Ordinanza cautelare 21 giugno 2023
Ordinanza collegiale 2 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 17 giugno 2024
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 15/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00039/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00274/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la BR
Sezione Staccata di IO BR
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 274 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Stefania Aurora Pedà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asp - Azienda Sanitaria Provinciale di IO BR, non costituita in giudizio;
nei confronti
Regione BR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Gullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
- dell’illegittimità del silenzio serbato dall’ASP di IO BR sulla richiesta di presa in carico in via diretta o indiretta del minore -OMISSIS- per la terapia con metodologia ABA alla luce della L. n. 134/2015;
- dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere in ordine all’anzidetta istanza in favore del minore;
e, in via conseguenziale, per la condanna della medesima ASP di IO BR :
- a provvedere in ordine alla menzionata istanza, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3, c.p.a.;
- a risarcire il danno risultante dal dover provvedere privatamente ad una terapia che dovrebbe essere garantita dall’ASP, anche quale danno da ritardo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione BR;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza cautelare n. 118 del 21/06/2023;
Viste le ordinanze collegiali n. 88 del 2/02/2024 e n. 407 del 17/06/2024;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2024 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone la ricorrente di essere madre del piccolo -OMISSIS-, di sei anni di età, affetto da -OMISSIS-, diagnosticato all’età di circa due anni.
A seguito di controlli specialistici effettuati in data 4/09/2018 presso il Policlinico di Messina il minore intraprendeva un trattamento riabilitativo con metodologia ABA presso il centro “Intorno a me mille colori” di IO BR per sole 6 ore settimanali, a fronte della 30/40 previste nel caso di indicazione terapeutica di ‘trattamento intensivo’, mostrando notevoli miglioramenti.
Per tali motivi essa continuava ad assicurare al bambino la prosecuzione della terapia ABA per consentirgli di attenuare il gap tra l’età anagrafica e quella dell’effettivo sviluppo psicomotorio, sopportandone, tuttavia, gli ingenti costi, dal momento che, nonostante le “Linee guida per il trattamento dei -OMISSIS- nei bambini e negli adolescenti” siano state recepite dalla legge sui nuovi LEA‒ secondo cui le terapie dovrebbero essere gratuite e dovrebbe essere garantito dalle ASP il servizio di screening, mentoring e di supporto alle famiglie ‒ il Servizio Sanitario Regionale non ha incluso la metodologia ABA tra quelle erogabili gratuitamente.
Con la conseguenza che il minore usufruisce di un modestissimo numero di ore settimanali di terapia presso un centro specialistico, senza alcun sostegno reale nelle ore scolastiche in quanto il personale docente e ATA non è specializzato nella metodologia in questione, e in assenza di altra assistenza domiciliare al di fuori di quella dei genitori.
2. Per tali ragioni, con nota trasmessa via pec il 29/06/2022, la ricorrente chiedeva all’Azienda Sanitaria Provinciale di IO BR e alla Regione BR di provvedere, direttamente o indirettamente, all’erogazione in favore del figlio della terapia con metodo ABA, insistendo, inoltre, per il rimborso delle spese sostenute a tali fini, stante la violazione della L. n. 134/2015.
3. L’istanza rimaneva inevasa e, pertanto, con l’odierno ricorso, con domanda cautelare, notificato il 10 maggio 2023 e depositato il 19 maggio 2023, la ricorrente ha contestato l’inerzia delle amministrazioni resistenti in relazione ai vizi di “ violazione della L. n. 134/15 [e] dell’art. 32 della Costituzione ”, nonché di “ eccesso di potere per ingiustizia manifesta - irragionevolezza - inefficacia ed inefficienza dell’azione amministrativa ”.
La ricorrente chiede, in sostanza, di accertare il diritto del figlio minore a ricevere a carico del Sistema Sanitario regionale l’erogazione del trattamento riabilitativo con metodologia ABA – indicata dalle “ Linee guida per il trattamento dei -OMISSIS- nei bambini e negli adolescenti ” pubblicate nell’ottobre 2011 e aggiornate nell’ottobre 2015 –, con conseguente condanna dell’ASP di IO BR a prenderlo in carico in via diretta o indiretta per l’esecuzione dei suddetti trattamenti, così garantendone l’erogazione quanto meno per le ore minime previste dai nuovi LEA, con l’obiettivo di migliorarne le abilità comunicativo-relazionali e ridurne il -OMISSIS-. Ove ciò non sia possibile, chiede in via subordinata di riconoscere il diritto al rimborso delle spese sostenute per il trattamento riabilitativo a far data dal deposito del ricorso, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute per la terapia, per un importo pari a € 3.150,00, oltre le fatture a maturare sino alla pronuncia della sentenza ed interessi e rivalutazione sino all’effettivo soddisfo, formulando altresì domanda di risarcimento per i danni non patrimoniali cagionati dal ritardo al minore e a sé stessa.
4. Con memoria depositata il 20 maggio 2023 si è costituita in resistenza la Regione BR, limitandosi sostanzialmente ad eccepire la propria carenza di legittimazione passiva.
5. Con ordinanza n. 118 del 21 giugno 2023, resa all’esito dell’udienza camerale fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Collegio ha disposto ai sensi dell’art. 32 c.p.a. il mutamento del rito e rimesso la causa sul ruolo ordinario, vertendo il thema decidendum non tanto sul silenzio della P.A, quanto sull’accertamento del diritto del minore a ricevere a carico del Sistema Sanitario regionale l’erogazione del trattamento riabilitativo in parola, al rimborso delle spese già sostenute per la terapia riabilitativa erogata privatamente e al risarcimento del danno patrimoniale, non patrimoniale e da ritardo asseritamente subìto. Contestualmente è stata accolta la domanda cautelare, onerandosi l’A.S.P. di elaborare un progetto terapeutico completo e specifico che tenga conto di tutte le esigenze del minore entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della medesima ordinanza e fissando l’udienza di trattazione del merito.
6. All’udienza pubblica del 24 gennaio 2024 il Collegio ha disposto una verificazione, rinviando la trattazione della controversia all’udienza pubblica del 22/05/2024 (ord. n. 88 del 2/02/2024).
7. All’esito dell’anzidetta udienza, preso atto che il nominato verificatore non aveva adempiuto agli incombenti disposti senza darne giustificazione, stante la delicatezza delle questioni da approfondire sotto il profilo medico-terapeutico rispetto ai fatti già allegati dalla ricorrente e alla documentazione sanitaria da essa già prodotta in giudizio, il Collegio ha ritenuto di revocare la nomina del verificatore e di disporre una CTU, formulando i medesimi quesiti e rinviando la trattazione della controversia all’udienza pubblica del 23/10/2024 (ord. n. 407 del 17/06/2024).
8. In data 8 ottobre 2024 il consulente tecnico ha depositato la relazione e gli allegati.
9. All’udienza pubblica del 23 ottobre 2024 il ricorso è stato, infine, trattenuto in decisione.
10. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
10.1. La domanda di parte ricorrente ha sostanzialmente ad oggetto l’accertamento del diritto del minore affetto da -OMISSIS- ad ottenere, a carico dell’ASP intimata, l’erogazione della terapia cognitivo-comportamentale con metodo c.d. ABA (‘Applied Behaviour Analysis’), in quanto già prescritta in suo favore da una struttura specializzata in materia.
10.2. La questione in esame è stata analizzata compiutamente dalla sentenza di questo Tribunale n. 898 del 18/12/2023, e da ultimo, dalla sentenza n. 552 del 30/08/2024, alle quali si rimanda ex art. 74 c.p.a. per la ricostruzione del quadro normativo in cui viene disciplinato il trattamento ABA invocato dai ricorrenti e l’illustrazione delle ragioni per cui esso sia sussumibile nei c.d. Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.) erogati dal Servizio sanitario nazionale (v. anche sentenze n. 223 del 22/03/2024 e, da ultimo, n. 659 del 4/11/2024).
10.3 Ciò posto, che il minore -OMISSIS-, affetto da -OMISSIS- (come da certificazione medica in atti), possa vantare il diritto ad essere preso in carico dall’ASP di IO BR per la prestazione dello specifico trattamento terapeutico con metodologia ABA risulta provato dagli esiti della CTU disposta da questo Tribunale, a cui si ritiene di poter fare riferimento.
Più nel dettaglio, il Tribunale ritiene condivisibili ed esaustive le risposte del CTU, laddove ha concluso: « Per rispondere ai quesiti che mi sono stati posti, sulla base della valutazione della documentazione sanitaria esistente agli atti, della visita medica effettuata e della presa visione della linea guida 21 dell’Istituto Superiore della Sanità, posso affermare che :
1) Il bambino -OMISSIS- è affetto da “-OMISSIS- di -OMISSIS- nel contesto di
un -OMISSIS-” e negli ultimi anni ha ottenuto un miglioramento del linguaggio e del comportamento con terapia ABA;
2) la cura che sta effettuando con metodologia ABA è scientificamente valida e porta un concreto beneficio alla salute del minore;
3) tenendo in considerazione la linea guida dell’Istituto Superiore della Sanità e le condizioni cliniche di -OMISSIS-, lo stesso necessita, per la sua età, di un trattamento sia intensivo (in quanto a numero di ore settimanali) che di lunga durata; si ritengono pertanto necessarie e sufficienti venti ore settimanali di trattamento con modello ABA delle quali alcune, con frequenza mensile, a discrezione del terapista, devono essere utilizzate per la formazione e supporto della famiglia e degli insegnanti;
4) la durata del trattamento, visto il grave deficit del linguaggio ed i disturbi comportamentali, è da
considerare almeno fino all’età di 12 (dodici) anni con successiva rivalutazione sull’efficacia della
terapia e sulla necessità di continuazione della stessa ”».
10.4. La domanda di accertamento deve essere pertanto accolta.
11. Quanto alla domanda risarcitoria, articolata in svariate voci di danno patrimoniale e non patrimoniale, essa è suscettibile di positivo apprezzamento nei termini che seguono.
11.1. La ricorrente chiede anzitutto il risarcimento del danno patrimoniale di tutte le spese documentate in atti, corrispondenti alla terapia ABA prestata in favore del minore da parte della Società Cooperativa Sociale “Intorno a Me Mille Colori” di IO BR.
La domanda va accolta.
11.2. Dalla documentazione in atti, oggetto di valutazione del CTU, si evince, invero, come già in data 29/08/2018 a -OMISSIS- fosse stato diagnosticato dall’Unità Multidisciplinare dell’ASP di IO BR un “sospetto -OMISSIS-”, con indicazione all’avvio della “riabilitazione estensiva ambulatoriale per 90 giorni”. La diagnosi veniva confermata dall’U.O. di Neuropsichiatria infantile della medesima ASP di IO BR in data 23/12/2019, ma ciò nonostante non veniva integrato il piano terapeutico con alcuna terapia cognitivo-comportamentale; e ciò benché in occasione di una precedente visita specialistica presso l’ambulatorio di Neuropsichiatria infantile dell’Ospedale ‘Bambino Gesù’ di Roma fosse stato consigliato l’avvio di un intervento riabilitativo con metodologia ABA. Detta indicazione terapeutica veniva, poi, confermata dal Policlinico di Messina all’esito della visita specialistica del 14/02/2020, prescrivendosi di “avviare intervento comportamentale ABA molto strutturato e intensivo” nonché “Comunicazione Aumentativa Alternativa mediante immagini”.
11.3. Orbene, nonostante l’espressa indicazione del trattamento con metodologia ABA, ritenuta dal CTU “scientificamente valida” ed idonea ad apportare “un concreto beneficio alla salute della minore” (così si evince dalle conclusioni della perizia in atti), detto trattamento non veniva attuato con presa in carico, ancorché in forma indiretta, dal S.S.N..
11.4. Da quanto sopra esposto si evince, dunque, l’obbligo dell’ASP di fornire al minore, fin dal 23/12/2019 un idoneo trattamento terapeutico mediante metodologia ABA, di fatto erogato, come da fatture in atti, da struttura privata.
11.5. Al riguardo, la ricorrente ha documentato di aver sostenuto, negli anni 2022, 2023 e 2024, spese per le prestazioni terapeutiche rese in favore del proprio figlio dalla Cooperativa Sociale Onlus “Intorno a me Mille Colori” di IO BR per l’importo complessivo di € 15.120,00 (all. 5 produzione originaria, all. 1 della produzione del 6/12/2023, all. 5 della produzione dell’11/04/2024 e all. 1 della produzione dell’8/09/2024).
11.6. Il suddetto importo complessivo deve, quindi, essere riconosciuto a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, cui devono aggiungersi rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all’effettivo rimborso.
11.7. Alle somme in questione dovranno essere detratte quelle che l’ASP abbia eventualmente corrisposto nelle more a titolo di rimborso delle fatture fin qui inoltrate dalla ricorrente.
12. Quest’ultima chiede, altresì, il risarcimento del “danno non patrimoniale e da ritardo” dalla medesima subìto, nel senso cioè del risarcimento dei danni non patrimoniali patiti quale madre in termini di ansia e frustrazione derivanti dalla difficoltà di far fronte alle ingenti spese mediche, fin qui sostenute.
12.1. La domanda merita accoglimento nei termini che seguono.
La mancata predisposizione nei confronti del minore della terapia ABA (ricompresa nei LEA ex DPCM 12.01.2017 - cfr. Cons. Stato, sez. III, 6 ottobre 2023 n. 8708), di cui l’ASP di IO BR doveva farsi carico, ha certamente creato scompensi, disarmonie ed alterazioni dell’equilibrio familiare, così quanto meno aggravando lo stato di prostrazione psico-fisica in cui normalmente versa il genitore di un bimbo disabile.
Tali circostanze, attinenti all’ an EB , rientrano tra i c.d. ‘fatti di comune esperienza’ che, come tali, devono ritenersi provati in via presuntiva ed indiziaria ex art. 2729 c.c.
Come già sottolineato in altro precedente analogo dalla Sezione, “ viene, quindi, in rilievo il meccanismo probatorio delle presunzioni semplici: attraverso il ricorso alle presunzioni il giudice può sopperire alla carenza di prova, ma non anche al mancato esercizio dell'onere di allegazione, concernente sia l'oggetto della domanda (o dell'eccezione) che le circostanze in fatto su cui la stessa si fonda. È evidente, infatti, che trattandosi di un pregiudizio relativo ad un bene immateriale, la prova per presunzioni è non solo ammissibile, ma è invero la prova principale (così TAR BR-IO BR, sez. I, 30/12/2017, n. 990; 13/01/2016, n. 39; TAR Sicilia, sez. I, 21/11/2016, n. 2679; 22/04/2016, n. 975; anche TAR Campania, IV, 25 settembre 2012, n. 3936) ” (cfr. TAR IO BR, 5 ottobre 2023, n. 748).
12.2. Avuto riguardo, invece, al quantum EB , le disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. legittimano la liquidazione in via equitativa dei danni non patrimoniali (cfr. tra le tante, Cass., sez. VI, 13/04/2022, n. 11930).
Appare, dunque, equo liquidare alla ricorrente la complessiva somma di € 1.000,00, a titolo di danni non patrimoniali subìti per effetto del mancato riscontro, da parte dell’ASP di IO BR, all’istanza di attivazione del trattamento terapeutico richiesto in favore del minore stesso.
12.3. Quanto, invece, alla voce di danno “da ritardo”, trattandosi della domanda di accertamento di un diritto soggettivo e non anche dell’accertamento dell’illegittimità del contegno inerte della p.a. nell’esercizio di un potere autoritativo, la stessa deve essere rigettata.
13. La ricorrente ha chiesto, anche, il risarcimento del danno non patrimoniale, anch’esso da liquidarsi in via equitativa, subìto dal minore che, a causa dell’inadempimento dell’A.S.P. all’obbligo di assicurare un trattamento terapeutico coerente, per qualità (metodologia ABA) e quantità, a quello raccomandato nelle c.d. Linee Guida, ha potuto fruire soltanto di n. 6 ore settimanali della stessa terapia erogate presso una struttura privata, con conseguente pregiudizio, dimostrato in via presuntiva, “in termini di mancati progressi” (in altri termini, è stato chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale “da perdita di chance” subìto dal minore).
Ad avviso della ricorrente, “ Le terapie poste al recupero di questo gap devono essere seguite con costanza quotidiana, per almeno 6 ore al giorno, mediante la metodologia ABA, così come previsto dalle ‘Linee guida per il trattamento dei -OMISSIS- nei bambini e negli adolescenti’... Nonostante le suddette linee guida siano state fatte proprie dalla legge sui nuovi LEA, secondo cui le terapie dovrebbero essere gratuite e dovrebbe essere garantito dalle ASP il servizio di screening, mentoring e di supporto alle famiglie, niente di tutto ciò è stato realizzato nella Regione BR. Quanto sopra comporta delle disastrose conseguenze sia per i minori affetti dal disturbo, sia per i genitori che li assistono. Ed infatti, le terapie sono molto costose e i genitori non posso garantire ai propri figli un’adeguata terapia, neanche ai livelli minimi. Nel caso di specie, il piccolo -OMISSIS- riesce ad usufruire di appena 6 ore settimanali di terapia [e] non ha alcun tipo di assistenza domiciliare al di fuori di quella dei genitori ” (v. p. 2-3 ricorso).
13.1. La domanda va accolta per come di seguito esposto.
13.2. Osserva il Collegio che, così come formulata, la domanda va inquadrata in quella di risarcimento del danno da perdita di chance “non patrimoniale” che postula, nel caso di specie, la preesistenza di una situazione patologica (parzialmente negativa, beneficiando comunque il minore di terapia ABA garantito da un operatore privato per n. 6 ore settimanali) suscettibile di miglioramento, la cui possibilità/probabilità è stata purtuttavia frustrata dalla condotta omissiva dell’ASP danneggiante.
La chance di conseguimento del risultato migliorativo – id est , del pieno sviluppo delle potenzialità del minore – è in certo modo tipizzata e riconosciuta dal legislatore, che ne ha apprestato gli specifici strumenti di implementazione, gravando l’Amministrazione sanitaria delle correlate prestazioni.
Ne deriva che la mancata effettuazione tout court di tale prestazione – ex lege reputata idonea ad assicurare il conseguimento di quella chance , ovvero di quella possibilità/probabilità di miglioramento della condizione di disagio riveniente dalla disabilità – assume di per sé valenza lesiva di tale “possibilità perduta”, per certo integrante i prescritti parametri della apprezzabilità, serietà, consistenza, trattandosi di profili attinenti al diritto fondamentale della salute.
Le effettive conseguenze dannose (danno-conseguenza), discendenti dal fatto illecito lesivo del diritto del disabile, vanno individuate nella verosimile incidenza che, secondo l’ id quod plerumque accidit , la mancata fruizione delle ore di terapia ABA ha avuto sullo sviluppo del minore, in considerazione dell’interruzione del processo di promozione dei suoi bisogni di cura, di inclusione sociale e di partecipazione a fasi di vita “normale”.
13.3. Nella fattispecie, dalle conclusioni della CTU del dott. D’Agostino si evince chiaramente che il minore -OMISSIS- avrebbe avuto diritto ad ottenere dall’ASP un trattamento terapeutico pari n. 20 ore (n. 14 ore in più rispetto a quelle assicurate privatamente).
13.4. Si può pertanto affermare che la lesione, ingeneratasi nella sfera giuridica del minore per i mesi in cui è stato privato delle ore differenziali di trattamento terapeutico con metodologia ABA, si è prodotta in termini di mancato conseguimento del risultato migliorativo cui la prestazione assistenziale è funzionalmente e teleologicamente preordinata; d’altra parte, esigere la prova rigorosa di tale danno integrerebbe una sorta di probatio diabolica .
13.5. Sul quantum EB , si impone una valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., stante la impossibilità – o la estrema difficoltà – di una precisa prova sull’ammontare del danno, tenuto conto della sua peculiare natura, siccome sopra esposta, di sacrificio della possibilità di un risultato sperato. In effetti, è proprio in sede di liquidazione del danno che emergono le differenze tra chance patrimoniale – ove è spesso possibile il riferimento a criteri oggettivi (si pensi ai parametri percentuali, sul valore dell’appalto, per ristorare la perdita della chance di aggiudicazione della commessa di un soggetto illegittimamente escluso, in mancanza di certezze sulla aggiudicazione della gara) – e chance non patrimoniale, “ rispetto alla quale il risarcimento non potrà essere proporzionale al risultato perduto, ma commisurato, in via equitativa, alla possibilità perduta di realizzarlo ” (v. Cass., sez. III, 11/11/2019, n. 28993).
Appare, dunque, equo liquidare al minore la complessiva somma di € 2.000,00, a titolo di danni non patrimoniali subiti per effetto del mancato riscontro, da parte dell’ASP di IO BR, all’istanza di attivazione del programma terapeutico ABA di cui il CTU ha riconosciuto la necessità nella misura già indicata ben superiore a quanto esso beneficiava mercé l’intervento del privato.
14. Conclusivamente:
a) il ricorso è fondato quanto alla domanda di accertamento del diritto del minore -OMISSIS- ad essere preso in carico dall’ASP di IO BR ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, del trattamento con metodologia ABA per come stabilito dalla CTU del dott. Domenico D’Agostino, e cioè di n. 20 ore settimanali fino al raggiungimento del 12° anno di età, fatto salvo l’obbligo di rivalutarne alla scadenza le condizioni ai fini di una eventuale prosecuzione del trattamento terapeutico. Ne consegue la condanna dell’ASP alla definitiva presa in carico del minore al fine di dare attuazione, in via diretta o indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, al progetto terapeutico summenzionato;
b) è fondata la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, nei termini summenzionati, con la conseguente condanna dell’ASP di IO BR al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 15.120,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all’effettivo rimborso (fatto salvo quanto a tale titolo eventualmente nelle more già pagato dall’ASP);
c) è fondata e va accolta, per le ragioni sopra esposte, la domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni non patrimoniali patiti da essa stessa, quale madre del minore, con conseguente condanna dell’ASP di IO BR al pagamento, in suo favore, della somma complessiva di € 1.000,00;
d) è fondata e va accolta la domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni non patrimoniali patiti dal minore con conseguente condanna dell’ASP di IO BR al pagamento, in favore dello stesso, della somma di € 2.000,00.
Sulle somme in parola sono dovuti, quali accessori naturali del credito, la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale, sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, da calcolarsi dalla scadenza dei trenta giorni decorrenti dalla presentazione dell’istanza rimasta inevasa, fino al soddisfo (cfr. Cass., sez. III, 1/02/2023, n. 2979; Cass., sez. III, 4/11/2020, n. 24468);
e) è infondata, e va pertanto rigettata, la domanda di risarcimento dei danni da ritardo.
15. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore avv. Stefania Aurora Pedà, dichiaratasi antistataria.
16. Parimenti va posto definitivamente a carico dell’ASP il compenso spettante al CTU Dott. Domenico D’Agostino che, tenuto conto dell’istanza dallo stesso presentata, si liquida nella misura di euro 700,00 oltre accessori di legge, comprensiva dell’anticipo di euro 500,00 – che era stato provvisoriamente posto a carico della parte ricorrente (giusta ordinanza di questa Sezione n. 407/2024) – e con rimborso, sempre a carico dell’ASP ed in favore dei ricorrenti, dell’importo di tale anticipo, se e nella misura in cui sia già stato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la BR, Sezione Staccata di IO BR, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in parte motiva, accertando e dichiarando il diritto del minore -OMISSIS- ad essere preso in carico dall’ASP di IO BR ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, del trattamento terapeutico con metodologia ABA, per come definito dal progetto terapeutico illustrato dalla CTU del dott. Domenico D’Agostino di cui in atti.
Per l’effetto:
1) condanna l’ASP di IO BR alla definitiva presa in carico del minore al fine di dare attuazione, in via diretta o indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, al progetto terapeutico summenzionato per n. 20 ore settimanali fino al compimento del 12° anno di età, fatto salvo l’obbligo di rivalutarne alla scadenza le condizioni ai fini di una eventuale prosecuzione del trattamento terapeutico;
2) accoglie la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali patiti dalla ricorrente, n.q. di madre del predetto minore per le ragioni di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna l’ASP di IO BR al pagamento in favore della stessa dell’importo complessivo di € 15.120,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all’effettivo rimborso (fatto salvo quanto a tale titolo eventualmente già pagato nelle more dall’ASP);
3) accoglie la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dalla ricorrente, n.q. di madre del predetto minore e, per l’effetto, condanna l’ASP di IO BR al pagamento, in suo favore, della somma di € 1.000,00;
4) accoglie la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali subìti dal predetto minore e, per l’effetto, condanna l’ASP di IO BR al pagamento in suo favore della somma di € 2.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale come da parte motiva;
5) rigetta la domanda di risarcimento del danno da ritardo.
Condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di IO BR al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato ove versato, da distrarsi in favore dell’avv. Stefania Aurora Pedà.
Condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di IO BR al pagamento, in favore del Dott. Domenico D’Agostino, delle spese di consulenza tecnica, che vengono liquidate in € 700,00 oltre accessori di legge, comprensive dell’anticipo di euro 500,00 già provvisoriamente posto a carico della parte ricorrente, detraendo da tale somma il predetto anticipo ove eventualmente corrisposto da questa al CTU e che l’ASP è tenuta a rimborsare ad essa nella misura effettivamente versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in IO BR nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Alberto Romeo, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Romeo | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.