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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/09/2025, n. 4977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4977 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4416/2022
All'udienza collegiale del giorno 10/09/2025 ore 13:05
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Elena Maria Guida
Chiamata la causa
Appellante/i
Controparte_1
Avv. CECCONELLI MAURIZIO presente
Controparte_2
Avv. COSTANZO DARIO presente
Appellato/i
CP_3
Avv.
Controparte_4
Avv. CARDONI CESARE avv Gallo in sost.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Sesta Civile
composta dai magistrati:
- Antonio Perinelli Presidente
- Raffaele Miele Consigliere
- Elena Maria Guida Giudice ausiliario est. all'udienza del 10 settembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n.4416 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
con sede in via Angelo Bargoni 8, (c.f. Controparte_1 CP_2
), in persona del legale rappresentante pro-tempore P.IVA_1 Parte_1 rappresentata e difesa, con procura agli atti, dall'avv. Maurizio Cecconelli (c.f.
), presso il cui studio ha eletto domicilio in Terni, viale della C.F._1
Rinascita 21 (fax n. 0744/403116 pec: , Email_1
-APPELLANTE–APPELLATO INCIDENTALE
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_2
via Salaria 825, (c.f. ), elettivamente domiciliata presso lo studio CP_2 P.IVA_2 dell'avv. Dario Costanzo in corso Trieste 10 CP_2
(pec: ), dal quale è rappresentata e difesa in Email_2 virtù di procura alle liti in atti,
-APPELLANTE INCIDENTALE-APPELLATO
e in persona del legale rapp.te p.t., Sig. (p.iva Controparte_4 CP_5
e c.f. ), con sede legale in Viterbo Strada Castiglione snc, elettivamente P.IVA_3
2 domiciliata in alla via Gaetano Filangieri nr. 4, presso lo Studio dell'Avv. CP_2
Cesare Cardoni (c.f. – fax 0761.303448 – pec: C.F._2
che la rappresenta e difende anche Email_3 disgiuntamente all'Avv. Elena Gallo (c.f. – fax 0761.303448 – C.F._3 pec: , giusta delega in atti, Email_4
-APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha proposto Controparte_1 appello avverso la sentenza n.631/2022 emessa dal Tribunale ordinario di Viterbo, pubblicata in data 15/06/2022 resa nel giudizio di primo grado dalla predetta appellante promosso nei confronti di e CP_2 Controparte_4
§.2. I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
« 1. L' traeva in giudizio l' di e la Controparte_1 CP_3 CP_2 Controparte_4 al fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati, in data 14 giugno 2014, dall'aeromobile Cessna F127N marca I-VALY, di sua proprietà, aeromobile che, consegnato alla per essere sottoposto alla programmata Controparte_4 manutenzione obbligatoria, si ribaltava a causa di una fortissima perturbazione metereologica, subendo gravi danni strutturali. Parte attrice, deduceva, nello specifico che: a) il suddetto velivolo era stato concesso in locazione, all CP_2
per lo svolgimento delle sue attività istituzionali di scuola di volo;
b) in data
[...]
25.10.2011, l' lo aveva condotto presso l'officina CP_2 Controparte_4 per alcuni interventi manutentivi;
c) in data 14.06.2014, il velivolo che si trovava ancora presso la suddetta officina, si ribaltava, subendo gravi danni strutturali, a causa di una forte perturbazione, peraltro preannunciata, in quanto non ancorato a terra mediante le prescritte funi;
d) in seguito alla richiesta risarcitoria formulata da essa attrice, l instaurava, nei confronti di avanti a CP_2 Controparte_4 questo Tribunale, un giudizio per accertamento tecnico preventivo, conclusosi con una pronuncia di rigetto stante la carenza dei presupposti dell'urgenza necessaria per
l'instaurazione della rito cautelare. Parte attrice chiedeva, quindi, accertarsi la responsabilità contrattuale di di ed extracontrattuale di CP_3 CP_2 [...]
nella causazione del sinistro, con conseguente loro condanna al Controparte_4 risarcimento dei danni riportati dal velivolo di sua proprietà in occasione del sinistro de quo, pari ai costi necessari per le indispensabili riparazioni (non previamente
3 determinati ma da quantificarsi nel corso del giudizio stante la mancata disponibilità del bene) oltre ai danni da mancato guadagno quantificati in complessive euro
24.000,00 sulla base delle 300 ore annue medie di volo e del corrispettivo pattuito di euro 20,00 per ogni ora di volo;
il tutto, con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio, di che contestava ogni addebito per essere l'incidente, CP_3 CP_2 imputabile ad esclusivi fatto e colpa della e chiedeva, quindi, Controparte_4 accertarsi la responsabilità esclusiva di nella causazione del Controparte_4 sinistro, si da tenerla indenne da ogni richiesta risarcitoria avanzata dall'attrice. In subordine, chiedeva la condanna al risarcimento del danno nei confronti di quest'ultima, per il mancato guadagno causato dalla perdita delle ore di scuola-volo che avrebbero potuto essere effettuate con l'aeromobile andato distrutto. Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto della domanda in quanto Controparte_4 infondata;
deduceva, nello specifico, di non avere la disponibilità del terreno ove il velivolo era stato lasciato incustodito dal pilota incaricato dall' di CP_3 CP_2 per oltre 3 anni, e di non aver sottoscritto alcun contratto di manutenzione con CP_3
di proponeva infine, domanda riconvenzionale trasversale con cui
[...] CP_2 chiedeva la condanna di di in solido con l'attrice alla rifusione delle CP_3 CP_2 spese e dei compensi di lite. In sede di note conclusive chiedeva condannarsi per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. di La causa, istruita mediante CP_3 CP_2
l'espletamento di prova testimoniale e c.t.u. tecnica al fine di determinare i danni riportati dall'aeromobile nonché le somme occorrenti per le necessarie riparazioni ed il valore del mezzo sia attuale che al momento del fatto, dopo la sostituzione dell'originario giudice, è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti, di termine per il deposito di brevi note conclusive».
§.3. L'adito Tribunale con la sentenza gravata ha così deciso: «1) rigetta la domanda proposta dall' nei confronti di e Controparte_1 Controparte_6 CP_4
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale trasversale proposta da
[...]
di nei confronti di 3) accoglie la domanda CP_3 CP_2 Controparte_4 riconvenzionale proposta da nei confronti dell'attrice nonché quella Controparte_4 trasversale spiegata nei confronti di di 4) condanna e CP_3 CP_2 CP_3
in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...] che liquida in complessive euro 4.835,00 per compensi oltre accessori Controparte_4 come per legge e spese generali (15%); 5) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di e dell' 6) dichiara inammissibile la Controparte_6 Controparte_1
4 domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. proposta da CP_4 nei confronti di di .
[...] CP_3 CP_2
§.4. La decisione è motivata come qui di seguito riportato.
« 2. La domanda proposta da parte attrice nei confronti di e CP_3 CP_7
è infondata e va, pertanto, respinta. Dalle risultanze istruttorie risulta, infatti
[...] acclarato che : a) in data 25.10.2011 il velivolo CESSNA F127N marca è stato CP_8 condotto a Viterbo da un pilota dell' di per una ispezione richiesta CP_3 CP_2 dall' Ente ossia l'autorità italiana di CP_9 Controparte_10 regolamentazione tecnica, di certificazione e di vigilanza del settore dell'aviazione civile); b) in data 27.10.2011, l' ha svolto l'ispezione n. 436; c) in esito CP_9 CP_11 alla predetta ispezione il velivolo è stato fermato ( vedasi documentazione versata in atti da . Ebbene parte attrice non ha provato che l'aeromobile Controparte_4 oggetto del giudizio, sia stato consegnato da di alla CP_3 CP_2 CP_4
per l'esecuzione dei lavori di manutenzione necessari per la rimessa in linea
[...] dell'aeromobile. Come infatti è stato accertato in sede di c.t.u. la Controparte_4 ha avuto un contratto ( ossia di gestione della capacità di volo nonché di Pt_2 gestione e responsabilità del programma di manutenzione dell'aeromobile solo dal
28.8.2010 al 26.10.2012 e che successivamente, era l' di ad avere il CP_3 CP_2 suddetto contratto;
ne deriva che a quest'ultima e non alla Pt_2 Controparte_4 era affidata la responsabilità della gestione del programma di manutenzione dell'aeromobile E' stato altresì accertato che l' di ha chiesto CP_8 CP_3 CP_2 alla un preventivo per rimettere in volo l'aeromobile e che in esito Controparte_4 alla ricezione dello stesso, l' di ha deciso di lasciare fermo il velivolo CP_3 CP_2
e di non eseguire i lavori necessari per consentire all'aeromobile di volare di nuovo ( vedasi doc. n. 4 fascicolo di parte convenuta . Infine, il nominato Controparte_4
c.t.u. ing. ha accertato che il valore dell'aeromobile in questione è Persona_1 pari a zero e ciò sia con riferimento al momento del fatto (14.06.2014) sia con riferimento al momento della perizia (17.02.2020). La domanda pertanto, essendo rimasta sprovvista di adeguato corredo probatorio, sia sull'an che sul quantum, va rigettata.
3. La domanda riconvenzionale trasversale, proposta da di CP_3 CP_2 nei confronti di va dichiarata inammissibile in quanto tardivamente Controparte_4 proposta. Nello specifico, di ha chiesto accertarsi la esclusiva CP_3 CP_2 responsabilità di nella causazione del sinistro de quo ed in via Controparte_4 subordinata, la condanna al risarcimento del danno in termini di mancato utilizzo del
5 velivolo per effetto del grave danneggiamento dallo stesso subito. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, la disciplina applicabile alla riconvenzionale trasversale è quella della domanda riconvenzionale. Infatti, tale domanda “va qualificata come domanda riconvenzionale e può essere proposta negli stessi limiti di quest'ultima” (Cass. Civ. n. 12558/1999; Cass. Civ. n. 6846/2017, Cass. Civ. n.
25415/2017). Nella fattispecie, la suddetta domanda è stata proposta dall' CP_3 di solo in sede di prima udienza del 20.09.2018 e quindi oltre il termine CP_2 decadenziale di cui all'art. 167 c.p.c.; ne deriva che la stessa è affetta da inammissibilità perché contenuta in una comparsa tardiva ovvero depositata oltre il termine prescritto dalla legge che, così come enucleato ex art. 166 c.p.c., è fissato in
20 giorni prima della data di udienza, termine che in alcuni casi specifici, viene decrementato a 10 giorni.
4. Il rigetto della domanda proposta da parte attrice nei confronti di e di e la declaratoria di Controparte_6 Controparte_4 inammissibilità della domanda riconvenzionale trasversale proposta da di CP_3
nei confronti di comporta l'accoglimento della domanda CP_2 Controparte_4 riconvenzionale trasversale di condanna alla refusione delle spese di lite, formulata da nei confronti di di in solido con la parte attrice Controparte_4 CP_3 CP_2 che va, pertanto accolta.
5. La domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96
c.p.c. proposta da nei confronti di di va dichiarata Controparte_4 CP_3 CP_2 inammissibile perché non “tempestiva”. Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. è svincolata dalle preclusioni assertive tipiche del giudizio di cognizione e, pertanto, la stessa, può essere avanzata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni;
tuttavia, nel caso di specie, la domanda de qua è stata per la prima volta formulata in sede di note conclusive e quindi, tardivamente.
6. Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 con riferimento ai parametri medi dello scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 con riferimento al valore concreto e sostanziale della presente controversia. Le spese della c.t.u., così come liquidate nel corso del giudizio, sono poste definitivamente a carico della parte attrice e della convenuta di . CP_3 CP_2
§.5. Con l'atto di appello ha chiesto accogliersi le seguenti Controparte_1 conclusioni: « 1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
631/2022, resa dal Tribunale di Viterbo in data 14/06/2022 - Sezione Civile, in persona
6 del Giudice Onorario Dott.ssa RI TI, nella causa R.G. n. 1304/2018, notificata il 17/06/2022 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “condannare e per i diversi titoli e CP_2 Controparte_4 motivazioni di cui in narrativa, alla consegna dell'aeromobile Cessna marca di CP_8 proprietà di parte attrice in perfetto stato di uso e manutenzione oppure al risarcimento del danno conseguente alla sussistenza di vizi e difetti nella misura che sarà quantificata;
condannare altresì le citate parti convenute al risarcimento del danno derivante dal mancato utilizzo del bene nella misura di euro 24.000 o in quella che emergerà nel corso del presente giudizio, anche in relazione all'effettivo mancato uso ed ai tempi di riconsegna dell'aeromobile; con condanna alla rifusione delle spese ed onorari del presente giudizio.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni
e le istanze sollevate dalle controparti appellate dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede sin da ora la chiamata a chiarimenti del
CTU Ing. al fine di valutare il valore del mezzo al momento Per_1 Persona_2 della consegna dello stesso all' di . CP_2 CP_2
§.6. Con successivo atto di citazione, regolarmente notificato, l' ha CP_2 proposto appello (R.g. n.4424/2022) avverso la medesima sentenza del Tribunale di
Viterbo ed ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: «In via principale e nel merito, per i motivi esposti in narrativa: -accertare e ritenere l' inadempimento della
-In subordine accertare e ritenere in ogni caso la responsabilità CP_12 extracontrattuale della nonché la sua responsabilità specifica ex art. CP_12
2050 c.c. - Per l'effetto, riconoscere all' appellante il diritto al risarcimento integrale della perdita subita, nella misura di giustizia. In via eventuale ed istruttoria, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. si chiede che l' Ill. ma Corte di Appello adita voglia provvedere a richiedere presso l'ente regolatore copia autentica della documentazione CP_9
CAMO e CAME già prodotta da questa difesa in primo grado. Con vittoria di spese del doppio grado»
§.7. L'appellata costituitasi con comparse di costituzione e risposta Controparte_4 depositate rispettivamente in data 23.11.2022 per l'appello r.g. 4416/2022 e in data – per l'appello r.g. 4424/2022, ha resistito alle impugnazioni, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
7 §.8. Disposta la riunione degli appelli, all'odierna udienza sono comparsi i procuratori delle parti costituite i quali hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, ed hanno discusso oralmente la causa.
§.9. L'appello principale proposto da che contiene due motivi, Controparte_1 merita parziale accoglimento.
§.9.1. Col primo motivo di impugnazione, rubricato «Sul mancato raggiungimento della prova da parte di , l'appellante principale deduce l'erroneità Controparte_1 della sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria in quanto avrebbe erroneamente ritenuto non provata la consegna dell'aeromobile da a per l'esecuzione di lavori di manutenzione. Difatti, ad CP_2 CP_4 avviso dell'appellante, ogni questione inerente la manutenzione del velivolo ed il suo affidamento alla , esulerebbe dal contratto di esercenza Associazione CP_4
Ali/Aeroclub Roma in virtù del quale la prima ha concesso in locazione al secondo un aeroplano funzionante che doveva esserle riconsegnato nel medesimo stato. Deduce ancora l'appellante che la mancata riconsegna del bene integrerebbe un'ipotesi di inadempimento contrattuale dell' e determinerebbe la sua CP_2 responsabilità per danni occorsi al velivolo, a prescindere da un'eventuale responsabilità di natura extracontrattuale di . CP_4
La censura coglie nel segno.
Osserva preliminarmente il Collegio che, al fine di individuare le responsabilità dei soggetti coinvolti nella vicenda in esame, occorre aver riguardo, in particolare, ai fatti che hanno preceduto l'evento dannoso del 14.06.2014 dai quali scaturiscono gli elementi essenziali dei rapporti intercorsi tra le parti.
Deve premettersi, inoltre, che gli aspetti rilevanti del fatto risultano pacifici oltre che adeguatamente documentati;
da essi risulta provata la responsabilità contrattuale del conduttore di alla quale si aggiunge quella extracontrattuale ex CP_2 CP_2 art.2043 c.c. della per il danneggiamento del velivolo. CP_4
Quanto alla posizione dell' di si osserva in fatto che: -(i) tra la CP_2 CP_2 proprietaria e l' di è intervenuto un contratto di Controparte_1 CP_2 CP_2 locazione (cfr. all.n.1 produzione primo grado del velivolo CESSNA Controparte_1
F172N marca I-VALY in virtù del quale l' , ottenuta l'esercenza del mezzo a CP_2 tempo indeterminato, aveva la piena disponibilità, gestione e custodia del velivolo, prima ed al momento del fatto, non risultando allegata un'eventuale disdetta del contratto (cfr. all.n.1 produzione parte - (ii) in data 25.10.2011 Controparte_1
8 l'aereo è stato condotto da personale dell'esercente presso l'aeroporto CP_2 di Viterbo e parcheggiato nell'area antistante, immediatamente attigua a quella di pertinenza di (cfr. all. n. 10 produzione primo grado ) per CP_4 CP_4 essere sottoposto ad ispezione -(iii) a seguito dell'ispezione ( n.436) CP_9 CP_11 del 27.10.2011 e dei rilievi formulati dall il velivolo è stato fermato ed è CP_9 rimasto parcheggiato nella zona antistante gli hangar della società (cfr. CP_4
C.T.U. pag.4); - (iv) l' non ha autorizzato i lavori di sua competenza, CP_2 necessari per il ripristino della completa efficienza del velivolo, comunicati dalla
[...]
con preventivo del 2.11.2011; -(v) non risulta che l' abbia posto in CP_4 CP_2 essere misure di sicurezza dell'aereo fermo.
Orbene, ad avviso del Collegio, appare chiaro che il contratto di locazione del velivolo abbia dato luogo al sorgere di uno specifico obbligo contrattuale a carico dell' CP_2 di il quale di conseguenza, oltre ad essere tenuto alla riconsegna del bene al CP_2 termine della locazione ex art.1590 c.c., risponde ai sensi dell'art.1588 c.c. della perdita e del deterioramento del bene, salvo che non assolva all'onere probatorio, interamente a suo carico, di provare che l'evento dannoso sia accaduto per causa a lui non imputabile e che abbia agito diligentemente nell'espletamento della prestazione contrattuale.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio alla stregua del quale «Il primo comma dell'art. 1588 cod.civ. prevede il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. La norma, che sostanzialmente riproduce la disposizione generale di cui all'art. 1218 cod.civ., importa che il conduttore per vincere la presunzione deve dare la prova, piena e completa, non solo del dato obiettivo della perdita o del deterioramento, ma altresì dell'assenza di colpa e, cioè, del caso fortuito o della forza maggiore» (Cass. Cass.02.08.2000 n.10126; conforme Cass. 12.05.2006 n.11005 «La prova della mancanza di colpa per la perdita o il deterioramento della cosa locata, della quale l'art. 1588 cod. civ. ...onera il conduttore, deve essere piena e completa;
con la conseguenza che, in caso di perdita o deterioramento dei beni derivante da un disastro naturale, non è sufficiente la prova di ciò, ma è necessario provare, più ampiamente, che il conduttore ha adempiuto diligentemente il suo obbligo di custodia
(artt. 1177, 1587, n. 1, e 1590, primo comma, cod. civ.), il quale non è assorbito dall'evento naturale, in considerazione della eventuale possibilità che il danno
9 conseguente a quell'evento sia comunque prevenuto o impedito dalla diligente condotta dell'obbligato»).
L'istruttoria documentale ed orale non ha fornito alcun utile elemento dal quale desumere che l' di abbia assunto nella vicenda un comportamento CP_2 CP_2 corretto e diligente né che l'evento sia imputabile esclusivamente all'altro responsabile. L'aver lasciato l'aeroplano in sosta e all'aperto per circa tre anni e mezzo senza preoccuparsi di adottare misure di sicurezza a salvaguardia del velivolo e senza procedere con i lavori di manutenzione di sua competenza come prescritti dall'Autorità già a seguito dell'ispezione dell'ottobre 2011 è circostanza da cui desumere evidentemente che l' non abbia adempiuto diligentemente al suo obbligo di CP_2 custodia e di restituzione della cosa locata. Né l'evento atmosferico, verificatosi a distanza di oltre tre anni dal fermo del velivolo, può integrare un'ipotesi di caso fortuito
(per la verità neppure paventata) in quanto, oltre al difetto di prova circa la imprevedibilità dell'evento naturale, è ragionevole presumere che se il club avesse adempiuto ai propri doveri il danno non si sarebbe verificato.
Quanto alla posizione della il dominio sul bene oggetto di causa, dal CP_4 momento del fermo alla data dell'evento dannoso, si deduce dalla corrispondenza versata in atti tra le parti originarie convenute e tra la e l dalle CP_4 CP_9 quali si evince in particolare che: -(i) la società aveva l'esclusiva degli interventi manutentivi dell'aereo che la stessa avrebbe dovuto eseguire in via principale attraverso la propria struttura, salvo individuare una ditta terza specializzata (cfr. all.n.19 produzione primo grado e C.T.U. Ing. pag.3); - CP_4 Persona_1
(ii) la società ha partecipato all'ispezione e, in quanto azienda ha CP_9 Pt_2 liberamente disposto ed operato sul velivolo ed ha eseguito lavori di manutenzione
(cfr. all.n.6 produzione primo grado ); -(iii) la società ha redatto il CP_4 preventivo di spesa del 2.11.2011; -(iv) non risulta che la società abbia chiesto all' di ritirare il velivolo neanche a seguito della mancata autorizzazione ai CP_2 lavori di cui al citato preventivo del 2.11.2011 (cfr. all.n.4 produzione primo grado
) nè successivamente alla richiesta di revisione del CAME del novembre CP_4
2012; -(v) alla data dell'evento dannoso del 14.06.2014 il velivolo si trovava ancora fermo dal 25.10.2011, parcheggiato nell'area esterna utilizzata da per la CP_4 sua attività; l'utilizzo dell'area è dimostrato dallo stesso parcheggio sull'area, dalla sua durata e dalla mancanza di contestazione circa la permanenza dell'aereo; -(vi) non risulta che la società abbia mai messo in sicurezza il velivolo, né al momento del fermo
10 né successivamente;
-(vii) poche ore dopo l'evento del 14.06.2014, la ha CP_4 comunicato all l'avvenuto ribaltamento del ed ha chiesto l'intervento CP_9 Per_2 dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri della Stazione aereoportuale (cfr. all. 11 e 12 produzione primo grado ). CP_4
Orbene, alla luce delle circostanze accertate e non adeguatamente contestate appare evidente che la responsabilità dei danni subiti dal velivolo risulta attribuibile in via autonoma anche alla la quale ha violato il generale dovere di diligenza CP_4 che tutti hanno nel non arrecare danni a terzi. E', invero, innegabile che la società abbia avuto la disponibilità materiale e la custodia del bene, avendo eseguito ispezioni e lavori di manutenzione, e che ha mancato di approntare misure idonee ad evitare il danno in attesa dell'intervento dell'esercente. Pertanto, la società appellata deve essere dichiarata responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c., che obbliga al risarcimento del danno chiunque con la propria condotta antigiuridica abbia cagionato ad altri, in modo colposo o doloso, un danno ingiusto. Ricorrono, invero, nella specie tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, consistenti sotto il profilo oggettivo nella mancata corretta custodia del velivolo dal momento dal quale ne ha avuto la disponibilità e in riferimento al profilo soggettivo risulta evidente la natura colposa della condotta posta in essere da e la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta e CP_4
l'evento dannoso, poiché non risulta che la società abbia adottato, in via autonoma ed a prescindere dall'inadempimento dell' , misure di sicurezza idonee a CP_2 preservare il bene, dando così causa all'evento dannoso dedotto in giudizio.
Ad abundatiam, va poi osservato che, per quanto evincibile dagli accertamenti non contestati del consulente d'ufficio, alla data del ribaltamento, non aveva CP_4 eseguito la manutenzione programmata che deve invece essere eseguita anche a velivolo fermo al fine di garantire «il mantenimento dello stato di efficienza del velivolo, di aeronavigabilità e del valore dello stesso» (cfr. pag.4 relazione c.t.u.); tenuto conto, peraltro, che il contratto di manutenzione di Controparte_13 sia stato risolto anticipatamente. CP_2
In definitiva, contrariamente all'assunto del Tribunale (che ha del tutto ignorato la sussistenza del rapporto contrattuale Associazione Ali/Aeroclub Roma), deve dirsi provata la responsabilità dei danni occorsi al velivolo a carico sia all' di CP_2 sia alla in quanto gli odierni appellati hanno violato, in danno CP_2 CP_4 dell' rispettivamente le regole contrattuali ed il principio del Controparte_1
11 neminem laedere, perchè il comportamento negligente e poco accorto degli stessi ha causato il danno.
§.9.2. Col secondo motivo di impugnazione, rubricato «Sul quantum. – Erronea valutazione della CTU sul valore del Cessna I-Valy», l'appellante lamenta, innanzitutto, che il Tribunale avrebbe erroneamente collegato la valutazione economica del velivolo al momento dell'evento dannoso (stimata dal c.t.u. «pari a zero») e non a quello della consegna all'esercente di un bene perfettamente funzionate.
Deduce, ancora, che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento chiesto a titolo di mancato guadagno connesso al corrispettivo della locazione non versato da quando l' non aveva più utilizzato il velivolo fino a CP_2 tutto il periodo successivo al verificarsi dell'evento meteorologico. Risarcimento che l'appellante ha quantificato in euro 24.000,00 almeno, presupponendo 300 ore di volo annue in ragione di euro 20 per ogni ora di volo, così come stabilito dal contratto;
somma che potrebbe essere poi raddoppiata per i 4 anni di causa e fino all'effettivo soddisfo. Oltre interessi e rivalutazione.
La censura può essere condivisa solo parzialmente.
Invero, ad avviso del Collegio, il Tribunale non ha tenuto conto degli accertamenti tecnici compiuti dal consulente d'ufficio il quale, sulla base di valutazioni oggettive e delle risultanze documentali, ha potuto accertare che alla data dell'ispezione CP_9 del 27.10.2011, il valore iniziale del velivolo era pari ad euro 36.000,00; importo al quale deve essere sottratto il costo delle opere indicate dalla nel CP_4 preventivo del 2.11.2011, redatto a distanza di pochi giorni dal fermo dell'areo, pari ad euro 5.380,41, tenuto conto che il valore del bene da considerare è sì quello preesistente al sinistro, ma anche che il risarcimento mira a riportare il proprietario nella situazione economica in cui si trovava prima del danno, esclusa qualsiasi forma di arricchimento.
La domanda risarcitoria può ritenersi, dunque, provata anche relativamente al quantum. A tanto consegue che gli appellati, e , Controparte_2 CP_4 devono essere condannati in solido, ciascuno per i rispettivi titoli di responsabilità e nella misura del 50%, al pagamento, in favore della della somma di Controparte_1 euro 30.619,59 (36.000 – 5.380,41) valutata all'attualità. Su tale importo devono essere calcolati gli interessi nella misura legale a decorrere dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
12 Non può, invece essere accolta la censura relativa al mancato guadagno così come dedotta dall'appellante per carenza di prova in ordine alle ore di volo effettivamente non compensate alle quali rapportare il corrispettivo concreto della locazione.
§.9.3. Resta assorbito il terzo motivo dell'appello principale inerente la regolamentazione delle spese processuali e di c.t.u.
In definitiva, l'appello principale deve essere parzialmente accolto in quanto ad avviso del Collegio risulta provata la concorrente responsabilità delle parti appellate nella causazione del sinistro, in base ai rispettivi titoli di attribuzione.
§10. Venendo ora all'esame dell'appello incidentale, tale dovendosi intendere l'impugnazione proposta da di successivamente all'appello proposto CP_2 CP_2 dall' esso è inammissibile ex art. 342 c.p.c., per difetto di specificità Controparte_1 dei motivi.
Ritiene, invero, il Collegio che l'appellante incidentale non abbia minimamente investito con alcuna censura la parte motivazionale della sentenza che ha rigettato l'originaria domanda riconvenzionale trasversale di di (tesa alla CP_2 CP_2 declaratoria di «esclusiva responsabilità di nella causazione del Controparte_4 sinistro de quo ed in via subordinata, la condanna al risarcimento del danno in termini di mancato utilizzo del velivolo per effetto del grave danneggiamento dallo stesso») perché ritenuta inammissibile in quanto tardiva. Nella fattispecie, motiva il Tribunale,
«la suddetta domanda è stata proposta dall' di solo in sede di prima CP_3 CP_2 udienza del 20.09.2018 e quindi oltre il termine decadenziale di cui all'art. 167 c.p.c.; ne deriva che la stessa è affetta da inammissibilità perché contenuta in una comparsa tardiva ovvero depositata oltre il termine prescritto dalla legge che, così come enucleato ex art. 166 c.p.c., è fissato in 20 giorni prima della data di udienza, termine che in alcuni casi specifici, viene decrementato a 10 giorni». A fronte di siffatta motivazione, si è limitata a riproporre, sic et simpliciter, le medesime CP_2 argomentazioni di merito già dedotte in primo grado, inerenti i rapporti tra le parti, senza, tuttavia, sottoporre a puntuale critica la sentenza che, al contrario, ha rigettato la domanda con una specifica pronuncia in rito. , invero, avrebbe dovuto CP_2 confutare il giudizio di tardività della domanda ed esporre le ragioni per cui la domanda era, invece, da ritenersi tempestiva.
In conclusione, quindi, l'appello incidentale deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
13 §.11. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, le spese del doppio grado nei rapporti tra da un lato, e a e Controparte_1 Controparte_2 CP_4 dall'altro, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo
[...]
i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii. (valore effettivo della causa:
38.000,00, tabelle 2 e 12, scaglione 4°, compensi medi, con esclusione per il giudizio di appello della fase istruttoria non espletata).
L'inammissibilità dell'appello incidentale comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, DPR n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per cui la parte che l'ha proposto è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni, a norma del comma 1-bis, stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da in persona del legale rapp.p.t., nonché su quello incidentale avverso Controparte_1 la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Viterbo n.631/2022, pubblicata in data
14.06.2022, così provvede:
a)- accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna in persona del legale rapp.p.t., in Controparte_14 Controparte_4 solido, a versare a titolo di risarcimento danni in favore dell' la Controparte_1 somma di euro 30.619,59 oltre interessi nella misura legale a decorrere dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
b)- condanna e in persona del legale rapp.p.t., in Controparte_2 Controparte_4 solido, alla refusione, in favore di delle spese del doppio grado che Controparte_1 liquida, quanto al primo grado in euro 719,00 per spese e euro 7.616,00 per compensi;
e quanto al secondo grado, in euro 777,00 per spese ed euro 6.946,00 per compensi oltre, per ciascun grado, al rimborso forfettario (15%), iva e cpa nella misura di legge;
c)- pone definitivamente a carico di e in persona Controparte_2 Controparte_4 del legale rapp.p.t., in solido, le spese della consulenza tecnica d'ufficio come liquidate dal Tribunale;
d) - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR
n. 115/2002, a carico dell'appellante incidentale Controparte_2
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 settembre 2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Elena Maria Guida Antonio Perinelli
14
Sezione VI civile
R.G. 4416/2022
All'udienza collegiale del giorno 10/09/2025 ore 13:05
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Elena Maria Guida
Chiamata la causa
Appellante/i
Controparte_1
Avv. CECCONELLI MAURIZIO presente
Controparte_2
Avv. COSTANZO DARIO presente
Appellato/i
CP_3
Avv.
Controparte_4
Avv. CARDONI CESARE avv Gallo in sost.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Sesta Civile
composta dai magistrati:
- Antonio Perinelli Presidente
- Raffaele Miele Consigliere
- Elena Maria Guida Giudice ausiliario est. all'udienza del 10 settembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n.4416 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
con sede in via Angelo Bargoni 8, (c.f. Controparte_1 CP_2
), in persona del legale rappresentante pro-tempore P.IVA_1 Parte_1 rappresentata e difesa, con procura agli atti, dall'avv. Maurizio Cecconelli (c.f.
), presso il cui studio ha eletto domicilio in Terni, viale della C.F._1
Rinascita 21 (fax n. 0744/403116 pec: , Email_1
-APPELLANTE–APPELLATO INCIDENTALE
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_2
via Salaria 825, (c.f. ), elettivamente domiciliata presso lo studio CP_2 P.IVA_2 dell'avv. Dario Costanzo in corso Trieste 10 CP_2
(pec: ), dal quale è rappresentata e difesa in Email_2 virtù di procura alle liti in atti,
-APPELLANTE INCIDENTALE-APPELLATO
e in persona del legale rapp.te p.t., Sig. (p.iva Controparte_4 CP_5
e c.f. ), con sede legale in Viterbo Strada Castiglione snc, elettivamente P.IVA_3
2 domiciliata in alla via Gaetano Filangieri nr. 4, presso lo Studio dell'Avv. CP_2
Cesare Cardoni (c.f. – fax 0761.303448 – pec: C.F._2
che la rappresenta e difende anche Email_3 disgiuntamente all'Avv. Elena Gallo (c.f. – fax 0761.303448 – C.F._3 pec: , giusta delega in atti, Email_4
-APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha proposto Controparte_1 appello avverso la sentenza n.631/2022 emessa dal Tribunale ordinario di Viterbo, pubblicata in data 15/06/2022 resa nel giudizio di primo grado dalla predetta appellante promosso nei confronti di e CP_2 Controparte_4
§.2. I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
« 1. L' traeva in giudizio l' di e la Controparte_1 CP_3 CP_2 Controparte_4 al fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati, in data 14 giugno 2014, dall'aeromobile Cessna F127N marca I-VALY, di sua proprietà, aeromobile che, consegnato alla per essere sottoposto alla programmata Controparte_4 manutenzione obbligatoria, si ribaltava a causa di una fortissima perturbazione metereologica, subendo gravi danni strutturali. Parte attrice, deduceva, nello specifico che: a) il suddetto velivolo era stato concesso in locazione, all CP_2
per lo svolgimento delle sue attività istituzionali di scuola di volo;
b) in data
[...]
25.10.2011, l' lo aveva condotto presso l'officina CP_2 Controparte_4 per alcuni interventi manutentivi;
c) in data 14.06.2014, il velivolo che si trovava ancora presso la suddetta officina, si ribaltava, subendo gravi danni strutturali, a causa di una forte perturbazione, peraltro preannunciata, in quanto non ancorato a terra mediante le prescritte funi;
d) in seguito alla richiesta risarcitoria formulata da essa attrice, l instaurava, nei confronti di avanti a CP_2 Controparte_4 questo Tribunale, un giudizio per accertamento tecnico preventivo, conclusosi con una pronuncia di rigetto stante la carenza dei presupposti dell'urgenza necessaria per
l'instaurazione della rito cautelare. Parte attrice chiedeva, quindi, accertarsi la responsabilità contrattuale di di ed extracontrattuale di CP_3 CP_2 [...]
nella causazione del sinistro, con conseguente loro condanna al Controparte_4 risarcimento dei danni riportati dal velivolo di sua proprietà in occasione del sinistro de quo, pari ai costi necessari per le indispensabili riparazioni (non previamente
3 determinati ma da quantificarsi nel corso del giudizio stante la mancata disponibilità del bene) oltre ai danni da mancato guadagno quantificati in complessive euro
24.000,00 sulla base delle 300 ore annue medie di volo e del corrispettivo pattuito di euro 20,00 per ogni ora di volo;
il tutto, con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio, di che contestava ogni addebito per essere l'incidente, CP_3 CP_2 imputabile ad esclusivi fatto e colpa della e chiedeva, quindi, Controparte_4 accertarsi la responsabilità esclusiva di nella causazione del Controparte_4 sinistro, si da tenerla indenne da ogni richiesta risarcitoria avanzata dall'attrice. In subordine, chiedeva la condanna al risarcimento del danno nei confronti di quest'ultima, per il mancato guadagno causato dalla perdita delle ore di scuola-volo che avrebbero potuto essere effettuate con l'aeromobile andato distrutto. Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto della domanda in quanto Controparte_4 infondata;
deduceva, nello specifico, di non avere la disponibilità del terreno ove il velivolo era stato lasciato incustodito dal pilota incaricato dall' di CP_3 CP_2 per oltre 3 anni, e di non aver sottoscritto alcun contratto di manutenzione con CP_3
di proponeva infine, domanda riconvenzionale trasversale con cui
[...] CP_2 chiedeva la condanna di di in solido con l'attrice alla rifusione delle CP_3 CP_2 spese e dei compensi di lite. In sede di note conclusive chiedeva condannarsi per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. di La causa, istruita mediante CP_3 CP_2
l'espletamento di prova testimoniale e c.t.u. tecnica al fine di determinare i danni riportati dall'aeromobile nonché le somme occorrenti per le necessarie riparazioni ed il valore del mezzo sia attuale che al momento del fatto, dopo la sostituzione dell'originario giudice, è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti, di termine per il deposito di brevi note conclusive».
§.3. L'adito Tribunale con la sentenza gravata ha così deciso: «1) rigetta la domanda proposta dall' nei confronti di e Controparte_1 Controparte_6 CP_4
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale trasversale proposta da
[...]
di nei confronti di 3) accoglie la domanda CP_3 CP_2 Controparte_4 riconvenzionale proposta da nei confronti dell'attrice nonché quella Controparte_4 trasversale spiegata nei confronti di di 4) condanna e CP_3 CP_2 CP_3
in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...] che liquida in complessive euro 4.835,00 per compensi oltre accessori Controparte_4 come per legge e spese generali (15%); 5) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di e dell' 6) dichiara inammissibile la Controparte_6 Controparte_1
4 domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. proposta da CP_4 nei confronti di di .
[...] CP_3 CP_2
§.4. La decisione è motivata come qui di seguito riportato.
« 2. La domanda proposta da parte attrice nei confronti di e CP_3 CP_7
è infondata e va, pertanto, respinta. Dalle risultanze istruttorie risulta, infatti
[...] acclarato che : a) in data 25.10.2011 il velivolo CESSNA F127N marca è stato CP_8 condotto a Viterbo da un pilota dell' di per una ispezione richiesta CP_3 CP_2 dall' Ente ossia l'autorità italiana di CP_9 Controparte_10 regolamentazione tecnica, di certificazione e di vigilanza del settore dell'aviazione civile); b) in data 27.10.2011, l' ha svolto l'ispezione n. 436; c) in esito CP_9 CP_11 alla predetta ispezione il velivolo è stato fermato ( vedasi documentazione versata in atti da . Ebbene parte attrice non ha provato che l'aeromobile Controparte_4 oggetto del giudizio, sia stato consegnato da di alla CP_3 CP_2 CP_4
per l'esecuzione dei lavori di manutenzione necessari per la rimessa in linea
[...] dell'aeromobile. Come infatti è stato accertato in sede di c.t.u. la Controparte_4 ha avuto un contratto ( ossia di gestione della capacità di volo nonché di Pt_2 gestione e responsabilità del programma di manutenzione dell'aeromobile solo dal
28.8.2010 al 26.10.2012 e che successivamente, era l' di ad avere il CP_3 CP_2 suddetto contratto;
ne deriva che a quest'ultima e non alla Pt_2 Controparte_4 era affidata la responsabilità della gestione del programma di manutenzione dell'aeromobile E' stato altresì accertato che l' di ha chiesto CP_8 CP_3 CP_2 alla un preventivo per rimettere in volo l'aeromobile e che in esito Controparte_4 alla ricezione dello stesso, l' di ha deciso di lasciare fermo il velivolo CP_3 CP_2
e di non eseguire i lavori necessari per consentire all'aeromobile di volare di nuovo ( vedasi doc. n. 4 fascicolo di parte convenuta . Infine, il nominato Controparte_4
c.t.u. ing. ha accertato che il valore dell'aeromobile in questione è Persona_1 pari a zero e ciò sia con riferimento al momento del fatto (14.06.2014) sia con riferimento al momento della perizia (17.02.2020). La domanda pertanto, essendo rimasta sprovvista di adeguato corredo probatorio, sia sull'an che sul quantum, va rigettata.
3. La domanda riconvenzionale trasversale, proposta da di CP_3 CP_2 nei confronti di va dichiarata inammissibile in quanto tardivamente Controparte_4 proposta. Nello specifico, di ha chiesto accertarsi la esclusiva CP_3 CP_2 responsabilità di nella causazione del sinistro de quo ed in via Controparte_4 subordinata, la condanna al risarcimento del danno in termini di mancato utilizzo del
5 velivolo per effetto del grave danneggiamento dallo stesso subito. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, la disciplina applicabile alla riconvenzionale trasversale è quella della domanda riconvenzionale. Infatti, tale domanda “va qualificata come domanda riconvenzionale e può essere proposta negli stessi limiti di quest'ultima” (Cass. Civ. n. 12558/1999; Cass. Civ. n. 6846/2017, Cass. Civ. n.
25415/2017). Nella fattispecie, la suddetta domanda è stata proposta dall' CP_3 di solo in sede di prima udienza del 20.09.2018 e quindi oltre il termine CP_2 decadenziale di cui all'art. 167 c.p.c.; ne deriva che la stessa è affetta da inammissibilità perché contenuta in una comparsa tardiva ovvero depositata oltre il termine prescritto dalla legge che, così come enucleato ex art. 166 c.p.c., è fissato in
20 giorni prima della data di udienza, termine che in alcuni casi specifici, viene decrementato a 10 giorni.
4. Il rigetto della domanda proposta da parte attrice nei confronti di e di e la declaratoria di Controparte_6 Controparte_4 inammissibilità della domanda riconvenzionale trasversale proposta da di CP_3
nei confronti di comporta l'accoglimento della domanda CP_2 Controparte_4 riconvenzionale trasversale di condanna alla refusione delle spese di lite, formulata da nei confronti di di in solido con la parte attrice Controparte_4 CP_3 CP_2 che va, pertanto accolta.
5. La domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96
c.p.c. proposta da nei confronti di di va dichiarata Controparte_4 CP_3 CP_2 inammissibile perché non “tempestiva”. Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. è svincolata dalle preclusioni assertive tipiche del giudizio di cognizione e, pertanto, la stessa, può essere avanzata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni;
tuttavia, nel caso di specie, la domanda de qua è stata per la prima volta formulata in sede di note conclusive e quindi, tardivamente.
6. Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 con riferimento ai parametri medi dello scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 con riferimento al valore concreto e sostanziale della presente controversia. Le spese della c.t.u., così come liquidate nel corso del giudizio, sono poste definitivamente a carico della parte attrice e della convenuta di . CP_3 CP_2
§.5. Con l'atto di appello ha chiesto accogliersi le seguenti Controparte_1 conclusioni: « 1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
631/2022, resa dal Tribunale di Viterbo in data 14/06/2022 - Sezione Civile, in persona
6 del Giudice Onorario Dott.ssa RI TI, nella causa R.G. n. 1304/2018, notificata il 17/06/2022 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “condannare e per i diversi titoli e CP_2 Controparte_4 motivazioni di cui in narrativa, alla consegna dell'aeromobile Cessna marca di CP_8 proprietà di parte attrice in perfetto stato di uso e manutenzione oppure al risarcimento del danno conseguente alla sussistenza di vizi e difetti nella misura che sarà quantificata;
condannare altresì le citate parti convenute al risarcimento del danno derivante dal mancato utilizzo del bene nella misura di euro 24.000 o in quella che emergerà nel corso del presente giudizio, anche in relazione all'effettivo mancato uso ed ai tempi di riconsegna dell'aeromobile; con condanna alla rifusione delle spese ed onorari del presente giudizio.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni
e le istanze sollevate dalle controparti appellate dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede sin da ora la chiamata a chiarimenti del
CTU Ing. al fine di valutare il valore del mezzo al momento Per_1 Persona_2 della consegna dello stesso all' di . CP_2 CP_2
§.6. Con successivo atto di citazione, regolarmente notificato, l' ha CP_2 proposto appello (R.g. n.4424/2022) avverso la medesima sentenza del Tribunale di
Viterbo ed ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: «In via principale e nel merito, per i motivi esposti in narrativa: -accertare e ritenere l' inadempimento della
-In subordine accertare e ritenere in ogni caso la responsabilità CP_12 extracontrattuale della nonché la sua responsabilità specifica ex art. CP_12
2050 c.c. - Per l'effetto, riconoscere all' appellante il diritto al risarcimento integrale della perdita subita, nella misura di giustizia. In via eventuale ed istruttoria, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. si chiede che l' Ill. ma Corte di Appello adita voglia provvedere a richiedere presso l'ente regolatore copia autentica della documentazione CP_9
CAMO e CAME già prodotta da questa difesa in primo grado. Con vittoria di spese del doppio grado»
§.7. L'appellata costituitasi con comparse di costituzione e risposta Controparte_4 depositate rispettivamente in data 23.11.2022 per l'appello r.g. 4416/2022 e in data – per l'appello r.g. 4424/2022, ha resistito alle impugnazioni, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
7 §.8. Disposta la riunione degli appelli, all'odierna udienza sono comparsi i procuratori delle parti costituite i quali hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, ed hanno discusso oralmente la causa.
§.9. L'appello principale proposto da che contiene due motivi, Controparte_1 merita parziale accoglimento.
§.9.1. Col primo motivo di impugnazione, rubricato «Sul mancato raggiungimento della prova da parte di , l'appellante principale deduce l'erroneità Controparte_1 della sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria in quanto avrebbe erroneamente ritenuto non provata la consegna dell'aeromobile da a per l'esecuzione di lavori di manutenzione. Difatti, ad CP_2 CP_4 avviso dell'appellante, ogni questione inerente la manutenzione del velivolo ed il suo affidamento alla , esulerebbe dal contratto di esercenza Associazione CP_4
Ali/Aeroclub Roma in virtù del quale la prima ha concesso in locazione al secondo un aeroplano funzionante che doveva esserle riconsegnato nel medesimo stato. Deduce ancora l'appellante che la mancata riconsegna del bene integrerebbe un'ipotesi di inadempimento contrattuale dell' e determinerebbe la sua CP_2 responsabilità per danni occorsi al velivolo, a prescindere da un'eventuale responsabilità di natura extracontrattuale di . CP_4
La censura coglie nel segno.
Osserva preliminarmente il Collegio che, al fine di individuare le responsabilità dei soggetti coinvolti nella vicenda in esame, occorre aver riguardo, in particolare, ai fatti che hanno preceduto l'evento dannoso del 14.06.2014 dai quali scaturiscono gli elementi essenziali dei rapporti intercorsi tra le parti.
Deve premettersi, inoltre, che gli aspetti rilevanti del fatto risultano pacifici oltre che adeguatamente documentati;
da essi risulta provata la responsabilità contrattuale del conduttore di alla quale si aggiunge quella extracontrattuale ex CP_2 CP_2 art.2043 c.c. della per il danneggiamento del velivolo. CP_4
Quanto alla posizione dell' di si osserva in fatto che: -(i) tra la CP_2 CP_2 proprietaria e l' di è intervenuto un contratto di Controparte_1 CP_2 CP_2 locazione (cfr. all.n.1 produzione primo grado del velivolo CESSNA Controparte_1
F172N marca I-VALY in virtù del quale l' , ottenuta l'esercenza del mezzo a CP_2 tempo indeterminato, aveva la piena disponibilità, gestione e custodia del velivolo, prima ed al momento del fatto, non risultando allegata un'eventuale disdetta del contratto (cfr. all.n.1 produzione parte - (ii) in data 25.10.2011 Controparte_1
8 l'aereo è stato condotto da personale dell'esercente presso l'aeroporto CP_2 di Viterbo e parcheggiato nell'area antistante, immediatamente attigua a quella di pertinenza di (cfr. all. n. 10 produzione primo grado ) per CP_4 CP_4 essere sottoposto ad ispezione -(iii) a seguito dell'ispezione ( n.436) CP_9 CP_11 del 27.10.2011 e dei rilievi formulati dall il velivolo è stato fermato ed è CP_9 rimasto parcheggiato nella zona antistante gli hangar della società (cfr. CP_4
C.T.U. pag.4); - (iv) l' non ha autorizzato i lavori di sua competenza, CP_2 necessari per il ripristino della completa efficienza del velivolo, comunicati dalla
[...]
con preventivo del 2.11.2011; -(v) non risulta che l' abbia posto in CP_4 CP_2 essere misure di sicurezza dell'aereo fermo.
Orbene, ad avviso del Collegio, appare chiaro che il contratto di locazione del velivolo abbia dato luogo al sorgere di uno specifico obbligo contrattuale a carico dell' CP_2 di il quale di conseguenza, oltre ad essere tenuto alla riconsegna del bene al CP_2 termine della locazione ex art.1590 c.c., risponde ai sensi dell'art.1588 c.c. della perdita e del deterioramento del bene, salvo che non assolva all'onere probatorio, interamente a suo carico, di provare che l'evento dannoso sia accaduto per causa a lui non imputabile e che abbia agito diligentemente nell'espletamento della prestazione contrattuale.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio alla stregua del quale «Il primo comma dell'art. 1588 cod.civ. prevede il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. La norma, che sostanzialmente riproduce la disposizione generale di cui all'art. 1218 cod.civ., importa che il conduttore per vincere la presunzione deve dare la prova, piena e completa, non solo del dato obiettivo della perdita o del deterioramento, ma altresì dell'assenza di colpa e, cioè, del caso fortuito o della forza maggiore» (Cass. Cass.02.08.2000 n.10126; conforme Cass. 12.05.2006 n.11005 «La prova della mancanza di colpa per la perdita o il deterioramento della cosa locata, della quale l'art. 1588 cod. civ. ...onera il conduttore, deve essere piena e completa;
con la conseguenza che, in caso di perdita o deterioramento dei beni derivante da un disastro naturale, non è sufficiente la prova di ciò, ma è necessario provare, più ampiamente, che il conduttore ha adempiuto diligentemente il suo obbligo di custodia
(artt. 1177, 1587, n. 1, e 1590, primo comma, cod. civ.), il quale non è assorbito dall'evento naturale, in considerazione della eventuale possibilità che il danno
9 conseguente a quell'evento sia comunque prevenuto o impedito dalla diligente condotta dell'obbligato»).
L'istruttoria documentale ed orale non ha fornito alcun utile elemento dal quale desumere che l' di abbia assunto nella vicenda un comportamento CP_2 CP_2 corretto e diligente né che l'evento sia imputabile esclusivamente all'altro responsabile. L'aver lasciato l'aeroplano in sosta e all'aperto per circa tre anni e mezzo senza preoccuparsi di adottare misure di sicurezza a salvaguardia del velivolo e senza procedere con i lavori di manutenzione di sua competenza come prescritti dall'Autorità già a seguito dell'ispezione dell'ottobre 2011 è circostanza da cui desumere evidentemente che l' non abbia adempiuto diligentemente al suo obbligo di CP_2 custodia e di restituzione della cosa locata. Né l'evento atmosferico, verificatosi a distanza di oltre tre anni dal fermo del velivolo, può integrare un'ipotesi di caso fortuito
(per la verità neppure paventata) in quanto, oltre al difetto di prova circa la imprevedibilità dell'evento naturale, è ragionevole presumere che se il club avesse adempiuto ai propri doveri il danno non si sarebbe verificato.
Quanto alla posizione della il dominio sul bene oggetto di causa, dal CP_4 momento del fermo alla data dell'evento dannoso, si deduce dalla corrispondenza versata in atti tra le parti originarie convenute e tra la e l dalle CP_4 CP_9 quali si evince in particolare che: -(i) la società aveva l'esclusiva degli interventi manutentivi dell'aereo che la stessa avrebbe dovuto eseguire in via principale attraverso la propria struttura, salvo individuare una ditta terza specializzata (cfr. all.n.19 produzione primo grado e C.T.U. Ing. pag.3); - CP_4 Persona_1
(ii) la società ha partecipato all'ispezione e, in quanto azienda ha CP_9 Pt_2 liberamente disposto ed operato sul velivolo ed ha eseguito lavori di manutenzione
(cfr. all.n.6 produzione primo grado ); -(iii) la società ha redatto il CP_4 preventivo di spesa del 2.11.2011; -(iv) non risulta che la società abbia chiesto all' di ritirare il velivolo neanche a seguito della mancata autorizzazione ai CP_2 lavori di cui al citato preventivo del 2.11.2011 (cfr. all.n.4 produzione primo grado
) nè successivamente alla richiesta di revisione del CAME del novembre CP_4
2012; -(v) alla data dell'evento dannoso del 14.06.2014 il velivolo si trovava ancora fermo dal 25.10.2011, parcheggiato nell'area esterna utilizzata da per la CP_4 sua attività; l'utilizzo dell'area è dimostrato dallo stesso parcheggio sull'area, dalla sua durata e dalla mancanza di contestazione circa la permanenza dell'aereo; -(vi) non risulta che la società abbia mai messo in sicurezza il velivolo, né al momento del fermo
10 né successivamente;
-(vii) poche ore dopo l'evento del 14.06.2014, la ha CP_4 comunicato all l'avvenuto ribaltamento del ed ha chiesto l'intervento CP_9 Per_2 dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri della Stazione aereoportuale (cfr. all. 11 e 12 produzione primo grado ). CP_4
Orbene, alla luce delle circostanze accertate e non adeguatamente contestate appare evidente che la responsabilità dei danni subiti dal velivolo risulta attribuibile in via autonoma anche alla la quale ha violato il generale dovere di diligenza CP_4 che tutti hanno nel non arrecare danni a terzi. E', invero, innegabile che la società abbia avuto la disponibilità materiale e la custodia del bene, avendo eseguito ispezioni e lavori di manutenzione, e che ha mancato di approntare misure idonee ad evitare il danno in attesa dell'intervento dell'esercente. Pertanto, la società appellata deve essere dichiarata responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c., che obbliga al risarcimento del danno chiunque con la propria condotta antigiuridica abbia cagionato ad altri, in modo colposo o doloso, un danno ingiusto. Ricorrono, invero, nella specie tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, consistenti sotto il profilo oggettivo nella mancata corretta custodia del velivolo dal momento dal quale ne ha avuto la disponibilità e in riferimento al profilo soggettivo risulta evidente la natura colposa della condotta posta in essere da e la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta e CP_4
l'evento dannoso, poiché non risulta che la società abbia adottato, in via autonoma ed a prescindere dall'inadempimento dell' , misure di sicurezza idonee a CP_2 preservare il bene, dando così causa all'evento dannoso dedotto in giudizio.
Ad abundatiam, va poi osservato che, per quanto evincibile dagli accertamenti non contestati del consulente d'ufficio, alla data del ribaltamento, non aveva CP_4 eseguito la manutenzione programmata che deve invece essere eseguita anche a velivolo fermo al fine di garantire «il mantenimento dello stato di efficienza del velivolo, di aeronavigabilità e del valore dello stesso» (cfr. pag.4 relazione c.t.u.); tenuto conto, peraltro, che il contratto di manutenzione di Controparte_13 sia stato risolto anticipatamente. CP_2
In definitiva, contrariamente all'assunto del Tribunale (che ha del tutto ignorato la sussistenza del rapporto contrattuale Associazione Ali/Aeroclub Roma), deve dirsi provata la responsabilità dei danni occorsi al velivolo a carico sia all' di CP_2 sia alla in quanto gli odierni appellati hanno violato, in danno CP_2 CP_4 dell' rispettivamente le regole contrattuali ed il principio del Controparte_1
11 neminem laedere, perchè il comportamento negligente e poco accorto degli stessi ha causato il danno.
§.9.2. Col secondo motivo di impugnazione, rubricato «Sul quantum. – Erronea valutazione della CTU sul valore del Cessna I-Valy», l'appellante lamenta, innanzitutto, che il Tribunale avrebbe erroneamente collegato la valutazione economica del velivolo al momento dell'evento dannoso (stimata dal c.t.u. «pari a zero») e non a quello della consegna all'esercente di un bene perfettamente funzionate.
Deduce, ancora, che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento chiesto a titolo di mancato guadagno connesso al corrispettivo della locazione non versato da quando l' non aveva più utilizzato il velivolo fino a CP_2 tutto il periodo successivo al verificarsi dell'evento meteorologico. Risarcimento che l'appellante ha quantificato in euro 24.000,00 almeno, presupponendo 300 ore di volo annue in ragione di euro 20 per ogni ora di volo, così come stabilito dal contratto;
somma che potrebbe essere poi raddoppiata per i 4 anni di causa e fino all'effettivo soddisfo. Oltre interessi e rivalutazione.
La censura può essere condivisa solo parzialmente.
Invero, ad avviso del Collegio, il Tribunale non ha tenuto conto degli accertamenti tecnici compiuti dal consulente d'ufficio il quale, sulla base di valutazioni oggettive e delle risultanze documentali, ha potuto accertare che alla data dell'ispezione CP_9 del 27.10.2011, il valore iniziale del velivolo era pari ad euro 36.000,00; importo al quale deve essere sottratto il costo delle opere indicate dalla nel CP_4 preventivo del 2.11.2011, redatto a distanza di pochi giorni dal fermo dell'areo, pari ad euro 5.380,41, tenuto conto che il valore del bene da considerare è sì quello preesistente al sinistro, ma anche che il risarcimento mira a riportare il proprietario nella situazione economica in cui si trovava prima del danno, esclusa qualsiasi forma di arricchimento.
La domanda risarcitoria può ritenersi, dunque, provata anche relativamente al quantum. A tanto consegue che gli appellati, e , Controparte_2 CP_4 devono essere condannati in solido, ciascuno per i rispettivi titoli di responsabilità e nella misura del 50%, al pagamento, in favore della della somma di Controparte_1 euro 30.619,59 (36.000 – 5.380,41) valutata all'attualità. Su tale importo devono essere calcolati gli interessi nella misura legale a decorrere dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
12 Non può, invece essere accolta la censura relativa al mancato guadagno così come dedotta dall'appellante per carenza di prova in ordine alle ore di volo effettivamente non compensate alle quali rapportare il corrispettivo concreto della locazione.
§.9.3. Resta assorbito il terzo motivo dell'appello principale inerente la regolamentazione delle spese processuali e di c.t.u.
In definitiva, l'appello principale deve essere parzialmente accolto in quanto ad avviso del Collegio risulta provata la concorrente responsabilità delle parti appellate nella causazione del sinistro, in base ai rispettivi titoli di attribuzione.
§10. Venendo ora all'esame dell'appello incidentale, tale dovendosi intendere l'impugnazione proposta da di successivamente all'appello proposto CP_2 CP_2 dall' esso è inammissibile ex art. 342 c.p.c., per difetto di specificità Controparte_1 dei motivi.
Ritiene, invero, il Collegio che l'appellante incidentale non abbia minimamente investito con alcuna censura la parte motivazionale della sentenza che ha rigettato l'originaria domanda riconvenzionale trasversale di di (tesa alla CP_2 CP_2 declaratoria di «esclusiva responsabilità di nella causazione del Controparte_4 sinistro de quo ed in via subordinata, la condanna al risarcimento del danno in termini di mancato utilizzo del velivolo per effetto del grave danneggiamento dallo stesso») perché ritenuta inammissibile in quanto tardiva. Nella fattispecie, motiva il Tribunale,
«la suddetta domanda è stata proposta dall' di solo in sede di prima CP_3 CP_2 udienza del 20.09.2018 e quindi oltre il termine decadenziale di cui all'art. 167 c.p.c.; ne deriva che la stessa è affetta da inammissibilità perché contenuta in una comparsa tardiva ovvero depositata oltre il termine prescritto dalla legge che, così come enucleato ex art. 166 c.p.c., è fissato in 20 giorni prima della data di udienza, termine che in alcuni casi specifici, viene decrementato a 10 giorni». A fronte di siffatta motivazione, si è limitata a riproporre, sic et simpliciter, le medesime CP_2 argomentazioni di merito già dedotte in primo grado, inerenti i rapporti tra le parti, senza, tuttavia, sottoporre a puntuale critica la sentenza che, al contrario, ha rigettato la domanda con una specifica pronuncia in rito. , invero, avrebbe dovuto CP_2 confutare il giudizio di tardività della domanda ed esporre le ragioni per cui la domanda era, invece, da ritenersi tempestiva.
In conclusione, quindi, l'appello incidentale deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
13 §.11. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, le spese del doppio grado nei rapporti tra da un lato, e a e Controparte_1 Controparte_2 CP_4 dall'altro, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo
[...]
i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii. (valore effettivo della causa:
38.000,00, tabelle 2 e 12, scaglione 4°, compensi medi, con esclusione per il giudizio di appello della fase istruttoria non espletata).
L'inammissibilità dell'appello incidentale comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, DPR n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per cui la parte che l'ha proposto è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni, a norma del comma 1-bis, stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da in persona del legale rapp.p.t., nonché su quello incidentale avverso Controparte_1 la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Viterbo n.631/2022, pubblicata in data
14.06.2022, così provvede:
a)- accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna in persona del legale rapp.p.t., in Controparte_14 Controparte_4 solido, a versare a titolo di risarcimento danni in favore dell' la Controparte_1 somma di euro 30.619,59 oltre interessi nella misura legale a decorrere dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
b)- condanna e in persona del legale rapp.p.t., in Controparte_2 Controparte_4 solido, alla refusione, in favore di delle spese del doppio grado che Controparte_1 liquida, quanto al primo grado in euro 719,00 per spese e euro 7.616,00 per compensi;
e quanto al secondo grado, in euro 777,00 per spese ed euro 6.946,00 per compensi oltre, per ciascun grado, al rimborso forfettario (15%), iva e cpa nella misura di legge;
c)- pone definitivamente a carico di e in persona Controparte_2 Controparte_4 del legale rapp.p.t., in solido, le spese della consulenza tecnica d'ufficio come liquidate dal Tribunale;
d) - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR
n. 115/2002, a carico dell'appellante incidentale Controparte_2
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 settembre 2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Elena Maria Guida Antonio Perinelli
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