Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2003, n. 2100
CASS
Sentenza 12 febbraio 2003

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Massime1

In materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, il nuovo termine quinquennale di cui all'art. 3, nono comma, legge n. 335 del 1995 non si applica ai casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto del termine decennale della normativa precedente, posto che tali ipotesi sono esplicitamente escluse ai sensi del decimo comma del citato art. 3, in base all'evidente intento del legislatore - conforme ai principi generali di certezza dei rapporti giuridici - di favorire l'istituto di assicurazione sociale nel caso in cui lo stesso abbia posto in essere atti interruttivi o iniziato procedure nei confronti dei soggetti debitori; ne' tale esclusione suscita dubbi di incostituzionalità, in relazione all'art. 3 Cost., non potendosi ragionevolmente parificare le diverse situazioni dei soggetti interessati nelle due ipotesi in cui vi siano o non vi siano stati validi atti interruttivi durante il periodo di tempo previsto per la maturazione della prescrizione.

Commentario1

  • 1Prescrizione dei contributi previdenziali - INPS: Messaggio 16 maggio 2012, n. 8447
    Rinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 4 giugno 2012

    L'Istituto nazionale di previdenza sociale è intervenuta in prescrizione dei contributi previdenziali, con il messaggio n. 8447 del 16 maggio 2012 fornendo alcuni chiarimenti in merito ai termini prescrizionali disciplinati dalla circolare n. 31 del marzo 2012 [1]. Anzitutto nel messaggio di cui si tratta l'INPS afferma che una denuncia [2] che sia stata presentata dopo lo scadere del termine quinquennale dalla scadenza del versamento dei contributi non rappresenta un atto idoneo a rendere operante il meccanismo citato. In nessun caso, specifica ancora l'istituto, si potranno recuperare i contributi per cui, alla data della denuncia, sia già maturata l'ordinaria prescrizione di 5 anni …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2003, n. 2100
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2100
Data del deposito : 12 febbraio 2003

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