rigetto del ricorso contro l'ordinanza di inammissibilità.
Il ricorso proposto in questa sede deve essere quindi respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2001